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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2613/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2613/2024 v.g., promossa da:
, nata a (WAIBLINGEN) GERMANIA il Parte_1
13/07/1971, assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. PAESANO GAETANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 27/09/1998 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in POLLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 20/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/02/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 11 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio.
2. L'abitazione familiare, sita in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65, viene assegnata per intero alla sig.ra che, ivi, vive anche insieme ai due figli, quest'ultimi Pt_1
quando rientrano dalle rispettive località di studio. Per effetto della sottoscrizione del presente ricorso diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra tutti gli arredi Pt_1
attualmente presenti nell'immobile, niente escluso.
3. I coniugi, ad integrazione e definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e nell'intento di effettuare trasferimenti immobiliari con causa conciliativa – solutoria
– compensativa, costituente elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della presente vicenda matrimoniale, espressamente convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali:
- Attribuzione patrimoniale A. La quota di comproprietà (ossia il 50%) dell'abitazione familiare sita in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65, di titolarità del sig. , diviene di proprietà, in parti uguali, dei due figli, Controparte_1 CP_2
e e della coniuge, . Più
[...] Controparte_3 Parte_1
precisamente, il sig. , con la sottoscrizione del presente ricorso ed Controparte_1
pagina 3 di 11 accordo, trasferisce ex art. 1376 c.c., in parti uguali, ai due figli, e CP_2
ed alla coniuge, , la sua quota Controparte_3 Parte_1
di comproprietà (50%) dell'immobile sito in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65.
Detto immobile è stato acquistato con atto per Notaio del 13.07.2017 Per_1
(all.n.6) – rep. n. 27897 – racc. n. 16054, registrato a L'Aquila in data 07.08.2017 al n. 2768, serie 1T, ed è così meglio identificato: porzione facente parte del fabbricato denominato “Palazzina B” sito in tenimento del Comune di Pescara, Strada Salita
Zanni, civico nn. 64-65, e precisamente: abitazione con piccole aiuole di pertinenza, distinta con il numero interno B/4, con accesso da strada privata in comune con altri aventi diritto, composta da cucina ed accessori al piano terra, da un vano, studiolo, bagno, terrazzo e balcone al piano primo, da due vani, due bagni e balcone al piano secondo, da un vano, bagno, ripostigli al piano sottotetto, a confine con accesso comune a due lati, con proprietà con proprietà , salvo altri, Parte_2 Per_2
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pescara con i seguenti dati: foglio 7, part. 710, sub 14 (ex 546 sub 9 già 546 subb 3 e 7, riunite in unica unità immobiliare), zona censuaria 3, categoria A/7, classe 4, consistenza 10,5 vani, piano
T-1-2-3, rendita euro 1.193,02.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma II, legge 28.02.1985, n. 47 e succ. mod., e ai sensi della legge 4.01.1968, n. 15, il sig. , consapevole delle CP_1 sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi:
a) dichiara che le opere di costruzione dell'immobile sito in Pescara alla Strada
Zanni nn. 64- 65 e partitamente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 7, part. 710, sub 14, zona censuaria 3, categoria A/7, classe 4, consistenza 10,5 vani, Piano T-1-2-3, rendita euro 1.193,02, sono state realizzate in virtù di licenza edilizia n. . 360 rilasciata dal Comune di Pescara in data 13 dicembre Numero_1
1973; per alcune opere afferenti il detto fabbricato, realizzate in assenza delle pagina 4 di 11 prescritta autorizzazione, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 2878 in data 8 luglio 1993. La suddetta unità immobiliare non è comunque interessata dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta Legge n. 47/1985 e successive disposizioni;
b) dichiara che la predetta assegnazione ai figli ed alla coniuge avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come sino ad ora praticati;
c) attesta, agli effetti dell'art. 3 legge 26.06.90, n. 165, l'avvenuta denuncia del reddito da fabbricato dell'immobile in oggetto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
d) dichiara, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/85, inserito dall'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che lo stato di fatto dell'immobile de quo corrisponde sia ai dati catastali, sia alla planimetria;
e) dichiara, ai sensi del d.lgs. n. 192/2005 e succ. mod., di aver fornito tutte le informazioni e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto dall'Ing. in data 23.06.2017, che si Persona_3
produce unitamente al presente atto;
f) rinuncia sin d'ora all'iscrizione di ipoteca legale;
g) dichiara, ai sensi dell'art.1, comma 497, legge n. 266/05, che il valore della quota del 50% dell'immobile oggetto del trasferimento è pari a circa €. 68.896,90;
- Le parti danno atto che il trasferimento in oggetto trova causa nella regolamentazione delle condizioni di separazione e che, in ragione di ciò, usufruisce delle esenzioni previste dall'art. 19 legge 6.03.1987, n. 74.
pagina 5 di 11 - Le parti, nel sottoscrivere il presente ricorso, autorizzano sin d'ora il Conservatore dei RRII di Pescara a disporre le trascrizioni e le iscrizioni necessarie a dare esecuzione alle pattuizioni concordate.
- Le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale di udienza dinanzi al Giudice Relatore, oltre che della relativa sentenza di omologa, presso il competente ufficio dei Pubblici Registi immobiliari, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
- Le parti stabiliscono, altresì, che, qualora il Conservatore dei RRII non dovesse autorizzare la trascrizione delle suddette operazioni, il trasferimento immobiliare di cui sopra dovrà essere realizzato, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a mezzo di atto notarile, le cui spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Sig. , ivi incluse anche le eventuali tasse ed Controparte_1
imposte previste dalla normativa fiscale.
Le parti concordano altresì che:
- il sig. avrà diritto di prelazione volontaria, valevole per la durata di anni CP_1
cinque dalla sottoscrizione del presente accordo, nel caso in cui l'intero immobile venga posto in vendita e tale diritto andrà esercitato entro trenta giorni dalla notifica;
- le spese straordinarie, ordinarie, le tasse per l'immobile e gli oneri economici comunque connessi alla titolarità del diritto di proprietà sul bene, in ordine e nei limiti della quota di appartenenza dei due figli, e fino al raggiungimento della loro piena indipendenza economica, saranno a carico esclusivo del padre, sig. . CP_1
- Attribuzione patrimoniale B. La quota di comproprietà (50%) dell'immobile sito in Palermo alla via G. Mancini n. 12/b di titolarità della sig.ra Parte_1
diviene di proprietà esclusiva del sig. . La sig.ra
[...] Controparte_1 [...]
, con la sottoscrizione del presente ricorso e accordo, trasferisce ex Parte_1
art. 1376 c.c. al sig. la sua quota di comproprietà (50%) Controparte_1 dell'immobile sito in Palermo alla via G. Mancino n. 12/ acquistato con atto per pagina 6 di 11 Notaio del 20.11.2003 (all.n.7), rep. n. 48610, racc. n. 14700, registrato a Per_4
Bagheria il 21.11.2003, al n. 194 serie 1T, così meglio identificato: appartamento facente parte del fabbricato cui si accede dal civico 12/b della via Giuseppe Mancino, sito al piano sesto-attico, composto da 5 (cinque) vani catastali, totalmente da ristrutturare, con rifacimento impianti, pavimentazione e rivestimenti, con annessa area libera soprastante;
confinante con la via Giuseppe Mancino, con proprietà
e con proprietà aliena;
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Per_5
Palermo con i seguenti dati: foglio 60, part. 98, sub 7, categoria A/4, zona censuaria
2, classe 6, vani 5, piano 6, rendita euro 173,01. Con successivo atto di rettifica catastale del Notaio del 7.12.2011 (all.n.7), rep. n. 56781, racc. n. 18841, Per_4
registrato a Bagheria in data 9.12.2011 al n. 2531, serie 1T, resosi necessario a seguito di variazione per rettifica d'ufficio da parte del catasto fabbricati del Comune di Palermo (variazione del 28.07.2004, n. 11429.1/2004 in atti dal 28.07.2004 – prot.
n. PA0249267), con cui è risultato che l'immobile oggetto della compravendita era identificato al catasto dei fabbricati con altri dati catastali (ossia con la particella 264 sub 21 del foglio 61 e non con la particella 98, sub 7, del foglio 60, come si legge nel contratto di compravendita del 20.11.2003), i sigg. e Controparte_1 Parte_1
hanno dichiarato e riconosciuto ad ogni effetto di legge che l'immobile di
[...]
cui sopra, acquistato con contratto di compravendita del 20.11.2003, sito nello stesso luogo, della stessa consistenza e posto tra gli stessi confini che nel predetto contratto si leggono, in realtà alla data del 7.12.11, è così identificato: catasto Fabbricati del
Comune di Palermo, foglio 61, particella 264, sub 21, cat. A/4, zona censuaria 2, classe 7, vani 4,5, piano 6, rendita euro 183,60.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma II, legge 28.02.1985, n. 47 e succ. mod., e ai sensi della legge 4.01.1968, n. 15, la sig.ra , Parte_1
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi:
pagina 7 di 11 a) dichiara che le opere di costruzione dell'immobile sito in Palermo e partitamente censito al catasto Fabbricati del Comune di Palermo, foglio 61, particella 264, sub
21, cat. A/4, zona censuaria 2, classe 7, vani 4,5, piano 6, rendita euro 183,60 sono state realizzate in virtù di licenza di costruzione n. rilasciata dal Sindaco di N_2
Palermo in data 7.06.1963. La suddetta unità immobiliare non è comunque interessata dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta Legge n. 47/1985 e successive disposizioni;
b) dichiara che la predetta assegnazione al coniuge avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come sino ad ora praticati, con trasferimento in capo al sig. della comproprietà del Controparte_1
50% dell'immobile suindicato;
c)) attesta, agli effetti dell'art. 3 legge 26.06.90, n. 165, l'avvenuta denuncia del reddito da fabbricato dell'immobile in oggetto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
d) dichiara, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/85, inserito dall'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che lo stato di fatto dell'immobile de quo corrisponde sia ai dati catastali, sia alla planimetria;
e) dichiara, ai sensi del d.lgs. n. 192/2005 e succ. mod., di aver fornito tutte le informazioni e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica del 30.01.2023, che si produce unitamente al presente atto;
f) rinuncia sin d'ora all'iscrizione di ipoteca legale;
g) dichiara, ai sensi dell'art.1, comma 497, legge n. 266/05, che il valore della quota del 50% dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad €.11.566,80;
pagina 8 di 11 - Le parti danno atto che il trasferimento in oggetto trova causa nella regolamentazione delle condizioni di separazione e che, in ragione di ciò, usufruisce delle esenzioni previste dall'art. 19 legge 6.03.1987, n. 74;
- Le parti, nel sottoscrivere il presente ricorso, autorizzano sin d'ora il Conservatore dei RRII di Palermo a disporre le trascrizioni e le iscrizioni necessarie a dare esecuzione alle pattuizioni concordate;
- Le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale di udienza dinanzi al Giudice Relatore, oltre che della relativa sentenza di omologa, presso il competente ufficio dei Pubblici Registi immobiliari, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
- Le parti stabiliscono, altresì, che, qualora il Conservatore dei RRII non dovesse autorizzare la trascrizione delle suddette operazioni, il trasferimento immobiliare di cui sopra dovrà essere realizzato, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a mezzo di atto notarile, le cui spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Sig. , ivi incluse anche le eventuali tasse ed Controparte_1
imposte previste dalla normativa fiscale.
4. Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 CP_1
(venti) di ogni mese, direttamente alla figlia che ne ha fatto Controparte_3
espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dalla stessa in calce al presente atto e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 500,00
(cinquecento). In ordine al figlio il Sig. corrisponderà direttamente al CP_2 CP_1
predetto, il quale ne ha fatto espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dallo stesso in calce al presente atto e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 400, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
pagina 9 di 11 La sig.ra , dal canto suo, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli in Pt_1
maniera diretta ed in proporzione al proprio reddito. In ordine al figlio si dà CP_2
atto che il predetto ha da poco conseguito la laurea triennale in Fisioterapia;
è rientrato a Pescara dalla madre presso l'abitazione familiare;
è intenzionato ad intraprendere contemporaneamente master ed esperienze lavorative;
si è iscritto a tal fine all'ordine di appartenenza professionale e necessita di partita Iva. In ragione di tutto ciò il sig. si obbliga a sostenere, per i primi due anni a far data CP_1
dall'emissione della sentenza di separazione, tutte le spese necessarie connesse e conseguenti all'iscrizione all'albo, all'apertura della partita iva, al compenso del commercialista e alle tasse conseguenti. Le parti concordano, inoltre, che il figlio percepirà l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili dal padre fino alla CP_2
raggiunta indipendenza economica, avuto comunque riguardo alla disponibilità già attuale, giuridica e materiale esclusiva, dell'immobile di Mantova allo stesso acquistato interamente dal padre e potenzialmente produttivo di reddito.
5. Il sig. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie e CP_1
concordate per i due figli, sempre fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, collegate all'istruzione ed alla cura della salute, richiamandosi, al riguardo, al protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Pescara del
17.11.2020, e comprendendo espressamente nelle spese di istruzione le spese per la frequentazione dell'università (alloggio, bollette, tasse universitarie, libri e materiale di cancelleria, master e/o corsi specialistici) come fino ad oggi per intero già sostenute. Tutte le restanti spese straordinarie non universitarie né mediche, sempre tenendo conto del protocollo di cui sopra, saranno a carico dell'Ing. nella CP_1 misura dell'80% e a carico della sig.ra nella misura del 20%. La spesa per Pt_1
la psicoterapia per entrambi i figli graverà su entrambi i genitori in parti uguali (50% ciascuno). Le spese già sostenute al riguardo, ovvero per la psicoterapia dei figli, in via esclusiva dall'uno o dall'altro genitore saranno rimborsate pro quota al momento pagina 10 di 11 della sottoscrizione del presente atto, previa verifica, per il quantum, di eventuali compensazioni.
6. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una/o dall'altro/a, di aver tacitato le rispettive pretese e definito i rispettivi rapporti, e di disporre di redditi propri adeguati.
7. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/02/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott. Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2613/2024 v.g., promossa da:
, nata a (WAIBLINGEN) GERMANIA il Parte_1
13/07/1971, assistita e difesa dall'avv. DI IORIO GIANCARLA
e
, nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. PAESANO GAETANA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2024, e Parte_1
esponevano che in data 27/09/1998 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in POLLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 20/02/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/02/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 11 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come segue: Parte_1 Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, fissando in piena autonomia la loro residenza e/o il loro domicilio.
2. L'abitazione familiare, sita in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65, viene assegnata per intero alla sig.ra che, ivi, vive anche insieme ai due figli, quest'ultimi Pt_1
quando rientrano dalle rispettive località di studio. Per effetto della sottoscrizione del presente ricorso diverranno di proprietà esclusiva della sig.ra tutti gli arredi Pt_1
attualmente presenti nell'immobile, niente escluso.
3. I coniugi, ad integrazione e definizione dei reciproci rapporti patrimoniali e nell'intento di effettuare trasferimenti immobiliari con causa conciliativa – solutoria
– compensativa, costituente elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della presente vicenda matrimoniale, espressamente convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali:
- Attribuzione patrimoniale A. La quota di comproprietà (ossia il 50%) dell'abitazione familiare sita in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65, di titolarità del sig. , diviene di proprietà, in parti uguali, dei due figli, Controparte_1 CP_2
e e della coniuge, . Più
[...] Controparte_3 Parte_1
precisamente, il sig. , con la sottoscrizione del presente ricorso ed Controparte_1
pagina 3 di 11 accordo, trasferisce ex art. 1376 c.c., in parti uguali, ai due figli, e CP_2
ed alla coniuge, , la sua quota Controparte_3 Parte_1
di comproprietà (50%) dell'immobile sito in Pescara alla Strada Zanni nn. 64-65.
Detto immobile è stato acquistato con atto per Notaio del 13.07.2017 Per_1
(all.n.6) – rep. n. 27897 – racc. n. 16054, registrato a L'Aquila in data 07.08.2017 al n. 2768, serie 1T, ed è così meglio identificato: porzione facente parte del fabbricato denominato “Palazzina B” sito in tenimento del Comune di Pescara, Strada Salita
Zanni, civico nn. 64-65, e precisamente: abitazione con piccole aiuole di pertinenza, distinta con il numero interno B/4, con accesso da strada privata in comune con altri aventi diritto, composta da cucina ed accessori al piano terra, da un vano, studiolo, bagno, terrazzo e balcone al piano primo, da due vani, due bagni e balcone al piano secondo, da un vano, bagno, ripostigli al piano sottotetto, a confine con accesso comune a due lati, con proprietà con proprietà , salvo altri, Parte_2 Per_2
riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Pescara con i seguenti dati: foglio 7, part. 710, sub 14 (ex 546 sub 9 già 546 subb 3 e 7, riunite in unica unità immobiliare), zona censuaria 3, categoria A/7, classe 4, consistenza 10,5 vani, piano
T-1-2-3, rendita euro 1.193,02.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma II, legge 28.02.1985, n. 47 e succ. mod., e ai sensi della legge 4.01.1968, n. 15, il sig. , consapevole delle CP_1 sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi:
a) dichiara che le opere di costruzione dell'immobile sito in Pescara alla Strada
Zanni nn. 64- 65 e partitamente censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 7, part. 710, sub 14, zona censuaria 3, categoria A/7, classe 4, consistenza 10,5 vani, Piano T-1-2-3, rendita euro 1.193,02, sono state realizzate in virtù di licenza edilizia n. . 360 rilasciata dal Comune di Pescara in data 13 dicembre Numero_1
1973; per alcune opere afferenti il detto fabbricato, realizzate in assenza delle pagina 4 di 11 prescritta autorizzazione, è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 2878 in data 8 luglio 1993. La suddetta unità immobiliare non è comunque interessata dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta Legge n. 47/1985 e successive disposizioni;
b) dichiara che la predetta assegnazione ai figli ed alla coniuge avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come sino ad ora praticati;
c) attesta, agli effetti dell'art. 3 legge 26.06.90, n. 165, l'avvenuta denuncia del reddito da fabbricato dell'immobile in oggetto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
d) dichiara, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/85, inserito dall'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che lo stato di fatto dell'immobile de quo corrisponde sia ai dati catastali, sia alla planimetria;
e) dichiara, ai sensi del d.lgs. n. 192/2005 e succ. mod., di aver fornito tutte le informazioni e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica redatto dall'Ing. in data 23.06.2017, che si Persona_3
produce unitamente al presente atto;
f) rinuncia sin d'ora all'iscrizione di ipoteca legale;
g) dichiara, ai sensi dell'art.1, comma 497, legge n. 266/05, che il valore della quota del 50% dell'immobile oggetto del trasferimento è pari a circa €. 68.896,90;
- Le parti danno atto che il trasferimento in oggetto trova causa nella regolamentazione delle condizioni di separazione e che, in ragione di ciò, usufruisce delle esenzioni previste dall'art. 19 legge 6.03.1987, n. 74.
pagina 5 di 11 - Le parti, nel sottoscrivere il presente ricorso, autorizzano sin d'ora il Conservatore dei RRII di Pescara a disporre le trascrizioni e le iscrizioni necessarie a dare esecuzione alle pattuizioni concordate.
- Le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale di udienza dinanzi al Giudice Relatore, oltre che della relativa sentenza di omologa, presso il competente ufficio dei Pubblici Registi immobiliari, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
- Le parti stabiliscono, altresì, che, qualora il Conservatore dei RRII non dovesse autorizzare la trascrizione delle suddette operazioni, il trasferimento immobiliare di cui sopra dovrà essere realizzato, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a mezzo di atto notarile, le cui spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Sig. , ivi incluse anche le eventuali tasse ed Controparte_1
imposte previste dalla normativa fiscale.
Le parti concordano altresì che:
- il sig. avrà diritto di prelazione volontaria, valevole per la durata di anni CP_1
cinque dalla sottoscrizione del presente accordo, nel caso in cui l'intero immobile venga posto in vendita e tale diritto andrà esercitato entro trenta giorni dalla notifica;
- le spese straordinarie, ordinarie, le tasse per l'immobile e gli oneri economici comunque connessi alla titolarità del diritto di proprietà sul bene, in ordine e nei limiti della quota di appartenenza dei due figli, e fino al raggiungimento della loro piena indipendenza economica, saranno a carico esclusivo del padre, sig. . CP_1
- Attribuzione patrimoniale B. La quota di comproprietà (50%) dell'immobile sito in Palermo alla via G. Mancini n. 12/b di titolarità della sig.ra Parte_1
diviene di proprietà esclusiva del sig. . La sig.ra
[...] Controparte_1 [...]
, con la sottoscrizione del presente ricorso e accordo, trasferisce ex Parte_1
art. 1376 c.c. al sig. la sua quota di comproprietà (50%) Controparte_1 dell'immobile sito in Palermo alla via G. Mancino n. 12/ acquistato con atto per pagina 6 di 11 Notaio del 20.11.2003 (all.n.7), rep. n. 48610, racc. n. 14700, registrato a Per_4
Bagheria il 21.11.2003, al n. 194 serie 1T, così meglio identificato: appartamento facente parte del fabbricato cui si accede dal civico 12/b della via Giuseppe Mancino, sito al piano sesto-attico, composto da 5 (cinque) vani catastali, totalmente da ristrutturare, con rifacimento impianti, pavimentazione e rivestimenti, con annessa area libera soprastante;
confinante con la via Giuseppe Mancino, con proprietà
e con proprietà aliena;
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Per_5
Palermo con i seguenti dati: foglio 60, part. 98, sub 7, categoria A/4, zona censuaria
2, classe 6, vani 5, piano 6, rendita euro 173,01. Con successivo atto di rettifica catastale del Notaio del 7.12.2011 (all.n.7), rep. n. 56781, racc. n. 18841, Per_4
registrato a Bagheria in data 9.12.2011 al n. 2531, serie 1T, resosi necessario a seguito di variazione per rettifica d'ufficio da parte del catasto fabbricati del Comune di Palermo (variazione del 28.07.2004, n. 11429.1/2004 in atti dal 28.07.2004 – prot.
n. PA0249267), con cui è risultato che l'immobile oggetto della compravendita era identificato al catasto dei fabbricati con altri dati catastali (ossia con la particella 264 sub 21 del foglio 61 e non con la particella 98, sub 7, del foglio 60, come si legge nel contratto di compravendita del 20.11.2003), i sigg. e Controparte_1 Parte_1
hanno dichiarato e riconosciuto ad ogni effetto di legge che l'immobile di
[...]
cui sopra, acquistato con contratto di compravendita del 20.11.2003, sito nello stesso luogo, della stessa consistenza e posto tra gli stessi confini che nel predetto contratto si leggono, in realtà alla data del 7.12.11, è così identificato: catasto Fabbricati del
Comune di Palermo, foglio 61, particella 264, sub 21, cat. A/4, zona censuaria 2, classe 7, vani 4,5, piano 6, rendita euro 183,60.
Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma II, legge 28.02.1985, n. 47 e succ. mod., e ai sensi della legge 4.01.1968, n. 15, la sig.ra , Parte_1
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e la formazione e l'uso di atti falsi:
pagina 7 di 11 a) dichiara che le opere di costruzione dell'immobile sito in Palermo e partitamente censito al catasto Fabbricati del Comune di Palermo, foglio 61, particella 264, sub
21, cat. A/4, zona censuaria 2, classe 7, vani 4,5, piano 6, rendita euro 183,60 sono state realizzate in virtù di licenza di costruzione n. rilasciata dal Sindaco di N_2
Palermo in data 7.06.1963. La suddetta unità immobiliare non è comunque interessata dalle previsioni di sanatoria di cui alla predetta Legge n. 47/1985 e successive disposizioni;
b) dichiara che la predetta assegnazione al coniuge avviene con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franca e libera da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui il bene si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come sino ad ora praticati, con trasferimento in capo al sig. della comproprietà del Controparte_1
50% dell'immobile suindicato;
c)) attesta, agli effetti dell'art. 3 legge 26.06.90, n. 165, l'avvenuta denuncia del reddito da fabbricato dell'immobile in oggetto nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data odierna;
d) dichiara, ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Legge n. 52/85, inserito dall'art. 19, comma 14, D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010, che lo stato di fatto dell'immobile de quo corrisponde sia ai dati catastali, sia alla planimetria;
e) dichiara, ai sensi del d.lgs. n. 192/2005 e succ. mod., di aver fornito tutte le informazioni e la relativa documentazione, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica del 30.01.2023, che si produce unitamente al presente atto;
f) rinuncia sin d'ora all'iscrizione di ipoteca legale;
g) dichiara, ai sensi dell'art.1, comma 497, legge n. 266/05, che il valore della quota del 50% dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad €.11.566,80;
pagina 8 di 11 - Le parti danno atto che il trasferimento in oggetto trova causa nella regolamentazione delle condizioni di separazione e che, in ragione di ciò, usufruisce delle esenzioni previste dall'art. 19 legge 6.03.1987, n. 74;
- Le parti, nel sottoscrivere il presente ricorso, autorizzano sin d'ora il Conservatore dei RRII di Palermo a disporre le trascrizioni e le iscrizioni necessarie a dare esecuzione alle pattuizioni concordate;
- Le parti stesse si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale di udienza dinanzi al Giudice Relatore, oltre che della relativa sentenza di omologa, presso il competente ufficio dei Pubblici Registi immobiliari, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
- Le parti stabiliscono, altresì, che, qualora il Conservatore dei RRII non dovesse autorizzare la trascrizione delle suddette operazioni, il trasferimento immobiliare di cui sopra dovrà essere realizzato, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, a mezzo di atto notarile, le cui spese, nessuna esclusa, saranno a carico del Sig. , ivi incluse anche le eventuali tasse ed Controparte_1
imposte previste dalla normativa fiscale.
4. Il sig. corrisponderà a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 CP_1
(venti) di ogni mese, direttamente alla figlia che ne ha fatto Controparte_3
espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dalla stessa in calce al presente atto e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 500,00
(cinquecento). In ordine al figlio il Sig. corrisponderà direttamente al CP_2 CP_1
predetto, il quale ne ha fatto espressa richiesta, come confermato dalla sottoscrizione apposta dallo stesso in calce al presente atto e fino al raggiungimento della sua indipendenza economica, un assegno mensile di mantenimento per le spese ordinarie di euro 400, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 20 (venti) di ogni mese.
pagina 9 di 11 La sig.ra , dal canto suo, contribuirà al mantenimento ordinario dei figli in Pt_1
maniera diretta ed in proporzione al proprio reddito. In ordine al figlio si dà CP_2
atto che il predetto ha da poco conseguito la laurea triennale in Fisioterapia;
è rientrato a Pescara dalla madre presso l'abitazione familiare;
è intenzionato ad intraprendere contemporaneamente master ed esperienze lavorative;
si è iscritto a tal fine all'ordine di appartenenza professionale e necessita di partita Iva. In ragione di tutto ciò il sig. si obbliga a sostenere, per i primi due anni a far data CP_1
dall'emissione della sentenza di separazione, tutte le spese necessarie connesse e conseguenti all'iscrizione all'albo, all'apertura della partita iva, al compenso del commercialista e alle tasse conseguenti. Le parti concordano, inoltre, che il figlio percepirà l'assegno di mantenimento di euro 400,00 mensili dal padre fino alla CP_2
raggiunta indipendenza economica, avuto comunque riguardo alla disponibilità già attuale, giuridica e materiale esclusiva, dell'immobile di Mantova allo stesso acquistato interamente dal padre e potenzialmente produttivo di reddito.
5. Il sig. sosterrà nella misura del 100% le spese straordinarie necessarie e CP_1
concordate per i due figli, sempre fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, collegate all'istruzione ed alla cura della salute, richiamandosi, al riguardo, al protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Pescara del
17.11.2020, e comprendendo espressamente nelle spese di istruzione le spese per la frequentazione dell'università (alloggio, bollette, tasse universitarie, libri e materiale di cancelleria, master e/o corsi specialistici) come fino ad oggi per intero già sostenute. Tutte le restanti spese straordinarie non universitarie né mediche, sempre tenendo conto del protocollo di cui sopra, saranno a carico dell'Ing. nella CP_1 misura dell'80% e a carico della sig.ra nella misura del 20%. La spesa per Pt_1
la psicoterapia per entrambi i figli graverà su entrambi i genitori in parti uguali (50% ciascuno). Le spese già sostenute al riguardo, ovvero per la psicoterapia dei figli, in via esclusiva dall'uno o dall'altro genitore saranno rimborsate pro quota al momento pagina 10 di 11 della sottoscrizione del presente atto, previa verifica, per il quantum, di eventuali compensazioni.
6. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una/o dall'altro/a, di aver tacitato le rispettive pretese e definito i rispettivi rapporti, e di disporre di redditi propri adeguati.
7. Le spese legali sono compensate tra le parti e nulla è dovuto reciprocamente, con espressa rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POLLA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 20/02/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 26/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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