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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO LL, nella causa civile n. 1168/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv. Anna Paradiso) Parte_2
- ricorrente -
contro avv. Alessandro Bacchi) Controparte_1
- convenuto–
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) (avv. Sandra Misericordia) CP_2 CP_3
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12.11.2025, alle ore 12.25, la seguente
SENTENZA
ha riassunto il giudizio a seguito di opposizione proposta da Parte_2 [...]
all'esecuzione per pignoramento presso terzi n. – Fascicolo CP_1 PartitaIVA_1
80/2019/000095241, allo stesso notificato dalla parte ricorrente e della successiva dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Spoleto inizialmente adito dopo la sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'opposizione.
Lamentava l'opponente la invalidità della notifica degli atti presupposti e la irregolarità del pignoramento per insufficiente motivazione.
Con provvedimento comunicato in data 30.07.2020 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Spoleto
sospendeva la procedura esecutiva e, ritenendo competente il Tribunale di Spoleto, concedeva termine pagina 1 di 3 per la introduzione del giudizio di merito fino al 30.12.2020 e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.03.2021; procedevano alla riassunzione sia la che il Parte_2
contribuente ed i due giudizi venivano riuniti.
Con provvedimento del 05.07.2024, comunicato in pari data, il Tribunale di Spoleto dichiarava l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice del Lavoro e la causa veniva riassunta da Parte_2
che provvedeva alla notifica dell'atto con il relativo decreto di fissazione dell'udienza al
[...]
CP_ CP_ presso il suo difensore, all' e a Depositavano memorie l' e l con le quali CP_1 CP_3 CP_3
ribadivano l'infondatezza dei motivi di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione all'esecuzione è infondato.
Parte ricorrente lamenta la presunta invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi addebito presupposti in quanto effettuata a mezzo PEC dolendosi genericamente, altresì, del formato PDF degli atti allegati alla PEC.
L'eccezione è, per un verso, inammissibile in quanto integrando una censura relativa alla modalità
dell'azione esecutiva avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dal compimento dell'atto che si assume viziato e, in ogni caso, entro quello di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ.
10213/2020) e, per altro verso, palesemente infondata in quanto la notificazione a mezzo pec è
espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 ed in quanto con riferimento agli avvisi di addebito, il comma 4 dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 dispone che:4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante dagli elenchi previsti dalla legge…”.
Quanto al formato in cui deve essere allegata la cartella alla notifica via pec, è intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 10266/18 con la quale ha precisato che, secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES,
sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci.
Il ricorrente eccepisce la irregolarità del pignoramento impugnato in quanto asseritamente insufficientemente motivato. pagina 2 di 3 Anche tale assunto è infondato.
Ed infatti, l'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina il pignoramento presso terzi che l'Agente della Riscossione può effettuare con ordine al terzo di pagamento diretto, rimanda, per i requisiti di validità dell'atto, alle norme del codice di rito.
Pertanto, l'atto di pignoramento dovrà contenere l'indicazione del credito per il quale si procede,
l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.
Tali requisiti sono presenti nell'atto di pignoramento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto riassunto dinanzi a Controparte_1
questo Tribunale da respinge il ricorso in opposizione Parte_2
all'esecuzione mediante pignoramento presso terzi proposta da e lo condanna al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di che Parte_2
liquida nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell liquidando le spese, in favore di tali enti, nella misura di €2.000,00 per CP_2 CP_3
compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 12.11.2025
Il giudice
AO LL
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO LL, nella causa civile n. 1168/2024
Ruolo G. Lav. Prev. promossa da Pt_1
(avv. Anna Paradiso) Parte_2
- ricorrente -
contro avv. Alessandro Bacchi) Controparte_1
- convenuto–
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) (avv. Sandra Misericordia) CP_2 CP_3
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 12.11.2025, alle ore 12.25, la seguente
SENTENZA
ha riassunto il giudizio a seguito di opposizione proposta da Parte_2 [...]
all'esecuzione per pignoramento presso terzi n. – Fascicolo CP_1 PartitaIVA_1
80/2019/000095241, allo stesso notificato dalla parte ricorrente e della successiva dichiarazione di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Spoleto inizialmente adito dopo la sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'opposizione.
Lamentava l'opponente la invalidità della notifica degli atti presupposti e la irregolarità del pignoramento per insufficiente motivazione.
Con provvedimento comunicato in data 30.07.2020 il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Spoleto
sospendeva la procedura esecutiva e, ritenendo competente il Tribunale di Spoleto, concedeva termine pagina 1 di 3 per la introduzione del giudizio di merito fino al 30.12.2020 e fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 30.03.2021; procedevano alla riassunzione sia la che il Parte_2
contribuente ed i due giudizi venivano riuniti.
Con provvedimento del 05.07.2024, comunicato in pari data, il Tribunale di Spoleto dichiarava l'incompetenza per materia e territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice del Lavoro e la causa veniva riassunta da Parte_2
che provvedeva alla notifica dell'atto con il relativo decreto di fissazione dell'udienza al
[...]
CP_ CP_ presso il suo difensore, all' e a Depositavano memorie l' e l con le quali CP_1 CP_3 CP_3
ribadivano l'infondatezza dei motivi di opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione all'esecuzione è infondato.
Parte ricorrente lamenta la presunta invalidità della notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi addebito presupposti in quanto effettuata a mezzo PEC dolendosi genericamente, altresì, del formato PDF degli atti allegati alla PEC.
L'eccezione è, per un verso, inammissibile in quanto integrando una censura relativa alla modalità
dell'azione esecutiva avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di venti giorni dal compimento dell'atto che si assume viziato e, in ogni caso, entro quello di 40 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito o della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46 del 1999 (cfr. Cass. Civ.
10213/2020) e, per altro verso, palesemente infondata in quanto la notificazione a mezzo pec è
espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 ed in quanto con riferimento agli avvisi di addebito, il comma 4 dell'art. 30 del D.L. n. 78 del 2010 dispone che:4. L'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante dagli elenchi previsti dalla legge…”.
Quanto al formato in cui deve essere allegata la cartella alla notifica via pec, è intervenuta la Suprema
Corte di Cassazione a S.U. con la sentenza n. 10266/18 con la quale ha precisato che, secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES,
sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni <*.p7m> e <*.pdf>, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci.
Il ricorrente eccepisce la irregolarità del pignoramento impugnato in quanto asseritamente insufficientemente motivato. pagina 2 di 3 Anche tale assunto è infondato.
Ed infatti, l'art. 72 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina il pignoramento presso terzi che l'Agente della Riscossione può effettuare con ordine al terzo di pagamento diretto, rimanda, per i requisiti di validità dell'atto, alle norme del codice di rito.
Pertanto, l'atto di pignoramento dovrà contenere l'indicazione del credito per il quale si procede,
l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente.
Tali requisiti sono presenti nell'atto di pignoramento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse vengono liquidate sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo alle cause di valore tra €52.000,00 e €260.000,00
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto riassunto dinanzi a Controparte_1
questo Tribunale da respinge il ricorso in opposizione Parte_2
all'esecuzione mediante pignoramento presso terzi proposta da e lo condanna al Controparte_1
pagamento delle spese del giudizio di opposizione in favore di che Parte_2
liquida nella misura di €3.000,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dell' e dell liquidando le spese, in favore di tali enti, nella misura di €2.000,00 per CP_2 CP_3
compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% dei compensi.
Perugia 12.11.2025
Il giudice
AO LL
pagina 3 di 3