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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1235/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7661/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 EC - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400002161781102430181 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della Regione Campania e di Municipia Spa, concessionario per la riscossione dei tributi della Regione Campania, AL EC ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20240002161781102430181, emessa il 21/12/2024 e notificata il 23/01/2025, per un importo complessivo di € 603,55, per tassa Auto per l'anno d'imposta 2013 relativa all'autovettura targata Targa_1
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo.
Si sono costituiti in giudizio sia la concessionaria Municipia S.p.A. che l'Ente impositore Regione Campania, eccependo la regolarità delle notifiche pregresse, la definitività della pretesa e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto alla notifica degli atti prodromici, la Regione ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 07/03/2017 e dell'ingiunzione di pagamento n. 334041853143, avvenuta il
05/09/2019.
A sua volta, Municipia ha depositato la prova della notifica dell'intimazione 20220002075390800470969, notificata l'11/07/2022.
Risultano, quindi, notificati gli atti prodromici e, ai fini dell'eccezione di prescrizione, anche atti interruttivi della prescrizione come la citata intimazione di pagamento n. 20220002075390800470969.
Da ciò consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione perché dal 11/07/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 20220002075390800470969 al 23/01/2025, data di notifica dell'atto impugnato, non risulta decorso il termine triennale di prescrizione, stabilito per la Tassa Auto.
All'integrale rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00, oltre oneri accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7661/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 EC - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202400002161781102430181 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della Regione Campania e di Municipia Spa, concessionario per la riscossione dei tributi della Regione Campania, AL EC ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 20240002161781102430181, emessa il 21/12/2024 e notificata il 23/01/2025, per un importo complessivo di € 603,55, per tassa Auto per l'anno d'imposta 2013 relativa all'autovettura targata Targa_1
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e/o prescrizione del tributo.
Si sono costituiti in giudizio sia la concessionaria Municipia S.p.A. che l'Ente impositore Regione Campania, eccependo la regolarità delle notifiche pregresse, la definitività della pretesa e l'interruzione dei termini prescrizionali.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, quanto alla notifica degli atti prodromici, la Regione ha fornito la prova della notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 07/03/2017 e dell'ingiunzione di pagamento n. 334041853143, avvenuta il
05/09/2019.
A sua volta, Municipia ha depositato la prova della notifica dell'intimazione 20220002075390800470969, notificata l'11/07/2022.
Risultano, quindi, notificati gli atti prodromici e, ai fini dell'eccezione di prescrizione, anche atti interruttivi della prescrizione come la citata intimazione di pagamento n. 20220002075390800470969.
Da ciò consegue anche l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione perché dal 11/07/2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento n. 20220002075390800470969 al 23/01/2025, data di notifica dell'atto impugnato, non risulta decorso il termine triennale di prescrizione, stabilito per la Tassa Auto.
All'integrale rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 200,00, oltre oneri accessori, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.