Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1951, n. 155
Articolo 2
Versione
5 aprile 1951
Art. 1.
Il contributo annuale dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli e' elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1950-1951, da lire 125.000 a lire 10.000.000.
Alla maggiore spesa di cui al comma precedente verra' provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 155 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-1951 concernente spese e contributi per il funzionamento di istituti e corpi scientifici e degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Entrata in vigore il 5 aprile 1951