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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3428 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 979/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in VI (Tn) (c.f. e p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Alfredo Ferrari, domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Carlo Stradiotto
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in Arcole (Vr) (c.f. e p. iva n. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale , difesa dall'avv. CP_2
Federica
1 LI e domiciliata a Venezia presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2366/2023 dd. 7.12.2023, pubblicata in pari data:
1) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore di
[...]
della ulteriore somma di € 294.836,63 oltre Iva 10%, o Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231 del 2002 dal 16.09.2020 al saldo;
2) confermare nel resto la sentenza del Tribunale di Verona n. 2366/2023 dd. 7.12.2023, pubblicata in pari data;
3) respingere l'appello incidentale interposto da in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) spese e compensi di assistenza legale del grado di appello rifusi, oltre
15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A.
e 22% I.V.A.
per l'appellata e appellante incidentale:
- respingersi, per tutti i motivi esposti in atti, l'appello proposto da
[...]
Parte_1
- in via di appello incidentale, riformarsi la sentenza di primo grado, riducendo l'importo di euro 110.444,05, alla luce delle contestazioni svolte in atti
2 - in via istruttoria si reiterano le istanze formulate in primo grado e non ammesse
- spese e competenze, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a integralmente refuse
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva, davanti al Tribunale di Verona, Parte_1 [...]
affinché fosse condannata al pagamento di Euro 602.466,59, CP_1
comprensivi di iva al 10%, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n.
231/2002 dal 16 settembre 2020 al saldo.
L'attrice deduceva di avere stipulato con la convenuta, il 4 aprile 2018, un contratto di appalto per la realizzazione di un supermercato a Trento (via
Brennero n. 99/101), ricevendo il pagamento di Euro 1.315.812,31, oltre iva, a fronte del corrispettivo pattuito di Euro 1.410.000, oltre iva, con un residuo a suo credito di Euro 94.187,69.
L'appaltatrice aveva anche eseguito opere in variante rispetto al progetto, maturando il credito di Euro 184.404,23, oltre iva. Inoltre, vi erano state lavorazioni extra-contratto (sistemazione dei piazzali del punto vendita, con l'edificazione di muri di confine e sistemazione dei marciapiedi) per un valore di Euro 68.456,04.
Infine, sosteneva di avere diritto a un indennizzo Parte_1
per “la parziale sospensione e fermo cantiere dal 18 giugno 2018 al 29 giugno 2018” (Euro 11.059,35) e al rimborso di 189.589,59 per costi di sicurezza (la clausola contrattuale che prevedeva i costi di sicurezza in
Euro 40.000 era nulla).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
La convenuta affermava che, a seguito di emissione di nota di accredito n.
432/2018, aveva ricevuto il pagamento del saldo del Parte_1
3 corrispettivo dovuto. La pretesa a un prezzo per le varianti era esclusa dal contratto, che prevedeva un corrispettivo a corpo e, affinché maturasse un ulteriore compenso, la necessità di un accordo preventivo. Non erano poi state compiute opere extra-contratto e non competeva il rimborso di maggiori costi di sicurezza.
Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Verona, con sentenza n.
2366/2023, pronunciata il 7 dicembre 2023 e depositata il 9 dicembre
2023, accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice, condannando la convenuta a corrisponderle Euro 110.444,05, oltre iva ed interessi.
Quanto al credito di Euro 94.187,69 (residuo del corrispettivo pattuito), il giudice rilevava che l'attrice aveva emesso una nota di credito, dopo le contestazioni dell'appaltante, con ciò riconoscendo il diritto della convenuta alla decurtazione del corrispettivo.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., il giudice riteneva provata l'esecuzione di opere extracontrattuali complementari per Euro 93.565,55, oltre iva, e di opere in variante per Euro 16.878,50, oltre iva
(complessivamente Euro 110.444,05, oltre iva).
Era escluso un indennizzo per il fermo cantiere, poiché la sospensione dei lavori era stata solo parziale, ed era escluso il diritto al rimborso di maggiori costi di sicurezza, poiché il prezzo era stato pattuito forfetariamente e la maggiore onerosità rientrava “nell'alea contrattuale gravante sull'appaltatore”.
Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1)
l'emissione della nota di credito non poteva valere come ammissione di un minore diritto, poiché l'appaltatrice aveva espressamente riservato a un momento successivo la quantificazione finale del corrispettivo dell'appalto; a fronte di un corrispettivo pattuito a corpo, l'esecuzione parziale di alcune lavorazioni non ne consentiva la riduzione;
2) il danno
4 per la sospensione dei lavori (sospensione disposta dal Comune di Trento per un'inadeguatezza della documentazione progettuale) era stato quantificato tenendo conto che il fermo era stato parziale e non totale;
3) i costi di sicurezza erano “incomprimibili”: quelli indicati in contratto in
Euro 40.000 erano provvisori e non definitivi, e non escludevano il diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti.
L'appellante chiedeva che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse condannata al pagamento dell'ulteriore importo di Controparte_1
Euro 294.836,63, oltre iva e interessi di mora.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Parte_3
dell'impugnazione principale e proponendo i seguenti motivi d'impugnazione incidentale: 1) le lavorazioni di complemento non potevano considerarsi opere extra-contratto, mentre per le varianti il prezzo doveva essere concordato prima della loro esecuzione;
2) nella liquidazione delle spese processuali il giudice non aveva tenuto conto che la convenuta, in via meramente transattiva e senza nulla riconoscere, aveva offerto a controparte la corresponsione di Euro 90.000, che era stata rifiutata da Controparte_3
chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fosse
[...]
ridotto l'importo da essa dovuto.
Con ordinanza dell'8 novembre 2024, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra riportate, nel termine assegnato.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
Ciò premesso l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, insiste per Parte_1
il riconoscimento del saldo del corrispettivo contrattuale (Euro
5 94.187,69), al qual non avrebbe rinunciato con l'emissione della nota di accredito.
Si può condividere l'affermazione dell'appellante, secondo cui la nota di accredito non comportava di per sé rinuncia al diritto. Ciò nonostante, la doglianza non è condivisile.
Dopo la nota di accredito, non venne emessa alcuna fattura per esigere il pagamento di Euro 94.187,69. Trascorsero due anni, Parte_1
decise di agire in giudizio, ma anche nell'occasione non risulta che
[...]
fatturò l'importo suddetto. le aveva specificatamente contestato l'omessa esecuzione Controparte_1
di alcune opere. La contestazione era già stata compiuta dal direttore dei lavori, ing. (come si evince dalla lettera 10 gennaio Controparte_4
2019, esibita in giudizio dall'attrice sub doc. 17). Parte_1
L'appaltatrice non prese posizione precisa, ed anzi riconobbe il diritto di controparte, in sede di verifica della contabilità, di scomputare quanto non eseguito. Si legge, infatti, nella penultima pagina della lettera 23 ottobre
2018, inviata a che “ ha facoltà contrattuale di Controparte_1 CP_1
scorporare eventuali lavorazioni, definite nel loro capitolato, nella misura di quanto 'non fatto' sull'opera finale. Es. ripristino intonaci” (doc. 5 fasc. primo grado della convenuta).
L'appellante sostiene ora che, poiché le opere non furono “interamente non eseguite”, la pattuizione a corpo del corrispettivo impedirebbe la sua decurtazione (pag. 8 dell'atto di citazione in appello). invoca, a seconda della propria convenienza, il fatto Parte_1
che il prezzo dell'appalto fosse stato pattuito a corpo. Così come le è stato riconosciuto il diritto a un maggiore compenso per l'esecuzione di opere in variante (malgrado il corrispettivo pattuito a corpo), allo stesso modo le opere da essa non eseguite non possono essere retribuite (malgrado il corrispettivo pattuito a corpo).
6 In particolare, la convenuta le contestò di non avere compiuto intonacature di alcune pareti, posizionato le putrelle decorative, eseguito la tinteggiatura lavabile, posato guaine sul corpo A e B, e completato il cappotto del fabbricato sul lato di via Brennero. non ha fornito prova di avere eseguito tali Parte_1
lavorazioni.
Era onere dell'appaltatrice, in quanto richiedente il pagamento del corrispettivo, provare l'esecuzione di tutte le opere appaltate. In mancanza della prova dell'esecuzione delle opere che la committente ha dedotto non essere state eseguite, non ha maturato il diritto al Parte_1
relativo prezzo, che dev'essere scomputato dal corrispettivo pattuito.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, sostiene Parte_1
di avere diritto all'importo di Euro 11.059,35 “quale risarcimento del danno da fermo cantiere”. La sospensione dei lavori, conseguente a un provvedimento del , era stata parziale, ma di ciò - Controparte_5
secondo l'appellante - aveva tenuto conto la perizia di parte, che quantificò il danno nella somma di denaro suddetta.
Anche questa doglianza non merita condivisione.
Si osserva che nell'appalto privato, a differenza dell'appalto pubblico, la sospensione dei lavori, se non è disciplinata dai contraenti (nei presupposti e nelle conseguenze giuridiche), non dà diritto al risarcimento, non potendosi configurare né come fatto illecito né come inadempimento contrattuale. Perché l'appaltante possa considerarsi inadempiente, occorre che abbia assunto lo specifico impegno a non interrompere la continuativa realizzazione delle opere oppure che sia stato pattuito, anche nell'interesse dell'appaltatore, un termine di ultimazione dell'appalto, superato a causa delle sospensioni;
diversamente, tale obbligo non sussiste, poiché non previsto dalla legge.
7 In mancanza di disciplina contrattuale della sospensione dei lavori,
l'appaltatore può solamente invocare il 2° co. dell'art. 1664 c.c., che consente di richiedere un equo compenso, ma solo a fronte di eventi “che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore”. Non può dirsi che sia il caso di specie, in cui la sospensione è stata parziale
(essa ha riguardato il fabbricato C, ma non anche quello A e quello B: v. doc. 11 fasc. attrice) ed è durata appena undici giorni (durante i quali non risulta né allegato né tantomeno dimostrato che le maestranze di
[...]
siano rimaste inoperose). Parte_1
3. Il terzo motivo d'impugnazione principale concerne la pretesa al rimborso di asseriti maggiori costi di sicurezza.
Anche a questo proposito non si può sovrapporre la disciplina dell'appalto pubblico con quella dell'appalto privato. In quest'ultimo, la valutazione di congruità dei costi di sicurezza è rimessa all'appaltatore. Questi, nel libero esercizio della propria impresa, deve valutare i costi che sarà chiamato ad affrontare, sopportando il rischio di una valutazione errata;
egli non può, pertanto, violando il contratto e, ancora prima, il divieto di venire contra factum proprium, prima convenire sulla quantificazione in Euro 40.000 di detti costi (v. clausola 3 del contratto di appalto) e poi, ultimato il rapporto, pretenderne ulteriori Euro 189.589,59. Infatti, delle due l'una: o
è incapace di quantificare i costi;
oppure ha agito Controparte_6
in mala fede, esponendo così di sicurezza notevolmente inferiori a quelli che avrebbe sostenuto per aggiudicarsi la commessa. In entrambi i casi, non può che sopportare le conseguenze della propria condotta, con esclusione di un diritto alla rideterminazione del corrispettivo dell'appalto.
L'art. 26, 5° co., del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede, a pena di nullità, che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto, siano indicati in contratto.
8 L'appaltatore ha diritto all'integrale rifusione di tali costi. Una volta che siano stati inseriti in contratto e accettati, l'appaltatore non può però modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto.
È opportuno aggiungere che, in caso di violazione dell'art. 26, la sanzione
è la nullità del contratto: sanzione che colpisce anche l'appaltatore ed è incompatibile con la pretesa, esercitata nel presente giudizio, a un maggiore compenso (alla nullità consegue, difatti, l'obbligo di restituire il corrispettivo ricevuto e non di ottenerne uno maggiore).
Non porta a diversa conclusione l'art. 100 dello stesso d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, cui si richiama l'appellante principale. Il 5° co. dell'art. 100 dispone che l'appaltatore ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ma “in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”. Trova con ciò conferma che la pattuizione contrattuale non è unilateralmente modificabile dall'appaltatore.
In definitiva, se la determinazione contrattuale dei costi di sicurezza in
Euro 40.000 era inadeguata, avendo l'appaltatrice sostenuto costi maggiori, le conseguenze economiche rimangono a carico della stessa, che nel momento della conclusione del contratto ha male valutato l'affare.
4. Con il primo motivo d'impugnazione incidentale, Controparte_1
afferma che il Tribunale abbia errato nel condannarla alla corresponsione,
a favore dell'appaltatore, di Euro 110.444,05: importo di cui domanda la riduzione (in misura imprecisata).
Il c.t.u. ha analiticamente elencato le varianti realizzate dall'appaltatrice rispetto al progetto originario, oggetto dell'appalto. Tali varianti erano richieste dal direttore dei lavori e non conseguirono ad iniziative assunte da Parte_1
9 Pertanto, trova applicazione non l'art. 1660 c.c., bensì l'art. 1661 c.c., secondo cui “l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”.
Non deroga alla norma suddetta la previsione contrattuale di un preventivo accordo sul corrispettivo delle nuove lavorazioni. Infatti, nel momento cui era la stessa committente a richiederle per mezzo della direzione lavori, era altresì suo onere invitare l'appaltatrice a concordare il prezzo prima d'iniziare l'esecuzione. Non avendo così provveduto, ed anzi avendo richiesto all'impresa di procedere con l'esecuzione delle opere, non può sottrarsi all'obbligo di compensare il Controparte_1
lavoro dell'appaltatrice.
La citata disposizione del 1° co. dell'art. 1661 c.c. si applica anche alle opere che il c.t.u. ha individuato come “extracontrattuali complementari o strumentali” (spostamento delle formelle verdi, modifiche dei parcheggi a sud, posa di ciottoli bianchi con cemento bianco, montaggio di dissuasori mobili, fornitura e posa del dissuasore del traffico sul lato est, posa in opera di TNT, installazione della recinzione prefabbricata, spostamento della recinzione prefabbricata, opere su fusti ed arbusti esistenti, scarifica e sistemazione dei piani, fornitura e posa di misto granulare, realizzazione dei balconi nel corpo A, riprogettazione del vano scala nel fabbricato A, ecc.). Esse non erano previste nel contratto, che non le contemplava né direttamente, né indirettamente, ossia attraverso il richiamo degli elaborati progettuali. Furono pure queste richieste dalla direzione dei lavori (v., ad esempio, verbale di riunione di cantiere del 13 luglio 2018: prodotto in causa dalla stessa convenuta sub doc. 13).
Si può al più discutere se le opere suddette fossero varianti piuttosto che opere extra-contratto, ma si tratta, in ogni caso, di maggiori lavorazioni che devono essere retribuite.
10 Quanto agli importi stabiliti dal consulente, le contestazioni dell'appellante incidentale rimangono generiche e non verificabili
(l'affermazione che i giorni o le ore lavorate, prese in considerazione dal c.t.u., sarebbero eccessive non offre un criterio di giudizio alternativo e non permette alcun approfondimento).
Infine, non può dirsi che il giudice si sia pronunciato ultra petita, aderendo alla quantificazione delle maggiori lavorazioni compiuta dal c.t.u., atteso che l'attrice richiedeva il pagamento di un corrispettivo per varianti in corso d'opera di Euro 184.404,23 e di un corrispettivo per opere extra-contrattuali di Euro 68.456,04: il petitum era perciò notevolmente superiore a quanto riconosciuto dovuto dal giudice.
5. Non può essere accolto neppure il secondo motivo d'impugnazione incidentale, che riguarda la liquidazione delle spese processuali compiuta dal giudice veronese.
L'appellante lamenta che non sia stata valorizzata, ai fini della regolamentazione delle spese, l'offerta conciliativa di corresponsione di
Euro 90.000, non accolta da controparte (v. verbale dell'udienza del 29 novembre 2022 e del 15 dicembre 2022).
Sennonché essendosi poi vista riconoscere il Parte_1
credito di Euro 110.444,05, oltre iva ed oltre interessi ex art. 5 del d.p.r. n.
231/2002 dal 16 settembre 2019 al saldo, aveva apprezzabili ragioni per non accettare la proposta di sensibilmente inferiore in Controparte_1
linea capitale (e priva di accessori).
Le spese processuali sono poi state parametrate al valore per cui la domanda è stata accolta nel rispetto dell'art. 5 del d.m. 10 marzo 2014 n.
55. La liquidazione è pertanto corretta.
6. In conclusione, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
11 Atteso il rigetto di entrambe le impugnazioni, le spese del grado sono interamente compensate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con obbligo in capo all'appellante principale e in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 979/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2366/2023, pronunciata dal
Tribunale di Verona;
2) compensa le spese processuali del grado;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 12 dicembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in VI (Tn) (c.f. e p. iva n. Parte_1
), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. Alfredo Ferrari, domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Carlo Stradiotto
(appellante principale)
nei confronti di
con sede in Arcole (Vr) (c.f. e p. iva n. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del procuratore speciale , difesa dall'avv. CP_2
Federica
1 LI e domiciliata a Venezia presso lo studio del difensore
(appellata e appellante incidentale)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 2366/2023 dd. 7.12.2023, pubblicata in pari data:
1) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, per i titoli di cui in narrativa, al pagamento in favore di
[...]
della ulteriore somma di € 294.836,63 oltre Iva 10%, o Parte_1
quella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora ex D.lgs. n. 231 del 2002 dal 16.09.2020 al saldo;
2) confermare nel resto la sentenza del Tribunale di Verona n. 2366/2023 dd. 7.12.2023, pubblicata in pari data;
3) respingere l'appello incidentale interposto da in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) spese e compensi di assistenza legale del grado di appello rifusi, oltre
15% rimborso forfettario ex D.M. n. 55 dd. 10.03.2014, oltre 4% C.N.P.A.
e 22% I.V.A.
per l'appellata e appellante incidentale:
- respingersi, per tutti i motivi esposti in atti, l'appello proposto da
[...]
Parte_1
- in via di appello incidentale, riformarsi la sentenza di primo grado, riducendo l'importo di euro 110.444,05, alla luce delle contestazioni svolte in atti
2 - in via istruttoria si reiterano le istanze formulate in primo grado e non ammesse
- spese e competenze, oltre spese generali, c.p.a e i.v.a integralmente refuse
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva, davanti al Tribunale di Verona, Parte_1 [...]
affinché fosse condannata al pagamento di Euro 602.466,59, CP_1
comprensivi di iva al 10%, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n.
231/2002 dal 16 settembre 2020 al saldo.
L'attrice deduceva di avere stipulato con la convenuta, il 4 aprile 2018, un contratto di appalto per la realizzazione di un supermercato a Trento (via
Brennero n. 99/101), ricevendo il pagamento di Euro 1.315.812,31, oltre iva, a fronte del corrispettivo pattuito di Euro 1.410.000, oltre iva, con un residuo a suo credito di Euro 94.187,69.
L'appaltatrice aveva anche eseguito opere in variante rispetto al progetto, maturando il credito di Euro 184.404,23, oltre iva. Inoltre, vi erano state lavorazioni extra-contratto (sistemazione dei piazzali del punto vendita, con l'edificazione di muri di confine e sistemazione dei marciapiedi) per un valore di Euro 68.456,04.
Infine, sosteneva di avere diritto a un indennizzo Parte_1
per “la parziale sospensione e fermo cantiere dal 18 giugno 2018 al 29 giugno 2018” (Euro 11.059,35) e al rimborso di 189.589,59 per costi di sicurezza (la clausola contrattuale che prevedeva i costi di sicurezza in
Euro 40.000 era nulla).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda.
La convenuta affermava che, a seguito di emissione di nota di accredito n.
432/2018, aveva ricevuto il pagamento del saldo del Parte_1
3 corrispettivo dovuto. La pretesa a un prezzo per le varianti era esclusa dal contratto, che prevedeva un corrispettivo a corpo e, affinché maturasse un ulteriore compenso, la necessità di un accordo preventivo. Non erano poi state compiute opere extra-contratto e non competeva il rimborso di maggiori costi di sicurezza.
Disposta ed espletata c.t.u., il Tribunale di Verona, con sentenza n.
2366/2023, pronunciata il 7 dicembre 2023 e depositata il 9 dicembre
2023, accoglieva parzialmente la domanda dell'attrice, condannando la convenuta a corrisponderle Euro 110.444,05, oltre iva ed interessi.
Quanto al credito di Euro 94.187,69 (residuo del corrispettivo pattuito), il giudice rilevava che l'attrice aveva emesso una nota di credito, dopo le contestazioni dell'appaltante, con ciò riconoscendo il diritto della convenuta alla decurtazione del corrispettivo.
Quindi, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., il giudice riteneva provata l'esecuzione di opere extracontrattuali complementari per Euro 93.565,55, oltre iva, e di opere in variante per Euro 16.878,50, oltre iva
(complessivamente Euro 110.444,05, oltre iva).
Era escluso un indennizzo per il fermo cantiere, poiché la sospensione dei lavori era stata solo parziale, ed era escluso il diritto al rimborso di maggiori costi di sicurezza, poiché il prezzo era stato pattuito forfetariamente e la maggiore onerosità rientrava “nell'alea contrattuale gravante sull'appaltatore”.
Con atto di citazione notificato il 6 giugno 2024, Parte_1
proponeva appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1)
l'emissione della nota di credito non poteva valere come ammissione di un minore diritto, poiché l'appaltatrice aveva espressamente riservato a un momento successivo la quantificazione finale del corrispettivo dell'appalto; a fronte di un corrispettivo pattuito a corpo, l'esecuzione parziale di alcune lavorazioni non ne consentiva la riduzione;
2) il danno
4 per la sospensione dei lavori (sospensione disposta dal Comune di Trento per un'inadeguatezza della documentazione progettuale) era stato quantificato tenendo conto che il fermo era stato parziale e non totale;
3) i costi di sicurezza erano “incomprimibili”: quelli indicati in contratto in
Euro 40.000 erano provvisori e non definitivi, e non escludevano il diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti.
L'appellante chiedeva che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse condannata al pagamento dell'ulteriore importo di Controparte_1
Euro 294.836,63, oltre iva e interessi di mora.
Si costituiva nel giudizio di appello chiedendo il rigetto Parte_3
dell'impugnazione principale e proponendo i seguenti motivi d'impugnazione incidentale: 1) le lavorazioni di complemento non potevano considerarsi opere extra-contratto, mentre per le varianti il prezzo doveva essere concordato prima della loro esecuzione;
2) nella liquidazione delle spese processuali il giudice non aveva tenuto conto che la convenuta, in via meramente transattiva e senza nulla riconoscere, aveva offerto a controparte la corresponsione di Euro 90.000, che era stata rifiutata da Controparte_3
chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, fosse
[...]
ridotto l'importo da essa dovuto.
Con ordinanza dell'8 novembre 2024, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni, sopra riportate, nel termine assegnato.
La causa era rimessa in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025, sostituita da trattazione scritta.
Ciò premesso l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, insiste per Parte_1
il riconoscimento del saldo del corrispettivo contrattuale (Euro
5 94.187,69), al qual non avrebbe rinunciato con l'emissione della nota di accredito.
Si può condividere l'affermazione dell'appellante, secondo cui la nota di accredito non comportava di per sé rinuncia al diritto. Ciò nonostante, la doglianza non è condivisile.
Dopo la nota di accredito, non venne emessa alcuna fattura per esigere il pagamento di Euro 94.187,69. Trascorsero due anni, Parte_1
decise di agire in giudizio, ma anche nell'occasione non risulta che
[...]
fatturò l'importo suddetto. le aveva specificatamente contestato l'omessa esecuzione Controparte_1
di alcune opere. La contestazione era già stata compiuta dal direttore dei lavori, ing. (come si evince dalla lettera 10 gennaio Controparte_4
2019, esibita in giudizio dall'attrice sub doc. 17). Parte_1
L'appaltatrice non prese posizione precisa, ed anzi riconobbe il diritto di controparte, in sede di verifica della contabilità, di scomputare quanto non eseguito. Si legge, infatti, nella penultima pagina della lettera 23 ottobre
2018, inviata a che “ ha facoltà contrattuale di Controparte_1 CP_1
scorporare eventuali lavorazioni, definite nel loro capitolato, nella misura di quanto 'non fatto' sull'opera finale. Es. ripristino intonaci” (doc. 5 fasc. primo grado della convenuta).
L'appellante sostiene ora che, poiché le opere non furono “interamente non eseguite”, la pattuizione a corpo del corrispettivo impedirebbe la sua decurtazione (pag. 8 dell'atto di citazione in appello). invoca, a seconda della propria convenienza, il fatto Parte_1
che il prezzo dell'appalto fosse stato pattuito a corpo. Così come le è stato riconosciuto il diritto a un maggiore compenso per l'esecuzione di opere in variante (malgrado il corrispettivo pattuito a corpo), allo stesso modo le opere da essa non eseguite non possono essere retribuite (malgrado il corrispettivo pattuito a corpo).
6 In particolare, la convenuta le contestò di non avere compiuto intonacature di alcune pareti, posizionato le putrelle decorative, eseguito la tinteggiatura lavabile, posato guaine sul corpo A e B, e completato il cappotto del fabbricato sul lato di via Brennero. non ha fornito prova di avere eseguito tali Parte_1
lavorazioni.
Era onere dell'appaltatrice, in quanto richiedente il pagamento del corrispettivo, provare l'esecuzione di tutte le opere appaltate. In mancanza della prova dell'esecuzione delle opere che la committente ha dedotto non essere state eseguite, non ha maturato il diritto al Parte_1
relativo prezzo, che dev'essere scomputato dal corrispettivo pattuito.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, sostiene Parte_1
di avere diritto all'importo di Euro 11.059,35 “quale risarcimento del danno da fermo cantiere”. La sospensione dei lavori, conseguente a un provvedimento del , era stata parziale, ma di ciò - Controparte_5
secondo l'appellante - aveva tenuto conto la perizia di parte, che quantificò il danno nella somma di denaro suddetta.
Anche questa doglianza non merita condivisione.
Si osserva che nell'appalto privato, a differenza dell'appalto pubblico, la sospensione dei lavori, se non è disciplinata dai contraenti (nei presupposti e nelle conseguenze giuridiche), non dà diritto al risarcimento, non potendosi configurare né come fatto illecito né come inadempimento contrattuale. Perché l'appaltante possa considerarsi inadempiente, occorre che abbia assunto lo specifico impegno a non interrompere la continuativa realizzazione delle opere oppure che sia stato pattuito, anche nell'interesse dell'appaltatore, un termine di ultimazione dell'appalto, superato a causa delle sospensioni;
diversamente, tale obbligo non sussiste, poiché non previsto dalla legge.
7 In mancanza di disciplina contrattuale della sospensione dei lavori,
l'appaltatore può solamente invocare il 2° co. dell'art. 1664 c.c., che consente di richiedere un equo compenso, ma solo a fronte di eventi “che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore”. Non può dirsi che sia il caso di specie, in cui la sospensione è stata parziale
(essa ha riguardato il fabbricato C, ma non anche quello A e quello B: v. doc. 11 fasc. attrice) ed è durata appena undici giorni (durante i quali non risulta né allegato né tantomeno dimostrato che le maestranze di
[...]
siano rimaste inoperose). Parte_1
3. Il terzo motivo d'impugnazione principale concerne la pretesa al rimborso di asseriti maggiori costi di sicurezza.
Anche a questo proposito non si può sovrapporre la disciplina dell'appalto pubblico con quella dell'appalto privato. In quest'ultimo, la valutazione di congruità dei costi di sicurezza è rimessa all'appaltatore. Questi, nel libero esercizio della propria impresa, deve valutare i costi che sarà chiamato ad affrontare, sopportando il rischio di una valutazione errata;
egli non può, pertanto, violando il contratto e, ancora prima, il divieto di venire contra factum proprium, prima convenire sulla quantificazione in Euro 40.000 di detti costi (v. clausola 3 del contratto di appalto) e poi, ultimato il rapporto, pretenderne ulteriori Euro 189.589,59. Infatti, delle due l'una: o
è incapace di quantificare i costi;
oppure ha agito Controparte_6
in mala fede, esponendo così di sicurezza notevolmente inferiori a quelli che avrebbe sostenuto per aggiudicarsi la commessa. In entrambi i casi, non può che sopportare le conseguenze della propria condotta, con esclusione di un diritto alla rideterminazione del corrispettivo dell'appalto.
L'art. 26, 5° co., del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 prevede, a pena di nullità, che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli connessi allo specifico appalto, siano indicati in contratto.
8 L'appaltatore ha diritto all'integrale rifusione di tali costi. Una volta che siano stati inseriti in contratto e accettati, l'appaltatore non può però modificare unilateralmente le condizioni economiche del rapporto.
È opportuno aggiungere che, in caso di violazione dell'art. 26, la sanzione
è la nullità del contratto: sanzione che colpisce anche l'appaltatore ed è incompatibile con la pretesa, esercitata nel presente giudizio, a un maggiore compenso (alla nullità consegue, difatti, l'obbligo di restituire il corrispettivo ricevuto e non di ottenerne uno maggiore).
Non porta a diversa conclusione l'art. 100 dello stesso d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, cui si richiama l'appellante principale. Il 5° co. dell'art. 100 dispone che l'appaltatore ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ma “in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti”. Trova con ciò conferma che la pattuizione contrattuale non è unilateralmente modificabile dall'appaltatore.
In definitiva, se la determinazione contrattuale dei costi di sicurezza in
Euro 40.000 era inadeguata, avendo l'appaltatrice sostenuto costi maggiori, le conseguenze economiche rimangono a carico della stessa, che nel momento della conclusione del contratto ha male valutato l'affare.
4. Con il primo motivo d'impugnazione incidentale, Controparte_1
afferma che il Tribunale abbia errato nel condannarla alla corresponsione,
a favore dell'appaltatore, di Euro 110.444,05: importo di cui domanda la riduzione (in misura imprecisata).
Il c.t.u. ha analiticamente elencato le varianti realizzate dall'appaltatrice rispetto al progetto originario, oggetto dell'appalto. Tali varianti erano richieste dal direttore dei lavori e non conseguirono ad iniziative assunte da Parte_1
9 Pertanto, trova applicazione non l'art. 1660 c.c., bensì l'art. 1661 c.c., secondo cui “l'appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente”.
Non deroga alla norma suddetta la previsione contrattuale di un preventivo accordo sul corrispettivo delle nuove lavorazioni. Infatti, nel momento cui era la stessa committente a richiederle per mezzo della direzione lavori, era altresì suo onere invitare l'appaltatrice a concordare il prezzo prima d'iniziare l'esecuzione. Non avendo così provveduto, ed anzi avendo richiesto all'impresa di procedere con l'esecuzione delle opere, non può sottrarsi all'obbligo di compensare il Controparte_1
lavoro dell'appaltatrice.
La citata disposizione del 1° co. dell'art. 1661 c.c. si applica anche alle opere che il c.t.u. ha individuato come “extracontrattuali complementari o strumentali” (spostamento delle formelle verdi, modifiche dei parcheggi a sud, posa di ciottoli bianchi con cemento bianco, montaggio di dissuasori mobili, fornitura e posa del dissuasore del traffico sul lato est, posa in opera di TNT, installazione della recinzione prefabbricata, spostamento della recinzione prefabbricata, opere su fusti ed arbusti esistenti, scarifica e sistemazione dei piani, fornitura e posa di misto granulare, realizzazione dei balconi nel corpo A, riprogettazione del vano scala nel fabbricato A, ecc.). Esse non erano previste nel contratto, che non le contemplava né direttamente, né indirettamente, ossia attraverso il richiamo degli elaborati progettuali. Furono pure queste richieste dalla direzione dei lavori (v., ad esempio, verbale di riunione di cantiere del 13 luglio 2018: prodotto in causa dalla stessa convenuta sub doc. 13).
Si può al più discutere se le opere suddette fossero varianti piuttosto che opere extra-contratto, ma si tratta, in ogni caso, di maggiori lavorazioni che devono essere retribuite.
10 Quanto agli importi stabiliti dal consulente, le contestazioni dell'appellante incidentale rimangono generiche e non verificabili
(l'affermazione che i giorni o le ore lavorate, prese in considerazione dal c.t.u., sarebbero eccessive non offre un criterio di giudizio alternativo e non permette alcun approfondimento).
Infine, non può dirsi che il giudice si sia pronunciato ultra petita, aderendo alla quantificazione delle maggiori lavorazioni compiuta dal c.t.u., atteso che l'attrice richiedeva il pagamento di un corrispettivo per varianti in corso d'opera di Euro 184.404,23 e di un corrispettivo per opere extra-contrattuali di Euro 68.456,04: il petitum era perciò notevolmente superiore a quanto riconosciuto dovuto dal giudice.
5. Non può essere accolto neppure il secondo motivo d'impugnazione incidentale, che riguarda la liquidazione delle spese processuali compiuta dal giudice veronese.
L'appellante lamenta che non sia stata valorizzata, ai fini della regolamentazione delle spese, l'offerta conciliativa di corresponsione di
Euro 90.000, non accolta da controparte (v. verbale dell'udienza del 29 novembre 2022 e del 15 dicembre 2022).
Sennonché essendosi poi vista riconoscere il Parte_1
credito di Euro 110.444,05, oltre iva ed oltre interessi ex art. 5 del d.p.r. n.
231/2002 dal 16 settembre 2019 al saldo, aveva apprezzabili ragioni per non accettare la proposta di sensibilmente inferiore in Controparte_1
linea capitale (e priva di accessori).
Le spese processuali sono poi state parametrate al valore per cui la domanda è stata accolta nel rispetto dell'art. 5 del d.m. 10 marzo 2014 n.
55. La liquidazione è pertanto corretta.
6. In conclusione, sia l'appello principale sia l'appello incidentale devono essere respinti con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.
11 Atteso il rigetto di entrambe le impugnazioni, le spese del grado sono interamente compensate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con obbligo in capo all'appellante principale e in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 979/2024 r.g.a. promosso con atto di citazione da (appellante principale) nei confronti di Parte_1
(appellata e appellante incidentale), ogni contraria Controparte_1
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta sia l'appello principale sia l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2366/2023, pronunciata dal
Tribunale di Verona;
2) compensa le spese processuali del grado;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante principale e in capo all'appellante incidentale di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 12 dicembre 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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