TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11194/2024
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. n. 11194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11194 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
tutti con l'avv. e dom. Katia Guzza del foro di Brescia;
ATTORI
contro
(C.F./P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA-CONTUMACE Causa avente ad oggetto azione di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- premesso che in qualità di proprietari pro quota di un immobile sito in Marcheno (BS)
[...]
CP_ stipulavano in data 27.9.2023 con la società contratto di appalto per interventi Controparte_1
nell'ambito del c.d. superbonus 110% - chiedevano al Tribunale di Brescia, previo accertamento dell'inadempimento della società convenuta, la risoluzione del contratto di appalto con la condanna al risarcimento del danno di € 18.920,00; in subordine, l'accertamento di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per il medesimo importo;
in ulteriore subordine, l'accertamento di indebito arricchimento
ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
I ricorrenti deducevano, in particolare, che:
- con contratto di appalto sottoscritto in data 27.9.2023, commissionavano alla società
l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria/ristrutturazione Controparte_1
finalizzate all'efficientamento energetico dell'immobile in comproprietà sito in Marcheno
(BS) nell'ambito del c.d. superbonus 110%;
- il corrispettivo veniva convenuto in € 288.362,80, oltre iva, corrispondente alla somma del computo metrico definitivo delle opere (€ 240.692,80, oltre iva, per l'esecuzione dei lavori per i quali era possibile procedere allo sconto in fattura nella misura del 110%) e degli oneri accessori per i professionisti (€ 47.670,00, oltre iva);
- con riguardo alle modalità di pagamento le parti convenivano contrattualmente l'utilizzo dello strumento dello sconto del 100% del corrispettivo dovuto in fattura (c.d. sconto in fattura);
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, le parti sottoscrivevano un accordo aggiuntivo, c.d. Addendum, in forza del quale i committenti accettavano di versare un importo pari ad € 43.000,00, oltre iva, quale onere per gestione finanziaria sui lavori, con le seguenti modalità:
primo acconto pari ad € 17.200,00, oltre iva alla firma dell'Addendum;
secondo acconto pari ad € 12.900,00, oltre iva alla posa del ponteggio;
saldo € 12.900,00, oltre iva alla posa del cappotto;
- in data 2.10.2023 la società convenuta emetteva a titolo di primo acconto n. 4 fatture rispettivamente intestate ai ricorrenti in base alle loro quote di proprietà, regolarmente saldate dagli stessi mediante bonifici bancari in data 3-4.10.2023 n. 124/2023 per € Parte_2
2.293,34 oltre iva al 10%; n. 125/2023 per € 2.293,34 oltre iva al 10%; Parte_3 Pt_1
n. 126/2023 per € 2.293,34 oltre iva al 10%; n. 127/2023 per €
[...] Parte_4
10.320,00 oltre iva al 10%);
- contrariamente agli accordi intercorsi la società resistente non iniziava i lavori entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto avvenuto in data 27.9.2023, anzi, senza giustificato motivo si rendeva irreperibile;
- con comunicazione a mezzo pec del 23.11.2023, i ricorrenti dichiaravano di ritenere risolto sia il contratto di appalto sottoscritto in data 27.9.2023, sia l'Addendum sottoscritto in pari data, intimando la resistente alla restituzione degli importi versati a titolo di acconto, pari a complessivi € 17.200,00, oltre iva, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal grave inadempimento;
- seguivano reiterati solleciti, nonché invito alla stipula della negoziazione assista a cui la società resistente non dava alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale la risoluzione del contratto e dell'accordo sottoscritti inter partes in data 27.9.2023, nonché il risarcimento del danno quantificato in € 18.920,00 oltre interessi dal fatto al saldo;
in subordine, l'accertamento di indebito oggettivo ex
art. 2033 c.c. per pari importo;
in ulteriore subordine, dichiararsi l'indebito arricchimento ex art. 2041
c.c. della resistente con pagamento dell'indennizzo quantificato nel predetto importo;
con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 5.2.2025 di comparizione e trattazione nessuno si costituiva né compariva per la società ed il GI, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1
dichiarava la contumacia della resistente;
il Gi ritenuta la causa matura per la decisone ex art. 281
sexies cpc, fissava udienza di discussione e decisione al 13.3.2025 nelle forme della trattazione scritta
ex art. 127 ter cpc, con termine per il deposito delle note conclusive.
MOTIVI
La domanda svolta in via principale dai ricorrenti è fondata e va accolta nei termini che seguono.
I ricorrenti e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietari pro quota di un immobile sito in Marcheno (BS), chiedono la dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto e del relativo patto integrativo denominato Addendum stipulati in data 27.9.2023 con la società Controparte_1
Come è noto, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, è
onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza del contratto e la sua esecuzione, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. n. 13533/2001).
Sussiste la prova degli assunti dei ricorrenti e, anzitutto, dell'obbligazione contratta dalla società
resistente.
Si esaminano i documenti prodotti.
Il contratto di appalto risulta sottoscritto dalle parti in data 27.9.2023, così come l'allegato computo metrico estimativo (doc. 2) e come l'accordo integrativo denominato “Accordo tra le parti in aggiunta
al contratto sottoscritto il 27 settembre 2023”, c.d. Addendum (doc. 3).
Il punto 6 del contratto prevede che: “L'appaltatore dovrà iniziare i lavori entro e non oltre 30 giorni:
dalla sottoscrizione del presente contratto, nel caso in cui non si renda necessario ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
dall'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni amministrative per l'occupazione del suolo pubblico, se necessario (...)”.
Risulta inoltre che le parti, con la sottoscrizione del c.d. Addendum abbiano previsto al punto 3 che:
“il committente accetta di versare un importo pari ad € 43.000,00 + iva a fondo perduto, quale onere
per gestione finanziaria sui lavori, con le seguenti modalità: Primo acconto pari a ad € 17.200,00
oltre iva alla firma del presente addendum” (doc. 3).
Risulta poi che, a seguito dell'emissione di n. 4 fatture intestate ai singoli ricorrenti con la specifica causale: “primo acconto immobile sito in Via Bachelet, 4 – 25060 Marcheno (BS)” (doc. 4), i ricorrenti in data 3-4.10.2023 ebbero ad effettuare corrispondenti n. 4 bonifici, in ragione delle loro quote di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di appalto, in favore della società convenuta per la somma complessiva di € 18.920,00 (pari ad € 17.200,00 oltre iva al 10%; doc. 5).
Non risulta che la resistente abbia dato esecuzione ai lavori oggetto del contratto. CP_2
Del resto, la stessa scegliendo di rimanere contumace, nulla ha allegato né provato in senso contrario agli assunti dei ricorrenti.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni deve ritenersi raggiunta la prova dei contratti azionati dai ricorrenti.
Venendo all'esame della domanda di risoluzione si osserva quanto segue.
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: “Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando
inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è
quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ.,
mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa
ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti” (Cass. n. 3302/2006).
Ed ancora: “In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite,
ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità
contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e
1668 cod. civ., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento
contrattuale” (Cass. n. 1186/2015).
Inoltre: “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener
conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione
dell'equilibrio contrattuale” (Cass. n. 7187/2022).
Nel caso in esame, sussiste la prova dell'inadempimento della resistente agli obblighi contrattualmente assunti.
La mancata esecuzione dell'opera costituisce un inadempimento di non scarsa importanza.
Anzi, trattasi di inadempimento grave tenuto conto che la resistente non ha dato inizio ai lavori nemmeno a seguito dell'intimazione a mezzo pec del 23.11.2023, rendendosi successivamente irreperibile (docc. 6, 7, 8 e 9).
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 1455 c.c.
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della resistente.
Va parimenti dichiarata la risoluzione del contratto integrativo sottoscritto tra le parti in pari data, c.d.
Addendum, in ragione del collegamento negoziale sussistente con il contratto principale di appalto.
A tal proposito, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: “In ipotesi
di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere
apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale” (Cass. n.
17148.2019).
Ne consegue che anche il contratto integrativo deve essere dichiarato risolto, tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ha inciso in maniera decisiva sull'intera vicenda.
I ricorrenti chiedono la condanna della resistente al pagamento della somma di € 18.920,00 a titolo risarcitorio. Ritiene il Tribunale che tale somma, versata dai ricorrenti a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta in ragione della sottoscrizione dell'accordo integrativo al contratto di appalto, debba essere restituita agli stessi.
In definitiva, la domanda di risoluzione svolta in via principale dai ricorrenti va accolta.
Venuto meno il titolo negoziale, devono pronunciarsi le relative restituzioni.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di € 18.920,00 (versata dall'attrice e documentata), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto dell'approdo decisionale, le domande svolte in via subordinata dalle ricorrenti risultano assorbite.
In merito al regolamento delle spese di lite, non sussistono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza;
la società resistente va condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi per la fase istruttoria non tenuta e per la fase decisoria, attesa la natura documentale della controversia e la forma semplificata del rito e della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda principale svolta dai ricorrenti Parte_1 Parte_2
e , dichiara risolto per inadempimento della società resistente Parte_3 Parte_4
il contratto di appalto stipulato in data 27.9.2023 e il relativo accordo Controparte_1
integrativo c.d. Addendum stipulato in pari data e, per l'effetto,
condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 Pt_1
, , e della somma di € 18.920,00, oltre interessi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
legali dalla domanda al saldo;
condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 Parte_1 , e delle spese di lite che si liquidano in € 257,00 Parte_2 Parte_3 Parte_4
per spese ed in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa;
rigetta per il resto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc.
Così deciso in Brescia, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
TRIBUNALE di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI UDIENZA
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice istruttore, dott.ssa Carla D'Ambrosio,
visto il proprio decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
lette le note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti, le quali hanno precisato le conclusioni come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
La comunicazione del presente provvedimento equivale alla lettura.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
R.G. n. 11194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. 11194 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. Parte_4 C.F._4
tutti con l'avv. e dom. Katia Guzza del foro di Brescia;
ATTORI
contro
(C.F./P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA-CONTUMACE Causa avente ad oggetto azione di risoluzione del contratto e risarcimento del danno, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
- premesso che in qualità di proprietari pro quota di un immobile sito in Marcheno (BS)
[...]
CP_ stipulavano in data 27.9.2023 con la società contratto di appalto per interventi Controparte_1
nell'ambito del c.d. superbonus 110% - chiedevano al Tribunale di Brescia, previo accertamento dell'inadempimento della società convenuta, la risoluzione del contratto di appalto con la condanna al risarcimento del danno di € 18.920,00; in subordine, l'accertamento di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. per il medesimo importo;
in ulteriore subordine, l'accertamento di indebito arricchimento
ex art. 2041 c.c.; in ogni caso, con il favore delle spese di lite.
I ricorrenti deducevano, in particolare, che:
- con contratto di appalto sottoscritto in data 27.9.2023, commissionavano alla società
l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria/ristrutturazione Controparte_1
finalizzate all'efficientamento energetico dell'immobile in comproprietà sito in Marcheno
(BS) nell'ambito del c.d. superbonus 110%;
- il corrispettivo veniva convenuto in € 288.362,80, oltre iva, corrispondente alla somma del computo metrico definitivo delle opere (€ 240.692,80, oltre iva, per l'esecuzione dei lavori per i quali era possibile procedere allo sconto in fattura nella misura del 110%) e degli oneri accessori per i professionisti (€ 47.670,00, oltre iva);
- con riguardo alle modalità di pagamento le parti convenivano contrattualmente l'utilizzo dello strumento dello sconto del 100% del corrispettivo dovuto in fattura (c.d. sconto in fattura);
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, le parti sottoscrivevano un accordo aggiuntivo, c.d. Addendum, in forza del quale i committenti accettavano di versare un importo pari ad € 43.000,00, oltre iva, quale onere per gestione finanziaria sui lavori, con le seguenti modalità:
primo acconto pari ad € 17.200,00, oltre iva alla firma dell'Addendum;
secondo acconto pari ad € 12.900,00, oltre iva alla posa del ponteggio;
saldo € 12.900,00, oltre iva alla posa del cappotto;
- in data 2.10.2023 la società convenuta emetteva a titolo di primo acconto n. 4 fatture rispettivamente intestate ai ricorrenti in base alle loro quote di proprietà, regolarmente saldate dagli stessi mediante bonifici bancari in data 3-4.10.2023 n. 124/2023 per € Parte_2
2.293,34 oltre iva al 10%; n. 125/2023 per € 2.293,34 oltre iva al 10%; Parte_3 Pt_1
n. 126/2023 per € 2.293,34 oltre iva al 10%; n. 127/2023 per €
[...] Parte_4
10.320,00 oltre iva al 10%);
- contrariamente agli accordi intercorsi la società resistente non iniziava i lavori entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto avvenuto in data 27.9.2023, anzi, senza giustificato motivo si rendeva irreperibile;
- con comunicazione a mezzo pec del 23.11.2023, i ricorrenti dichiaravano di ritenere risolto sia il contratto di appalto sottoscritto in data 27.9.2023, sia l'Addendum sottoscritto in pari data, intimando la resistente alla restituzione degli importi versati a titolo di acconto, pari a complessivi € 17.200,00, oltre iva, nonché al risarcimento dei danni derivanti dal grave inadempimento;
- seguivano reiterati solleciti, nonché invito alla stipula della negoziazione assista a cui la società resistente non dava alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano all'adito Tribunale la risoluzione del contratto e dell'accordo sottoscritti inter partes in data 27.9.2023, nonché il risarcimento del danno quantificato in € 18.920,00 oltre interessi dal fatto al saldo;
in subordine, l'accertamento di indebito oggettivo ex
art. 2033 c.c. per pari importo;
in ulteriore subordine, dichiararsi l'indebito arricchimento ex art. 2041
c.c. della resistente con pagamento dell'indennizzo quantificato nel predetto importo;
con il favore delle spese di lite.
Alla prima udienza del 5.2.2025 di comparizione e trattazione nessuno si costituiva né compariva per la società ed il GI, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, Controparte_1
dichiarava la contumacia della resistente;
il Gi ritenuta la causa matura per la decisone ex art. 281
sexies cpc, fissava udienza di discussione e decisione al 13.3.2025 nelle forme della trattazione scritta
ex art. 127 ter cpc, con termine per il deposito delle note conclusive.
MOTIVI
La domanda svolta in via principale dai ricorrenti è fondata e va accolta nei termini che seguono.
I ricorrenti e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
proprietari pro quota di un immobile sito in Marcheno (BS), chiedono la dichiarazione della risoluzione del contratto di appalto e del relativo patto integrativo denominato Addendum stipulati in data 27.9.2023 con la società Controparte_1
Come è noto, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, è
onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza del contratto e la sua esecuzione, mentre è onere del convenuto dimostrare di aver adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. n. 13533/2001).
Sussiste la prova degli assunti dei ricorrenti e, anzitutto, dell'obbligazione contratta dalla società
resistente.
Si esaminano i documenti prodotti.
Il contratto di appalto risulta sottoscritto dalle parti in data 27.9.2023, così come l'allegato computo metrico estimativo (doc. 2) e come l'accordo integrativo denominato “Accordo tra le parti in aggiunta
al contratto sottoscritto il 27 settembre 2023”, c.d. Addendum (doc. 3).
Il punto 6 del contratto prevede che: “L'appaltatore dovrà iniziare i lavori entro e non oltre 30 giorni:
dalla sottoscrizione del presente contratto, nel caso in cui non si renda necessario ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico;
dall'ottenimento delle necessarie
autorizzazioni amministrative per l'occupazione del suolo pubblico, se necessario (...)”.
Risulta inoltre che le parti, con la sottoscrizione del c.d. Addendum abbiano previsto al punto 3 che:
“il committente accetta di versare un importo pari ad € 43.000,00 + iva a fondo perduto, quale onere
per gestione finanziaria sui lavori, con le seguenti modalità: Primo acconto pari a ad € 17.200,00
oltre iva alla firma del presente addendum” (doc. 3).
Risulta poi che, a seguito dell'emissione di n. 4 fatture intestate ai singoli ricorrenti con la specifica causale: “primo acconto immobile sito in Via Bachelet, 4 – 25060 Marcheno (BS)” (doc. 4), i ricorrenti in data 3-4.10.2023 ebbero ad effettuare corrispondenti n. 4 bonifici, in ragione delle loro quote di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di appalto, in favore della società convenuta per la somma complessiva di € 18.920,00 (pari ad € 17.200,00 oltre iva al 10%; doc. 5).
Non risulta che la resistente abbia dato esecuzione ai lavori oggetto del contratto. CP_2
Del resto, la stessa scegliendo di rimanere contumace, nulla ha allegato né provato in senso contrario agli assunti dei ricorrenti.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni deve ritenersi raggiunta la prova dei contratti azionati dai ricorrenti.
Venendo all'esame della domanda di risoluzione si osserva quanto segue.
In base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: “Nel caso in cui
l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, restando
inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è
quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 cod. civ.,
mentre la speciale garanzia prevista dagli artt.1667 e 1668 cod. civ. trova applicazione nella diversa
ipotesi in cui l'opera sia stata eseguita, ma presenti vizi, difformità o difetti” (Cass. n. 3302/2006).
Ed ancora: “In tema di appalto, quando sia richiesta l'eliminazione dei vizi per le opere già eseguite,
ma non ancora ultimate, è esclusa l'operatività della speciale garanzia ex art. 1668 cod. civ., la quale presuppone il totale compimento dell'opera, mentre può essere fatta valere la comune responsabilità
contrattuale ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., non preclusa dalle disposizioni di cui agli artt. 1667 e
1668 cod. civ., in quali integrano, senza negarli, i normali rimedi in materia di inadempimento
contrattuale” (Cass. n. 1186/2015).
Inoltre: “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener
conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione
dell'equilibrio contrattuale” (Cass. n. 7187/2022).
Nel caso in esame, sussiste la prova dell'inadempimento della resistente agli obblighi contrattualmente assunti.
La mancata esecuzione dell'opera costituisce un inadempimento di non scarsa importanza.
Anzi, trattasi di inadempimento grave tenuto conto che la resistente non ha dato inizio ai lavori nemmeno a seguito dell'intimazione a mezzo pec del 23.11.2023, rendendosi successivamente irreperibile (docc. 6, 7, 8 e 9).
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 1455 c.c.
Pertanto, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della resistente.
Va parimenti dichiarata la risoluzione del contratto integrativo sottoscritto tra le parti in pari data, c.d.
Addendum, in ragione del collegamento negoziale sussistente con il contratto principale di appalto.
A tal proposito, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte: “In ipotesi
di collegamento negoziale, la gravità dell'inadempimento di un singolo contratto non deve essere
apprezzata per ciascuna pattuizione, ma all'interno della complessiva struttura negoziale” (Cass. n.
17148.2019).
Ne consegue che anche il contratto integrativo deve essere dichiarato risolto, tenuto conto che la mancata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ha inciso in maniera decisiva sull'intera vicenda.
I ricorrenti chiedono la condanna della resistente al pagamento della somma di € 18.920,00 a titolo risarcitorio. Ritiene il Tribunale che tale somma, versata dai ricorrenti a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta in ragione della sottoscrizione dell'accordo integrativo al contratto di appalto, debba essere restituita agli stessi.
In definitiva, la domanda di risoluzione svolta in via principale dai ricorrenti va accolta.
Venuto meno il titolo negoziale, devono pronunciarsi le relative restituzioni.
La società convenuta va quindi condannata al pagamento della somma di € 18.920,00 (versata dall'attrice e documentata), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Tenuto conto dell'approdo decisionale, le domande svolte in via subordinata dalle ricorrenti risultano assorbite.
In merito al regolamento delle spese di lite, non sussistono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza;
la società resistente va condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri forensi, ridotti al minimo i compensi per la fase istruttoria non tenuta e per la fase decisoria, attesa la natura documentale della controversia e la forma semplificata del rito e della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in accoglimento della domanda principale svolta dai ricorrenti Parte_1 Parte_2
e , dichiara risolto per inadempimento della società resistente Parte_3 Parte_4
il contratto di appalto stipulato in data 27.9.2023 e il relativo accordo Controparte_1
integrativo c.d. Addendum stipulato in pari data e, per l'effetto,
condanna la società resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 Pt_1
, , e della somma di € 18.920,00, oltre interessi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
legali dalla domanda al saldo;
condanna la resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1 Parte_1 , e delle spese di lite che si liquidano in € 257,00 Parte_2 Parte_3 Parte_4
per spese ed in € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa;
rigetta per il resto.
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc.
Così deciso in Brescia, il 14 marzo 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio