Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 30/05/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto da
RJ LA, NA ÌK, rappresentati e difesi dall'avvocato Margherita Kosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 202/2023 (RG n. 183/2019), cronol. 1569/2024, del Giudice di pace di Massa, pubblicata in data 04.11.2024, notificata in data 4.11.2024 e passata in giudicato in data 6.12.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Massa Carrara;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dopo un rinvio pregiudiziale avanti alla C.G.U.E. ed una questione di costituzionalità decisa dalla Corte costituzionale, il Giudice di Pace di Massa, con sentenza 4 novembre 2024 n. 202/2023 (n. cron. 1469/2024), accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti ed annullava il verbale n. 700013778275 elevato dalla Polizia Stradale di Massa-Carrara (Prefettura di Massa-Carrara) e le sanzioni in esso comminate, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, anche con riferimento ai due giudizi incidentali, nella misura di € 10.000,00.
La sentenza (successivamente passata in giudicato, come da attestazione 6 dicembre 2024 della Cancelleria apposta in calce alla sentenza; doc. n. 1 del deposito di parte ricorrente) non era eseguita dalla Prefettura di Massa-Carrara, in un primo momento, per mancanza di fondi e, successivamente, a seguito di un contrasto insorto tra le parti in ordine ai titolari della somma (individuati dalla Prefettura nei due ricorrenti, sulla base del dispositivo della sentenza e, dal patrocinio di parte ricorrente, nel difensore, sulla base di una richiesta di distrazione delle spese articolata in ricorso e poi riportata nelle conclusioni, ma non inserita dal Giudice di Pace nel dispositivo finale della decisione).
Con il presente ricorso, i ricorrenti chiedevano pertanto alla Sezione di ordinare alla Prefettura di Massa-Carrara di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza 4 novembre 2024 n. 202/2023 (n. cron. 1469/2024) del Giudice di Pace di Massa e l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta .
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando in giudizio il carteggio relativo alla procedura.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
Nel caso di specie, la sentenza di cui si chiede l'adempimento è regolarmente passata in giudicato (come da attestazione 6 dicembre 2024 della Cancelleria apposta in calce alla sentenza).
Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza”.
Per quello che riguarda le somme da corrispondere in esecuzione del titolo esecutivo, la sentenza è poi stata notificata in forma esecutiva alla Prefettura di Massa-Carrara ormai da lungo tempo ed è pertanto ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326).
Il dubbio ingenerato dallo stesso patrocinio di parte ricorrente (che ha lungamente insistito per una corresponsione delle spese di giudizio che, in realtà, non gli spettava) in ordine ai soggetti titolari delle somme dovute a titolo di spese del giudizio non ha poi ragione di essere, in un contesto in cui la giurisprudenza ha rilevato come, “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, si instaur(i) un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato … a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1° agosto 2022, n. 5192; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 22 novembre 2021, n. 2491; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 30 aprile 2020, n. 79) ed in cui deve necessariamente attribuirsi prevalenza al dispositivo della decisione (che implicitamente attribuisce la liquidazione delle spese di giudizio ai due ricorrenti, non dando atto della distrazione) e non alla precedente richiesta di distrazione delle spese, contenuta negli atti processuali e non riscontrata da un dispositivo che, per errore, non ha dato atto di tale circostanza; non risultando che il dispositivo abbia costituito oggetto di successive modificazioni (neanche attraverso il ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali oggi considerata ammissibile per correggere i contrasti tra motivazione e dispositivo in punto spese di giudizio: Cons. Stato sez. IV, 9 febbraio 2018, n. 841; sez. III, 5 settembre 2017, n. 4209; Cass. civ., sez. II, 11 dicembre 2020, n. 28309; sez. VI, 22 giugno 2020, n. 121859), deve pertanto necessariamente concludersi per la necessità di attribuire il credito relativo alle spese di giudizio ai due ricorrenti e non al difensore.
3. Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l’obbligo della Prefettura di Massa-Carrara di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza 4 novembre 2024 n. 202/2023 (n. cron. 1469/2024) del Giudice di Pace di Massa, corrispondendo ai ricorrenti (o, eventualmente, al loro legittimo delegato all’incasso, come dall’atto depositato in giudizio in data 3 aprile 2025), le somme di giudizio liquidate in sentenza, maggiorate degli accessori previsti dalla normativa vigente; la corresponsione della somma dovuta dovrà ovviamente avvenire previa verifica in ordine alla sussistenza di ragioni di credito della p.a. ai sensi dell’art. 48- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ragioni che sembrano sussistere nei confronti del sig. LA) o di altre circostanze impeditive del pagamento dell’interezza o di parte della somma dovuta.
Alla Prefettura di Massa-Carrara va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alle attività di esecuzione della sentenza.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Firenze (o un suo sostituto) affinché ove l'indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
Sussistono poi ragioni (il dubbio in ordine ai destinatari del pagamento che ha originato il blocco della procedura risulta, infatti, essere stato ingenerato dallo stesso patrocinio di parte ricorrente) per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), accoglie il ricorso per ottemperanza presentato dai ricorrenti e, per l’effetto:
ordina alla Prefettura di Massa-Carrara di dare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, al giudicato formatosi sulla sentenza 4 novembre 2024 n. 202/2023 (n. cron. 1469/2024) del Giudice di Pace di Massa;
dispone che, in difetto di adempimento da parte della Prefettura di Massa-Carrara, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta individuato nel Prefetto di Firenze (o in un suo sostituto).
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all’Amministrazione intimata ed al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO