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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2398/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372239 26 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate SC e ATOME 1 S.p.A. (ME) in Liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00372239 26 000, notificata il 11.02.2025, per tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di euro 1.297,88 eccependo
- l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, la notificazione doveva essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2014 (per la TARSU 2009), entro il 31.12.2015 (per la TARSU 2010), entro il 31.12.2016 (per la TARSU 2011) ed entro il 31.12.2017 (per la TARSU 2012) ma, poiché ciò è avvenuto solo in data 11.02.2025 il diritto ad ottenere il chiesto pagamento è irrimediabilmente prescritto.
- mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti
- mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione
ATOME 1 S.p.A. (ME) in Liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92 e che gli atti presupposti alla cartella di pagamento per cui si procede, in particolare le fatture e l'intimazione TIA, sono stati correttamente notificati al contribuente che è stato quindi posto a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. In data 29/07/2019 è stata emessa l'intimazione di pagamento nr. 270907, notificata per tramite racc. a/r spedita in data 14/09/2019 al domicilio del contribuente.
Agenzia delle Entrate SC non costituita.
Con memoria successiva i difensori del ricorrente, riportandosi a quanto eccepito in atti, sottolineavano come la documentazione prodotta ex adverso non è comunque minimamente idonea a dare prova di alcun perfezionamento della notifica per mancata notifica della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente - ciò che in questa sede deve essere rammentato
, è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del
11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2019. Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Poiché trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 al momento della notificazione della intimazione di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2019, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico ATO Me1 S.p.A. in liquidazione e compensate con Agenzia delle Entrate SC in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito ATO Me1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 750,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato da distrarsi a favore del difensore antistatario;
compensa con
Agenzia delle Entrate SC.
Così deciso in Messina, lì 13/01/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2398/2025 depositato il 06/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00372239 26 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 284/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate SC e ATOME 1 S.p.A. (ME) in Liquidazione avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00372239 26 000, notificata il 11.02.2025, per tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di euro 1.297,88 eccependo
- l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento, la notificazione doveva essere effettuata entro e non oltre il 31.12.2014 (per la TARSU 2009), entro il 31.12.2015 (per la TARSU 2010), entro il 31.12.2016 (per la TARSU 2011) ed entro il 31.12.2017 (per la TARSU 2012) ma, poiché ciò è avvenuto solo in data 11.02.2025 il diritto ad ottenere il chiesto pagamento è irrimediabilmente prescritto.
- mancata notifica degli atti prodromici – mancato rispetto della sequenza prevista per la notifica degli atti
- mancata allegazione degli atti prodromici – difetto di motivazione
ATOME 1 S.p.A. (ME) in Liquidazione deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21, comma 1, D. Lgs. 546/92 e che gli atti presupposti alla cartella di pagamento per cui si procede, in particolare le fatture e l'intimazione TIA, sono stati correttamente notificati al contribuente che è stato quindi posto a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. In data 29/07/2019 è stata emessa l'intimazione di pagamento nr. 270907, notificata per tramite racc. a/r spedita in data 14/09/2019 al domicilio del contribuente.
Agenzia delle Entrate SC non costituita.
Con memoria successiva i difensori del ricorrente, riportandosi a quanto eccepito in atti, sottolineavano come la documentazione prodotta ex adverso non è comunque minimamente idonea a dare prova di alcun perfezionamento della notifica per mancata notifica della raccomandata informativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi la pretesa tributaria cristallizzata in ragione della mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento. Al riguardo deve essere rilevato che
- a prescindere dalla regolarità delle notificazioni di tali atti, puntualmente contestata dal ricorrente, in uno con la regolarità formale della produzione di parte resistente - ciò che in questa sede deve essere rammentato
, è che “l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2616 del
11/02/2015).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente, impugnando la cartella di pagamento emessa successivamente alle intimazioni in questione, correttamente faceva valere la prescrizione maturata prima della notifica delle intimazioni, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di maturazione delle pretese tributarie a quella di notificazione delle intimazioni, asseritamente effettuate nell'anno 2019. Come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione
(Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del02/11/2017; Cass. n. 1230 del
21/01/2020).
L'avviso di intimazione, dunque, al più può essere parificato a un sollecito di pagamento e, in quanto tale,
è idoneo solo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che se il ricorrente non aveva l'onere d'impugnare gli avvisi di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data della loro maturazione e quella di notificazione degli avvisi di intimazione, l'eccezione di prescrizione, come avvenuto, poteva essere correttamente proposta in sede di impugnazione della cartella di pagamento.
Poiché trattasi di crediti tributari riguardanti la TIA per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 al momento della notificazione della intimazione di pagamento, pur considerandole avvenute e lo sarebbero state nel 2019, i crediti si erano già prescritti.
Dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione proposta, gli atti impugnati devono essere annullati. Ogni altra eccezione assorbita.
Le spese seguono la soccombenza a carico ATO Me1 S.p.A. in liquidazione e compensate con Agenzia delle Entrate SC in ordine ai motivi di accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati;
condanna la Società d'ambito ATO Me1 S.p.A. al pagamento, a beneficio del contribuente, delle spese di giudizio, quantificate in euro 750,00, oltre eventuali accessori come per legge e CU se versato da distrarsi a favore del difensore antistatario;
compensa con
Agenzia delle Entrate SC.
Così deciso in Messina, lì 13/01/2026