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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/06/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Rosa Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2022, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc all'udienza del 6 marzo 2025 e promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Cordella, nel cui studio in
Foggia alla p.zza U. Giordano n. 67 ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(CF: , (CF: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
) E (CF: ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Marone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Termoli via XX Settembre n.29;
RESISTENTI/ATTORI IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: occupazione sine titulo immobile- rilascio.
CONCLUSIONI
Solo parte attrice ha concluso come da note di udienza ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate.
Motivazione in fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis del 5.5.2022, notificato unitamente al pedissequo decreto,
[...]
conveniva in giudizio i signori , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la loro occupazione abusiva della porzione di Parte_3
1 terreno sito in Termoli (CB), distinto in catasto del suddetto Comune al foglio n.14, p.lla n. 56, esattamente ubicata in corrispondenza del km 439+700 della linea ferroviaria Bologna-Lecce.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 7.10.2022 si costituivano
, e i quali, impugnando e contestando le richieste e conclusioni Pt_2 CP_1 Parte_3
della ricorrente, chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e l'accoglimento della propria spiegata riconvenzionale volta a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera porzione di terreno.
Con ordinanza in data 24.3.2023 il precedente Giudice Istruttore, Dott.ssa Giuliana Bartolomei, disponeva il mutamento del rito concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Dopo la predetta udienza i convenuti hanno di fatto abbandonato il giudizio non avendo depositato né le predette memorie, né le successive note di udienza e nemmeno le comparse conclusionali.
La causa, pertanto, sulla scorta delle sole produzioni documentali è stata posta in decisione da questo giudice subentrato nel ruolo della Dott.ssa Bartolomei dal 1° marzo 2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ciò posto, ritiene preliminarmente il Tribunale che l'azione svolta da Parte_1
debba essere qualificata quale azione di restituzione (actio in personam) e non di rivendicazione
(“la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e, indipendentemente dalla sua correttezza, non può essere censurata per ultrapetizione” Cassazione civile, sez. II, 27/01/2016, n.
1545; Cass.Civ., sez. 03, del 31/07/2006, n. 17451), avendo l' attrice allegato di essere proprietaria del bene e che gli odierni convenuti, in assenza di qualsivoglia titolo, lo occupano. La ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun titolo o rapporto obbligatorio personale che possa legittimare l'occupazione dell'immobile da parte dei fratelli per cui il giudizio deve riguardare CP_1
essenzialmente la condotta dei convenuti, che si concretizza nell'occupazione abusiva del terreno oggetto di causa. Invero, la domanda spiegata dalla nell'atto introduttivo è diretta Parte_1
unicamente alla restituzione dell'immobile e non risulta accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso per cui non può essere qualificata come azione di rivendica.
Nondimeno invocando l'intervenuta usucapione i convenuti hanno riconosciuto nella ricorrente l'intestataria del bene.
E' in atti la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti volta, inizialmente all'acquisto della porzione di terreno da parte dei fratelli successivamente all'esatta verifica dei confini e da CP_1
ultimo alla richiesta di restituzione (vedi corrispondenza tra le parti: allegati n.ri 1-2-3-4-6-8 fascicolo p. ricorrente) da cui emergono i vari tentativi di risoluzione bonaria della controversia, fra cui il tentativo obbligatorio di mediazione concluso senza accordo. Ciò nonostante i resistenti si
2 sono sempre opposti alla richiesta della ricorrente e non hanno rilasciato il bene che continuano a detenere senza titolo.
Deve pure rilevarsi che i oltre tutto, non hanno coltivato la propria domanda CP_1
riconvenzionale di usucapione del terreno de quo, non avendo offerto prove a sostegno ed avendo abbandonato il giudizio prima che il giudice ammettesse i mezzi di prova;
né hanno precisato le conclusioni chiedendone l'accoglimento.
I convenuti, quindi, non hanno inteso opporre alla pretesa attorea alcun titolo (né reale né contrattuale) che giustifichi l'incontestata occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusivo.
In definitiva, quindi, va respinta la domanda riconvenzionale dei resistenti ed emessa la chiesta statuizione di condanna al rilascio dell'immobile oggetto della controversia.
Pertanto i convenuti , e vanno condannati a rilasciare, in favore Pt_2 CP_1 Parte_3 dell'attrice , il terreno in premessa identificato libero e sgombro da Parte_1
persone e cose, entro un termine che, in ragione della pervicace ed annosa condotta di occupazione, va fissato in trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022
(fase studio, fase introduttiva e fase decisionale- valore indeterminabile basso) in base ai valori minimi che si ritiene equo applicare in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosa Palladino, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 5.5.2022, e notificato nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Parte_3
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a , e Parte_2 Controparte_1 [...]
di rilasciare, entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore Parte_3
della ricorrente , il terreno sito in Termoli ubicato in Parte_1
corrispondenza del km 439+700 della linea ferroviaria Bologna-Lecce ed identificato in
Catasto al foglio n.14, p.lla n. 56, libero da persone e/o cose;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti nei confronti dell'attrice/ricorrente;
3. condanna i resistenti/convenuti in solido a pagare in favore della parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi, € 1.453,00 (fase di studio- fase introduttiva- fase decisionale) per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario nella misura del 15 % per spese generali.
3 Si comunichi.
Larino, lì 24.06.2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Rosa Palladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Rosa Palladino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2022, riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc all'udienza del 6 marzo 2025 e promossa da:
(P.IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Cordella, nel cui studio in
Foggia alla p.zza U. Giordano n. 67 ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(CF: , (CF: Controparte_1 C.F._1 Parte_2
) E (CF: ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Marone ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Termoli via XX Settembre n.29;
RESISTENTI/ATTORI IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: occupazione sine titulo immobile- rilascio.
CONCLUSIONI
Solo parte attrice ha concluso come da note di udienza ex art. 127 ter cpc ritualmente depositate.
Motivazione in fatto e diritto
Con ricorso ex art. 702 bis del 5.5.2022, notificato unitamente al pedissequo decreto,
[...]
conveniva in giudizio i signori , e Parte_1 Parte_2 Controparte_1
al fine di accertare e dichiarare la loro occupazione abusiva della porzione di Parte_3
1 terreno sito in Termoli (CB), distinto in catasto del suddetto Comune al foglio n.14, p.lla n. 56, esattamente ubicata in corrispondenza del km 439+700 della linea ferroviaria Bologna-Lecce.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 7.10.2022 si costituivano
, e i quali, impugnando e contestando le richieste e conclusioni Pt_2 CP_1 Parte_3
della ricorrente, chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e l'accoglimento della propria spiegata riconvenzionale volta a dimostrare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intera porzione di terreno.
Con ordinanza in data 24.3.2023 il precedente Giudice Istruttore, Dott.ssa Giuliana Bartolomei, disponeva il mutamento del rito concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
Dopo la predetta udienza i convenuti hanno di fatto abbandonato il giudizio non avendo depositato né le predette memorie, né le successive note di udienza e nemmeno le comparse conclusionali.
La causa, pertanto, sulla scorta delle sole produzioni documentali è stata posta in decisione da questo giudice subentrato nel ruolo della Dott.ssa Bartolomei dal 1° marzo 2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ciò posto, ritiene preliminarmente il Tribunale che l'azione svolta da Parte_1
debba essere qualificata quale azione di restituzione (actio in personam) e non di rivendicazione
(“la qualificazione della domanda spetta al giudice di merito e, indipendentemente dalla sua correttezza, non può essere censurata per ultrapetizione” Cassazione civile, sez. II, 27/01/2016, n.
1545; Cass.Civ., sez. 03, del 31/07/2006, n. 17451), avendo l' attrice allegato di essere proprietaria del bene e che gli odierni convenuti, in assenza di qualsivoglia titolo, lo occupano. La ricorrente, infatti, non ha dedotto alcun titolo o rapporto obbligatorio personale che possa legittimare l'occupazione dell'immobile da parte dei fratelli per cui il giudizio deve riguardare CP_1
essenzialmente la condotta dei convenuti, che si concretizza nell'occupazione abusiva del terreno oggetto di causa. Invero, la domanda spiegata dalla nell'atto introduttivo è diretta Parte_1
unicamente alla restituzione dell'immobile e non risulta accompagnata dalla contestuale richiesta di accertamento del diritto reale di proprietà su di esso per cui non può essere qualificata come azione di rivendica.
Nondimeno invocando l'intervenuta usucapione i convenuti hanno riconosciuto nella ricorrente l'intestataria del bene.
E' in atti la copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti volta, inizialmente all'acquisto della porzione di terreno da parte dei fratelli successivamente all'esatta verifica dei confini e da CP_1
ultimo alla richiesta di restituzione (vedi corrispondenza tra le parti: allegati n.ri 1-2-3-4-6-8 fascicolo p. ricorrente) da cui emergono i vari tentativi di risoluzione bonaria della controversia, fra cui il tentativo obbligatorio di mediazione concluso senza accordo. Ciò nonostante i resistenti si
2 sono sempre opposti alla richiesta della ricorrente e non hanno rilasciato il bene che continuano a detenere senza titolo.
Deve pure rilevarsi che i oltre tutto, non hanno coltivato la propria domanda CP_1
riconvenzionale di usucapione del terreno de quo, non avendo offerto prove a sostegno ed avendo abbandonato il giudizio prima che il giudice ammettesse i mezzi di prova;
né hanno precisato le conclusioni chiedendone l'accoglimento.
I convenuti, quindi, non hanno inteso opporre alla pretesa attorea alcun titolo (né reale né contrattuale) che giustifichi l'incontestata occupazione del bene oggetto di causa che, pertanto, non può che qualificarsi come abusivo.
In definitiva, quindi, va respinta la domanda riconvenzionale dei resistenti ed emessa la chiesta statuizione di condanna al rilascio dell'immobile oggetto della controversia.
Pertanto i convenuti , e vanno condannati a rilasciare, in favore Pt_2 CP_1 Parte_3 dell'attrice , il terreno in premessa identificato libero e sgombro da Parte_1
persone e cose, entro un termine che, in ragione della pervicace ed annosa condotta di occupazione, va fissato in trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022
(fase studio, fase introduttiva e fase decisionale- valore indeterminabile basso) in base ai valori minimi che si ritiene equo applicare in considerazione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosa Palladino, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da , con ricorso Parte_1
depositato il 5.5.2022, e notificato nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: Parte_3
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a , e Parte_2 Controparte_1 [...]
di rilasciare, entro trenta giorni dalla notifica della presente sentenza, in favore Parte_3
della ricorrente , il terreno sito in Termoli ubicato in Parte_1
corrispondenza del km 439+700 della linea ferroviaria Bologna-Lecce ed identificato in
Catasto al foglio n.14, p.lla n. 56, libero da persone e/o cose;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti nei confronti dell'attrice/ricorrente;
3. condanna i resistenti/convenuti in solido a pagare in favore della parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per esborsi, € 1.453,00 (fase di studio- fase introduttiva- fase decisionale) per compensi professionali di avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario nella misura del 15 % per spese generali.
3 Si comunichi.
Larino, lì 24.06.2025
Il Giudice onorario dott.ssa Maria Rosa Palladino
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