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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7140/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 3 aprile 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
- rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CASTIELLO ed Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Lucrezio Caro n.63;
PARTE ATTRICE-opponente
CONTRO
- , rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio GIGLIO ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, V.le XVIII Dicembre n. 43;
PARTE CONVENUTA-opposta
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 aprile 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 31 marzo 2025 e parte opposta come da note scritte in data 19 ottobre 2023 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 27 dicembre 2019 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n.1840/2017 del 19/10/17 emesso dal Tribunale di Latina che ingiungeva di pagare in favore della Dott.ssa la somma di € 13.002,06 Controparte_1 oltre interessi deducendo:
a) L'inefficacia dell'ingiunzione per tardività della notifica effettuata in data
11/11/2019, a mezzo pec e a distanza di due anni dall'emissione e dal deposito del provvedimento di ingiunzione;
b) la mancata prova da parte dell'opponente circa il conferimento dell'incarico come comunicato a mezzo pec anche all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Latina, in risposta alla notifica di avvio del procedimento amministrativo per la liquidazione degli onorari richiesti dalla . Oltre a ciò, parte Parte_2 opponente rilevava l'insufficienza ai fini probatori del parere di congruità della competente associazione professionale nel giudizio di opposizione;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito così provvedere: - In via preliminare dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, con consequenziale revoca dello stesso;
- Nel merito accertare e dichiarare la inesistenza della pretesa creditoria per mancato conferimento formale di qualunque incarico;
- In via subordinata, qualora il
Tribunale dovesse ritenere la sussistenza di incarico e l'espletamento di attività da parte della opposta, determinare quanto effettivamente dovuto alla stessa;
- Condannarsi l' opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, formulare richieste, depositare documentazione ed articolare mezzi istruttori nei termini di legge, anche a seguito dell'eventuale attività processuale di controparte.”
Con comparsa di costituzione del 22 aprile 2020 si costituiva in Controparte_1 giudizio deducendo: a) La condivisione dell'eccezione di parte opponente circa la tardività della notifica del decreto ingiuntivo effettuata fuori dai termini, giacchè parte opposta contava sulla definizione bonaria della controversia;
b) La realizzazione di prestazioni professionali in favore di parte attrice consistite nella tenuta della contabilità degli anni 2015 e 2016, nonché nella predisposizione dei bilanci di esercizio e dei modelli dichiarativi come per legge, oltre a tutti gli adempimenti fiscali e i rapporti economici e finanziari con società terze;
c) La revoca dell'incarico da parte della società opposta con lettera sottoscritta dall'amministratore, e quest'ultima era di per sé assorbente circa la carenza del mandato professionale ciò in quanto dimostrava la presenza di un rapporto e di un incarico dato seppur in via informale;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Latina, previo accertamento e per i motivi suesposti, condannare la unipersonale al pagamento della Parte_1 somma di € 13.002,06, oltre spese accessorie, in favore della dott.ssa Con Controparte_1 vittoria di spese di lite.”
Con ordinanza del 28 ottobre 2020 il Giudice, a seguito di un rinvio, tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COV1D-19, ai sensi dell'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, disponeva che l'udienza già fissata si svolgesse secondo le modalità dell'udienza cd. “cartolare”.
Con note di trattazione del 18 novembre 2020 parte opposta ribadiva quanto già dedotto e chiedeva la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione del 20 novembre 2020 parte opponente ribadiva quanto dedotto e chiedeva i termini ex art. 183 cpc.
All'udienza del 26 novembre 2020 il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con memoria ex art. 183 sesto comma cpc di secondo termine del 26 gennaio 2021 parte opposta depositava la documentazione comprovante il credito e ad integrazione della stessa chiedeva prova per interpello e per testi sulle seguenti circostanze: 1. “Vero che lo
Studio della dott.ssa ha tenuto la contabilità della società negli anni CP_1 Parte_1
2015/2016, altresì provvedendo nella predisposizione dei bilanci, degli adempimenti fiscali previsti ex lege e nei rapporti economici e finanziari con società terze”; 2. “Vero che in data 17.06.16 il mandato professionale venne revocato con mail inviata alla professionista”; 3. “Vero che in data 20.07.16 e 23.09.16 furono riconsegnate alla Pt_1
tutta la documentazione contabile e fiscale depositata presso lo Studio Di Russo”. Indicava
a testi: e . Testimone_1 Testimone_2
Con memoria ex art. 183 sesto comma cpc di terzo termine del 30 maggio 2021 parte opposta contestava quanto dedotto ed eccepito dalla controparte, ivi incluse le memorie
183 comma 6 c.p.c. n. 1 e n.2, si riportava integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione ad ingiunzione ed ai verbali di causa, si opponeva all'ammissione dei mezzi di prova operata da parte opponente in sede di memoria ex art.183 VI comma n.2 c.p.c.. ed in particolare alla richiesta di ammissione di “interrogatorio per i testi”, da ritenersi palesemente inammissibile in quanto irrituale, irrilevante ed ininfluente rispetto al decidere della controversia. In particolare, tutte le circostanze indicate non dovevano essere in alcun modo ritenute ammissibili in quanto generiche e indirizzanti verso risposte precise e predeterminate. Nella denegata ipotesi di ammissione della prova per testi richiesta ex adverso, chiedeva di essere ammessa alla prova del contrario sulle medesime circostanze e con i medesimi testi indicati dall'opposta. Infine, parte opponente chiedeva di fissare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione del 10 giugno 2021 parte opposta chiedeva l'ammissione della prova orale richiesta e si riportava alle memorie depositate.
All'udienza del 28 giugno 2021 all'esito il Giudice delibatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva le prove testimoniali articolate dalla parte opposta nella seconda memoria istruttoria con i testi ivi indicati, e fissava l'udienza del 18 novembre 2021, per l'esame di due testimoni;
con riferimento, poi, al calendario del processo previsto dall'art. 81-bis disp. att., c.p.c., tenuto conto della disponibilità dell'Ufficio, della natura, della urgenza e della complessità della causa, la stessa andava definita entro il secondo semestre del 2022, con l'avvertimento che detto termine poteva essere suscettibile di proroga, per gravi motivi, d'Ufficio, o anche su istanza di parte.
All'udienza del 27 settembre 2022, veniva introdotto il testimone di parte opposta che rispondeva: Sono nata a [...] il [...] residente in [...]
55 sono dipendente dello studio commerciale della dott.ssa dal 2005. Sui capi di CP_1 prova di cui alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte attrice / convenuta rispondeva: Sul capo 1): Si è vero quanto mi si legge sul capo2): Si ho letto la mail e la pec di revoca dell'incarico sul capo 3): Si è vero sono venuti a studio l'amministratore della accompagnato dalla sig.ra a ritirare tutta la documentazione Pt_1 Parte_3
contabile. Parte opposta rinunciava all'ulteriore testimone e chiedeva rinvio per precisazione delle conclusioni. Il Giudice revocava l'ammissione del testimone di parte opposta e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 2 marzo
2023 con termine per deposito di note scritte di trattazione fino a 5 giorni prima dell'udienza.
Con ordinanza del 3 aprile 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 1° aprile 2025 fissata per la precisazione delle conclusioni lette le note di udienza depositate da parte opposta in data 31 marzo 2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 29 maggio 2025 convenendo sulla tardività della notifica del decreto ingiuntivo ma insistendo sulla fondatezza del credito azionato in monitorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e pertanto viene accolta nei limiti di seguito indicati.
Deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di parte opponente circa l'inefficacia dell'ingiunzione per tardività della notifica del decreto opposto giacché per costante giurisprudenza si ritiene che laddove il creditore abbia notificato il decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni ed il debitore eccepisca, nelle forme ordinarie del giudizio di opposizione, l'inefficacia di cui all'art.644 c.p.c., il giudice dovrà senz'altro dichiarare, se fondata, l'inefficacia del provvedimento monitorio (con effetto ex nunc, ossia dallo scadere del 60° giorno di efficacia del decreto) ma non potrà, ciononostante, sottrarsi all'obbligo di pronunciarsi sul merito della pretesa creditoria, se adeguatamente sollecitato dal creditore opposto. In tal senso si è espressa la Suprema Corte la quale specifica che: “In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ.” (Cass. 3908/16).
Per quanto concerne invece l'esame del merito giova ricordare innanzitutto che come indicato dalla Suprema Corte l'opposizione a decreto ingiuntivo “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del 2011; Cass.
n. 5071 del 2009) (Cass. Civ. n. 3044 del 10/02/2020)
In particolare in riferimento al caso di specie la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo. In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (Cass. Civ. n. 21522 del 20/08/2019).
Oltre a ciò si precisa che nell'ipotesi di mancanza di un formale mandato, il professionista che ha effettivamente svolto la prestazione è obbligato a fornire una prova del rapporto, anche presuntiva: “Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico, sicché quando, come nel caso di specie, sia contestata l'instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva.” (Cass. Civ. sez I, n. 3438/2020).
Per di più ai fini del conferimento dell'incarico professionale non è normativamente richiesto alcun requisito di forma scritta né ad substantiam né ad probationem, potendo avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà delle parti.
Più in particolare, il conferimento di un incarico professionale ad un dottore commercialista per attività di consulenza è riconducibile allo schema del mandato, contratto a forma libera che può concludersi pure oralmente. Pertanto, anche ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova il contratto ed il suo contenuto ben possono essere dimostrati mediante la prova testimoniale (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4705 del
25/2/2011).
Dunque alla luce di tali considerazioni si rileva che nel caso de quo il conferimento dell'incarico anche se in via informale è provato dalla richiesta di revoca dello stesso contenuta nella raccomandata del 17 giugno 2016 inviata dall'opponente all'opposta e dalle dichiarazioni non adeguatamente contestate dall'opponente e rese in udienza dalla teste la quale conferma l'esecuzione delle prestazioni di parte opposta, la revoca Tes_1
dell'incarico ed in particolare il ritiro della documentazione contabile da parte dell'opponente. Infatti in merito essa riferisce: “Si ho letto la mail e la pec di revoca dell'incarico sul capo “e “Si è vero sono venuti a studio l'amministratore della Pt_1
accompagnato dalla sig.ra a ritirare tutta la documentazione contabile”. Parte_3
Pertanto, in considerazione delle circostanze sopraindicate avendo parte opposta anche sulla base della documentazione allegata dimostrato il conferimento dell'incarico e lo svolgimento delle prestazioni professionali nei confronti di parte opponente l'opposizione deve essere accolta sotto il profilo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo ma l'opponente condannata a pagare il dovuto a parte opposta.
In considerazione del congiunto verificarsi dell'accoglimento dell'eccezione preliminare di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica sollevata da parte opponente e della sua soccombenza nel merito si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, così provvede:
- in accoglimento parziale dell'opposizione dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1840/2017 del 19/10/17 e per l'effetto lo revoca;
- condanna parte opponente al pagamento della somma di € 13.002,06 oltre interessi dal dovuto fino al soddisfo;
-compensa le spese di lite.
Lì 26 giugno 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava