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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/07/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di OV, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Federica Sacchetto - Presidente –
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1311/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 4/03/2022
da
, con gli Avv.ti CAPPELLARI EUGENIO e CAPPELLARI MARCO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'Avv. VICENTINI CHIARA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente: 2
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al SI.
[...]
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri CP_1
derivanti dal matrimonio, alle condizioni qui di seguito precisate:
- in ragione di quanto esposto disporre l'affidamento esclusivo dei figli e Per_1
in capo alla madre, la quale eserciterà in modo principale la Per_2
responsabilità genitoriale;
- disporre, per le ragioni esposte in premessa, che i tempi e le modalità di visita del padre avvengano in ambiente protetto presso i Servizi Sociali di competenza con una frequenza di almeno quattro giorni al mese, da individuarsi a cura dei
Servizi stessi di concerto con le parti;
- porre a carico del SI. , a titolo di mantenimento dei due figli Controparte_1
un assegno non inferiore ad € 700,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, di quelle sanitarie non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, da documentarsi, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di OV;
- porre a carico del SI. un contributo al mantenimento della Controparte_1
coniuge nella misura di € 150,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cpa nella misura di legge. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza
19 luglio 2023 e pubblicata in data 21/07/23:
- disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare, attraverso una accurata valutazione della personalità del SI. , da attuarsi Controparte_1
mediante una diagnosi medica/psicologica, le sue capacità genitoriali e la qualità del suo rapporto con i due figli;
2 3
- disporsi accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza dei redditi reali del SI. in relazione anche alle spese dal medesimo sostenute;
Controparte_1
- disporsi l'esibizione all Controparte_2
sita in Pesaro (PU), Via Montefeltro 16/2, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, dell'integrale cartella contenente la documentazione del programma Narconon del SI. dal giorno Controparte_1
06/06/22 sino alle sue dimissioni dalla struttura.
- ammettersi le istanze istruttorie per interrogatorio formale del convenuto e per testimoni di cui alla memoria 183 VI comma n.2, limitatamente ai capitoli di prova non ammessi.”
Conclusioni di parte resistente:
“In via principale e nel merito:
− previo rigetto della domanda di addebito della separazione, avanzata dalla attrice , dichiarare la separazione personale giudiziale tra i Parte_1
coniugi e , con addebito nei confronti della Controparte_1 Parte_1
RA in considerazione della violazione dei doveri coniugali da Parte_1
parte della moglie con l'abbandono del tetto coniugale, la mancata assistenza morale e materiale al marito fin dal giugno 2021;
− autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda;
− disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e non autosufficienti
e con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 Persona_3
madre in Vo', via Monte Venda 2355;
3 4
− disporre che padre potrà vedere i figli due giorni la settimana, indicativamente il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato o la domenica alternati dalle 15.00 alle 19.00, salvi impegni scolastici ed extrascolastici dei figli con eventuale differimento ad altro giorno;
− disporre che il padre trascorra con i figli due settimane di vacanze estive anche non consecutive in periodo da individuare con congruo anticipo (entro il mese di maggio), di comune accordo tra i genitori;
una settimana durante le vacanze invernali e due giorni in quelle primaverili in periodo da individuarsi,
Natale e Santo Stefano e Pasqua e Pasquetta alternate;
− il nulla osta reciproco al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per
l'estero ed all'iscrizione in ciascuno di essi dei figli, salvo obbligo di ottenere il reciproco consenso dell'altro genitore in caso di espatrio anche temporaneo o per un tempo prolungato;
− disporre che il SInor versi alla RA a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di Per_1 Per_2
euro 400,00 oltre istat di legge a partire dal prossimo anno;
− porre a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso;
− nulla per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, di proprietà personale del SInor;
Controparte_1
− rigettare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente Pt_1
nei confronti del marito e comunque non disporre
[...] Controparte_1
alcun contributo al mantenimento della ricorrente, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
In via istruttoria:
− si chiede di disporre la prova per testi sui seguenti capitoli:
4 5
1) Vero che nel giugno del 2021 la RA ha prelevato beni ed Parte_1
effetti personali propri e quelli dei figli e , dalla casa familiare sita Per_1 Per_2
in Teolo via Contea 38 e li ha trasferiti nella casa dei propri genitori in Vo'
Euganeo, via Monte Venda 2355;
2) Vero che nel giugno del 2021, il SInor era presente, ha Controparte_1
assistito ed ha autorizzato l'asporto dei predetti beni da parte della RA
; Parte_1
3) Vero che già dal giugno 2020, lei sentiva quasi tutti i giorni la RA Pt_1
gridare e offendere il SInor .
[...] Controparte_1
4) Vero che dal giugno 2021 il SInor è caduto in un grave Controparte_1
stato depressivo;
5) Vero che dal giugno 2021 la RA ha trasferito il domicilio e Parte_1
la residenza dei figli del SInor , e , Controparte_1 Per_1 Persona_3
dalla casa familiare di Teolo a Vo' Euganeo, via Monte Venda 2355, con il consenso e l'autorizzazione del padre.
6) Vero che da giugno 2021 la RA impedisce i contatti e le Parte_1
visite padre e figli;
7) Vero che da giugno 2021 a giugno 2022 i figli minori e Persona_4
venivano accompagnati dalla madre nella casa familiare Per_2 Parte_1
in Teolo via Contea 38 in visita al padre.
8) Vero che dal 28/6/2021 al 14/8/2021 il SInor è stato Controparte_1
ricoverato presso l'Ospedale di Sant'Antonio di OV.
9) Vero che già nei primi giorni del ricovero predetto, lei ha informato la RA del ricovero del marito. Pt_1
5 6
10) Vero che durante il predetto ricovero, la RA l'ha Parte_1
contattata telefonicamente per conoscere lo stato di salute e le condizioni psicofisiche del marito. 11) Vero che dal giugno 2022 fino a dicembre 2022 il SInor si trovava presso il Centro Narconon Alfiere di Pesaro e CP_1
seguiva un percorso riabilitativo dall'abuso di sostanze alcoliche.
12) Vero che a giugno 2022, quando il SInor è Controparte_1
volontariamente entrato nel Centro Narconon Alfiere di Pesaro, si trovava in uno stato di grave depressione psicologica e abusava di sostanze alcoliche determinato dall'allontanamento dalla casa familiare della moglie e dei figli.
13) Vero che dopo l'allontanamento della RA e dei figli dalla casa Pt_1
familiare, il SInor iniziava ad abusare di sostanze alcoliche. Controparte_1
Si indicano come testi: di Teolo, di Este, Testimone_1 Testimone_2
di Este, di Pesaro. Testimone_3 Testimone_4
– si chiede un ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti della società Farmogal per ottenere la produzione di tutti i contratti sottoscritti dalla RA , Pt_1
nell'ultimo decennio o quantomeno a far data dal 2018 nonché di deposito e produzione di tutte le buste paga e stipendi percepiti fino ad oggi dalla RA, nonché produzione di CUD e qualsivoglia altra certificazione di percepimento di reddito da parte della RA;
- un ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione e produzione da parte della Agenzia delle Entrate di tutti i CUD emessi negli ultimi cinque anni in favore della RA . Ad oggi, infatti, la RA ha prodotto con il ricorso Parte_1
introduttivo solo un CUD 2020 relativo all'anno 2019.
In ogni caso:
− con vittoria di spese e competenze.”
6 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.03.2022, la SI.ra , premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio con il SI. in Vo' il 30.08.2014; Controparte_1
- i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della comunione dei beni e stabilivano la residenza della famiglia in Teolo (PD), Via Contea n. 38, presso l'abitazione di proprietà del SI. ; Controparte_1
- dalla loro unione nascevano i figli , il 19.04.2010, e Persona_4 Persona_3
, il 23.12.2013;
[...]
- dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, nell'ultimo anno l'unione si andava progressivamente deteriorando;
- la convivenza diveniva intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all'abuso di bevande alcoliche;
- la SI.ra decideva di allontanarsi dalla casa familiare con i figli a causa Pt_1
dell'ennesimo episodio paranoide del marito che, ubriaco, davanti ai minori, la accusava di avere più amanti in paese;
- nel corso di una telefonata alla moglie risalente al 7.12.2021, il SI. CP_1
ammetteva di avere ben tre frequentazioni femminili;
- lo stesso lavora saltuariamente e, a quanto consta alla ricorrente, è spesso in malattia;
- i problemi di alcolismo di cui soffre il resistente sono evidenti e la stessa madre del SI. aveva cercato, invano, di convincere il figlio a CP_1
ricoverarsi presso la struttura Parco dei Tigli di Teolo (PD) per ottenere un aiuto a superare questo momento di difficoltà fisica e mentale;
7 8
- alla ricorrente consta che il marito abbia smesso di frequentare il e che, di CP_3
fatto, rifiuti di avere un problema di dipendenza dall'alcool;
- dal mese di novembre del 2021 la SI.ra è dipendente con contratto a Pt_1
tempo determinato della ditta Farmogal di Bastia di RO (PD), per il quale percepisce un reddito che si aggira intorno ad € 1.450,00; tuttavia, non disponendo di risparmi, non è in grado di sostenersi in via autonoma e deve fare ricorso all'aiuto dei genitori;
- l'abitazione di famiglia è troppo grande ed isolata per la SI.ra e per Pt_1
questo non ritiene di chiederne l'assegnazione;
-i coniugi, dal mese di giugno 2021 sono separati di fatto e la ricorrente è ospitata presso l'abitazione dei propri genitori in Vo', dove ha nel frattempo trasferito la residenza propria e dei figli;
- il resistente ha una casa in proprietà senza il peso di un mutuo e lavora alle dipendenze della ditta dello zio paterno, la Sap Serramenti di OC LE e
DR S.n.c. di Pojana Maggiore (VI), percependo uno stipendio mensile di €
1.800,00;
- le visite tra padre e figli avvengono sempre alla presenza della madre, la quale non si sente serena a lasciarli soli con il genitore;
- il padre appare sostanzialmente indifferente nei confronti dei figli, si fa vivo raramente con loro e, conseguentemente, loro chiedono poco di lui;
pertanto, chiedeva:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al SI.
[...]
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri CP_1
derivanti dal matrimonio, alle condizioni qui di seguito precisate, da assumersi anche in via provvisoria:
- in ragione di quanto esposto in premessa disporre l'affidamento esclusivo dei figli e in capo alla madre, la quale eserciterà in modo principale Per_1 Per_2
la responsabilità genitoriale;
8 9
- disporre, per le ragioni esposte in premessa, che i tempi e le modalità di visita del padre avvengano in ambiente protetto presso i Servizi Sociali di competenza con una frequenza di almeno quattro giorni al mese, da individuarsi a cura dei
Servizi stessi di concerto con le parti;
- porre a carico del SI. , a titolo di mantenimento dei due figli Controparte_1
un assegno non inferiore ad € 700,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, di quelle sanitarie non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, da documentarsi;
- porre a carico del SI. un contributo al mantenimento della Controparte_1
coniuge nella misura di € 150,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cpa nella misura di legge.”
In data 26.09.2022 si costituiva il SI. , il quale, Controparte_1
premettendo che:
- negli ultimi anni di matrimonio la RA progressivamente si Pt_1
allontanava sentimentalmente dal marito;
- nel giugno del 2021, dichiarando la propria irrevocabile decisione di separarsi, la RA prelevava tutti i suoi beni personali e quelli dei figli, trasferendoli a
Vo', presso la sua abitazione originaria, informando il marito solo a cose fatte e mentre lui era al lavoro;
- il comportamento di chiusura, di allontanamento e di totale disinteresse per il marito assunto negli ultimi anni dalla RA e sfociato poi nella Pt_1
decisione di separarsi, determinava un profondo sconforto e una grave depressione nel SInor , ancora innamorato;
CP_1
- il SInor , impotente di fronte alle decisioni risolute della RA CP_1
, ed anzi, subendole, si rifugiava nell'abuso di bevande alcoliche;
Pt_1
9 10
- la ricorrente, effettuato il trasloco, negava le visite del padre ai propri figli, oppure le autorizzava solo sporadicamente, per poco tempo, alla sua presenza o a casa della nonna paterna, sempre su stretta sorveglianza;
- le ipotetiche circostanze riferite dalla ricorrente, aggressioni verbali su presunte infedeltà imputate alla moglie, confessioni di presunte infedeltà del marito, episodi di manifesta ubriachezza, presunti debiti del marito con commercianti o tabaccai del paese, non sono vere;
- da molti anni il resistente lavora alle dipendenze della S.A.P. Serramenti, ove risulta stimato e apprezzato dai colleghi e dai datori di lavoro;
- il 6.06.2022 il SI. veniva ricoverato volontariamente presso la CP_1
struttura Centro Narconon Alfiere di Pesaro, nella quale seguiva con impegno e con esiti positivi la riabilitazione dall'abuso di sostanze alcoliche;
- lo stesso percepisce uno stipendio mensile di euro 1.500,00; da giugno 2022 lo stipendio è pari ad euro 1.300,00/1.400,00 in considerazione del ricovero presso il Centro Alfiere;
- il resistente, non avendo alcun mezzo di comunicazione con il mondo esterno, poteva telefonare solo nei casi di necessità e con il controllo del tutor che faceva da tramite;
ha sempre sentito telefonicamente, anche con videochiamate, i propri figli;
-è proprietario della casa familiare sita in Teolo, pervenutagli per successione mortis causa dello zio;
-la SI.ra ha sempre lavorato;
negli ultimi anni è stata assunta dalla Pt_1
Farmogal con contratti a tempo determinato susseguenti;
10 11
-il SI. non ha mai tenuto comportamenti inadeguati nei confronti dei CP_1
figli né la RA ha mai segnalato aggressività del marito nei loro Pt_1
confronti; pertanto, chiedeva:
“In via preliminare:
− differire l'udienza presidenziale fissata al 12 ottobre 2022 ad un periodo successivo al gennaio 2023 per i motivi esposti in memoria, la fine di permettere al SInor la conclusione del percorso riabilitativo intrapreso Controparte_1
lo scorso giugno 2022;
− ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e previo differimento dell'udienza su richiesto, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni e in particolare:
− l'affidamento condiviso dei figli e con residenza e Per_1 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre in Vo'; disporre che il padre, una volta conseguita la riabilitazione, veda i figli due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato o la domenica alternati dalle 15.00 alle 19.00; in subordine che le visite padre e figli vengano effettuate presso la residenza della nonna paterna in Este, via Padana
Inferiore per sei mesi dalla riabilitazione dello stesso;
− porre a carico del SInor il contributo al mantenimento dei Controparte_1
figli di euro 400,00 mensili;
− porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, da rimborsarsi nelle modalità e nei termini definiti dal Protocollo del Tribunale di OV;
In via principale e nel merito:
11 12
− previo rigetto della domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente RA , dichiarare la separazione personale giudiziale Parte_1
tra i coniugi e , autorizzandoli a vivere separati Controparte_1 Parte_1
con obbligo al reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o domicilio e i recapiti telefonici;
− disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e non autosufficienti
e con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 Persona_3
madre in Vo', via Monte Venda 2355;
− disporre che padre vedrà vedere i figli due giorni la settimana, indicativamente il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato o la domenica alternati dalle 15.00 alle 19.00, salvi impegni scolastici ed extrascolastici dei figli con eventuale differimento ad altro giorno;
disporre che il padre trascorra con i figli due settimane di vacanze estive anche non consecutive in periodo da individuare con congruo anticipo (entro il mese di maggio), di comune accordo tra i genitori;
una settimana durante le vacanze invernali e due giorni in quelle primaverili in periodo da individuarsi, Natale e
Santo Stefano e Pasqua e Pasquetta alternate;
− il nulla osta reciproco al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per
l'estero ed all'iscrizione in ciascuno di essi dei figli, salvo obbligo di ottenere il reciproco consenso dell'altro genitore in caso di espatrio anche temporaneo o per un tempo prolungato;
− disporre che il SInor versi alla RA a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di Per_1 Per_2
euro 400,00 oltre istat di legge a partire dal prossimo anno;
12 13
− porre a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di OV;
− nulla per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, di proprietà personale del SInor;
Controparte_1
− rigettare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente Pt_1
nei confronti del marito e comunque non disporre
[...] Controparte_1
alcun contributo al mantenimento della ricorrente, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
− con vittoria di spese e competenze.”
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 12.10.2022, nel corso della quale veniva ascoltata solo la ricorrente, stante l'assenza del SI.
, il Giudice, con Ordinanza datata 20.10.2022, emetteva i seguenti CP_1
provvedimenti provvisori:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori alle parti congiuntamente con collocamento degli stessi presso la madre. Il padre potrà vedere i figli, ogniqualvolta possibile, previo accordo con la madre, presso i nonni paterni;
3) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di €
300 per ciascun minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.”
Quindi, nominava se stessa quale Giudice Istruttore e fissava udienza al
23 febbraio 2023 alle 11.15 in modalità cartolare, assegnando termine al ricorrente fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di
13 14
memoria integrativa e al convenuto fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione (eventuale) in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Successivamente, le parti depositavano le proprie memorie e le note per l'udienza già fissata.
A scioglimento della riserva assunta, con Ordinanza datata 25.02.2023, il
Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., a decorrere dal
1.04.2023, e rinviava all'udienza del 6.07.2023 in trattazione scritta per esame delle istanze istruttorie.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nn. 1, 2
e 3 di parte ricorrente e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nn. 2 e 3 di parte resistente, nonché delle note scritte per l'udienza già fissata, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con Ordinanza datata 19.07.2023 si pronunciava sulle istanze istruttorie e fissava l'udienza del 16.11.2023 alle ore
12.30 per interrogatorio formale ed escussione dei due testi ammessi di parte ricorrente, dando incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di riferire sulle condizioni di vita e benessere del figlio minore, sulla qualità del rapporto dello stesso con i genitori e sulla capacita genitoriale di entrambi, nonché di individuare le migliori modalità di affidamento e di esercizio del diritto di visita.
Sentiti i testi e effettuato l'interrogatorio formale, venivano sollecitati i
Servizi Sociali, i quali in data 30.01.2024 depositavano la relazione.
All'esito dell'udienza del 14.3.2024, il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio formulata dalle parti, le quali rappresentavano che erano in corso trattative, e concedeva termine per note autorizzate contenenti istanze/conclusioni fino al 5.06.2024.
14 15
Successivamente, le parti chiedevano congiuntamente un nuovo rinvio, dando atto della pendenza di trattative;
quindi, il Giudice fissava nuova udienza all'11.07.2024 in trattazione scritta.
Le parti reiteravano istanza congiunta di rinvio;
pertanto, il Giudice fissava nuova udienza al 3.10.2024 in trattazione scritta.
A seguito di richiesta di entrambe le parti, il Giudice, con Ordinanza datata 4.10.2024, rinviava all'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, concedendo termine per note fino al 26.02.2025.
Inoltre, ordinava ad entrambe le parti di depositare dichiarazioni dei redditi/CUD aggiornati nonché estratto delle movimentazioni dei conti correnti loro intestati degli ultimi 2 anni (2023-2024), entro il 31.1.2025.
In data 31.10.2025, le parti depositavano la documentazione richiesta, nonché, a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza già fissata, le note contenenti le pc.
Quindi, con Ordinanza datata 11.03.2025, il Giudice assegnava termini per memorie conclusionali e repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente
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materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla domanda di addebito della separazione
La SI.ra chiede che venga pronunciata separazione con addebito al SI. Pt_1
a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e dei comportamenti CP_1
aggressivi da lui tenuti, da ultimo in occasione dell'episodio del 26.6.2021, che ha determinato l'uscita di casa con i figli.
Il SI. chiede, al contrario, che la separazione venga addebitata alla CP_1
moglie per abbandono del tetto coniugale.
Il Collegio ritiene che la separazione vada addebitata al resistente per le seguenti ragioni.
Al fine di decidere sulla domanda, risulta dirimente stabilire cosa sia accaduto tra le parti il 26.6.2021.
Dalla lettura delle sommarie informazioni rese dalla SI.ra ai Carabinieri Pt_1
di Lozzo Atestino in data 17.7.2021 depositate con la memoria n.2 (doc.8) risulta che la ricorrente si era allontanata da casa circa 20 giorni prima in quanto, ritornata da una giornata in piscina con i figli, aveva avuto un acceso diverbio con il marito, il quale la colpiva al volto con la mano aperta, “non dandomi il classico schiaffo, ma come se fosse la promessa che qualcosa stava degenerando e mi avrebbe schiaffeggiato”. Essendosi molto spaventata per la situazione di tensione, si rifugiava con i figli dai propri genitori. Riferiva inoltre che in passato vi erano state aggressioni verbali nei suoi confronti, mai fisiche, nelle occasioni in cui il marito rientrava presso l'abitazione alterato dall'alcool.
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Il SI. ha ammesso di avere utilizzato sostanze alcoliche, tanto da CP_1
essere stato ricoverato in una struttura terapeutica da giugno a dicembre 2022.
Egli, tuttavia, sostiene che tale abuso si sarebbe verificato dopo la separazione di fatto, a causa dello stato depressivo cagionato.
Tale affermazione risulta smentita dalla documentazione depositata agli atti, in particolare dalla relazione dei Servizi Sociali del 30.1.2024, come si dirà nel proseguo.
Nell'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 25.1.2024 il resistente ha dichiarato che il 26 giugno 2021 vi era stato un forte litigio con la moglie e le ha messo le mani sul volto per guardarla in faccia e parlarle, senza schiaffeggiarla.
Erano state pronunciate offese, con urla reciproche. I figli erano presenti nella stanza, sebbene stessero guardando la televisione. La SI.ra gli aveva Pt_1
tirato una sedia addosso, quando lui le aveva preso il volto. In precedenza,
c'erano state altre discussioni, ma non così violente.
In quel periodo ha affermato di non avere usato sostanze alcoliche né stupefacenti.
La teste nonna materna, ha riferito di essere ritornata la sera Testimone_5
del 26.6.2021 a casa propria di rientro dal lavoro e di avere trovato la figlia ed i nipoti molto scossi. La nipote le avrebbe raccontato che i genitori avevano litigato ed il padre aveva avuto “uno scatto” nei confronti della mamma, la quale aveva subito chiamato il nonno.
Il teste fratello della ricorrente, ha dichiarato di avere visto la Testimone_6
sera del 26.6.2021 arrivare a casa propria e dei genitori la sorella con i nipoti.
La sorella gli ha raccontato di avere avuto poco prima un acceso litigio con
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parole pesanti con il marito, che le aveva messo le mani addosso. Ha ricordato di averla trovata molto scossa.
I testi a prova contraria e genitori del Testimone_3 Testimone_2
SI. , hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell'episodio, in CP_1
quanto non presenti. Il figlio ha riferito loro di un litigio, senza violenza.
Dall'istruttoria svolta e dagli atti risulta pacifico che vi fosse uno stato di forte tensione e frequenti litigi tra le parti prima dell'allontanamento della ricorrente con i figli dalla casa familiare.
La ricorrente sostiene che il marito abusasse di sostanze alcoliche anche durante la convivenza matrimoniale.
Il resistente afferma, al contrario, che l'utilizzo smodato di alcool sia iniziato a causa della depressione determinata dalla fine del matrimonio, tanto che il collocamento in comunità terapeutica è avvenuto nel giugno 2022.
Tuttavia, nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 30.1.2024 è riportato il riscontro da parte del di OV in merito alla conoscenza del SI. CP_3
, il quale aveva fatto accesso al Servizio in data 7.7.2024, riferendo CP_1
problematiche alcolcorrelate nei due anni antecedenti, nonché un uso saltuario di cocaina e cannabinoidi dai 32 anni. Gli esami tossicologici urinari effettuati il
12 e 13 luglio avevano dato esito positivo per cocaina ed ETG. In seguito, non si era più presentato alle visite concordate.
Dall'istruttoria svolta è emerso incontestabilmente che durante l'episodio del 26 giugno 2021 l'accesa discussione con urla ed offese ha condotto il SI.
a mettere le mani sul viso della SI.ra , senza colpirla con un CP_1 Pt_1
vero e proprio schiaffo. Tuttavia, tale comportamento ha certamente generato nella ricorrente uno stato di comprensibile agitazione e timore per la propria
18 19
incolumità, in ragione del contesto di aggressione verbale in cui tale gesto è avvenuto e tenuto conto della generale situazione di scontro tra coniugi, intollerabilità della convivenza ed uso di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte del resistente.
L'allontanamento dalla casa coniugale appare pertanto giustificato, con conseguente rigetto della domanda del resistente di addebito della separazione
(Cass. Sez.1 Sentenza 17056 del 3.8.2017: In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto).
D'altra parte, l'episodio riportato nonché l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti rappresentano delle violazioni talmente gravi dei doveri matrimoniali da determinare di per sé l'intollerabilità della convivenza e di conseguenza l'addebito della separazione al resistente (Sul punto: Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause
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determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale).
Sull'affido e contributo al mantenimento per i minori
La SI.ra insiste per l'affido esclusivo a sè dei figli. Pt_1
Il SI. chiede, al contrario, l'affido congiunto. CP_1
Dalla relazione depositata dal Servizio Sociale, in merito alle capacità genitoriali, emerge che il SI. sembra essere stato in difficoltà nel fornire un contesto CP_1
familiare e sociale favorente una crescita serena e armoniosa di e , Per_1 Per_2
facendo fatica a riconoscere i figli nella loro individualità e nei loro bisogni di crescita. Si dimostra attualmente non consapevole delle risorse personali dei figli, faticando a sostenerli nelle loro tappe evolutive. La SI.ra al Pt_1
contrario sa cogliere i bisogni dei figli, sia affettivi che di crescita, mantenendo in loro una idea positiva del padre.
Il Servizio Sociale conclude valutando l'attuale assetto familiare rispondente ai bisogni evolutivi dei minori, segnalando tuttavia nel SI. una fragilità CP_1
personale, di sofferenza emotiva, che gli rende talora difficile lo svolgimento dei compiti genitoriali, specialmente nei confronti di , che mette in discussione Per_1
il ruolo paterno. Dall'altra, la SI.ra garantisce ai figli stabilità affettiva, Pt_1
con il supporto della rete familiare. Suggerisce per i genitori spazi di supporto
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alla genitorialità e/o di supporto individuale ed un intervento del Consultorio per favorire i contatti padre / figlia.
Non risulta che tali sostegni siano stati attivati dalle parti, nelle more della pendenza delle trattative per trovare un accordo.
Alla luce delle considerazioni del Servizio Sociale, tenuto conto della preferenza riconosciuta dall'ordinamento all'affido congiunto, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.c. ( Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 6535 del 06/03/2019: In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore) e non avendo parte ricorrente segnalato difficoltà nella gestione dei figli a causa dell'attuale regime
(ad esempio nell'ottenere il consenso del padre, quando necessario) si ritiene che debba essere confermato l'affido congiunto ad entrambi i genitori. Infatti, né
l'irregolarità nel pagamento del contributo al mantenimento (sul punto
Cassazione Ordinanza 15815/2022), né il difficile rapporto con , a causa Per_1
del rifiuto della figlia di incontrarlo, possono essere considerate di per sé circostanze decisive ai fini dell'accoglimento della domanda della ricorrente.
Quanto al diritto di visita, si osserva quanto segue.
21 22
La ricorrente nella propria comparsa conclusionale dà atto che il padre vede soltanto il figlio , con la collaborazione della nonna paterna, in quanto il Per_2
SI. non ha la macchina, per poche ore o il sabato o la domenica CP_1
mattina, mentre con i rapporti sono interrotti da diverso tempo. Per_1
Tali circostanze non sono state contestate dal SI. , neppure nella CP_1
comparsa conclusionale di risposta.
Pertanto, alla luce dell'età dei minori e delle difficoltà segnalate nell'esercizio della funzione genitoriale da parte del padre, appare opportuno disporre che la figlia possa incontrarsi liberamente con il padre, previ accordi tra i Per_1
genitori, come concordato all'udienza del 14.3.2024.
Quanto a , preso atto di quanto attualmente in uso, egli potrà trascorrere Per_2
con il padre, previe intese con la madre e con congruo preavviso, il sabato o la domenica. I genitori, durante il procedimento, avevano concordato che gli incontri avvenissero alla presenza della nonna. Tuttavia, parte ricorrente chiede, nel foglio di precisazioni delle conclusioni, visite organizzate dal Servizio
Sociale, come inizialmente domandato con il ricorso e successivamente abbandonato, senza tuttavia indicare per quali ragioni richieda tale diversa modalità, non avendo segnalato rischi di pregiudizio per il minore emersi durante le visite con il padre.
Il Sig. , infine, chiede che gli incontri possano avvenire anche senza la CP_1
presenza della nonna paterna. Non risultando dagli atti del procedimento, in particolare dalla relazione del Servizio Sociale o dalle memorie di controparte, la necessità di mantenere tale accompagnamento, avendo egli superato i problemi di dipendenza ed avendo peraltro la SI.ra concordato che Pt_1 Per_1
possa incontrare da sola il padre, il Collegio ritiene di accogliere la domanda.
22 23
Sul contributo al mantenimento per i figli
La SI.ra chiede un contributo al mantenimento per i figli di € 700 Pt_1
mensili, il SI. di € 400. CP_1
Entrambi risultano lavorare come operai con contratto a tempo indeterminato.
Il SI. è proprietario della casa familiare. Ha uno stipendio mensile di CP_1
circa € 1500 oltre a tredicesima, come risultante dagli estratti conto depositati e dall'ultima dichiarazione dei redditi.
La SI.ra vive con i propri genitori, percepisce uno stipendio di circa € Pt_1
1600 oltre a tredicesima, come risultante dagli estratti conto e dall'ultima dichiarazione dei redditi. Entrambi, come dichiarato dal resistente nella comparsa di risposta, percepiscono a metà l'assegno unico mensile di € 352 totali.
Sebbene i redditi delle parti siano sostanzialmente equivalenti, occorre tuttavia considerare che il SI. non vede la figlia ed incontra soltanto CP_1 Per_1
una volta a settimana il figlio , così di fatto non contribuendo alle loro Per_2
eSIenze con il mantenimento diretto.
Pertanto, alla luce delle attuali capacità patrimoniali e reddituali delle parti, delle eSIenze dei figli parametrate all'età, dei ridotti tempi di visita del padre con la prole, il Collegio ritiene congruo che egli versi entro il 5 di ogni mese la somma di € 600 mensili (€ 300 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di OV
Sul contributo al mantenimento per la ricorrente
23 24
La ricorrente in prima udienza ha rinunciato al contributo al mantenimento per sé, come riportato nell'Ordinanza contenente i provvedimenti provvisori
Pertanto la sua riproposizione risulta essere domanda nuova, presentata con la nota di precisazione conclusioni e conseguentemente inammissibile in quanto fuori termine.
In ogni caso, alla luce di quanto sopra riportato, stante le condizioni economiche delle parti sostanzialmente equivalenti, la domanda deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Stante l'addebito, le spese di lite vanno poste a carico del resistente e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi a tutte le fasi del giudizio di cognizione
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
comune di VO' di annotare la sentenza nei registri (atto n°7 Parte II^
Serie A anno 2014 del registro degli atti di matrimonio);
2) addebita la separazione a Controparte_1
24 25
3) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente, Per_1
accordandosi direttamente con la figlia e previo avviso alla madre, Per_2
il sabato o la domenica previo accordo con la madre. Le parti potranno in ogni caso individuare, in accordo tra loro, diversi e più ampi tempi di visita, anche durante i periodi di vacanza, tenuto conto delle proprie eSIenze lavorative e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli
4) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli corrispondendo alla madre, entro il 5° giorno di ciascun mese, un contributo in denaro di € 600 (€ 300 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di OV, a partire dalla domanda
5) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
che si liquidano in €7616 oltre IVA CPA e spese generali Parte_2
come per legge.
Così deciso in OV, 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Federica Sacchetto
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di OV, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
dott. Federica Sacchetto - Presidente –
dott. Alina Rossato Giudice rel dott. Barbara De Munari - Giudice -
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 1311/2022 R.G. promossa con ricorso depositato il 4/03/2022
da
, con gli Avv.ti CAPPELLARI EUGENIO e CAPPELLARI MARCO Parte_1
ricorrente nei confronti di
, con l'Avv. VICENTINI CHIARA Controparte_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente: 2
“Nel merito:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al SI.
[...]
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri CP_1
derivanti dal matrimonio, alle condizioni qui di seguito precisate:
- in ragione di quanto esposto disporre l'affidamento esclusivo dei figli e Per_1
in capo alla madre, la quale eserciterà in modo principale la Per_2
responsabilità genitoriale;
- disporre, per le ragioni esposte in premessa, che i tempi e le modalità di visita del padre avvengano in ambiente protetto presso i Servizi Sociali di competenza con una frequenza di almeno quattro giorni al mese, da individuarsi a cura dei
Servizi stessi di concerto con le parti;
- porre a carico del SI. , a titolo di mantenimento dei due figli Controparte_1
un assegno non inferiore ad € 700,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, di quelle sanitarie non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, da documentarsi, secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di OV;
- porre a carico del SI. un contributo al mantenimento della Controparte_1
coniuge nella misura di € 150,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cpa nella misura di legge. In via istruttoria, previa revoca dell'ordinanza
19 luglio 2023 e pubblicata in data 21/07/23:
- disporsi consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare, attraverso una accurata valutazione della personalità del SI. , da attuarsi Controparte_1
mediante una diagnosi medica/psicologica, le sue capacità genitoriali e la qualità del suo rapporto con i due figli;
2 3
- disporsi accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza dei redditi reali del SI. in relazione anche alle spese dal medesimo sostenute;
Controparte_1
- disporsi l'esibizione all Controparte_2
sita in Pesaro (PU), Via Montefeltro 16/2, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, dell'integrale cartella contenente la documentazione del programma Narconon del SI. dal giorno Controparte_1
06/06/22 sino alle sue dimissioni dalla struttura.
- ammettersi le istanze istruttorie per interrogatorio formale del convenuto e per testimoni di cui alla memoria 183 VI comma n.2, limitatamente ai capitoli di prova non ammessi.”
Conclusioni di parte resistente:
“In via principale e nel merito:
− previo rigetto della domanda di addebito della separazione, avanzata dalla attrice , dichiarare la separazione personale giudiziale tra i Parte_1
coniugi e , con addebito nei confronti della Controparte_1 Parte_1
RA in considerazione della violazione dei doveri coniugali da Parte_1
parte della moglie con l'abbandono del tetto coniugale, la mancata assistenza morale e materiale al marito fin dal giugno 2021;
− autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda;
− disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e non autosufficienti
e con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 Persona_3
madre in Vo', via Monte Venda 2355;
3 4
− disporre che padre potrà vedere i figli due giorni la settimana, indicativamente il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato o la domenica alternati dalle 15.00 alle 19.00, salvi impegni scolastici ed extrascolastici dei figli con eventuale differimento ad altro giorno;
− disporre che il padre trascorra con i figli due settimane di vacanze estive anche non consecutive in periodo da individuare con congruo anticipo (entro il mese di maggio), di comune accordo tra i genitori;
una settimana durante le vacanze invernali e due giorni in quelle primaverili in periodo da individuarsi,
Natale e Santo Stefano e Pasqua e Pasquetta alternate;
− il nulla osta reciproco al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per
l'estero ed all'iscrizione in ciascuno di essi dei figli, salvo obbligo di ottenere il reciproco consenso dell'altro genitore in caso di espatrio anche temporaneo o per un tempo prolungato;
− disporre che il SInor versi alla RA a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di Per_1 Per_2
euro 400,00 oltre istat di legge a partire dal prossimo anno;
− porre a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso;
− nulla per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, di proprietà personale del SInor;
Controparte_1
− rigettare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente Pt_1
nei confronti del marito e comunque non disporre
[...] Controparte_1
alcun contributo al mantenimento della ricorrente, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
In via istruttoria:
− si chiede di disporre la prova per testi sui seguenti capitoli:
4 5
1) Vero che nel giugno del 2021 la RA ha prelevato beni ed Parte_1
effetti personali propri e quelli dei figli e , dalla casa familiare sita Per_1 Per_2
in Teolo via Contea 38 e li ha trasferiti nella casa dei propri genitori in Vo'
Euganeo, via Monte Venda 2355;
2) Vero che nel giugno del 2021, il SInor era presente, ha Controparte_1
assistito ed ha autorizzato l'asporto dei predetti beni da parte della RA
; Parte_1
3) Vero che già dal giugno 2020, lei sentiva quasi tutti i giorni la RA Pt_1
gridare e offendere il SInor .
[...] Controparte_1
4) Vero che dal giugno 2021 il SInor è caduto in un grave Controparte_1
stato depressivo;
5) Vero che dal giugno 2021 la RA ha trasferito il domicilio e Parte_1
la residenza dei figli del SInor , e , Controparte_1 Per_1 Persona_3
dalla casa familiare di Teolo a Vo' Euganeo, via Monte Venda 2355, con il consenso e l'autorizzazione del padre.
6) Vero che da giugno 2021 la RA impedisce i contatti e le Parte_1
visite padre e figli;
7) Vero che da giugno 2021 a giugno 2022 i figli minori e Persona_4
venivano accompagnati dalla madre nella casa familiare Per_2 Parte_1
in Teolo via Contea 38 in visita al padre.
8) Vero che dal 28/6/2021 al 14/8/2021 il SInor è stato Controparte_1
ricoverato presso l'Ospedale di Sant'Antonio di OV.
9) Vero che già nei primi giorni del ricovero predetto, lei ha informato la RA del ricovero del marito. Pt_1
5 6
10) Vero che durante il predetto ricovero, la RA l'ha Parte_1
contattata telefonicamente per conoscere lo stato di salute e le condizioni psicofisiche del marito. 11) Vero che dal giugno 2022 fino a dicembre 2022 il SInor si trovava presso il Centro Narconon Alfiere di Pesaro e CP_1
seguiva un percorso riabilitativo dall'abuso di sostanze alcoliche.
12) Vero che a giugno 2022, quando il SInor è Controparte_1
volontariamente entrato nel Centro Narconon Alfiere di Pesaro, si trovava in uno stato di grave depressione psicologica e abusava di sostanze alcoliche determinato dall'allontanamento dalla casa familiare della moglie e dei figli.
13) Vero che dopo l'allontanamento della RA e dei figli dalla casa Pt_1
familiare, il SInor iniziava ad abusare di sostanze alcoliche. Controparte_1
Si indicano come testi: di Teolo, di Este, Testimone_1 Testimone_2
di Este, di Pesaro. Testimone_3 Testimone_4
– si chiede un ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti della società Farmogal per ottenere la produzione di tutti i contratti sottoscritti dalla RA , Pt_1
nell'ultimo decennio o quantomeno a far data dal 2018 nonché di deposito e produzione di tutte le buste paga e stipendi percepiti fino ad oggi dalla RA, nonché produzione di CUD e qualsivoglia altra certificazione di percepimento di reddito da parte della RA;
- un ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione e produzione da parte della Agenzia delle Entrate di tutti i CUD emessi negli ultimi cinque anni in favore della RA . Ad oggi, infatti, la RA ha prodotto con il ricorso Parte_1
introduttivo solo un CUD 2020 relativo all'anno 2019.
In ogni caso:
− con vittoria di spese e competenze.”
6 7
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.03.2022, la SI.ra , premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio con il SI. in Vo' il 30.08.2014; Controparte_1
- i coniugi sceglievano il regime patrimoniale della comunione dei beni e stabilivano la residenza della famiglia in Teolo (PD), Via Contea n. 38, presso l'abitazione di proprietà del SI. ; Controparte_1
- dalla loro unione nascevano i figli , il 19.04.2010, e Persona_4 Persona_3
, il 23.12.2013;
[...]
- dopo un primo periodo di armonia e reciproco sostegno, nell'ultimo anno l'unione si andava progressivamente deteriorando;
- la convivenza diveniva intollerabile a causa della mancata contribuzione morale e materiale alla vita familiare da parte del marito, dedito all'abuso di bevande alcoliche;
- la SI.ra decideva di allontanarsi dalla casa familiare con i figli a causa Pt_1
dell'ennesimo episodio paranoide del marito che, ubriaco, davanti ai minori, la accusava di avere più amanti in paese;
- nel corso di una telefonata alla moglie risalente al 7.12.2021, il SI. CP_1
ammetteva di avere ben tre frequentazioni femminili;
- lo stesso lavora saltuariamente e, a quanto consta alla ricorrente, è spesso in malattia;
- i problemi di alcolismo di cui soffre il resistente sono evidenti e la stessa madre del SI. aveva cercato, invano, di convincere il figlio a CP_1
ricoverarsi presso la struttura Parco dei Tigli di Teolo (PD) per ottenere un aiuto a superare questo momento di difficoltà fisica e mentale;
7 8
- alla ricorrente consta che il marito abbia smesso di frequentare il e che, di CP_3
fatto, rifiuti di avere un problema di dipendenza dall'alcool;
- dal mese di novembre del 2021 la SI.ra è dipendente con contratto a Pt_1
tempo determinato della ditta Farmogal di Bastia di RO (PD), per il quale percepisce un reddito che si aggira intorno ad € 1.450,00; tuttavia, non disponendo di risparmi, non è in grado di sostenersi in via autonoma e deve fare ricorso all'aiuto dei genitori;
- l'abitazione di famiglia è troppo grande ed isolata per la SI.ra e per Pt_1
questo non ritiene di chiederne l'assegnazione;
-i coniugi, dal mese di giugno 2021 sono separati di fatto e la ricorrente è ospitata presso l'abitazione dei propri genitori in Vo', dove ha nel frattempo trasferito la residenza propria e dei figli;
- il resistente ha una casa in proprietà senza il peso di un mutuo e lavora alle dipendenze della ditta dello zio paterno, la Sap Serramenti di OC LE e
DR S.n.c. di Pojana Maggiore (VI), percependo uno stipendio mensile di €
1.800,00;
- le visite tra padre e figli avvengono sempre alla presenza della madre, la quale non si sente serena a lasciarli soli con il genitore;
- il padre appare sostanzialmente indifferente nei confronti dei figli, si fa vivo raramente con loro e, conseguentemente, loro chiedono poco di lui;
pertanto, chiedeva:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al SI.
[...]
in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri CP_1
derivanti dal matrimonio, alle condizioni qui di seguito precisate, da assumersi anche in via provvisoria:
- in ragione di quanto esposto in premessa disporre l'affidamento esclusivo dei figli e in capo alla madre, la quale eserciterà in modo principale Per_1 Per_2
la responsabilità genitoriale;
8 9
- disporre, per le ragioni esposte in premessa, che i tempi e le modalità di visita del padre avvengano in ambiente protetto presso i Servizi Sociali di competenza con una frequenza di almeno quattro giorni al mese, da individuarsi a cura dei
Servizi stessi di concerto con le parti;
- porre a carico del SI. , a titolo di mantenimento dei due figli Controparte_1
un assegno non inferiore ad € 700,00 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie, di quelle sanitarie non coperte dal SSN e di quelle scolastiche, da documentarsi;
- porre a carico del SI. un contributo al mantenimento della Controparte_1
coniuge nella misura di € 150,00 mensili.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15 %, iva e cpa nella misura di legge.”
In data 26.09.2022 si costituiva il SI. , il quale, Controparte_1
premettendo che:
- negli ultimi anni di matrimonio la RA progressivamente si Pt_1
allontanava sentimentalmente dal marito;
- nel giugno del 2021, dichiarando la propria irrevocabile decisione di separarsi, la RA prelevava tutti i suoi beni personali e quelli dei figli, trasferendoli a
Vo', presso la sua abitazione originaria, informando il marito solo a cose fatte e mentre lui era al lavoro;
- il comportamento di chiusura, di allontanamento e di totale disinteresse per il marito assunto negli ultimi anni dalla RA e sfociato poi nella Pt_1
decisione di separarsi, determinava un profondo sconforto e una grave depressione nel SInor , ancora innamorato;
CP_1
- il SInor , impotente di fronte alle decisioni risolute della RA CP_1
, ed anzi, subendole, si rifugiava nell'abuso di bevande alcoliche;
Pt_1
9 10
- la ricorrente, effettuato il trasloco, negava le visite del padre ai propri figli, oppure le autorizzava solo sporadicamente, per poco tempo, alla sua presenza o a casa della nonna paterna, sempre su stretta sorveglianza;
- le ipotetiche circostanze riferite dalla ricorrente, aggressioni verbali su presunte infedeltà imputate alla moglie, confessioni di presunte infedeltà del marito, episodi di manifesta ubriachezza, presunti debiti del marito con commercianti o tabaccai del paese, non sono vere;
- da molti anni il resistente lavora alle dipendenze della S.A.P. Serramenti, ove risulta stimato e apprezzato dai colleghi e dai datori di lavoro;
- il 6.06.2022 il SI. veniva ricoverato volontariamente presso la CP_1
struttura Centro Narconon Alfiere di Pesaro, nella quale seguiva con impegno e con esiti positivi la riabilitazione dall'abuso di sostanze alcoliche;
- lo stesso percepisce uno stipendio mensile di euro 1.500,00; da giugno 2022 lo stipendio è pari ad euro 1.300,00/1.400,00 in considerazione del ricovero presso il Centro Alfiere;
- il resistente, non avendo alcun mezzo di comunicazione con il mondo esterno, poteva telefonare solo nei casi di necessità e con il controllo del tutor che faceva da tramite;
ha sempre sentito telefonicamente, anche con videochiamate, i propri figli;
-è proprietario della casa familiare sita in Teolo, pervenutagli per successione mortis causa dello zio;
-la SI.ra ha sempre lavorato;
negli ultimi anni è stata assunta dalla Pt_1
Farmogal con contratti a tempo determinato susseguenti;
10 11
-il SI. non ha mai tenuto comportamenti inadeguati nei confronti dei CP_1
figli né la RA ha mai segnalato aggressività del marito nei loro Pt_1
confronti; pertanto, chiedeva:
“In via preliminare:
− differire l'udienza presidenziale fissata al 12 ottobre 2022 ad un periodo successivo al gennaio 2023 per i motivi esposti in memoria, la fine di permettere al SInor la conclusione del percorso riabilitativo intrapreso Controparte_1
lo scorso giugno 2022;
− ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e previo differimento dell'udienza su richiesto, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni e in particolare:
− l'affidamento condiviso dei figli e con residenza e Per_1 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre in Vo'; disporre che il padre, una volta conseguita la riabilitazione, veda i figli due pomeriggi la settimana, indicativamente il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato o la domenica alternati dalle 15.00 alle 19.00; in subordine che le visite padre e figli vengano effettuate presso la residenza della nonna paterna in Este, via Padana
Inferiore per sei mesi dalla riabilitazione dello stesso;
− porre a carico del SInor il contributo al mantenimento dei Controparte_1
figli di euro 400,00 mensili;
− porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie relative ai figli, da rimborsarsi nelle modalità e nei termini definiti dal Protocollo del Tribunale di OV;
In via principale e nel merito:
11 12
− previo rigetto della domanda di addebito della separazione, avanzata dalla ricorrente RA , dichiarare la separazione personale giudiziale Parte_1
tra i coniugi e , autorizzandoli a vivere separati Controparte_1 Parte_1
con obbligo al reciproco rispetto, liberi ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o domicilio e i recapiti telefonici;
− disporre l'affidamento condiviso dei figli minorenni e non autosufficienti
e con collocazione prevalente e residenza presso la Per_1 Persona_3
madre in Vo', via Monte Venda 2355;
− disporre che padre vedrà vedere i figli due giorni la settimana, indicativamente il martedì e il venerdì dalle 18.00 alle 21.00 e il sabato o la domenica alternati dalle 15.00 alle 19.00, salvi impegni scolastici ed extrascolastici dei figli con eventuale differimento ad altro giorno;
disporre che il padre trascorra con i figli due settimane di vacanze estive anche non consecutive in periodo da individuare con congruo anticipo (entro il mese di maggio), di comune accordo tra i genitori;
una settimana durante le vacanze invernali e due giorni in quelle primaverili in periodo da individuarsi, Natale e
Santo Stefano e Pasqua e Pasquetta alternate;
− il nulla osta reciproco al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti per
l'estero ed all'iscrizione in ciascuno di essi dei figli, salvo obbligo di ottenere il reciproco consenso dell'altro genitore in caso di espatrio anche temporaneo o per un tempo prolungato;
− disporre che il SInor versi alla RA a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di Per_1 Per_2
euro 400,00 oltre istat di legge a partire dal prossimo anno;
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− porre a carico di ciascuno dei genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di OV;
− nulla per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, di proprietà personale del SInor;
Controparte_1
− rigettare la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente Pt_1
nei confronti del marito e comunque non disporre
[...] Controparte_1
alcun contributo al mantenimento della ricorrente, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
− con vittoria di spese e competenze.”
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 12.10.2022, nel corso della quale veniva ascoltata solo la ricorrente, stante l'assenza del SI.
, il Giudice, con Ordinanza datata 20.10.2022, emetteva i seguenti CP_1
provvedimenti provvisori:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori alle parti congiuntamente con collocamento degli stessi presso la madre. Il padre potrà vedere i figli, ogniqualvolta possibile, previo accordo con la madre, presso i nonni paterni;
3) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di €
300 per ciascun minore, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie.”
Quindi, nominava se stessa quale Giudice Istruttore e fissava udienza al
23 febbraio 2023 alle 11.15 in modalità cartolare, assegnando termine al ricorrente fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito in cancelleria di
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memoria integrativa e al convenuto fino a dieci giorni prima dell'udienza per la costituzione (eventuale) in giudizio e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Successivamente, le parti depositavano le proprie memorie e le note per l'udienza già fissata.
A scioglimento della riserva assunta, con Ordinanza datata 25.02.2023, il
Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., a decorrere dal
1.04.2023, e rinviava all'udienza del 6.07.2023 in trattazione scritta per esame delle istanze istruttorie.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nn. 1, 2
e 3 di parte ricorrente e delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. nn. 2 e 3 di parte resistente, nonché delle note scritte per l'udienza già fissata, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, con Ordinanza datata 19.07.2023 si pronunciava sulle istanze istruttorie e fissava l'udienza del 16.11.2023 alle ore
12.30 per interrogatorio formale ed escussione dei due testi ammessi di parte ricorrente, dando incarico ai Servizi Sociali competenti per territorio di riferire sulle condizioni di vita e benessere del figlio minore, sulla qualità del rapporto dello stesso con i genitori e sulla capacita genitoriale di entrambi, nonché di individuare le migliori modalità di affidamento e di esercizio del diritto di visita.
Sentiti i testi e effettuato l'interrogatorio formale, venivano sollecitati i
Servizi Sociali, i quali in data 30.01.2024 depositavano la relazione.
All'esito dell'udienza del 14.3.2024, il Giudice accoglieva la richiesta di rinvio formulata dalle parti, le quali rappresentavano che erano in corso trattative, e concedeva termine per note autorizzate contenenti istanze/conclusioni fino al 5.06.2024.
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Successivamente, le parti chiedevano congiuntamente un nuovo rinvio, dando atto della pendenza di trattative;
quindi, il Giudice fissava nuova udienza all'11.07.2024 in trattazione scritta.
Le parti reiteravano istanza congiunta di rinvio;
pertanto, il Giudice fissava nuova udienza al 3.10.2024 in trattazione scritta.
A seguito di richiesta di entrambe le parti, il Giudice, con Ordinanza datata 4.10.2024, rinviava all'udienza del 27.02.2025 in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, concedendo termine per note fino al 26.02.2025.
Inoltre, ordinava ad entrambe le parti di depositare dichiarazioni dei redditi/CUD aggiornati nonché estratto delle movimentazioni dei conti correnti loro intestati degli ultimi 2 anni (2023-2024), entro il 31.1.2025.
In data 31.10.2025, le parti depositavano la documentazione richiesta, nonché, a seguito di rinvio d'ufficio dell'udienza già fissata, le note contenenti le pc.
Quindi, con Ordinanza datata 11.03.2025, il Giudice assegnava termini per memorie conclusionali e repliche e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda principale di separazione personale dei coniugi può trovare accoglimento. Risulta infatti evidente dagli atti di causa e dalle dichiarazioni delle parti la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
La situazione, pertanto, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente
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materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8 maggio 2003 n. 6970).
Sulla domanda di addebito della separazione
La SI.ra chiede che venga pronunciata separazione con addebito al SI. Pt_1
a causa dell'abuso di sostanze alcoliche e dei comportamenti CP_1
aggressivi da lui tenuti, da ultimo in occasione dell'episodio del 26.6.2021, che ha determinato l'uscita di casa con i figli.
Il SI. chiede, al contrario, che la separazione venga addebitata alla CP_1
moglie per abbandono del tetto coniugale.
Il Collegio ritiene che la separazione vada addebitata al resistente per le seguenti ragioni.
Al fine di decidere sulla domanda, risulta dirimente stabilire cosa sia accaduto tra le parti il 26.6.2021.
Dalla lettura delle sommarie informazioni rese dalla SI.ra ai Carabinieri Pt_1
di Lozzo Atestino in data 17.7.2021 depositate con la memoria n.2 (doc.8) risulta che la ricorrente si era allontanata da casa circa 20 giorni prima in quanto, ritornata da una giornata in piscina con i figli, aveva avuto un acceso diverbio con il marito, il quale la colpiva al volto con la mano aperta, “non dandomi il classico schiaffo, ma come se fosse la promessa che qualcosa stava degenerando e mi avrebbe schiaffeggiato”. Essendosi molto spaventata per la situazione di tensione, si rifugiava con i figli dai propri genitori. Riferiva inoltre che in passato vi erano state aggressioni verbali nei suoi confronti, mai fisiche, nelle occasioni in cui il marito rientrava presso l'abitazione alterato dall'alcool.
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Il SI. ha ammesso di avere utilizzato sostanze alcoliche, tanto da CP_1
essere stato ricoverato in una struttura terapeutica da giugno a dicembre 2022.
Egli, tuttavia, sostiene che tale abuso si sarebbe verificato dopo la separazione di fatto, a causa dello stato depressivo cagionato.
Tale affermazione risulta smentita dalla documentazione depositata agli atti, in particolare dalla relazione dei Servizi Sociali del 30.1.2024, come si dirà nel proseguo.
Nell'interrogatorio formale tenutosi all'udienza del 25.1.2024 il resistente ha dichiarato che il 26 giugno 2021 vi era stato un forte litigio con la moglie e le ha messo le mani sul volto per guardarla in faccia e parlarle, senza schiaffeggiarla.
Erano state pronunciate offese, con urla reciproche. I figli erano presenti nella stanza, sebbene stessero guardando la televisione. La SI.ra gli aveva Pt_1
tirato una sedia addosso, quando lui le aveva preso il volto. In precedenza,
c'erano state altre discussioni, ma non così violente.
In quel periodo ha affermato di non avere usato sostanze alcoliche né stupefacenti.
La teste nonna materna, ha riferito di essere ritornata la sera Testimone_5
del 26.6.2021 a casa propria di rientro dal lavoro e di avere trovato la figlia ed i nipoti molto scossi. La nipote le avrebbe raccontato che i genitori avevano litigato ed il padre aveva avuto “uno scatto” nei confronti della mamma, la quale aveva subito chiamato il nonno.
Il teste fratello della ricorrente, ha dichiarato di avere visto la Testimone_6
sera del 26.6.2021 arrivare a casa propria e dei genitori la sorella con i nipoti.
La sorella gli ha raccontato di avere avuto poco prima un acceso litigio con
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parole pesanti con il marito, che le aveva messo le mani addosso. Ha ricordato di averla trovata molto scossa.
I testi a prova contraria e genitori del Testimone_3 Testimone_2
SI. , hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell'episodio, in CP_1
quanto non presenti. Il figlio ha riferito loro di un litigio, senza violenza.
Dall'istruttoria svolta e dagli atti risulta pacifico che vi fosse uno stato di forte tensione e frequenti litigi tra le parti prima dell'allontanamento della ricorrente con i figli dalla casa familiare.
La ricorrente sostiene che il marito abusasse di sostanze alcoliche anche durante la convivenza matrimoniale.
Il resistente afferma, al contrario, che l'utilizzo smodato di alcool sia iniziato a causa della depressione determinata dalla fine del matrimonio, tanto che il collocamento in comunità terapeutica è avvenuto nel giugno 2022.
Tuttavia, nella relazione dei Servizi Sociali depositata il 30.1.2024 è riportato il riscontro da parte del di OV in merito alla conoscenza del SI. CP_3
, il quale aveva fatto accesso al Servizio in data 7.7.2024, riferendo CP_1
problematiche alcolcorrelate nei due anni antecedenti, nonché un uso saltuario di cocaina e cannabinoidi dai 32 anni. Gli esami tossicologici urinari effettuati il
12 e 13 luglio avevano dato esito positivo per cocaina ed ETG. In seguito, non si era più presentato alle visite concordate.
Dall'istruttoria svolta è emerso incontestabilmente che durante l'episodio del 26 giugno 2021 l'accesa discussione con urla ed offese ha condotto il SI.
a mettere le mani sul viso della SI.ra , senza colpirla con un CP_1 Pt_1
vero e proprio schiaffo. Tuttavia, tale comportamento ha certamente generato nella ricorrente uno stato di comprensibile agitazione e timore per la propria
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incolumità, in ragione del contesto di aggressione verbale in cui tale gesto è avvenuto e tenuto conto della generale situazione di scontro tra coniugi, intollerabilità della convivenza ed uso di sostanze stupefacenti e alcoliche da parte del resistente.
L'allontanamento dalla casa coniugale appare pertanto giustificato, con conseguente rigetto della domanda del resistente di addebito della separazione
(Cass. Sez.1 Sentenza 17056 del 3.8.2017: In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sè sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto).
D'altra parte, l'episodio riportato nonché l'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti rappresentano delle violazioni talmente gravi dei doveri matrimoniali da determinare di per sé l'intollerabilità della convivenza e di conseguenza l'addebito della separazione al resistente (Sul punto: Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause
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determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale).
Sull'affido e contributo al mantenimento per i minori
La SI.ra insiste per l'affido esclusivo a sè dei figli. Pt_1
Il SI. chiede, al contrario, l'affido congiunto. CP_1
Dalla relazione depositata dal Servizio Sociale, in merito alle capacità genitoriali, emerge che il SI. sembra essere stato in difficoltà nel fornire un contesto CP_1
familiare e sociale favorente una crescita serena e armoniosa di e , Per_1 Per_2
facendo fatica a riconoscere i figli nella loro individualità e nei loro bisogni di crescita. Si dimostra attualmente non consapevole delle risorse personali dei figli, faticando a sostenerli nelle loro tappe evolutive. La SI.ra al Pt_1
contrario sa cogliere i bisogni dei figli, sia affettivi che di crescita, mantenendo in loro una idea positiva del padre.
Il Servizio Sociale conclude valutando l'attuale assetto familiare rispondente ai bisogni evolutivi dei minori, segnalando tuttavia nel SI. una fragilità CP_1
personale, di sofferenza emotiva, che gli rende talora difficile lo svolgimento dei compiti genitoriali, specialmente nei confronti di , che mette in discussione Per_1
il ruolo paterno. Dall'altra, la SI.ra garantisce ai figli stabilità affettiva, Pt_1
con il supporto della rete familiare. Suggerisce per i genitori spazi di supporto
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alla genitorialità e/o di supporto individuale ed un intervento del Consultorio per favorire i contatti padre / figlia.
Non risulta che tali sostegni siano stati attivati dalle parti, nelle more della pendenza delle trattative per trovare un accordo.
Alla luce delle considerazioni del Servizio Sociale, tenuto conto della preferenza riconosciuta dall'ordinamento all'affido congiunto, ai sensi degli artt. 337 ter e quater c.c. ( Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 6535 del 06/03/2019: In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore) e non avendo parte ricorrente segnalato difficoltà nella gestione dei figli a causa dell'attuale regime
(ad esempio nell'ottenere il consenso del padre, quando necessario) si ritiene che debba essere confermato l'affido congiunto ad entrambi i genitori. Infatti, né
l'irregolarità nel pagamento del contributo al mantenimento (sul punto
Cassazione Ordinanza 15815/2022), né il difficile rapporto con , a causa Per_1
del rifiuto della figlia di incontrarlo, possono essere considerate di per sé circostanze decisive ai fini dell'accoglimento della domanda della ricorrente.
Quanto al diritto di visita, si osserva quanto segue.
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La ricorrente nella propria comparsa conclusionale dà atto che il padre vede soltanto il figlio , con la collaborazione della nonna paterna, in quanto il Per_2
SI. non ha la macchina, per poche ore o il sabato o la domenica CP_1
mattina, mentre con i rapporti sono interrotti da diverso tempo. Per_1
Tali circostanze non sono state contestate dal SI. , neppure nella CP_1
comparsa conclusionale di risposta.
Pertanto, alla luce dell'età dei minori e delle difficoltà segnalate nell'esercizio della funzione genitoriale da parte del padre, appare opportuno disporre che la figlia possa incontrarsi liberamente con il padre, previ accordi tra i Per_1
genitori, come concordato all'udienza del 14.3.2024.
Quanto a , preso atto di quanto attualmente in uso, egli potrà trascorrere Per_2
con il padre, previe intese con la madre e con congruo preavviso, il sabato o la domenica. I genitori, durante il procedimento, avevano concordato che gli incontri avvenissero alla presenza della nonna. Tuttavia, parte ricorrente chiede, nel foglio di precisazioni delle conclusioni, visite organizzate dal Servizio
Sociale, come inizialmente domandato con il ricorso e successivamente abbandonato, senza tuttavia indicare per quali ragioni richieda tale diversa modalità, non avendo segnalato rischi di pregiudizio per il minore emersi durante le visite con il padre.
Il Sig. , infine, chiede che gli incontri possano avvenire anche senza la CP_1
presenza della nonna paterna. Non risultando dagli atti del procedimento, in particolare dalla relazione del Servizio Sociale o dalle memorie di controparte, la necessità di mantenere tale accompagnamento, avendo egli superato i problemi di dipendenza ed avendo peraltro la SI.ra concordato che Pt_1 Per_1
possa incontrare da sola il padre, il Collegio ritiene di accogliere la domanda.
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Sul contributo al mantenimento per i figli
La SI.ra chiede un contributo al mantenimento per i figli di € 700 Pt_1
mensili, il SI. di € 400. CP_1
Entrambi risultano lavorare come operai con contratto a tempo indeterminato.
Il SI. è proprietario della casa familiare. Ha uno stipendio mensile di CP_1
circa € 1500 oltre a tredicesima, come risultante dagli estratti conto depositati e dall'ultima dichiarazione dei redditi.
La SI.ra vive con i propri genitori, percepisce uno stipendio di circa € Pt_1
1600 oltre a tredicesima, come risultante dagli estratti conto e dall'ultima dichiarazione dei redditi. Entrambi, come dichiarato dal resistente nella comparsa di risposta, percepiscono a metà l'assegno unico mensile di € 352 totali.
Sebbene i redditi delle parti siano sostanzialmente equivalenti, occorre tuttavia considerare che il SI. non vede la figlia ed incontra soltanto CP_1 Per_1
una volta a settimana il figlio , così di fatto non contribuendo alle loro Per_2
eSIenze con il mantenimento diretto.
Pertanto, alla luce delle attuali capacità patrimoniali e reddituali delle parti, delle eSIenze dei figli parametrate all'età, dei ridotti tempi di visita del padre con la prole, il Collegio ritiene congruo che egli versi entro il 5 di ogni mese la somma di € 600 mensili (€ 300 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di OV
Sul contributo al mantenimento per la ricorrente
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La ricorrente in prima udienza ha rinunciato al contributo al mantenimento per sé, come riportato nell'Ordinanza contenente i provvedimenti provvisori
Pertanto la sua riproposizione risulta essere domanda nuova, presentata con la nota di precisazione conclusioni e conseguentemente inammissibile in quanto fuori termine.
In ogni caso, alla luce di quanto sopra riportato, stante le condizioni economiche delle parti sostanzialmente equivalenti, la domanda deve essere rigettata.
Sulle spese di lite
Stante l'addebito, le spese di lite vanno poste a carico del resistente e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, del tipo e pregio dell'attività svolta e dei valori medi ivi previsti relativi a tutte le fasi del giudizio di cognizione
P.Q.M.
Il Tribunale di OV, Sezione Prima, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda eccezione difesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
comune di VO' di annotare la sentenza nei registri (atto n°7 Parte II^
Serie A anno 2014 del registro degli atti di matrimonio);
2) addebita la separazione a Controparte_1
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3) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente, Per_1
accordandosi direttamente con la figlia e previo avviso alla madre, Per_2
il sabato o la domenica previo accordo con la madre. Le parti potranno in ogni caso individuare, in accordo tra loro, diversi e più ampi tempi di visita, anche durante i periodi di vacanza, tenuto conto delle proprie eSIenze lavorative e di quelle scolastiche ed extrascolastiche dei figli
4) Dispone che il SI. contribuisca al mantenimento dei Controparte_1
figli corrispondendo alla madre, entro il 5° giorno di ciascun mese, un contributo in denaro di € 600 (€ 300 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di OV, a partire dalla domanda
5) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Controparte_1
che si liquidano in €7616 oltre IVA CPA e spese generali Parte_2
come per legge.
Così deciso in OV, 24.6.2025
Il Presidente
Dott. Federica Sacchetto
Il Giudice est.
Dott. Alina Rossato
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