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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. AN GR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da
(C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Gianni Faa, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Roberto Cao, che lo rappresenta e difende,
appellata la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis: Parte_1
…
in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente trascritte.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
nell'interesse di Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in espositiva;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 31.01.2017 l' premettendo Controparte_1
di vantare un credito complessivo di € 14.500,00 nei confronti di , aveva Parte_1
chiesto al Tribunale di Cagliari di ingiungere al medesimo il pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi legali di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al giorno dell'effettivo pagamento e alle spese del procedimento.
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente aveva allegato le copie delle fatture n. 184 e n. 185 emesse il 28.12.2013, relative, rispettivamente, alla cena a buffet per 600 persone servita il 14.04.2012 per il prezzo di € 12.000,00 ed al buffet per 200 persone servito nel mese di febbraio 2012 presso il salone parrocchiale di Ortacesus per il prezzo di € 2.500,00,
entrambi asseritamente commissionati dal all'epoca primo cittadino del Comune di Pt_1
Ortacesus, nonché un estratto autentico delle scritture contabili ed una lettera di sollecito di pagamento inviata al debitore il 9.08.2016.
Il Tribunale, con decreto n. 317 del 15.02.2017, ritenendo che dai documenti prodotti il credito vantato risultava certo, liquido ed esigibile, aveva accolto l'istanza del ricorrente e ingiunto al il pagamento di € 14.500,00, degli interessi legali dalla scadenza delle Pt_1
fatture sino al saldo, nonché delle spese della procedura monitoria.
1.2 L'ingiunto, ricevuta la regolare notifica del decreto, aveva presentato tempestiva opposizione, con la quale aveva chiesto di accertare e dichiarare infondata, nulla, illegittima
e ingiusta per i motivi di cui all'espositiva, la pretesa monitoria portata nel decreto ingiuntivo
n. 317/2017 … e, per l'effetto, revocarlo, mandando assolto l'odierno opponente da ogni
avversa pretesa, nonché, in via subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto
accertando e determinando le somme effettivamente dovute.
Nello specifico, aveva sostenuto di non avere mai ordinato la cena ed il Parte_1
servizio a buffet dei quali veniva richiesto il pagamento, precisando, con riferimento alla cena del 14.04.2012, che la stessa veniva organizzata a propria cura e spese dal CP_1
per festeggiare la consacrazione sacerdotale di ON quale dono
[...] Persona_1
per la Comunità e la Chiesa di Ortacesus e che egli vi aveva partecipato solo quale commensale in virtù della carica da lui rivestita e, con riferimento al buffet servito nel mese di febbraio dello stesso anno presso il salone parrocchiale del Comune, che egli veniva invitato
come primo cittadino ma ignora chi lo abbia commissionato. A tal proposito aveva anche rimarcato l'inesistenza di preventivi od ordini da lui sottoscritti con riferimento ai servizi suddetti.
Con comparsa depositata il 7.07.2017 la società opposta si era costituita in giudizio ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nell'argomentare le sue pretese, l' aveva spiegato che il Controparte_1
in qualità di primo cittadino, era locatore dell'immobile del Comune ove la società Pt_1
svolgeva la propria attività di albergo-ristorante, il cui contratto era scaduto proprio nell'anno
2012. Pertanto, aveva proseguito l'opposta, temendo che lo stesso contratto non venisse rinnovato dall'amministrazione comunale, quando il aveva commissionato Pt_1
l'organizzazione dei buffet l'amministratore della società non aveva richiesto la
formalizzazione per iscritto del contratto, né il pagamento immediato, confidando
nell'impegno del sig. di pagare successivamente il dovuto, impegno che, tuttavia, non Pt_1
era stato mantenuto nonostante gli innumerevoli solleciti verbali. A conferma del diretto coinvolgimento del nella vicenda, peraltro, a detta dell'opposta, vi sarebbe la sua Pt_1
richiesta di procedere con un “incontro chiarificatore”, che, invece, sarebbe illogica se lo stesso non avesse commissionato la più volte menzionata attività.
Con ordinanza del 31.08.2018 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opponente e prove testimoniali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2756 pubblicata il 16.11.2023, aveva rigettato l'opposizione e, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, aveva condannato alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale, dopo aver sottolineato che l'unica circostanza contestata era la veste di committente in capo all'opponente dei servizi a buffet predisposti dall'opposto, aveva evidenziato, innanzitutto, le diverse versioni rese dai testimoni escussi in corso di giudizio, per poi concludere che le dichiarazioni dei testi di parte opposta si
appalesano maggiormente credibili rispetto a quelle del testimone di parte opponente per
ragioni di carattere oggettivo intrinseche alle dichiarazioni stesse. Le dichiarazioni di sentito in qualità di testimone su istanza dell'opponente, invece, si erano Testimone_1
rivelate contraddittorie e inattendibili: invero, quest'ultimo, dopo aver confermato che fu il
ad organizzare a proprie spese il buffet dell'aprile 2012, ha successivamente CP_1
dichiarato di non essere a conoscenza se, nell'aprile 2012, per l'ordinazione sacerdotale di
, il avesse ordinato a una cena a buffet per 600 Persona_1 Pt_1 Persona_2
persone presso l'hotel ristorante. Tale ultima dichiarazione è in palese contraddizione con
quanto affermato in precedenza, posto che, per logica, considerato il tenore delle asserzioni
precedenti ci si sarebbe aspettato un'ulteriore risposta in termini negativi; lo stesso testimone, inoltre, era giunto a negare lo svolgimento del buffet persone presso il salone parrocchiale nonostante il avesse riconosciuto di avervi preso parte, contestando Pt_1
unicamente di essere l'organizzatore dell'evento.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale aveva concluso che fosse stata raggiunta in
giudizio la prova degli elementi costitutivi del credito azionato.
1.4 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello, lamentando che Parte_1
il Tribunale nella sua motivazione fa affidamento su prove testimoniali che affidamento non
meritano e dolendosi della palese violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
A detta dell'appellante, i criteri di ordine logico-giuridico che dovrebbero essere seguiti dal giudice per determinare il suo prudente apprezzamento in ordine al compendio probatorio,
nella sentenza oggetto di gravame, non sarebbero stati rispettati. La decisione, difatti, si basa su dichiarazioni indiziarie di terzi, prive di riscontri. Le testimonianze assunte non trovano
riscontro con prove documentali che non siano di provenienza della parte, tali non sono le
fatture perché se contestate sono prive di valore. Se poi si aggiunge che le testimonianze sono
accompagnate da altri indizi non concordi con esse (l'estratto di registro contabile prodotto
in causa che documenta prestazioni rilevanti a carico del toglie valore alla Pt_1
testimonianza ; la prima richiesta del pagamento, reiterata più volte, come si può Tes_2
evincere dai messaggi whatsapp, è stata diretta al prete (vedasi messaggi allegati dalla
società appellata)) è chiaro che la valutazione delle stesse, può solo condurre a valutazioni
dubitative non idonee ad accertare i fatti prospettati dalla parte che chiede il pagamento.
Proseguendo nelle sue argomentazioni, l'appellante ha osservato che, contrariamente a
quanto asserito dal giudice, la testimonianza del è la più attendibile, perché egli ha Tes_1
assistito ad un unico episodio e quello ha riferito, mentre discutibile è l'attendibilità degli
altri testi.
L' ha resistito eccependo, Controparte_1
innanzitutto, l'inammissibilità dell'atto di appello e contestandone comunque la fondatezza.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dal resistente.
L'appellante, infatti, ha circoscritto e delineato sufficientemente il profilo di doglianza relativo alla sentenza impugnata.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che l'art. 342 c.p.c. va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. S.U. 13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare nel merito il motivo di appello, si deve osservare che,
con riferimento al buffet per 600 persone servito nell'aprile 2012 per festeggiare la consacrazione di don , la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale Persona_1
appare corretta e convincente.
Come aveva già ricordato il Tribunale, infatti, il testimone cuoco e Testimone_3
dipendente del Ristorante dal 2007, aveva confermato che, nell'aprile 2012, in occasione dell'ordinazione sacerdotale di ON , aveva ordinato a Persona_1 Parte_1
una cena a buffet per 600 persone presso l'hotel ristorante opposto, Persona_2
precisando di aver assistito quando il si recò a parlare con il titolare anche per Pt_1
discutere il prezzo e di aver poi egli stesso concordato con il il menù. Pt_1
Il testimone, dunque, non aveva fornito “dichiarazioni indiziarie”, come sostenuto dall'appellante, ma aveva raccontato con sufficiente precisione fatti accaduti in sua presenza.
Tale racconto, d'altra parte, aveva trovato preciso riscontro sia nella deposizione della commercialista presso il cui studio si erano tenuti degli incontri tra le parti per Tes_4
discutere, tra gli altri, del “debito per la festa del prete”, sia nel SMS inviato da Persona_3
all'amministratore della società appellata, con il quale il religioso, palesemente infastidito dalla richiesta di pagamento ricevuta, aveva risposto che è chiaro, evidente e corrisponde,
pertanto, a verità, che lei ha preso accordi con … io ho soltanto accettato la Parte_1
proposta fattami da , ossia che lui, in quanto sindaco, si sarebbe fatto carico Parte_1
di organizzare il tutto e, dunque, di pagare.
Erra del resto l'appellante a tacciare, con argomentazioni generiche e imprecise, i predetti testi di inattendibilità a causa di un loro presunto diretto coinvolgimento nella causa. La , Tes_2
infatti, non può essere considerata interessata per il solo fatto di aver assistito, nel suo ruolo di commercialista, la società in altre e distinte controversie con il Comune di Ortacesus (di cui era stato, in qualità di sindaco, rappresentante pro tempore) e le sue Parte_1
dichiarazioni, al pari di quelle del erano state lineari e precise. Tes_3
In questo quadro, dunque, considerata anche la inattendibilità del testimone Tes_1
per le ragioni già indicate dal Tribunale e non efficacemente criticate, deve ritenersi
[...]
corretta l'affermazione del Tribunale secondo la quale, con riferimento alla cena servita nel mese di aprile 2012, sia stata raggiunta in giudizio la prova degli elementi costitutivi del
credito azionato.
2.3 A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alla cena-buffet per 200
persone, organizzata nel febbraio 2012.
Come correttamente lamentato dall'appellante, invero, le uniche circostanze comprovate sono che l'evento suddetto si era tenuto presso il salone parrocchiale e che allo stesso aveva presenziato il sindaco, ma non che anche in questo caso fosse stato proprio quest'ultimo ad aver commissionato il servizio in qualità di promotore dell'evento.
Non può ritenersi sufficiente in tal senso, infatti, né quanto asserito dalla , che aveva Tes_2
confermato l'esistenza di vari debiti del primo cittadino nei confronti della società – e i conseguenti ammanchi in contabilità –, senza tuttavia menzionare tra gli stessi la cena in esame, né quanto dichiarato dal che aveva ammesso di non avere avuto notizia del Tes_3
coinvolgimento diretto del sindaco, ricordando solamente di essersi limitato a concordare il menù con il suo datore di lavoro e di provvedere alla sua consegna.
2.4 In questo quadro, dunque, in parziale accoglimento dell'appello il decreto ingiuntivo opposto n. 317/2017 deve essere revocato e deve essere condannato al Parte_1
pagamento, in favore della del Controparte_1
corrispettivo dovuto per l'evento di aprile 2012, pari ad euro 12.000,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
2.5 Considerato l'esito globale della lite, in cui la domanda della
[...]
è stata accolta per un importo che non si discosta Controparte_1
eccessivamente rispetto all'importo domandato in sede monitoria, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per un quarto e poste a carico di per i Parte_1
restanti tre quarti, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri medi relativi alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2756 del 6.11.2023 del Tribunale di Cagliari, revoca il decreto ingiuntivo n.
317/2017 e condanna al pagamento della somma di € 12.000 in favore Parte_1
dell' oltre agli interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di un quarto e condanna alla rifusione dei restanti tre quarti, che liquida per il Parte_1
primo grado in complessivi euro 3.807,00 e per il secondo grado in complessivi euro
2.974,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. AN GR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. AN GR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da
(C.F. ), residente in [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Gianni Faa, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Roberto Cao, che lo rappresenta e difende,
appellata la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis reiectis: Parte_1
…
in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente trascritte.
Con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
nell'interesse di Voglia Controparte_1
l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in espositiva;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 31.01.2017 l' premettendo Controparte_1
di vantare un credito complessivo di € 14.500,00 nei confronti di , aveva Parte_1
chiesto al Tribunale di Cagliari di ingiungere al medesimo il pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi legali di mora ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi sino al giorno dell'effettivo pagamento e alle spese del procedimento.
A sostegno della propria richiesta, il ricorrente aveva allegato le copie delle fatture n. 184 e n. 185 emesse il 28.12.2013, relative, rispettivamente, alla cena a buffet per 600 persone servita il 14.04.2012 per il prezzo di € 12.000,00 ed al buffet per 200 persone servito nel mese di febbraio 2012 presso il salone parrocchiale di Ortacesus per il prezzo di € 2.500,00,
entrambi asseritamente commissionati dal all'epoca primo cittadino del Comune di Pt_1
Ortacesus, nonché un estratto autentico delle scritture contabili ed una lettera di sollecito di pagamento inviata al debitore il 9.08.2016.
Il Tribunale, con decreto n. 317 del 15.02.2017, ritenendo che dai documenti prodotti il credito vantato risultava certo, liquido ed esigibile, aveva accolto l'istanza del ricorrente e ingiunto al il pagamento di € 14.500,00, degli interessi legali dalla scadenza delle Pt_1
fatture sino al saldo, nonché delle spese della procedura monitoria.
1.2 L'ingiunto, ricevuta la regolare notifica del decreto, aveva presentato tempestiva opposizione, con la quale aveva chiesto di accertare e dichiarare infondata, nulla, illegittima
e ingiusta per i motivi di cui all'espositiva, la pretesa monitoria portata nel decreto ingiuntivo
n. 317/2017 … e, per l'effetto, revocarlo, mandando assolto l'odierno opponente da ogni
avversa pretesa, nonché, in via subordinata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto
accertando e determinando le somme effettivamente dovute.
Nello specifico, aveva sostenuto di non avere mai ordinato la cena ed il Parte_1
servizio a buffet dei quali veniva richiesto il pagamento, precisando, con riferimento alla cena del 14.04.2012, che la stessa veniva organizzata a propria cura e spese dal CP_1
per festeggiare la consacrazione sacerdotale di ON quale dono
[...] Persona_1
per la Comunità e la Chiesa di Ortacesus e che egli vi aveva partecipato solo quale commensale in virtù della carica da lui rivestita e, con riferimento al buffet servito nel mese di febbraio dello stesso anno presso il salone parrocchiale del Comune, che egli veniva invitato
come primo cittadino ma ignora chi lo abbia commissionato. A tal proposito aveva anche rimarcato l'inesistenza di preventivi od ordini da lui sottoscritti con riferimento ai servizi suddetti.
Con comparsa depositata il 7.07.2017 la società opposta si era costituita in giudizio ed aveva chiesto il rigetto dell'opposizione.
Nell'argomentare le sue pretese, l' aveva spiegato che il Controparte_1
in qualità di primo cittadino, era locatore dell'immobile del Comune ove la società Pt_1
svolgeva la propria attività di albergo-ristorante, il cui contratto era scaduto proprio nell'anno
2012. Pertanto, aveva proseguito l'opposta, temendo che lo stesso contratto non venisse rinnovato dall'amministrazione comunale, quando il aveva commissionato Pt_1
l'organizzazione dei buffet l'amministratore della società non aveva richiesto la
formalizzazione per iscritto del contratto, né il pagamento immediato, confidando
nell'impegno del sig. di pagare successivamente il dovuto, impegno che, tuttavia, non Pt_1
era stato mantenuto nonostante gli innumerevoli solleciti verbali. A conferma del diretto coinvolgimento del nella vicenda, peraltro, a detta dell'opposta, vi sarebbe la sua Pt_1
richiesta di procedere con un “incontro chiarificatore”, che, invece, sarebbe illogica se lo stesso non avesse commissionato la più volte menzionata attività.
Con ordinanza del 31.08.2018 il Tribunale aveva rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 Istruita, quindi, la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale dell'opponente e prove testimoniali, il Tribunale, definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2756 pubblicata il 16.11.2023, aveva rigettato l'opposizione e, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, aveva condannato alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale, dopo aver sottolineato che l'unica circostanza contestata era la veste di committente in capo all'opponente dei servizi a buffet predisposti dall'opposto, aveva evidenziato, innanzitutto, le diverse versioni rese dai testimoni escussi in corso di giudizio, per poi concludere che le dichiarazioni dei testi di parte opposta si
appalesano maggiormente credibili rispetto a quelle del testimone di parte opponente per
ragioni di carattere oggettivo intrinseche alle dichiarazioni stesse. Le dichiarazioni di sentito in qualità di testimone su istanza dell'opponente, invece, si erano Testimone_1
rivelate contraddittorie e inattendibili: invero, quest'ultimo, dopo aver confermato che fu il
ad organizzare a proprie spese il buffet dell'aprile 2012, ha successivamente CP_1
dichiarato di non essere a conoscenza se, nell'aprile 2012, per l'ordinazione sacerdotale di
, il avesse ordinato a una cena a buffet per 600 Persona_1 Pt_1 Persona_2
persone presso l'hotel ristorante. Tale ultima dichiarazione è in palese contraddizione con
quanto affermato in precedenza, posto che, per logica, considerato il tenore delle asserzioni
precedenti ci si sarebbe aspettato un'ulteriore risposta in termini negativi; lo stesso testimone, inoltre, era giunto a negare lo svolgimento del buffet persone presso il salone parrocchiale nonostante il avesse riconosciuto di avervi preso parte, contestando Pt_1
unicamente di essere l'organizzatore dell'evento.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale aveva concluso che fosse stata raggiunta in
giudizio la prova degli elementi costitutivi del credito azionato.
1.4 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello, lamentando che Parte_1
il Tribunale nella sua motivazione fa affidamento su prove testimoniali che affidamento non
meritano e dolendosi della palese violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.
A detta dell'appellante, i criteri di ordine logico-giuridico che dovrebbero essere seguiti dal giudice per determinare il suo prudente apprezzamento in ordine al compendio probatorio,
nella sentenza oggetto di gravame, non sarebbero stati rispettati. La decisione, difatti, si basa su dichiarazioni indiziarie di terzi, prive di riscontri. Le testimonianze assunte non trovano
riscontro con prove documentali che non siano di provenienza della parte, tali non sono le
fatture perché se contestate sono prive di valore. Se poi si aggiunge che le testimonianze sono
accompagnate da altri indizi non concordi con esse (l'estratto di registro contabile prodotto
in causa che documenta prestazioni rilevanti a carico del toglie valore alla Pt_1
testimonianza ; la prima richiesta del pagamento, reiterata più volte, come si può Tes_2
evincere dai messaggi whatsapp, è stata diretta al prete (vedasi messaggi allegati dalla
società appellata)) è chiaro che la valutazione delle stesse, può solo condurre a valutazioni
dubitative non idonee ad accertare i fatti prospettati dalla parte che chiede il pagamento.
Proseguendo nelle sue argomentazioni, l'appellante ha osservato che, contrariamente a
quanto asserito dal giudice, la testimonianza del è la più attendibile, perché egli ha Tes_1
assistito ad un unico episodio e quello ha riferito, mentre discutibile è l'attendibilità degli
altri testi.
L' ha resistito eccependo, Controparte_1
innanzitutto, l'inammissibilità dell'atto di appello e contestandone comunque la fondatezza.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dal resistente.
L'appellante, infatti, ha circoscritto e delineato sufficientemente il profilo di doglianza relativo alla sentenza impugnata.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che l'art. 342 c.p.c. va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(Cass. S.U. 13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare nel merito il motivo di appello, si deve osservare che,
con riferimento al buffet per 600 persone servito nell'aprile 2012 per festeggiare la consacrazione di don , la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale Persona_1
appare corretta e convincente.
Come aveva già ricordato il Tribunale, infatti, il testimone cuoco e Testimone_3
dipendente del Ristorante dal 2007, aveva confermato che, nell'aprile 2012, in occasione dell'ordinazione sacerdotale di ON , aveva ordinato a Persona_1 Parte_1
una cena a buffet per 600 persone presso l'hotel ristorante opposto, Persona_2
precisando di aver assistito quando il si recò a parlare con il titolare anche per Pt_1
discutere il prezzo e di aver poi egli stesso concordato con il il menù. Pt_1
Il testimone, dunque, non aveva fornito “dichiarazioni indiziarie”, come sostenuto dall'appellante, ma aveva raccontato con sufficiente precisione fatti accaduti in sua presenza.
Tale racconto, d'altra parte, aveva trovato preciso riscontro sia nella deposizione della commercialista presso il cui studio si erano tenuti degli incontri tra le parti per Tes_4
discutere, tra gli altri, del “debito per la festa del prete”, sia nel SMS inviato da Persona_3
all'amministratore della società appellata, con il quale il religioso, palesemente infastidito dalla richiesta di pagamento ricevuta, aveva risposto che è chiaro, evidente e corrisponde,
pertanto, a verità, che lei ha preso accordi con … io ho soltanto accettato la Parte_1
proposta fattami da , ossia che lui, in quanto sindaco, si sarebbe fatto carico Parte_1
di organizzare il tutto e, dunque, di pagare.
Erra del resto l'appellante a tacciare, con argomentazioni generiche e imprecise, i predetti testi di inattendibilità a causa di un loro presunto diretto coinvolgimento nella causa. La , Tes_2
infatti, non può essere considerata interessata per il solo fatto di aver assistito, nel suo ruolo di commercialista, la società in altre e distinte controversie con il Comune di Ortacesus (di cui era stato, in qualità di sindaco, rappresentante pro tempore) e le sue Parte_1
dichiarazioni, al pari di quelle del erano state lineari e precise. Tes_3
In questo quadro, dunque, considerata anche la inattendibilità del testimone Tes_1
per le ragioni già indicate dal Tribunale e non efficacemente criticate, deve ritenersi
[...]
corretta l'affermazione del Tribunale secondo la quale, con riferimento alla cena servita nel mese di aprile 2012, sia stata raggiunta in giudizio la prova degli elementi costitutivi del
credito azionato.
2.3 A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento alla cena-buffet per 200
persone, organizzata nel febbraio 2012.
Come correttamente lamentato dall'appellante, invero, le uniche circostanze comprovate sono che l'evento suddetto si era tenuto presso il salone parrocchiale e che allo stesso aveva presenziato il sindaco, ma non che anche in questo caso fosse stato proprio quest'ultimo ad aver commissionato il servizio in qualità di promotore dell'evento.
Non può ritenersi sufficiente in tal senso, infatti, né quanto asserito dalla , che aveva Tes_2
confermato l'esistenza di vari debiti del primo cittadino nei confronti della società – e i conseguenti ammanchi in contabilità –, senza tuttavia menzionare tra gli stessi la cena in esame, né quanto dichiarato dal che aveva ammesso di non avere avuto notizia del Tes_3
coinvolgimento diretto del sindaco, ricordando solamente di essersi limitato a concordare il menù con il suo datore di lavoro e di provvedere alla sua consegna.
2.4 In questo quadro, dunque, in parziale accoglimento dell'appello il decreto ingiuntivo opposto n. 317/2017 deve essere revocato e deve essere condannato al Parte_1
pagamento, in favore della del Controparte_1
corrispettivo dovuto per l'evento di aprile 2012, pari ad euro 12.000,00, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
2.5 Considerato l'esito globale della lite, in cui la domanda della
[...]
è stata accolta per un importo che non si discosta Controparte_1
eccessivamente rispetto all'importo domandato in sede monitoria, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate per un quarto e poste a carico di per i Parte_1
restanti tre quarti, nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri medi relativi alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2756 del 6.11.2023 del Tribunale di Cagliari, revoca il decreto ingiuntivo n.
317/2017 e condanna al pagamento della somma di € 12.000 in favore Parte_1
dell' oltre agli interessi legali Controparte_1
dalla domanda al saldo;
2) dichiara le spese di entrambi i gradi di giudizio compensate tra le parti nella misura di un quarto e condanna alla rifusione dei restanti tre quarti, che liquida per il Parte_1
primo grado in complessivi euro 3.807,00 e per il secondo grado in complessivi euro
2.974,00, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
Così deciso in Cagliari in data 23 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. AN GR