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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 08/08/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: V.G.192/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 192/24 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione con provvedimento del 10 luglio 2025 a seguito dell'udienza cartolare dell'11 giugno 2025.
d a OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. BADII ELISABETTA. CP_1
Dichiarazione di esecu. ricorrente decisioni straniere in c o n t r o materia civile e comm. LO AR DR (CE 44/01) Resistente contumace Codice: CONCLUSIONI
Del ricorrente:
Vista la mancata costituzione di parte convenuta nel termine assegnato, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 64 della l. 218/95, Voglia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 della Legge n. 218/1995 accogliere la richiesta e per l'effetto Voglia dichiarare l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della seguente sentenza: • provvedimento N. SE.2018.448 reso dalla Pretura del Distretto di AN Sez. 3 in data 6 Settembre 2019 e dichiarato cresciuto in giudicato il 28.10.19; con cui nato a Parte_1
Bergamo il 30.08.1975 (C.F.: ) residente a CodiceFiscale_1
1 Bergamo (BG), Via Sant'Alessandro n. 22 è stato condannato al pagamento
“degli importi di CHF 16.000 (franchi Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000
(euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi” oltre “al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice” il tutto quantificato alla data del 24.05.24, pari a complessive € 26.101,02
(ventiseimilacentouno//02). Con espressa richiesta di condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio giusta nota spese (Cfr. All.to 9 delle note autorizzate del 30.09.24).
In denegata ipotesi qualora l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia rilevasse un vizio di notifica negli atti, la Difesa di parte ricorrente chiede volersi concedere un rinvio al fine di procedere agli adempimenti richiesti e ritenuti necessari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 64 e 67 Legge n. 218/95, la società con sede legale in AN, rappresentava che CP_1
- con convenzione Fiduciaria, sottoscritta in data 20.01.2012, il Sig.
[...]
nato a [...] il [...], nella sua qualità di Parte_1
Amministratore Unico della società O2 s.r.l. (P.I.: , corrente in P.IVA_1
Milano Corso Lodi n. 5 (Doc. 2), aveva conferito mandato alla società
Elvetica Fidaurea S.A. affinché quest'ultima mettesse a disposizione del
Fiduciante ( la società terza SHADY PINES Parte_1
LIMITED, con sede in Gran Bretagna, per l'intestazione del 100% della quote della società O2 s.r.l..;
- il Pretore del Distretto di AN, Avv. Franca Galfetti Soldini, con provvedimento N. SE.2018.448, reso il settembre 2019, aveva accolto la petizione promossa da nei confronti del Sig. CP_1 [...]
avente ad oggetto il mancato pagamento dei compensi dovuti da Pt_1
quest'ultimo alla società per il mandato fiduciario sottoscritto CP_1
tra le parti e per l'effetto aveva condannato il convenuto “sig. Parte_1
2 domiciliato a Bergamo in Via Bartolomeo Colleoni 10, ma ora irreperibile
… a pagare alla , AN, gli importi di CHF 16.000 (franchi CP_1
Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000 (euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi” (Doc. 3);
- con il citato provvedimento il Pretore del Distretto di AN aveva condannato il convenuto Sig. al pagamento della tassa di giustizia di Pt_1
CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice;
l'incarto nr. SE 2018.448 del 6.09.2019 era stato notificato, come indicato in calce al provvedimento a parte convenuta, per il tramite del Tribunale di
Bergamo, il 16.09.2019 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ufficio protocollo dell'ultimo comune di residenza del stante l'irreperibilità del Pt_1 Pt_1
(nonostante il medesimo, risultasse “sulla base del Certificato contestuale di residenza, domiciliato a Bergamo, in Via Bartolomeo Colleoni n. 10” vedasi pag. 1 dell'incarto nr. SE 2018.448 e Doc. 4) ed in difetto di opposizione la decisione N. SE.2018.448 era divenuta esecutiva, giusto provvedimento di
“cresciuta in giudicato” del 28.10.2019, rilasciato in calce alla sentenza dalla
Cancelleria della Pretura di AN Sez. 3 (Cfr. All.to n. 3) e giusto attestato rilasciato dalla Pretura di AN in data 28.10.2019;
.la società ra pertanto creditrice di CP_1 Parte_1
dei seguenti importi: € 16.160,00 (CHF 16.000 - 1CHF è pari ad € 1,01), e €
1.000,00, oltre interessi legali al tasso del 5% dal 3.12.2018 sui singoli importi indicati in sentenza pari ad € 4.699,02 (Doc. 6) ed € 1.616,00 per la tassa di giustizia anticipata da parte attrice (tassa di giustizia CHF 1.600 -
1CHF è pari ad € 1,01) oltre ad € 2.626,00 a titolo di ripetibili ridotte (CHF
2.600 – 1CHF è pari ad € 1,01); il tutto per il complessivo importo di €
26.101,02 (ventiseimilacentouno//02);
. stante l'irreperibilità del debitore non Parte_1 CP_1
aveva potuto procedere esecutivamente, tuttavia da informazioni assunte, aveva modificato la propria residenza anagrafica nel Parte_1
Comune di Bergamo alla Via Sant'Alessandro n. 22 (Doc. 7).
Su queste basi ntendeva procedere all'esecuzione forzata CP_1
3 in danno del debitore residente in [...]
Sant'Alessandro n. 22 e pertanto faceva istanza affinché la Corte, accertata la propria competenza, presa visione del titolo e dei documenti allegati, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 64 della l. 218/95, volesse, “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 della Legge n. 218/1995, accogliere la richiesta e per l'effetto Voglia dichiarare l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della seguente sentenza: • provvedimento N. SE.2018.448 reso dalla Pretura del Distretto di AN Sez. 3 in data 6 Settembre 2019 e dichiarato cresciuto in giudicato il 28.10.19; con cui nato a [...]
Bergamo il 30.08.1975 (C.F.: ) residente a [...]
Bergamo (BG), Via Sant'Alessandro n. 22 è stato condannato al pagamento
“degli importi di CHF 16.000 (franchi Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000
(euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi” oltre “al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice “ il tutto ad oggi pari a complessive € 26.101,02 (ventiseimilacentouno//02). Con espressa richiesta di liquidazione delle spese ed i compensi relativi al presente”.
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 30 Dlvo
150/2011, all'esito della quale, veniva disposto che il ricorrente producesse gli atti relativi alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio svoltosi presso il Pretore di AN;
la decisione del medesimo pretore e di cui veniva chiesto il riconoscimento;
il certificato storico di residenza del resistente.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'8 gennaio 2025, successivamente rinviata a quella del 16 gennaio 2025, da celebrarsi in modalità cartolari.
Il difensore del ricorrente depositava quanto richiesto rappresentando che in data 3.12.2018 per il tramite del proprio patrocinatore Avv. CP_1
Nadir Gugliemoni, introduceva innanzi la Pretura di AN, petizione ex art. 243 e segg. Cpc nei confronti di avente per Parte_1 oggetto una petizione creditoria per l'importo di CHF 16.572.65 ed € 1.000 oltre accessori.
Il Pretore del Distretto di AN Avv. Franca Galfetti Soldini, ricevuta la
4 petizione (composta dall'atto e dai documenti da A a K), con provvedimento reso il 4.12.2018, in applicazione dell'art. 245 cpv 2 cpc, assegnava alla parte convenuta un termine di 30 (trenta) giorni per Parte_1
presentare le proprie osservazioni (Doc. 1).
Contestualmente ed in pari data (4.12.24), la Pretura di AN richiamati gli artt. 98 e 101 CPC nonché la LTG, assegnava alla parte attrice CP_1
[...
un termine di 30 (trenta) giorni per versare mediante l'allegata polizza
l'importo di fr 350.00 quale anticipo delle spese giudiziarie (Doc. 2).
Con provvedimento reso in data 20.12.2018, la Pretura di AN “preso atto che l'invio destinato al convenuto Via Bartolomeo Parte_1
Colleoni 10, IT – 24129 Bergamo è tornato alla Pretura con la dicitura
(cfr. fotocopia qui annessa); assegnava alla parte attrice CP_2
un termine di 10 (dieci) giorni per comunicare alla Pretura CP_1
l'indirizzo esatto del Sig. (Doc. 3). • L'avv. Nadir Gugliemoni Parte_1
con raccomandata del 21.12.2018, indirizzata alla Pretura di AN, visto il termine assegnato a per comunicare l'indirizzo esatto del CP_1
convenuto e di cui sopra (Cfr. All.to 3) confermava che la Parte_1
residenza anagrafica del risultava essere posta in Bergamo Via Pt_1
Bartolomeo Colleoni n. 10 come risultante dal certificato anagrafico rilasciato il 21.08.2018 dall'Ufficiale di anagrafe di Bergamo già allegato alla petizione sub doc. C (Cfr. All.to 1) e chiedeva pertanto che la petizione fosse trasmessa “all'UNEP (Ufficio Notifiche del Tribunale) di Bergamo affinché provveda alla notificazione a mani (art. 138 c.p.c.: “notifica a mani proprie”) e, in caso negativo… la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(notificazione per irreperibilità o rifiuto del destinatario a ricevere la copia) oppure ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notificazione mediante deposito dell'atto presso la casa Comunale – Bergamo – dell'ultima residenza nota)”.
La raccomandata veniva regolarmente ricevuta dalla Pretura di AN il
27.12.2018 giusto documento che si allega (Doc. 4).
• La Pretura di AN, vista la missiva di cui sopra (Cfr. All.to 4) con raccomandata del 28.12.2018, considerato che per la notifica a mezzo Unep
5 dovevano essere trasmessi 2 esemplari degli atti di causa assegnava “alla parte attrice un termine di 10 (dieci) giorni per produrre un'ulteriore copia della petizione e dei documenti di causa” (Doc. 5).
• Con comunicazione brevi manu del 7.01.2019, regolarmente ricevuta dalla
Pretura di AN in pari data (Doc. 6 – comunicazione ed estratto documenti inviati), l'Avv. Nadir Gugliemoni, dando seguito al termine fissato nel provvedimento del 28.12.2018, ,rimetteva un ulteriore esemplare della petizione e dei documenti di causa. Ricevuti gli esemplari la Pretura di
AN con provvedimento reso il 7.01.2019 vista la petizione allegata in applicazione dell'art. 245 cpv 2 CPC, assegnava alla parte convenuta
[...]
un termine di 30 (trenta) giorni per presentare le proprie Pt_1
osservazioni (Doc. 7).
• Con comunicazione resa il 19 febbraio 2019 la Pretura di AN vista “la richiesta di notifica nelle vie rogatoriali al convenuto Via Parte_1
Bartolomeo Colleoni 10, 24129 Bergamo/IT, preceduta da un tentativo di notifica per posta” (Cfr. All.to n. 3 mancata notifica del 11.12.2018); poiché anche la notifica a mezzo Unep di Bergamo era ritornata al mittente in quanto il destinatario ( – Via Colleoni B n. 10 24129 Bergamo Parte_1
Italia) non era stato rintracciato all'indirizzo indicato e da informazioni assunte il loco risultava irreperibile, giusta relazione di notificazione rilasciata dall'UNEP di Bergamo del 04.02.2019 ed allegata al provvedimento di cui sopra, riteneva di voler procedere alla notifica al
Convenuto “per il tramite delle vie edittali” citando le parti a Pt_1
comparire per il giorno 8.04.2019 ore 11.00 per procedere al dibattimento Par (Doc. 8 e 8 ). Seguiva quindi la notifica di citazione nella forma degli assenti (art. 141 CPC) pubblicata alla pagina 1898 del foglio Ufficiale
16/2019 di venerdì 22.02.2019 che si allega (Doc. 9).
• Con comunicazione brevi manu del 15 marzo 2019, regolarmente ricevuta dalla Pretura di AN in pari data (Doc. 10 e 10 bis) l'avv. Nadir
Guglielmoni vista la disposizione ordinatoria del 19.02.2019 e di cui sopra
(Cfr. All.to 8 e 9), atteso che anche dal nuovo certificato di residenza
6 rilasciato dal Comune di Bergamo in data 14.03.2019 (Cfr. All.to 10 bis) la residenza del risultava confermata ed invariata alla Via Bartolomeo Pt_1
Colleoni di Bergamo, richiedeva la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
(Codice di procedura Civile Italiano) della petizione e degli atti al convenuto
a mezzo Unep di Bergamo, mediante deposito dell'atto nella Parte_1
Casa Comunale dell'ultima residenza nota (Bergamo).
• Con provvedimento reso in data 18.03.2019, il Pretore di AN ritenuto di procedere come richiesto dall'Avvocato di parte attrice, disponeva una nuova trasmissione degli atti all'UNEP di Bergamo (spedizione del
25.03.19) “invitando quest'ultimo al deposito dei medesimi presso la Casa
Comunale dell'ultima residenza nota del Sig. ovvero Parte_1
Bergamo, in Via Bartolomeo Colleoni 10”, assegnando al convenuto un termine di 15 gg. per presentare le proprie osservazioni alla petizione del 3 dicembre 2018 e rinviava il dibattimento al 13 maggio 2019 (Doc. 11).
• Con comunicazione email del 5.04.2019, indirizzata al difensore di parte attrice Avv. Nadir Gugliemoni, la Pretura di AN
[...]
nell'ambito della controversia tra Controparte_3
ricevuto il plico dall'Unep di Bergamo (Cfr. CP_1 Parte_1
pag. 1 allegato 11) rimetteva relazione di notifica ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti di presso l'ufficio del protocollo dell'ultima Parte_1
residenza (BERGAMO) in data 26.03.2019 (Doc. 12).
• All'udienza del 13 maggio 2019, fissata per il dibattimento, nessuno compariva per parte convenuta, parte attrice confermava le proprie argomentazioni e domande di cui alla petizione, sulla scorta della documentazione prodotta ed il Pretore si riservava (Doc. 13).
• Con raccomandata del 14.05.2019 la Pretura di AN inviava gli atti all'UNEP di Bergamo richiedendo la notifica al convenuto Parte_1
presso la casa Comunale dell'ultima residenza nota (ovvero Bergamo in Via
Bartolomeo Colleoni n. 10) del verbale del dibattimento del 13.05.2019 e dell'ordinanza sulle prove del 14.05.2019 con annesso certificato contestuale di residenza e con contestuale citazione all'udienza del 25.06.19
7 (Doc. 14). L'Unep di Bergamo con attestazione del 24.05.2019 restituiva al mittente gli atti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 24.05.2019 giusta relazione ex art. 143 c.p.c. che si allega (Doc. 15).
• All'udienza del 25.06.2019 nessuno compariva per parte convenuta e si procedeva alla deposizione della parte attrice, il Pretore rileva la chiusura dell'istruttoria e rinvia all'udienza del 4 settembre 2019 per procedere alle arringhe finali. All'udienza del 4.09.2019, nessuno compariva per parte convenuta, confermava le proprie domande di causa ed il CP_1
Pretore si riservava (Doc. 16).
• Con provvedimento N. SE.2018.448 reso il 6 settembre 2019 Il Pretore del
Distretto di AN Avv. Franca Galfetti Soldini accoglieva la petizione promossa da nei confronti di nato a [...]_1
Bergamo il 30.08.1975 (C.F.: ) vertente il mancato CodiceFiscale_1
pagamento dei compensi dovuti da quest'ultimo alla società CP_1
per il mandato fiduciario sottoscritto tra le parti e per l'effetto condannava il convenuto “a pagare alla , AN, gli importi di CHF 16.000 CP_1
(franchi Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000 (euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi ….” oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice (Cfr. All.to n. 3 Ricorso ex art. 64 e 67 L. 218/95).
• Con raccomandata del 6.09.2019 la Pretura di AN inviava gli atti all'UNEP di Bergamo richiedendo la notifica al convenuto Parte_1
presso la casa Comunale dell'ultima residenza nota (ovvero Bergamo in Via
Bartolomeo Colleoni n. 10) della decisione finale del 6.09.19 (Doc. 17).
L'Unep di Bergamo con attestazione del 17.09.2019 restituiva al mittente gli atti notificati al destinatario giusta relazione di notifica ex art. 143 Pt_1
c.p.c. del 16.09.2019 che si allega (Doc. 18).
Parte ricorrente produceva altresì il certificato storico di residenza del resistente, da cui risultava che dal 10.06.2019 alla data di emissione del certificato (31.10.2024) era residente a [...].
8 Con ordinanza del 2 aprile 2025, la Corte, rilevato che i) la notifica della sentenza era avvenuta in data 16.9.2019, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; ii) tuttavia, dal certificato storico di residenza del 31.10.2024, risultava che il resistente, in data 6 giugno 2019, aveva modificato la precedente residenza spostandola in via Bergamo alla Via Sant'Alessandro n. 22; iii) la notifica del ricorso introduttivo di questo procedimento era stata fatta presso tale ultimo indirizzo, perfezionandosi ai sensi dell'art. 139 c.p.c., riteneva che, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., dovesse essere posta la questione della sussistenza del presupposto di cui all'art. 64 lett d) legge 218/1995 (avvenuta passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo ove è stata pronunciata) e, assegnati 30 giorni per il deposito di eventuali memorie, rinviava la causa all'udienza del 28 maggio 2025, successivamente rinviata a quella dell'11 giugno 2025, da celebrarsi in modalità cartolari.
Con la memoria ex art. 101 c.p.c., la ricorrente faceva presente che con provvedimento N. SE.2018.448 reso il 6 settembre 2019 il Pretore del
Distretto di AN Avv. Franca Galfetti Soldini aveva accolto la petizione promossa da nei confronti di con CP_1 Parte_1
raccomandata del 6.09.2019 la Pretura di AN inviava gli atti all'UNEP di Bergamo, chiedendo, in conformità all'art. 5 della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965, “di far consegnare senza ritardo un esemplare degli atti sopra richiamati al Sig. Via Bartolomeo Colleoni n. 10 – Bergamo Parte_1
secondo la seguente forma particolare (art. 5 comma 1 lett. b) – IN CASO DI
IRREPERIBILITA' DEL SIG. ALL'INDIRIZZO Parte_1
SOPRA INDICATO, TRAMITE DEPOSITO PRESSO LA CASA
COMUNALE DI BERGAMO, con contestuale richiesta di restituzione di un esemplare dell'atto – e dei relativi allegati – con l'attestazione che figura sulla pagina seguente (Attestazione certificata)”; l'Unep di Bergamo, conformemente all'art. 6 della detta Convenzione dell'Aja, con Attestazione certificata del 17.09.19, dichiarava che “la domanda di notifica era stata
9 eseguita in data 16.09.19 secondo la seguente forma particolare: ex art. 143
c.p.c. mediante deposito nella casa Comunale di Bergamo, a seguito della irreperibilità del destinatario” e, conformemente all'art. 12 comma 2 di detta
Convenzione chiedeva il pagamento dei costi di notifica e restituiva l'originale dell'atto con l'attestazione; nel caso di specie, nessuna delle parti aveva interposto appello (nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 315 cpv ) avverso l'incarto nr. SE 2018.448 del CP_4
6.09.2019, e pertanto il suesposto provvedimento, era divenuto esecutivo
(art. 336 cpv. 1 CPC – Doc. 2) ed il Giudice, a richiesta della parte, ne aveva attestato l'esecutività (art. 336 2 cpv CPC) conformemente all'art. 54 della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di
AN, CLug - Conclusa a AN il 30 ottobre 2007 Approvata dall'Assemblea federale l'11 dicembre 2009 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 ottobre 2010 ed Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011); in data 28.10.2019 infatti, la Pretura di AN, conformemente all'art. 54 della Convenzione di AN CLug, aveva rilasciato alla parte attrice , l'attestato relativo alle decisioni e CP_1
alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 della Convenzione CLug concernente la competenza giurisdizionale, in relazione all' . CP_5
2018.448; nel suesposto attestato si legge: “la decisione è esecutiva nello
Stato d'origine (art. 38 e 58 della Convenzione)
contro
: Parte_1
(30.08.1975)”; in calce all'Incarto . 2018.448; la cancelleria della CP_6
Pretura di AN visto l'attestato di esecutività di cui sopra, aveva apposto il timbro dell'esecutività in data 28.10.2019 come emerge dalla decisione finale allegata all'atto del ricorso.
Con le note conclusive, depositate in vista dell'udienza dell'11 giugno 2025, la ricorrente insisteva nel ricorso.
Con provvedimento del 10 luglio 2025, la causa veniva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia del resistente, essendosi la notifica
10 del ricorso e del decreto di fissazione udienza perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di Bergamo Via Sant'Alessandro n. 22, presso cui il resistente risultava temporaneamente assente. Risulta altresì correttamente inviato il CAD debitamente sottoscritto dall'addetto al servizio postale.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed infatti,
a) il Pretore di AN poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo è stato portato a conoscenza del resistente in conformità
a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è celebrato il giudizio e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa. Al riguardo, va detto che le notifiche si sono perfezionate sulla base dell'accertata irreperibilità del convenuto ed il fatto che la causa sia stata decisa sulla base dei documenti di parte attrice e della conferma del contenuto dell'atto introduttivo, non è lesiva dei diritti essenziali della parte contumace;
c) la contumacia è stata dichiarata in conformità alla legge, dovendosi al riguardo sottolineare che, pur difettando una dichiarazione esplicita di contumacia, il Pretore di AN, nella decisione finale, ha dato atto che “tutti gli atti sono stati regolarmente notificati al convenuto per il tramite del
Tribunale di Bergamo e dell'Ufficiale giudiziario competente facendo capo alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. italiano”;
d) la sentenza è passata in giudicato, dal momento che la Cancelleria della
Pretura di AN, in data 28 ottobre 2019, ha dato atto che la sentenza è divenuta definitiva;
in data 28.10.2019. La Pretura di AN, ha, inoltre, rilasciato a parte ricorrente, l'attestato relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 della Convenzione CLug concernente la competenza giurisdizionale, in relazione all' . 2018.448 e nel CP_5 suesposto attestato si legge: “la decisione è esecutiva nello Stato d'origine
(art. 38 e 58 della Convenzione)
contro
: (30.08.1975)”; Parte_1
e) non risulta che detta sentenza sia contraria ad altra, pronunciata dal giudice
11 italiano, passata in giudicato;
f) non risulta che penda, davanti ad un giudice italiano, un processo tra le medesime parti e con il medesimo oggetto, instaurato prima di quello svizzero;
g) le disposizioni della sentenza svizzera non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In definitiva, la decisione del Pretore di AN incarto SE 2018.448 del 6 settembre 2019, va riconosciuta
Quanto alle spese, le stesse seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo, avuto riguardo ai criteri di cui al DM
55/14 e successive modifiche, tenuto conto dei valori medi previsti per la volontaria giurisdizione e dello scaglione da euro 26.001,00 a 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento del ricorso sopra indicato, riconosce, ai sensi degli artt. 64
e ss legge 218/95 la decisione del Pretore di AN incarto SE 2018.448 del 6 settembre 2019.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.336,00, oltre a spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno Giuseppe Magnoli
12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: V.G.192/2024
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 192/24 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione con provvedimento del 10 luglio 2025 a seguito dell'udienza cartolare dell'11 giugno 2025.
d a OGGETTO:
con il patrocinio dell'avv. BADII ELISABETTA. CP_1
Dichiarazione di esecu. ricorrente decisioni straniere in c o n t r o materia civile e comm. LO AR DR (CE 44/01) Resistente contumace Codice: CONCLUSIONI
Del ricorrente:
Vista la mancata costituzione di parte convenuta nel termine assegnato, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 64 della l. 218/95, Voglia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 della Legge n. 218/1995 accogliere la richiesta e per l'effetto Voglia dichiarare l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della seguente sentenza: • provvedimento N. SE.2018.448 reso dalla Pretura del Distretto di AN Sez. 3 in data 6 Settembre 2019 e dichiarato cresciuto in giudicato il 28.10.19; con cui nato a Parte_1
Bergamo il 30.08.1975 (C.F.: ) residente a CodiceFiscale_1
1 Bergamo (BG), Via Sant'Alessandro n. 22 è stato condannato al pagamento
“degli importi di CHF 16.000 (franchi Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000
(euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi” oltre “al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice” il tutto quantificato alla data del 24.05.24, pari a complessive € 26.101,02
(ventiseimilacentouno//02). Con espressa richiesta di condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e dei compensi relativi al presente giudizio giusta nota spese (Cfr. All.to 9 delle note autorizzate del 30.09.24).
In denegata ipotesi qualora l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia rilevasse un vizio di notifica negli atti, la Difesa di parte ricorrente chiede volersi concedere un rinvio al fine di procedere agli adempimenti richiesti e ritenuti necessari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 64 e 67 Legge n. 218/95, la società con sede legale in AN, rappresentava che CP_1
- con convenzione Fiduciaria, sottoscritta in data 20.01.2012, il Sig.
[...]
nato a [...] il [...], nella sua qualità di Parte_1
Amministratore Unico della società O2 s.r.l. (P.I.: , corrente in P.IVA_1
Milano Corso Lodi n. 5 (Doc. 2), aveva conferito mandato alla società
Elvetica Fidaurea S.A. affinché quest'ultima mettesse a disposizione del
Fiduciante ( la società terza SHADY PINES Parte_1
LIMITED, con sede in Gran Bretagna, per l'intestazione del 100% della quote della società O2 s.r.l..;
- il Pretore del Distretto di AN, Avv. Franca Galfetti Soldini, con provvedimento N. SE.2018.448, reso il settembre 2019, aveva accolto la petizione promossa da nei confronti del Sig. CP_1 [...]
avente ad oggetto il mancato pagamento dei compensi dovuti da Pt_1
quest'ultimo alla società per il mandato fiduciario sottoscritto CP_1
tra le parti e per l'effetto aveva condannato il convenuto “sig. Parte_1
2 domiciliato a Bergamo in Via Bartolomeo Colleoni 10, ma ora irreperibile
… a pagare alla , AN, gli importi di CHF 16.000 (franchi CP_1
Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000 (euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi” (Doc. 3);
- con il citato provvedimento il Pretore del Distretto di AN aveva condannato il convenuto Sig. al pagamento della tassa di giustizia di Pt_1
CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice;
l'incarto nr. SE 2018.448 del 6.09.2019 era stato notificato, come indicato in calce al provvedimento a parte convenuta, per il tramite del Tribunale di
Bergamo, il 16.09.2019 ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nell'ufficio protocollo dell'ultimo comune di residenza del stante l'irreperibilità del Pt_1 Pt_1
(nonostante il medesimo, risultasse “sulla base del Certificato contestuale di residenza, domiciliato a Bergamo, in Via Bartolomeo Colleoni n. 10” vedasi pag. 1 dell'incarto nr. SE 2018.448 e Doc. 4) ed in difetto di opposizione la decisione N. SE.2018.448 era divenuta esecutiva, giusto provvedimento di
“cresciuta in giudicato” del 28.10.2019, rilasciato in calce alla sentenza dalla
Cancelleria della Pretura di AN Sez. 3 (Cfr. All.to n. 3) e giusto attestato rilasciato dalla Pretura di AN in data 28.10.2019;
.la società ra pertanto creditrice di CP_1 Parte_1
dei seguenti importi: € 16.160,00 (CHF 16.000 - 1CHF è pari ad € 1,01), e €
1.000,00, oltre interessi legali al tasso del 5% dal 3.12.2018 sui singoli importi indicati in sentenza pari ad € 4.699,02 (Doc. 6) ed € 1.616,00 per la tassa di giustizia anticipata da parte attrice (tassa di giustizia CHF 1.600 -
1CHF è pari ad € 1,01) oltre ad € 2.626,00 a titolo di ripetibili ridotte (CHF
2.600 – 1CHF è pari ad € 1,01); il tutto per il complessivo importo di €
26.101,02 (ventiseimilacentouno//02);
. stante l'irreperibilità del debitore non Parte_1 CP_1
aveva potuto procedere esecutivamente, tuttavia da informazioni assunte, aveva modificato la propria residenza anagrafica nel Parte_1
Comune di Bergamo alla Via Sant'Alessandro n. 22 (Doc. 7).
Su queste basi ntendeva procedere all'esecuzione forzata CP_1
3 in danno del debitore residente in [...]
Sant'Alessandro n. 22 e pertanto faceva istanza affinché la Corte, accertata la propria competenza, presa visione del titolo e dei documenti allegati, ricorrendo tutti i presupposti previsti dall'art. 64 della l. 218/95, volesse, “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 della Legge n. 218/1995, accogliere la richiesta e per l'effetto Voglia dichiarare l'efficacia e l'esecutorietà in Italia della seguente sentenza: • provvedimento N. SE.2018.448 reso dalla Pretura del Distretto di AN Sez. 3 in data 6 Settembre 2019 e dichiarato cresciuto in giudicato il 28.10.19; con cui nato a [...]
Bergamo il 30.08.1975 (C.F.: ) residente a [...]
Bergamo (BG), Via Sant'Alessandro n. 22 è stato condannato al pagamento
“degli importi di CHF 16.000 (franchi Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000
(euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi” oltre “al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice “ il tutto ad oggi pari a complessive € 26.101,02 (ventiseimilacentouno//02). Con espressa richiesta di liquidazione delle spese ed i compensi relativi al presente”.
Veniva, quindi, fissata l'udienza del 2 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 30 Dlvo
150/2011, all'esito della quale, veniva disposto che il ricorrente producesse gli atti relativi alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio svoltosi presso il Pretore di AN;
la decisione del medesimo pretore e di cui veniva chiesto il riconoscimento;
il certificato storico di residenza del resistente.
La causa veniva rinviata all'udienza dell'8 gennaio 2025, successivamente rinviata a quella del 16 gennaio 2025, da celebrarsi in modalità cartolari.
Il difensore del ricorrente depositava quanto richiesto rappresentando che in data 3.12.2018 per il tramite del proprio patrocinatore Avv. CP_1
Nadir Gugliemoni, introduceva innanzi la Pretura di AN, petizione ex art. 243 e segg. Cpc nei confronti di avente per Parte_1 oggetto una petizione creditoria per l'importo di CHF 16.572.65 ed € 1.000 oltre accessori.
Il Pretore del Distretto di AN Avv. Franca Galfetti Soldini, ricevuta la
4 petizione (composta dall'atto e dai documenti da A a K), con provvedimento reso il 4.12.2018, in applicazione dell'art. 245 cpv 2 cpc, assegnava alla parte convenuta un termine di 30 (trenta) giorni per Parte_1
presentare le proprie osservazioni (Doc. 1).
Contestualmente ed in pari data (4.12.24), la Pretura di AN richiamati gli artt. 98 e 101 CPC nonché la LTG, assegnava alla parte attrice CP_1
[...
un termine di 30 (trenta) giorni per versare mediante l'allegata polizza
l'importo di fr 350.00 quale anticipo delle spese giudiziarie (Doc. 2).
Con provvedimento reso in data 20.12.2018, la Pretura di AN “preso atto che l'invio destinato al convenuto Via Bartolomeo Parte_1
Colleoni 10, IT – 24129 Bergamo è tornato alla Pretura con la dicitura
(cfr. fotocopia qui annessa); assegnava alla parte attrice CP_2
un termine di 10 (dieci) giorni per comunicare alla Pretura CP_1
l'indirizzo esatto del Sig. (Doc. 3). • L'avv. Nadir Gugliemoni Parte_1
con raccomandata del 21.12.2018, indirizzata alla Pretura di AN, visto il termine assegnato a per comunicare l'indirizzo esatto del CP_1
convenuto e di cui sopra (Cfr. All.to 3) confermava che la Parte_1
residenza anagrafica del risultava essere posta in Bergamo Via Pt_1
Bartolomeo Colleoni n. 10 come risultante dal certificato anagrafico rilasciato il 21.08.2018 dall'Ufficiale di anagrafe di Bergamo già allegato alla petizione sub doc. C (Cfr. All.to 1) e chiedeva pertanto che la petizione fosse trasmessa “all'UNEP (Ufficio Notifiche del Tribunale) di Bergamo affinché provveda alla notificazione a mani (art. 138 c.p.c.: “notifica a mani proprie”) e, in caso negativo… la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
(notificazione per irreperibilità o rifiuto del destinatario a ricevere la copia) oppure ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (notificazione mediante deposito dell'atto presso la casa Comunale – Bergamo – dell'ultima residenza nota)”.
La raccomandata veniva regolarmente ricevuta dalla Pretura di AN il
27.12.2018 giusto documento che si allega (Doc. 4).
• La Pretura di AN, vista la missiva di cui sopra (Cfr. All.to 4) con raccomandata del 28.12.2018, considerato che per la notifica a mezzo Unep
5 dovevano essere trasmessi 2 esemplari degli atti di causa assegnava “alla parte attrice un termine di 10 (dieci) giorni per produrre un'ulteriore copia della petizione e dei documenti di causa” (Doc. 5).
• Con comunicazione brevi manu del 7.01.2019, regolarmente ricevuta dalla
Pretura di AN in pari data (Doc. 6 – comunicazione ed estratto documenti inviati), l'Avv. Nadir Gugliemoni, dando seguito al termine fissato nel provvedimento del 28.12.2018, ,rimetteva un ulteriore esemplare della petizione e dei documenti di causa. Ricevuti gli esemplari la Pretura di
AN con provvedimento reso il 7.01.2019 vista la petizione allegata in applicazione dell'art. 245 cpv 2 CPC, assegnava alla parte convenuta
[...]
un termine di 30 (trenta) giorni per presentare le proprie Pt_1
osservazioni (Doc. 7).
• Con comunicazione resa il 19 febbraio 2019 la Pretura di AN vista “la richiesta di notifica nelle vie rogatoriali al convenuto Via Parte_1
Bartolomeo Colleoni 10, 24129 Bergamo/IT, preceduta da un tentativo di notifica per posta” (Cfr. All.to n. 3 mancata notifica del 11.12.2018); poiché anche la notifica a mezzo Unep di Bergamo era ritornata al mittente in quanto il destinatario ( – Via Colleoni B n. 10 24129 Bergamo Parte_1
Italia) non era stato rintracciato all'indirizzo indicato e da informazioni assunte il loco risultava irreperibile, giusta relazione di notificazione rilasciata dall'UNEP di Bergamo del 04.02.2019 ed allegata al provvedimento di cui sopra, riteneva di voler procedere alla notifica al
Convenuto “per il tramite delle vie edittali” citando le parti a Pt_1
comparire per il giorno 8.04.2019 ore 11.00 per procedere al dibattimento Par (Doc. 8 e 8 ). Seguiva quindi la notifica di citazione nella forma degli assenti (art. 141 CPC) pubblicata alla pagina 1898 del foglio Ufficiale
16/2019 di venerdì 22.02.2019 che si allega (Doc. 9).
• Con comunicazione brevi manu del 15 marzo 2019, regolarmente ricevuta dalla Pretura di AN in pari data (Doc. 10 e 10 bis) l'avv. Nadir
Guglielmoni vista la disposizione ordinatoria del 19.02.2019 e di cui sopra
(Cfr. All.to 8 e 9), atteso che anche dal nuovo certificato di residenza
6 rilasciato dal Comune di Bergamo in data 14.03.2019 (Cfr. All.to 10 bis) la residenza del risultava confermata ed invariata alla Via Bartolomeo Pt_1
Colleoni di Bergamo, richiedeva la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
(Codice di procedura Civile Italiano) della petizione e degli atti al convenuto
a mezzo Unep di Bergamo, mediante deposito dell'atto nella Parte_1
Casa Comunale dell'ultima residenza nota (Bergamo).
• Con provvedimento reso in data 18.03.2019, il Pretore di AN ritenuto di procedere come richiesto dall'Avvocato di parte attrice, disponeva una nuova trasmissione degli atti all'UNEP di Bergamo (spedizione del
25.03.19) “invitando quest'ultimo al deposito dei medesimi presso la Casa
Comunale dell'ultima residenza nota del Sig. ovvero Parte_1
Bergamo, in Via Bartolomeo Colleoni 10”, assegnando al convenuto un termine di 15 gg. per presentare le proprie osservazioni alla petizione del 3 dicembre 2018 e rinviava il dibattimento al 13 maggio 2019 (Doc. 11).
• Con comunicazione email del 5.04.2019, indirizzata al difensore di parte attrice Avv. Nadir Gugliemoni, la Pretura di AN
[...]
nell'ambito della controversia tra Controparte_3
ricevuto il plico dall'Unep di Bergamo (Cfr. CP_1 Parte_1
pag. 1 allegato 11) rimetteva relazione di notifica ex art. 143 c.p.c. eseguita nei confronti di presso l'ufficio del protocollo dell'ultima Parte_1
residenza (BERGAMO) in data 26.03.2019 (Doc. 12).
• All'udienza del 13 maggio 2019, fissata per il dibattimento, nessuno compariva per parte convenuta, parte attrice confermava le proprie argomentazioni e domande di cui alla petizione, sulla scorta della documentazione prodotta ed il Pretore si riservava (Doc. 13).
• Con raccomandata del 14.05.2019 la Pretura di AN inviava gli atti all'UNEP di Bergamo richiedendo la notifica al convenuto Parte_1
presso la casa Comunale dell'ultima residenza nota (ovvero Bergamo in Via
Bartolomeo Colleoni n. 10) del verbale del dibattimento del 13.05.2019 e dell'ordinanza sulle prove del 14.05.2019 con annesso certificato contestuale di residenza e con contestuale citazione all'udienza del 25.06.19
7 (Doc. 14). L'Unep di Bergamo con attestazione del 24.05.2019 restituiva al mittente gli atti notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 24.05.2019 giusta relazione ex art. 143 c.p.c. che si allega (Doc. 15).
• All'udienza del 25.06.2019 nessuno compariva per parte convenuta e si procedeva alla deposizione della parte attrice, il Pretore rileva la chiusura dell'istruttoria e rinvia all'udienza del 4 settembre 2019 per procedere alle arringhe finali. All'udienza del 4.09.2019, nessuno compariva per parte convenuta, confermava le proprie domande di causa ed il CP_1
Pretore si riservava (Doc. 16).
• Con provvedimento N. SE.2018.448 reso il 6 settembre 2019 Il Pretore del
Distretto di AN Avv. Franca Galfetti Soldini accoglieva la petizione promossa da nei confronti di nato a [...]_1
Bergamo il 30.08.1975 (C.F.: ) vertente il mancato CodiceFiscale_1
pagamento dei compensi dovuti da quest'ultimo alla società CP_1
per il mandato fiduciario sottoscritto tra le parti e per l'effetto condannava il convenuto “a pagare alla , AN, gli importi di CHF 16.000 CP_1
(franchi Svizzeri sedicimila) e EUR 1.000 (euro mille), oltre interessi legali del 5% dal 3 dicembre 2018 su entrambi gli importi ….” oltre al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1.600 e le spese di complessivi CHF 2.600 anticipate da parte attrice (Cfr. All.to n. 3 Ricorso ex art. 64 e 67 L. 218/95).
• Con raccomandata del 6.09.2019 la Pretura di AN inviava gli atti all'UNEP di Bergamo richiedendo la notifica al convenuto Parte_1
presso la casa Comunale dell'ultima residenza nota (ovvero Bergamo in Via
Bartolomeo Colleoni n. 10) della decisione finale del 6.09.19 (Doc. 17).
L'Unep di Bergamo con attestazione del 17.09.2019 restituiva al mittente gli atti notificati al destinatario giusta relazione di notifica ex art. 143 Pt_1
c.p.c. del 16.09.2019 che si allega (Doc. 18).
Parte ricorrente produceva altresì il certificato storico di residenza del resistente, da cui risultava che dal 10.06.2019 alla data di emissione del certificato (31.10.2024) era residente a [...].
8 Con ordinanza del 2 aprile 2025, la Corte, rilevato che i) la notifica della sentenza era avvenuta in data 16.9.2019, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; ii) tuttavia, dal certificato storico di residenza del 31.10.2024, risultava che il resistente, in data 6 giugno 2019, aveva modificato la precedente residenza spostandola in via Bergamo alla Via Sant'Alessandro n. 22; iii) la notifica del ricorso introduttivo di questo procedimento era stata fatta presso tale ultimo indirizzo, perfezionandosi ai sensi dell'art. 139 c.p.c., riteneva che, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., dovesse essere posta la questione della sussistenza del presupposto di cui all'art. 64 lett d) legge 218/1995 (avvenuta passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo ove è stata pronunciata) e, assegnati 30 giorni per il deposito di eventuali memorie, rinviava la causa all'udienza del 28 maggio 2025, successivamente rinviata a quella dell'11 giugno 2025, da celebrarsi in modalità cartolari.
Con la memoria ex art. 101 c.p.c., la ricorrente faceva presente che con provvedimento N. SE.2018.448 reso il 6 settembre 2019 il Pretore del
Distretto di AN Avv. Franca Galfetti Soldini aveva accolto la petizione promossa da nei confronti di con CP_1 Parte_1
raccomandata del 6.09.2019 la Pretura di AN inviava gli atti all'UNEP di Bergamo, chiedendo, in conformità all'art. 5 della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965, “di far consegnare senza ritardo un esemplare degli atti sopra richiamati al Sig. Via Bartolomeo Colleoni n. 10 – Bergamo Parte_1
secondo la seguente forma particolare (art. 5 comma 1 lett. b) – IN CASO DI
IRREPERIBILITA' DEL SIG. ALL'INDIRIZZO Parte_1
SOPRA INDICATO, TRAMITE DEPOSITO PRESSO LA CASA
COMUNALE DI BERGAMO, con contestuale richiesta di restituzione di un esemplare dell'atto – e dei relativi allegati – con l'attestazione che figura sulla pagina seguente (Attestazione certificata)”; l'Unep di Bergamo, conformemente all'art. 6 della detta Convenzione dell'Aja, con Attestazione certificata del 17.09.19, dichiarava che “la domanda di notifica era stata
9 eseguita in data 16.09.19 secondo la seguente forma particolare: ex art. 143
c.p.c. mediante deposito nella casa Comunale di Bergamo, a seguito della irreperibilità del destinatario” e, conformemente all'art. 12 comma 2 di detta
Convenzione chiedeva il pagamento dei costi di notifica e restituiva l'originale dell'atto con l'attestazione; nel caso di specie, nessuna delle parti aveva interposto appello (nel termine di 30 giorni dalla sua notificazione ai sensi dell'art. 315 cpv ) avverso l'incarto nr. SE 2018.448 del CP_4
6.09.2019, e pertanto il suesposto provvedimento, era divenuto esecutivo
(art. 336 cpv. 1 CPC – Doc. 2) ed il Giudice, a richiesta della parte, ne aveva attestato l'esecutività (art. 336 2 cpv CPC) conformemente all'art. 54 della
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di
AN, CLug - Conclusa a AN il 30 ottobre 2007 Approvata dall'Assemblea federale l'11 dicembre 2009 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 20 ottobre 2010 ed Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011); in data 28.10.2019 infatti, la Pretura di AN, conformemente all'art. 54 della Convenzione di AN CLug, aveva rilasciato alla parte attrice , l'attestato relativo alle decisioni e CP_1
alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 della Convenzione CLug concernente la competenza giurisdizionale, in relazione all' . CP_5
2018.448; nel suesposto attestato si legge: “la decisione è esecutiva nello
Stato d'origine (art. 38 e 58 della Convenzione)
contro
: Parte_1
(30.08.1975)”; in calce all'Incarto . 2018.448; la cancelleria della CP_6
Pretura di AN visto l'attestato di esecutività di cui sopra, aveva apposto il timbro dell'esecutività in data 28.10.2019 come emerge dalla decisione finale allegata all'atto del ricorso.
Con le note conclusive, depositate in vista dell'udienza dell'11 giugno 2025, la ricorrente insisteva nel ricorso.
Con provvedimento del 10 luglio 2025, la causa veniva posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia del resistente, essendosi la notifica
10 del ricorso e del decreto di fissazione udienza perfezionatasi ai sensi dell'art. 139 c.p.c. presso l'indirizzo di Bergamo Via Sant'Alessandro n. 22, presso cui il resistente risultava temporaneamente assente. Risulta altresì correttamente inviato il CAD debitamente sottoscritto dall'addetto al servizio postale.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed infatti,
a) il Pretore di AN poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo è stato portato a conoscenza del resistente in conformità
a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è celebrato il giudizio e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa. Al riguardo, va detto che le notifiche si sono perfezionate sulla base dell'accertata irreperibilità del convenuto ed il fatto che la causa sia stata decisa sulla base dei documenti di parte attrice e della conferma del contenuto dell'atto introduttivo, non è lesiva dei diritti essenziali della parte contumace;
c) la contumacia è stata dichiarata in conformità alla legge, dovendosi al riguardo sottolineare che, pur difettando una dichiarazione esplicita di contumacia, il Pretore di AN, nella decisione finale, ha dato atto che “tutti gli atti sono stati regolarmente notificati al convenuto per il tramite del
Tribunale di Bergamo e dell'Ufficiale giudiziario competente facendo capo alla procedura di cui all'art. 143 c.p.c. italiano”;
d) la sentenza è passata in giudicato, dal momento che la Cancelleria della
Pretura di AN, in data 28 ottobre 2019, ha dato atto che la sentenza è divenuta definitiva;
in data 28.10.2019. La Pretura di AN, ha, inoltre, rilasciato a parte ricorrente, l'attestato relativo alle decisioni e alle transazioni giudiziarie di cui agli art. 54 e 58 della Convenzione CLug concernente la competenza giurisdizionale, in relazione all' . 2018.448 e nel CP_5 suesposto attestato si legge: “la decisione è esecutiva nello Stato d'origine
(art. 38 e 58 della Convenzione)
contro
: (30.08.1975)”; Parte_1
e) non risulta che detta sentenza sia contraria ad altra, pronunciata dal giudice
11 italiano, passata in giudicato;
f) non risulta che penda, davanti ad un giudice italiano, un processo tra le medesime parti e con il medesimo oggetto, instaurato prima di quello svizzero;
g) le disposizioni della sentenza svizzera non producono effetti contrari all'ordine pubblico.
In definitiva, la decisione del Pretore di AN incarto SE 2018.448 del 6 settembre 2019, va riconosciuta
Quanto alle spese, le stesse seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo, avuto riguardo ai criteri di cui al DM
55/14 e successive modifiche, tenuto conto dei valori medi previsti per la volontaria giurisdizione e dello scaglione da euro 26.001,00 a 52.000,00.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento del ricorso sopra indicato, riconosce, ai sensi degli artt. 64
e ss legge 218/95 la decisione del Pretore di AN incarto SE 2018.448 del 6 settembre 2019.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.336,00, oltre a spese generali iva e cpa come per legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno Giuseppe Magnoli
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