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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/10/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 312/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 312/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. UNGAR Parte_1 C.F._1
AR
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. UNGAR Controparte_1 C.F._2
AR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Santa Croce sull'Arno (PI) il 03.06.2017 dalla cui unione è nata la figlia il 24.03.2018. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro Persona_1 coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.10.2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, né in contrasto con l'interesse della prole. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario diretto (come precisato nelle note per l'udienza del 14.10.2025) e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva infine che le parti alle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 20.05.2025, hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente e che hanno confermato tali dichiarazioni nelle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 14.10.2025.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può, dunque, procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio a Santa Croce sull'Arno (PI) il 03.06.2017, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Croce sull'Arno n°7, Parte I dell'anno 2017;
2. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Persona_1 domicilio presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa. La responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ciascun genitore;
3. ASSEGNA la casa familiare, di proprietà dei genitori della Sig.ra e da questi Parte_1 concessa in comodato alla figlia, alla Sig.ra quale genitore collocatario della figlia Parte_1 minore;
4. DISPONE che il padre frequenterà la figlia a week-end alterni prelevandola il venerdì all'uscita di scuola e riportandola a scuola il lunedì mattina. Il padre terrà la figlia a settimane alterne due ovvero quattro giorni alternati secondo lo schema 2-2-3 prendendola all'uscita di scuola e riaccompagnandola dopo due pernotti consecutivi, così come previsto nel piano genitoriale allegato al ricorso.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere con se' la figlia per 15 gg. consecutivi nel mese di agosto di ogni anno, alternativamente con la madre, nella prima quindicina e nella seconda quindicina;
durante le ferie natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana comprendente, alternativamente con la madre, il Natale oppure il Capodanno;
durante le ferie pasquali facoltà il padre potrà tenere con se' la figlia 3 giorni comprendenti, alternativamente con la madre il giorno di Pasqua o Pasquetta, con la possibilità dei genitori di concordare per il periodo pasquale distinte modalità, comprensive anche di tutto il periodo di vacanze scolastiche, ma sempre secondo il principio dell'alternanza;
5. DISPONE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia secondo il regime diretto;
6. DISPONE che i genitori suddivideranno al 50% ciascuno la spesa per la mensa scolastica ed il pulmino. Sosterranno, altresì, in maniera paritaria al 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia come di seguito individuato e precisato: spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria;
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ivi compreso l'abbigliamento; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro genitore, il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio. Il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il temine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via mail (o con il mezzo individuato dalle parti), il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. La mancata risposta nel termine indicato dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, del 50% della spesa a partire dal mese successivo all'esborso, debitamente documentato.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- la casa familiare, di proprietà dei genitori della Sig.ra e da questi concessa in Parte_1 comodato alla figlia, rimarrà nella completa disponibilità della Sig.ra e della sua Parte_1 famiglia.
- i coniugi sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto, con autorizzazione per ciascuno di essi a portare con sé la figlia per un periodo di vacanza.
Così deciso a Pisa il 27.10.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 312/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. UNGAR Parte_1 C.F._1
AR
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. UNGAR Controparte_1 C.F._2
AR
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Santa Croce sull'Arno (PI) il 03.06.2017 dalla cui unione è nata la figlia il 24.03.2018. Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro Persona_1 coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.10.2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, né in contrasto con l'interesse della prole. Tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario diretto (come precisato nelle note per l'udienza del 14.10.2025) e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva infine che le parti alle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 20.05.2025, hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente e che hanno confermato tali dichiarazioni nelle note depositate in funzione di partecipazione all'udienza del 14.10.2025.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può, dunque, procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio a Santa Croce sull'Arno (PI) il 03.06.2017, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Santa Croce sull'Arno n°7, Parte I dell'anno 2017;
2. DISPONE l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con Persona_1 domicilio presso la madre. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa. La responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ciascun genitore;
3. ASSEGNA la casa familiare, di proprietà dei genitori della Sig.ra e da questi Parte_1 concessa in comodato alla figlia, alla Sig.ra quale genitore collocatario della figlia Parte_1 minore;
4. DISPONE che il padre frequenterà la figlia a week-end alterni prelevandola il venerdì all'uscita di scuola e riportandola a scuola il lunedì mattina. Il padre terrà la figlia a settimane alterne due ovvero quattro giorni alternati secondo lo schema 2-2-3 prendendola all'uscita di scuola e riaccompagnandola dopo due pernotti consecutivi, così come previsto nel piano genitoriale allegato al ricorso.
Durante le ferie estive il padre potrà tenere con se' la figlia per 15 gg. consecutivi nel mese di agosto di ogni anno, alternativamente con la madre, nella prima quindicina e nella seconda quindicina;
durante le ferie natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana comprendente, alternativamente con la madre, il Natale oppure il Capodanno;
durante le ferie pasquali facoltà il padre potrà tenere con se' la figlia 3 giorni comprendenti, alternativamente con la madre il giorno di Pasqua o Pasquetta, con la possibilità dei genitori di concordare per il periodo pasquale distinte modalità, comprensive anche di tutto il periodo di vacanze scolastiche, ma sempre secondo il principio dell'alternanza;
5. DISPONE che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia secondo il regime diretto;
6. DISPONE che i genitori suddivideranno al 50% ciascuno la spesa per la mensa scolastica ed il pulmino. Sosterranno, altresì, in maniera paritaria al 50% tutte le spese straordinarie relative alla figlia come di seguito individuato e precisato: spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria;
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ivi compreso l'abbigliamento; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro genitore, il genitore che intende affrontare la spesa dovrà inviare una richiesta scritta, anche via mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo della spesa da affrontare e di tutte le modalità individuate per soddisfare l'esigenza del figlio. Il genitore che riceve la richiesta si impegna a rispondere entro il temine di dieci giorni per iscritto all'altro genitore comunicando, anche via mail (o con il mezzo individuato dalle parti), il proprio consenso ovvero il proprio dissenso motivato, eventualmente indicando modalità alternative e/o meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze. La mancata risposta nel termine indicato dovrà intendersi come approvazione della spesa richiesta e dell'importo ivi previsto, consentendo il rimborso, anche in via di recupero forzato, del 50% della spesa a partire dal mese successivo all'esborso, debitamente documentato.
5. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
- la casa familiare, di proprietà dei genitori della Sig.ra e da questi concessa in Parte_1 comodato alla figlia, rimarrà nella completa disponibilità della Sig.ra e della sua Parte_1 famiglia.
- i coniugi sin d'ora prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto, con autorizzazione per ciascuno di essi a portare con sé la figlia per un periodo di vacanza.
Così deciso a Pisa il 27.10.2025
Il Presidente Estensore dott.ssa Eleonora Polidori