TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1677/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno - pensione;
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MINA
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IV NA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, e all'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , il quale, all'esito dell'accesso peritale del 25.09.2024, Persona_1 riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''artrosi polidistrettuale in soggetto operato di pt di spalla bilaterale;
cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
broncopatia cronica.'' (cfr. pg. 4 della CTU).
Nella presente fattispecie, parte ricorrente ha dedotto la lacunosità della perizia svolta e la scarsa esaustività in ordine alla reale incidenza che le patologie rilevate in sede di accesso, in particolare l'artrosi polidistrettuale, gli esiti di protesi totale bilaterale di spalle, la BPCO e la cardiopatia ipertensiva, avrebbero sulla propria capacità di lavoro, con particolare riferimento alla mansione materialmente espletata (autista di mezzi pesanti), insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale.
Ebbene, le censure mosse dal ricorrente risultano destituite di fondamento.
Invero, le valutazioni compiute dal professionista, sufficientemente dettagliate e confortate da elementi obiettivi e documentali, oltre che logici, non lasciano intravedere alcuna lacunosità sull'anamnesi formulata che risulta perfettamente in linea con le conclusioni ivi rassegnate.
Nello specifico, le obiezioni mosse da parte ricorrente concernono l'apparato osteo-articolare, per converso valutato sufficientemente efficiente dal CTU, sebbene delle limitazioni siano evidenti limitatamente a carico delle spalle.
Allo stesso modo, sotto il profilo cardio-polmonare il Dott. non ha rilevato alterazioni di Per_1 grado severo, mentre, con riferimento alla pure diagnosticata cardiopatia ipertensiva, il CTU, ha ritenuto la stessa in buon compenso emodinamico, valutando pertanto l'insieme delle infermità rilevate in capo al ricorrente negativamente, nel senso che, le stesse non sono in grado di incidere in misura superiore ai due terzi sulla capacità lavorativa dell'istante. Ed invero, anche in considerazione della specifica mansione espletata da parte ricorrente (autista di mezzi pesanti) il
CTU ha espresso il proprio giudizio di idoneità, sebbene con la limitazione al carico, confermando la compatibilità tra la stessa ed il quadro morboso delineato.
Orbene, le conclusioni medico-legali cui è addivenuto il CTU all'esito della fase di Atp, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche questa oggetto di adeguato e critico vaglio da parte del professionista.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e ritenuta la non necessarietà di procedere alla rinnovazione della CTU, attesa la completezza della stessa nonché la mancata allegazione di sopravvenuta documentazione sanitaria attestante un eventuale aggravamento del quadro patologico dell'istante, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento della pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della
L. 222/84;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Lorenza Recano, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al 1677/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Assegno - pensione;
T R A
, (c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. ESPOSITO MINA
RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. CP_1 P.IVA_1
IV NA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari per le prestazioni anzidette.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente si riportava al ricorso introduttivo, e all'odierna udienza, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., il GL provvedeva con sentenza da comunicarsi.
La domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito, l'opponente contesta le valutazioni compiute dal CTU della precedente fase di giudizio, Dott. , il quale, all'esito dell'accesso peritale del 25.09.2024, Persona_1 riteneva la ricorrente affetta dalle seguenti infermità: ''artrosi polidistrettuale in soggetto operato di pt di spalla bilaterale;
cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico;
broncopatia cronica.'' (cfr. pg. 4 della CTU).
Nella presente fattispecie, parte ricorrente ha dedotto la lacunosità della perizia svolta e la scarsa esaustività in ordine alla reale incidenza che le patologie rilevate in sede di accesso, in particolare l'artrosi polidistrettuale, gli esiti di protesi totale bilaterale di spalle, la BPCO e la cardiopatia ipertensiva, avrebbero sulla propria capacità di lavoro, con particolare riferimento alla mansione materialmente espletata (autista di mezzi pesanti), insistendo, pertanto, per un ulteriore approfondimento medico-legale.
Ebbene, le censure mosse dal ricorrente risultano destituite di fondamento.
Invero, le valutazioni compiute dal professionista, sufficientemente dettagliate e confortate da elementi obiettivi e documentali, oltre che logici, non lasciano intravedere alcuna lacunosità sull'anamnesi formulata che risulta perfettamente in linea con le conclusioni ivi rassegnate.
Nello specifico, le obiezioni mosse da parte ricorrente concernono l'apparato osteo-articolare, per converso valutato sufficientemente efficiente dal CTU, sebbene delle limitazioni siano evidenti limitatamente a carico delle spalle.
Allo stesso modo, sotto il profilo cardio-polmonare il Dott. non ha rilevato alterazioni di Per_1 grado severo, mentre, con riferimento alla pure diagnosticata cardiopatia ipertensiva, il CTU, ha ritenuto la stessa in buon compenso emodinamico, valutando pertanto l'insieme delle infermità rilevate in capo al ricorrente negativamente, nel senso che, le stesse non sono in grado di incidere in misura superiore ai due terzi sulla capacità lavorativa dell'istante. Ed invero, anche in considerazione della specifica mansione espletata da parte ricorrente (autista di mezzi pesanti) il
CTU ha espresso il proprio giudizio di idoneità, sebbene con la limitazione al carico, confermando la compatibilità tra la stessa ed il quadro morboso delineato.
Orbene, le conclusioni medico-legali cui è addivenuto il CTU all'esito della fase di Atp, sono pienamente condivise dal Giudicante, in quanto esaustive, dettagliate e basate su di un attento esame clinico, oltre che della documentazione sanitaria in atti, anche questa oggetto di adeguato e critico vaglio da parte del professionista.
Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto e ritenuta la non necessarietà di procedere alla rinnovazione della CTU, attesa la completezza della stessa nonché la mancata allegazione di sopravvenuta documentazione sanitaria attestante un eventuale aggravamento del quadro patologico dell'istante, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il godimento della pensione ordinaria di inabilità, ovvero, dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84.
Le spese di lite del giudizio di ATP e di opposizione si dichiarano irripetibili, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta il ricorso, dichiarando l'insussistenza dei requisiti sanitari richiesti ai fini del diritto alla pensione ordinaria di inabilità, ovvero, all'assegno ordinario di invalidità ai sensi della
L. 222/84;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 11/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Lorenza Recano