Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/03/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti Magistrati:
OM UZ Presidente Gianpiero D’Alia Giudice LO SI MA Brunenghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 23964 del registro di segreteria relativo al conto giudiziale n. 36711 avente ad oggetto la gestione contabile delle riscossioni esterne della regione Calabria da parte della società Area Riscossioni S.r.l. per l’esercizio finanziario 2016, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Maurizio Zoppolato del foro di Milano, presso il cui indirizzo digitale PEC è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla memoria costitutiva.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
All’udienza del 24.02.2026, letta la relazione del relatore, primo referendario LO SI MA Brunenghi, uditi l’avv. Fabrizio Laudadio per delega dell’avv. Maurizio Zoppolato, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pallone.
Sentenza n. 86/2026
FATTO
1. Con relazione di irregolarità n. 27/2024 del 6 maggio 2024, il magistrato designato, evidenziate talune criticità nella compilazione del conto (non solo rispetto agli importi, ma anche rispetto alla commistione di introiti relativi ad esercizi diversi, nonché rispetto all’importo delle competenze trattenute dal concessionario), reputata la inidoneità del conto a rappresentare la gestione in maniera veritiera e corretta, ha concluso per l’irregolarità della stessa, evidenziando altresì un CO a carico dell’agente quantificato in euro 12.882,93.
2. Con decreto presidenziale n. 126/2024 del 30.04.2024 era fissata la prima udienza di discussione del giudizio per il giorno 13.11.2024.
3. Con comparsa costitutiva del 23.10.2024, Area Riscossioni s.r.l. si è costituita col patrocinio dell’avv. Maurizio Zoppolato, contestando le conclusioni del magistrato designato e concludendo, giusto il deposito di ulteriore documentazione, per la regolarità della gestione e il discarico dell’agente.
4. Con ordinanza a verbale dell’udienza come innanzi fissata, il Collegio ha rimesso gli atti per l’ulteriore istruttoria resa necessaria dall’allegazione difensiva rinviando la discussione della causa alla data del 15.04.2025, successivamente rideterminata al 12.11.2025 (ordinanza n.
39/25 del 16.05.2025), giusta istanza di rinvio del termine per il deposito della relazione integrativa da parte del magistrato nuovo assegnatario per l’istruttoria del conto.
5. Con la relazione integrativa del 1° ottobre 2025, il magistrato istruttore ha nuovamente concluso per la irregolarità del conto con addebito all’agente (i) della differenza rilevata tra aggio trattenuto risultante dal conto ed aggio compensato risultante dal dettaglio dei riversamenti per € 649,31 - (ii) della differenza tra i due importi e l’errato trattenimento della fattura Ft 5539/F per € 10.774,89 - (iii) dell’importo di € 649,54 relativo alla fattura per l’aggio trattenuto dal lotto 27 - (iv) della differenza tra incassi totali iscritti sul conto e incassi lordi per €
12.232,62. Il magistrato istruttore ha infine richiamato la recente giurisprudenza della Sezione sulle medesime gestioni rese dallo stesso agente in relazione agli esercizi finanziari 20172018-2019 (sentenze n. 55-56-57 del 2025).
6. Con memoria difensiva del 22.10.2025, l’avv. Zoppolato ha depositato ulteriore documentazione e concluso per la regolarità della gestione ed il discarico dell’agente.
7. In esito all’udienza del 12.11.2025, il Collegio – rilevato che la giurisprudenza richiamata dal magistrato istruttore in riferimento al medesimo agente sugli esercizi finanziari 20172018 e 2019 ha dichiarato l’irregolarità della gestione senza alcun CO tenuto conto della circostanza che, nelle gestioni in esame, le riscossioni sono governate da un pieno automatismo tra la data di effettività dell’incasso dei vari pagamenti e la riconduzione dell’effettivo importo all’anno di riferimento, che il rendicontato – al contrario – è governato dai tempi e dalle modalità della rendicontazione e che, infine, il fatturato, seguendo i tempi e le modalità della rendicontazione, è caratterizzato da un ulteriore sfasamento temporale, in quanto l’agente trattiene e fattura all’ente gli importi di sua competenza rispetto al rendicontato (e non al riscosso) – con ordinanza n.
116/2025 del 22.12.2025 ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per chiarimenti sul punto, indi rinviando la discussione della causa all’udienza del 26.02.2025.
8. Con la relazione integrativa del 10.02.2026, il magistrato designato ha rappresentato che le fattispecie trattate nei giudizi di conto relativi allo stesso agente sono solo parzialmente sovrapponibili, residuando talune divergenze tra gli elaborati trasmessi dal concessionario a corredo del conto giudiziale, tuttavia riducendo la contestazione dell’CO ad € 574,19 portato dalla differenza tra l’aggio fatturato e l’aggio totale nelle operazioni di riscossione.
9. La difesa dell’agente con memoria del 16.02.2026 ha richiamato il doc. 14 in atti (tabella excel <dettagli riversamenti>) ove sono indicati tutti gli importi che il concessionario ha fatturato e che corrispondono al dato cui occorre riferirsi per il calcolo dell’aggio. Indi concludendo nuovamente per la regolarità della gestione.
10. All’udienza del 24.02.2026, l’avv. Laudadio si è riportato alle conclusioni in atti, mentre il pubblico ministero si è rimesso alle valutazioni del Collegio. All’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sulla irregolarità della gestione.
Il conto giudiziale n. 36711 relativo alle riscossioni esterne –
tasse concessioni regionali della regione Calabria – riferito all’esercizio finanziario 2016, non può essere dichiarato regolare, in quanto – come la relazione del magistrato designato ha evidenziato – il conto depositato da Area Riscossioni S.r.l.
quale agente delle riscossioni esterne della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2016 non presenta i caratteri di puntualità, chiarezza e analiticità necessari ad un esame della gestione de qua completa e dettagliata.
Ciò in massima parte è dipeso, come rilevato con i precedenti di questa Sezione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019
(sentenze n. 55/25, n. 56/2025, n. 57/25), dalla oggettiva difficoltà di riportare analiticamente, all’interno del conto giudiziale, tutte le competenze riferite a ogni singolo pagamento, dal momento che esse sono governate da momenti fisiologicamente diversi – il riscosso, il rendicontato e il fatturato. Negli stessi termini, inoltre, ha concluso anche il magistrato designato con la relazione integrativa del 10.02.206 laddove ha evidenziato la differenza contabile, costituente CO per € 574,19 come differenza appunto tra l’aggio fatturato e l’aggio totale riportato nelle operazioni di riscossione.
2. L’CO contestato di € 574,19.
Ferma l’irregolarità formale della gestione, il Collegio è persuaso del fatto che la difesa dell’agente ha spiegato e documentato le ragioni della differenza contabile e dell’CO indicato dall’istruttore.
Merita essere ricordato che a mente dell’art. 194 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924 (regolamento generale per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato), <<Le mancanze, deteriorazioni, o diminuzioni di denaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore, o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico degli agenti contabili, se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi, e non comprovano che ad essi non sia imputabile il danno, né per negligenza né per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro o delle cose avute in consegna>>, di guisa che quella degli agenti contabili è una responsabilità per colpa a prova invertita, dovendo fornire essi la prova che la mancanza (in questo caso del denaro) non sia loro imputabile.
Orbene, partendo da questo dato, nella sostanza, la relazione di irregolarità ha evidenziato un profilo di criticità che, alla luce della documentazione in atti (e richiamata dall’agente con le note difensive del 16.02.2026), il Collegio reputa senz’altro superate.
La differenza riscontrata con la relazione integrativa trova infatti piena giustificazione nel doc. 14 depositato con la memoria del 22.10.2025, ove sono indicati - nel foglio “dettaglio rendiconti per riversamenti” - tutti gli importi che il concessionario ha fatturato all’amministrazione e che corrispondono al dato cui riferirsi per l’aggio.
Diversamente, nel foglio “dettagli riversamenti” viene indicato esclusivamente l’aggio calcolato sulla base degli importi incassati direttamente sul conto dell’Agente contabile, che opportunamente in questo caso non conteggia i compensi spettantigli.
Ragione per cui pare evidente al Collegio che il riferimento che il magistrato designato ha operato all’<aggio totale>, per evidenziare la discrasia tradottasi nell’CO di € 574,19, debba essere inteso come aggio <rendicontato> e, in questi termini, la fattispecie oggetto di giudizio è totalmente sovrapponibile a quelle decise con le sentenze n. 55, 56 e 57 di questa Sezione in riferimento agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, che si pongono perciò in continuità logica contabile susseguente con l’esercizio finanziario 2016 oggetto del conto giudiziale n. 36711 all’esame del Collegio.
In conclusione, il conto giudiziale n. 36711 della Area Riscossioni S.r.l. relativo alle riscossioni esterne – tasse di concessioni regionali della Regione Calabria per l’esercizio finanziario 2016 - deve essere dichiarato irregolare, senza addebito all’agente.
3. L’assenza di addebito giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n.
36711, avente per oggetto la gestione delle riscossioni esterne –
tasse di concessioni regionali della Regione Calabria da parte di Area Riscossioni S.r.l. per l’esercizio finanziario 2016, lo dichiara irregolare, senza CO a carico dell’agente.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 24.02.2026.
Il Relatore Il Presidente LO SI MA Brunenghi OM UZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 27/03/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente