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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente e Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239005941250000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia Entrate ON di AN in data 22.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29220239005941250000 notificato il 26.11.2024 nella parte relativa ad otto sottostanti cartelle di pagamento oltre a due avvisi di accertamento dell'importo complessivo di euro 15900,06 relativi a:
1) Irpef 2014 e Tari 2009 (la cartella n. 2922018000330216900);
2) Irpef 2015 e Tari 2010 (la cartella n. 29220180007423483000);
3) Irpef 2016 e Tari 2012 (la cartella n. 29220190007373330000);
4) IV anno 2017 (la cartella n. 29220200000492323000);
5) Diritti Camerali anno 2016 (la cartella n. 29220200007632905001);
6) contravvenzioni al codice della strada (la cartella n. 29220210010228691000);
7) tassa auto 2018 (la cartella n. 29220210027752323000);
8) tassa auto 2019 (la cartella n. 29220220005257424000);
9) addizionale comunale e regionale Irpef anno 2015 (l'avviso di accertamento TXKTNKM000266);
10) addizionale comunale e regionale Irpef anno 2016 (l'avviso di accertamento TXKTNKM000207).
Ha eccepito il ricorrente la omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, l'annullamento di alcuni di essi ad opera di precedente sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di AN n. 684/2024, nonché la maturata prescrizione.
Con controdeduzioni del 11.4.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON di AN, la quale ha rilevato la legittimità dell'intimazione di pagamento e del procedimento notificatorio di tutte le cartelle, anche di quelle già annullate, versando poi in atti anche la copia delle notifiche delle cartelle n.
29220200007632905001, n. 29220210027752323000, n. 29220220005257424000, n. 29220210010228691000.
Con memorie aggiunti notificati l'11.9.2025 ad DE il ricorrente ha ribadito che le prime quattro cartelle e i due avvisi di accertamento erano stati già annullati e non potevano, quindi, fondare l'intimazione di pagamento gravata, che le cartelle di cui ai punti 6), 7), 8) erano state notificate nelle mani del portiere dello stabile senza essere state seguite dall'invio della raccomandata informativa e che comunque per tutte le pretese impositive fosse maturata la prescrizione.
Alla udienza del 23 settembre 2025 era discussa e concessa la sospensione del provvedimento impugnato.
Alla udienza del 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione della intimazione nella sola parte riguardante la pretesa fiscale di cui alla cartella n. 29220200007632905001 per essere stata effettuata la notifica a mani proprie del contribuente e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che è priva di effetti ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso la rinuncia allo stesso manifestata in udienza dal difensore privo di procura speciale
Ritiene il Giudice che il ricorso vada parzialmente accolto.
Ed invero, risulta acclarato che le pretese impositive di cui alle cartelle n. 2922018000330216900, n.
29220180007423483000, n. 29220190007373330000, n. 29220200000492323000 e agli avvisi di accertamento TXKTNKM000266 e TXKTNKM000207 sono stati effettivamente annullati dalla Corte di
Giustizia Tributaria di AN con la sentenza irrevocabile versata in atti da parte ricorrente. Questa corte ha invero ritenuto non perfezionate le notifiche delle prime e non provate le notifiche dei secondi.
Ne consegue che, in assenza del titolo presupposto con riferimento alle suddette quattro cartelle e in costanza della omessa prova della notifica dei due atti di accertamento, la conseguenziale intimazione di pagamento
è, in parte qua, priva di causa e, come tale, va annullata.
Quanto alla eccezione di non corretta notifica delle restanti cartelle e alla conseguenziale maturazione del termine di prescrizione e decadenza parimenti dedotto in ricorso, va premesso che l'art 26 del DPR 602/1973
(Notificazione della cartella di pagamento), al comma 3, specificamente dispone che «Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.». L'adempimento della raccomandata informativa non è previsto nella ipotesi del comma
2, di consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, ma la prevede, viceversa, al comma 4, nell'ipotesi di cui al comma 3 (consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla). Dunque, «Qualora la notificazione di una cartella di pagamento avvenga secondo le modalità stabilite dall'art. 139 c.p.c., ossia ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio e consegnando copia dell'atto, se lo stesso destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero all'ufficio, si applica l'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale non prevede né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, né, tanto meno, l'invio al destinatario della cd. raccomandata informativa. La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita, pertanto, da presunzione di ricezione, se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario.» (Comm. trib. regionale Sicilia Palermo Sez. XII Sent., 11/06/2018).
Ebbene, con riferimento alle ulteriori quattro cartelle di pagamento, si osserva quanto segue.
Come evincibile dagli atti prodotti in giudizio e riconosciuto da parte ricorrente, la cartella n.
29220200007632905001 relativa a Diritti Camerali anno 2016 è stata notificata a mani proprie del contribuente in data 6.9.2022, non è stata impugnata e, quindi, pienamente rispettoso dei termini di prescrizione e decadenza è stato l'invio della intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso.
Altrettanto con riferimento alla cartella n. 29220210010228691000 (seppure relativa a contravvenzioni al codice della strada per le quali astrattamente sussisterebbe il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario) che risulta notificata l'8.11.2022 a soggetto “addetto alla casa o ufficio o azienda” (cfr. relata in atti).
A diversa soluzione deve pervenirsi, invece, quanto alle cartelle n 29220210027752323000 e n.
29220220005257424000 le quali sono state notificate, rispettivamente in data 24.10.2022 e 29.10.2022 nelle mani del portiere senza essere state seguite dall'invio della raccomandata, sicché l'intimazione impugnata va annullata anche con riferimento ai crediti scaturenti da dette due cartelle.
In ragione dell'esito del giudizio, solo parzialmente favorevole al contribuente, sussistono motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nella parte dell'intimazione impugnata riferibile alle cartelle n. 29220200007632905001 e n. 2922021001022. Accoglie nel resto. Compensa le spese tra le parti. AN 16 dicembre 2025 Il
Presidente Daniela Monaco Crea
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente e Relatore
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 140/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239005941250000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 510/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ad Agenzia Entrate ON di AN in data 22.1.2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29220239005941250000 notificato il 26.11.2024 nella parte relativa ad otto sottostanti cartelle di pagamento oltre a due avvisi di accertamento dell'importo complessivo di euro 15900,06 relativi a:
1) Irpef 2014 e Tari 2009 (la cartella n. 2922018000330216900);
2) Irpef 2015 e Tari 2010 (la cartella n. 29220180007423483000);
3) Irpef 2016 e Tari 2012 (la cartella n. 29220190007373330000);
4) IV anno 2017 (la cartella n. 29220200000492323000);
5) Diritti Camerali anno 2016 (la cartella n. 29220200007632905001);
6) contravvenzioni al codice della strada (la cartella n. 29220210010228691000);
7) tassa auto 2018 (la cartella n. 29220210027752323000);
8) tassa auto 2019 (la cartella n. 29220220005257424000);
9) addizionale comunale e regionale Irpef anno 2015 (l'avviso di accertamento TXKTNKM000266);
10) addizionale comunale e regionale Irpef anno 2016 (l'avviso di accertamento TXKTNKM000207).
Ha eccepito il ricorrente la omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, l'annullamento di alcuni di essi ad opera di precedente sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di AN n. 684/2024, nonché la maturata prescrizione.
Con controdeduzioni del 11.4.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate ON di AN, la quale ha rilevato la legittimità dell'intimazione di pagamento e del procedimento notificatorio di tutte le cartelle, anche di quelle già annullate, versando poi in atti anche la copia delle notifiche delle cartelle n.
29220200007632905001, n. 29220210027752323000, n. 29220220005257424000, n. 29220210010228691000.
Con memorie aggiunti notificati l'11.9.2025 ad DE il ricorrente ha ribadito che le prime quattro cartelle e i due avvisi di accertamento erano stati già annullati e non potevano, quindi, fondare l'intimazione di pagamento gravata, che le cartelle di cui ai punti 6), 7), 8) erano state notificate nelle mani del portiere dello stabile senza essere state seguite dall'invio della raccomandata informativa e che comunque per tutte le pretese impositive fosse maturata la prescrizione.
Alla udienza del 23 settembre 2025 era discussa e concessa la sospensione del provvedimento impugnato.
Alla udienza del 16 dicembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione della intimazione nella sola parte riguardante la pretesa fiscale di cui alla cartella n. 29220200007632905001 per essere stata effettuata la notifica a mani proprie del contribuente e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che è priva di effetti ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso la rinuncia allo stesso manifestata in udienza dal difensore privo di procura speciale
Ritiene il Giudice che il ricorso vada parzialmente accolto.
Ed invero, risulta acclarato che le pretese impositive di cui alle cartelle n. 2922018000330216900, n.
29220180007423483000, n. 29220190007373330000, n. 29220200000492323000 e agli avvisi di accertamento TXKTNKM000266 e TXKTNKM000207 sono stati effettivamente annullati dalla Corte di
Giustizia Tributaria di AN con la sentenza irrevocabile versata in atti da parte ricorrente. Questa corte ha invero ritenuto non perfezionate le notifiche delle prime e non provate le notifiche dei secondi.
Ne consegue che, in assenza del titolo presupposto con riferimento alle suddette quattro cartelle e in costanza della omessa prova della notifica dei due atti di accertamento, la conseguenziale intimazione di pagamento
è, in parte qua, priva di causa e, come tale, va annullata.
Quanto alla eccezione di non corretta notifica delle restanti cartelle e alla conseguenziale maturazione del termine di prescrizione e decadenza parimenti dedotto in ricorso, va premesso che l'art 26 del DPR 602/1973
(Notificazione della cartella di pagamento), al comma 3, specificamente dispone che «Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.». L'adempimento della raccomandata informativa non è previsto nella ipotesi del comma
2, di consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, ma la prevede, viceversa, al comma 4, nell'ipotesi di cui al comma 3 (consegna di copia dell'atto al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manchi, a un vicino di casa che accetti di riceverla). Dunque, «Qualora la notificazione di una cartella di pagamento avvenga secondo le modalità stabilite dall'art. 139 c.p.c., ossia ricercando il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio e consegnando copia dell'atto, se lo stesso destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, ad una persona di famiglia o addetta alla casa, ovvero all'ufficio, si applica l'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale non prevede né la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario, né, tanto meno, l'invio al destinatario della cd. raccomandata informativa. La notificazione dell'atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita, pertanto, da presunzione di ricezione, se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario.» (Comm. trib. regionale Sicilia Palermo Sez. XII Sent., 11/06/2018).
Ebbene, con riferimento alle ulteriori quattro cartelle di pagamento, si osserva quanto segue.
Come evincibile dagli atti prodotti in giudizio e riconosciuto da parte ricorrente, la cartella n.
29220200007632905001 relativa a Diritti Camerali anno 2016 è stata notificata a mani proprie del contribuente in data 6.9.2022, non è stata impugnata e, quindi, pienamente rispettoso dei termini di prescrizione e decadenza è stato l'invio della intimazione di pagamento oggetto del presente ricorso.
Altrettanto con riferimento alla cartella n. 29220210010228691000 (seppure relativa a contravvenzioni al codice della strada per le quali astrattamente sussisterebbe il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario) che risulta notificata l'8.11.2022 a soggetto “addetto alla casa o ufficio o azienda” (cfr. relata in atti).
A diversa soluzione deve pervenirsi, invece, quanto alle cartelle n 29220210027752323000 e n.
29220220005257424000 le quali sono state notificate, rispettivamente in data 24.10.2022 e 29.10.2022 nelle mani del portiere senza essere state seguite dall'invio della raccomandata, sicché l'intimazione impugnata va annullata anche con riferimento ai crediti scaturenti da dette due cartelle.
In ragione dell'esito del giudizio, solo parzialmente favorevole al contribuente, sussistono motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso nella parte dell'intimazione impugnata riferibile alle cartelle n. 29220200007632905001 e n. 2922021001022. Accoglie nel resto. Compensa le spese tra le parti. AN 16 dicembre 2025 Il
Presidente Daniela Monaco Crea