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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/09/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7627 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Antonello Negro Parte_1
- appellante -
e
, Controparte_1
contumace in appello
- convenuto in appello -
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza n.1096/24, emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Genova il 27.6.2024 e pubblicata in pari data a definizione del giudizio introdotto da , quale cessionaria del credito di tale Controparte_1 [...]
nei confronti di Controparte_2 Parte_1
Nel menzionato giudizio, allegava Controparte_1
1 - che l'autovettura del menzionato sig. era stata oggetto di atti vandalici, che CP_2
avevano determinato la necessità di riparazioni del costo di euro 4.821,52;
- che, resasi l'attrice cessionaria del credito del aveva negato il CP_2 Parte_1
dovuto risarcimento, così imponendo la radicazione del giudizio.
Costituitasi nel giudizio di primo grado, contestava in fatto e in diritto la domanda CP_3
avversaria; in particolare evidenziava che non vi era prova del danno patito dall'autovettura e del suo ammontare, né dell'effettivo verificarsi degli atti vandalici.
Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace, ritenuto provato il danneggiamento in forza della denuncia querela presentata dal e degli accertamenti peritali condotti in CP_2
corso di causa, accoglieva la domanda, così condannando al pagamento Parte_1
dell'importo di euro 4.176,06 al netto della franchigia contrattuale, che non indicava,
oltre interessi e spese di lite liquidate in euro 1.830,00 oltre accessori con distrazione in favore del difensore dell'attrice.
Con il proprio appello impugnava la predetta decisione dolendosi del fatto che Parte_1
la domanda di controparte era stata accolta in assenza di alcuna istruttoria, e comunque di adeguata prova, in relazione al verificarsi del fatto generatore di danno.
Su detti presupposti, dunque, concludeva domandando l'integrale riforma della Parte_1
sentenza emessa dal Giudice di Pace rigettando le domande svolte nei propri confronti, e con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.
, nonostante regolare notifica, rimaneva contumace in Controparte_1
appello.
* * * * *
Considerato che
2 - sia avanti al giudice di pace, sia nel presente giudizio, ha contestato la Parte_1
carenza di prova in ordine al verificarsi dell'atto vandalico che viene indicato come causa del preteso danno;
- la prova di tale elemento certamente incombe sul soggetto che agisce per il risarcimento, costituendo indefettibile presupposto logico e giuridico della domanda;
in particolare, l'assicurato (o il di lui avente causa) che voglia far valere il proprio diritto all'indennizzo è tenuto a provare che si è realizzato il rischio coperto da garanzia e che lo stesso ha specificamente causato il danno del quale chiede di essere indennizzato;
- certamente la ctu svolta nel corso di giudizio di primo grado risulta irrilevante a tal fine, non potendo costituire prova del verificarsi dell'atto vandalico ma solo della condizione del veicolo in un certo momento storico;
- non risulta tentata la prova - orale o documentale - del preteso atto vandalico,
nonostante, lo si ripete, la specifica contestazione svolta da controparte al riguardo;
deve escludersi, sotto tale profilo, che la denuncia querela presentata dal proprietario del veicolo possa costituire idonea prova del fatto storico in oggetto, trattandosi in tutta evidenza di una dichiarazione unilaterale resa da soggetto interessato neppure confermata nel presente giudizio;
- a fronte della specifica contestazione di parte convenuta (odierna appellante),
non solo non ha fornito (né tentato di fornire) prova Controparte_1
idonea del fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria, ma neppure ha offerto alcun elemento, anche indiziario, che consenta di apprezzare lo stato del veicolo in momento antecedente al preteso atto vandalico;
- deve pertanto escludersi che parte appellata, che vi era tenuta, abbia fornito la necessaria prova del fatto costitutivo del proprio diritto ex art.2697c.c.;
3 - la decisione, dunque, non può che essere di rigetto della pretesa risarcitoria azionata;
deve accogliersi l'appello in esame.
L'accoglimento dell'appello comporta, secondo la soccombenza, la condanna di alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio in favore di secondo la liquidazione operata in dispositivo;
allo stesso Parte_1
modo vanno poste in via definitiva a carico di parte appellata le spese delle ctu di primo grado, come liquidate in detta sede.
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.1096/24, emessa dal
Giudice di Pace di Genova il 27.6.2024 e pubblicata in pari data, rigetta le domande svolte da Controparte_1
nei confronti di conseguentemente condanna Parte_1
alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione all'appellante di quanto eventualmente percepito in forza della sentenza di primo grado;
- pone in via definitiva a carico di Controparte_1
le spese della ctu svolta nel corso del giudizio di primo
[...]
grado, come liquidate in detta sede;
- condanna a Controparte_1
rifondere a le spese di causa;
spese che - in applicazione Parte_1
dello scaglione di valore da € 1.100,01 a € 5.200,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati i valori medi - si liquidano per il
4 giudizio di primo grado in € 1.265,00 per compensi, e per il giudizio di appello in €
2.552,00 per compensi, in entrambi i casi oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva
e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 18.9.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
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