CASS
Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/09/2024, n. 34413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34413 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: GN EA, nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza emessa in data 04/01/2024 dal G.i.p. del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RO TA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cessazione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/01/2021, il G.i.p. del Tribunale di Macerata ha convalidato il provvedimento emesso in data 02/01/2024 dal Questore della stessa città, con cui era stato applicato a GN EA il d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all'obbligo di presentarsi negli uffici di Polizia durante lo svolgimento delle partite della OSIMANA. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34413 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 28/06/2024 2: Ricorre per cassazione il GN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi. Con ampi richiami giurisprudenziali, si deduce la nullità del provvedimento di convalida, emesso a meno di quarantotto ore dalla notifica al GN del provvedimento del Questore. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alle ragioni di urgenza giustificative dell'applicazione anche della misura dell'obbligo di presentazione. Si lamenta la totale carenza motivazionale sul punto. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta pericolosità del ricorrente. Si censura il carattere apparente della motivazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'imposizione dell'obbligo anche per le partite amichevoli. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Con riferimento al primo motivo, ritiene il Collegio di prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo - richiamato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria - secondo cui «in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie;
tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida» (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796). Nella medesima prospettiva, volta a conferire valenza sostanziale al termine dilatorio posto a tutela degli interessi difensivi, si è più di recente affermato - con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame - che «l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di 2 2 legittimità: in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01).
2.6.Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. pen.).
2.7.A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove 'sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto'. Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dlep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita 'in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo').
2.8. Nel caso di specie, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto» (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, § 2.5 seg. della motivazione). Nel caso di specie, come evidenziato dal Procuratore Generale, nessuna attività difensiva è stata espletata durante il decorso del termine dilatorio, né è stato dedotto alcun concreto pregiudizio riconducibile al mancato rispetto del 3 termine medesimo, da parte del G.i.p. Ciò impone di ritenere infondata la censura difensiva. 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la mancata indicazione della manifestazione sportiva in corrispondenza della quale il GN ha dovuto sottostare all'obbligo a lui imposto: dovendosi qui ribadire il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto al quale sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione» (Sez. 3, n. 43107 del 13/10/2021, Addis, Rv. 282299 - 01). 4. Quanto al terzo motivo, ritiene il Collegio che la motivazione del G.i.p. sfugga alle censure difensive, avendo valorizzato la gravità dei fatti (lancio di sassi prima della partita, inveendo contro gli operanti), la "evidente assenza di controllo manifestata dal prevenuto e tenuto conto del precedente DASPO già notificato allo stesso". Tale ultima annotazione deve essere posta in relazione a quanto precisato dal Questore di Macerata, in ordine al fatto che il GN era già stato destintario nel 2020 di analogo provvedimento per la durata di anni due (cfr. pag. 2 del provvedimento del Questore). Risulta quindi ampiamente soddisfatto il requisito motivazionale oggetto della censura difensiva. 5. Anche l'ultimo motivo è infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica» (Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Pisarelli, Rv. 284235 - 02). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigli stensore
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RO TA, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la cessazione dell'efficacia dell'obbligo di presentazione RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/01/2021, il G.i.p. del Tribunale di Macerata ha convalidato il provvedimento emesso in data 02/01/2024 dal Questore della stessa città, con cui era stato applicato a GN EA il d.a.spo. ex art. 6 I. n. 401 del 1989, unitamente all'obbligo di presentarsi negli uffici di Polizia durante lo svolgimento delle partite della OSIMANA. Penale Sent. Sez. 3 Num. 34413 Anno 2024 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 28/06/2024 2: Ricorre per cassazione il GN, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi. Con ampi richiami giurisprudenziali, si deduce la nullità del provvedimento di convalida, emesso a meno di quarantotto ore dalla notifica al GN del provvedimento del Questore. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alle ragioni di urgenza giustificative dell'applicazione anche della misura dell'obbligo di presentazione. Si lamenta la totale carenza motivazionale sul punto. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta pericolosità del ricorrente. Si censura il carattere apparente della motivazione. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'imposizione dell'obbligo anche per le partite amichevoli. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, l'Avvocato Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere perciò rigettato. 2. Con riferimento al primo motivo, ritiene il Collegio di prendere le mosse dall'indirizzo interpretativo - richiamato dal Procuratore Generale nella propria requisitoria - secondo cui «in tema di misure per prevenire turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire, a pena di nullità generale, prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie;
tuttavia, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida» (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796). Nella medesima prospettiva, volta a conferire valenza sostanziale al termine dilatorio posto a tutela degli interessi difensivi, si è più di recente affermato - con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame - che «l'inosservanza del termine dilatorio è causa di nullità dell'ordinanza di convalida poiché viene leso il diritto dell'interessato all'intervento nel procedimento che lo riguarda (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). Si tratta di una nullità di ordine generale deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen. (che si tratti di nullità di ordine generale, è approdo consolidato della giurisprudenza di 2 2 legittimità: in questo senso, Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223 - 01; Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01).
2.6.Ne consegue che, non trattandosi di nullità assoluta ed insanabile, occorre avere interesse all'osservanza della disposizione violata (art. 182 cod. proc. pen.).
2.7.A tal riguardo il ricorrente non può semplicemente limitarsi a dolersi della violazione del termine dilatorio, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità, «ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, in motivazione, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, in tema di conseguenze derivanti dall'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare personale notificata all'imputato alloglotta. Secondo le Sezioni Unite, «[I]'interesse a dedurre una tale patologia processuale (...) sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870-01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove 'sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto'. Si tratta di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dlep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita 'in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo').
2.8. Nel caso di specie, la nullità derivante dalla violazione del diritto di intervento dell'interessato è posta proprio a presidio del diritto di difesa che non può essere compresso in misura tale da renderne sostanzialmente vano l'esercizio. Occorre, di conseguenza, che una effettiva lesione vi sia stata, che, cioè, l'inosservanza del termine abbia concretamente impedito all'interessato il pieno esercizio del proprio diritto di intervento secondo un principio causale: la lesione del termine deve aver impedito o comunque reso vano l'esercizio del diritto» (Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, § 2.5 seg. della motivazione). Nel caso di specie, come evidenziato dal Procuratore Generale, nessuna attività difensiva è stata espletata durante il decorso del termine dilatorio, né è stato dedotto alcun concreto pregiudizio riconducibile al mancato rispetto del 3 termine medesimo, da parte del G.i.p. Ciò impone di ritenere infondata la censura difensiva. 3. Per ciò che riguarda il secondo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente la mancata indicazione della manifestazione sportiva in corrispondenza della quale il GN ha dovuto sottostare all'obbligo a lui imposto: dovendosi qui ribadire il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di misure volte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive, l'omessa motivazione in ordine alle ragioni di urgenza del provvedimento con cui il Questore, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, impone l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia al soggetto al quale sia stato notificato il divieto di accedere ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni determina l'invalidità del provvedimento, impedendone la convalida, nel solo caso in cui questo abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del giudice, ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione» (Sez. 3, n. 43107 del 13/10/2021, Addis, Rv. 282299 - 01). 4. Quanto al terzo motivo, ritiene il Collegio che la motivazione del G.i.p. sfugga alle censure difensive, avendo valorizzato la gravità dei fatti (lancio di sassi prima della partita, inveendo contro gli operanti), la "evidente assenza di controllo manifestata dal prevenuto e tenuto conto del precedente DASPO già notificato allo stesso". Tale ultima annotazione deve essere posta in relazione a quanto precisato dal Questore di Macerata, in ordine al fatto che il GN era già stato destintario nel 2020 di analogo provvedimento per la durata di anni due (cfr. pag. 2 del provvedimento del Questore). Risulta quindi ampiamente soddisfatto il requisito motivazionale oggetto della censura difensiva. 5. Anche l'ultimo motivo è infondato, alla luce del consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989, n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri cd. "amichevoli", che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, sussistendo, anche in tal caso, l'esigenza di prevenire fenomeni di violenza valevoli a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica» (Sez. 3, n. 12355 del 14/02/2023, Pisarelli, Rv. 284235 - 02). 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 4 4
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 giugno 2024 Il Consigli stensore