Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/04/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.665/2023
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del Giudice dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, iscritta al n.1665 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, ritenuta in decisione su conclusioni precisate dalle parti all'udienza cartolare del 29 ottobre 2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt.190 e 352 c.p.c. a decorrere dal
28.11.2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre Annunziata alla via Ercole Ercoli 146, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Anna Pia Cavallaro dal quale è rappresenta e difesa nel presente grado di giudizio in virtù di mandato allegato all'atto di citazione di primo grado;
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di impresa designata ex Controparte_1
lege alla gestione dei danni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, elettivamente domiciliata in Portici alla via A. Diaz 99 presso lo studio dell'avv. Candida Cantalamessa che la
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4606/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata
Conclusioni: all'udienza del 29.10.24 tenutasi con trattazione scritta le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex artt.190 e 352 c.p.c. con decorrenza dal 29.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. nella intestata qualità di F.G.V.S., per ivi sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'auto rimasta ignota nella causazione dell'evento, al risarcimento dei danni patiti per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 5 giugno 2019 alle ore 21.30 circa nel Comune di Pompei, alla via Plinio.
Assumeva l'attrice in primo grado che nelle circostanze di tempo e di luogo suindicate, stava percorrendo a piedi la via Plinio, nei pressi del Bingo, allorquando rimaneva vittima di un sinistro causato dall'esclusiva responsabilità di un'auto , rimasta ignota, la quale, ripartendo dalla sosta la investiva facendola rovinare al suolo.
Precisava altresì l'istante che il conducente della auto dopo l'investimento si allontanava repentinamente omettendo di prestare il necessario soccorso e senza consentire la sua identificazione personale né quella del veicolo investitore.
Deduceva l'istante che a seguito di tale sinistro stradale, veniva condotta presso l'ospedale civile di
Boscotrecase, ove a seguito di Rx mano sinistra, Rx massiccio facciale e Rx spalla sinistra , le veniva diagnosticato “trauma contusivo arto superiore” con prognosi di guarigione di giorni sette, ed immobilizzazione 5° dito (cfr. atti) , poi a seguito di esame radiografico del 10.6.19 le veniva diagnosticata “frattura della base della falange …del V dito con lieve scomposizione”.
Tanto premesso concludeva come in atti.
La nella intestata qualità di Fondo, nel costituirsi ritualmente in giudizio impugnava Controparte_1
l'assunto attoreo, eccependo preliminarmente la nullità, inammissibilità, improcedibilità della domanda;
nel merito, concludeva per il rigetto della domanda attesa la sua infondatezza ed in subordine, per il riconoscimento di un concorso di colpa del pedone con conseguente riduzione della percentuale di danno risarcibile.
Indi, instaurato il contraddittorio, il Giudice di Pace di Torre Annunziata in persona della dott.ssa
Buonocore, con sentenza n. 4606/22 , emessa in data 12.4.22 e depositata in data 1.8.22, nell'ambito del procedimento civile recante RG. n. 5617/2020, rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice “al pagamento, in favore di delle spese di giustizia”. Controparte_2
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello deducendone l'erronea Parte_1 motivazione del rigetto (“va rilevata la nullità dell'atto di citazione…..non risulta indicata la residenza dell'attrice”).
Chiedeva pertanto, previa ammissione dei mezzi istruttori, in accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza impugnata, accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto rimasto ignoto in relazione al sinistro oggetto di lite e per l'effetto condannarsi la compagnia appellata n.q di F.G.V.S., al risarcimento in suo favore dei danni patiti per le lesioni personali riportate e quantificati nell'importo pari ad euro 4.809,70 o nella diversa misura ritenuta di giustizia e comunque contenuta nel limite di euro 5.200,00 con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione
Si costituiva , tempestivamente , con propria comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente, l'odierna compagnia appellata la quale, resistendo alle avverse difese, concludeva nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del secondo grado di giudizio. La compagnia chiedeva , in via incidentale, la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e dove condannava parte attrice “al pagamento, in favore di
delle spese di giustizia”, anziché in favore della Compagnia. Controparte_2
Indi, preso atto dell'avvenuta acquisizione del predetto fascicolo di I grado, veniva ammessa l'escussione dell'unico teste indicato , ed all'esito la scrivente ne disponeva il rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 29.10.2024 ove la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle memorie di replica ai sensi degli artt.190 e 354 c.p.c. con decorrenza dei medesimi a partire dal 29.11.24.
2. In rito.
Preliminarmente va dato atto della procedibilità della domanda di appello tempestivamente spiegata entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata. Nel caso di specie deve poi dichiararsi l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi e per gli effetti dell'art.342 c.p.c. atteso che nell'atto di appello risultano ben delineati i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione e non essendo richieste formule sacramentali ma che l'appello contenga una chiara individuazione dei punti contestati del provvedimento impugnato e delle argomentazioni con le quali l'impugnante intende contestare le ragioni addotte dal primo giudice
(cfr. SS.UU. Civili n.27199 del 16.11.2017 “..Gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
D.L. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni
e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte da primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di” revisio prioris instantiae” del giudizio di appello , il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del
Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Nel merito
La domanda attorea deve essere rigettata sebbene con diversa motivazione.
3.1. Occorre innanzitutto dare atto che il giudice di pace ha omesso di svolgere l'istruttoria rigettando la domanda sulla base di una erronea motivazione e cioè sulla base della nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della residenza attorea.
Nel caso in esame , infatti, non vi era alcuna nullità atteso che se è vero che la forma della domanda ed il contenuto dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace sono disciplinati dagli artt. 316 e 318
c.p.c. c.c., e che la disciplina è sicuramente integrata dall'art. 164 c.p.c. (nullità dell'atto di citazione), la residenza dell'attrice non rientra tra gli elementi essenziali della domanda per il giudizio innanzi al giudice di pace.
La predetta domanda, infatti, ha un contenuto molto meno complesso di quello dinanzi al Tribunale: essa deve contenere l'indicazione del giudice, delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. La deroga alla normativa generale è giustificata dalla ratio di massima semplificazione cui si ispira il processo dinanzi al g.d.p..
In ogni caso deve darsi atto che , anche ove vi fosse stata la nullità della citazione , ciò non avrebbe comportato il rigetto nel merito della domanda, e tanto atteso che nel caso in esame parte convenuta si era ritualmente costituita.
3.2. Tanto premesso occorre rilevare che in adempimento di quanto stabilito dall'art.2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producano gli effetti da lui invocati ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto ( cfr.ex plurimis Cass.civ. 13390/07).
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretese, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio ex art.116 c.p.c. (cfr. Cass. Civ.
n.4077/96; cass.civ. n.3564/95).
In particolare, nelle fattispecie risarcitorie nelle quali è coinvolto il Fondo di Garanzia Vittime della
Strada l'accertamento dello svolgimento del sinistro assume pregnanza probatoria particolarmente elevata, trattandosi per lo più di sinistri nei quali non vi è alcuna controparte effettiva che possa dunque resistere in maniera completa alla avversa pretesa, di tal che si devono osservare le più ampie cautele onde pervenire ad un giudizio pieno e confortato da elementi chiari di riscontro.
Invero l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno ai sensi dell'art. 2697 cc e 100 cpc.
Ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia – per il tramite della relativa Compagnia di assicurazione designata - sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo provare le modalità del sinistro e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo ( per il quale peraltro sia sussistente l'obbligo di assicurazione); in secondo luogo, deve provare che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. Cass.civ. n.12304/2005; Cass.civ.
n.10484/2001; Cass.civ. n.10762/1992); in terzo luogo di aver uniformato la propria condotta di guida al rispetto delle norme del Codice della Strada.
Peraltro con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha anche affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi ( presenza denuncia- querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica ( cfr. cass civ sez.III, n.10323 del 21.06.2012).
Ed ancora di recente la Corte di Cassazione ha osservato come “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio visto che
l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire
l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato, sicché il giudice di merito potrà tenere conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (così, in motivazione, cass. civ. sez.III, sent. n.3019/16 ; cass.civ. sez. III, sent.,n.23434/2014; cass.civ. sez.III, sent. n.20066/13)” (cfr. Cass.civ sez.VI-3 ordinanza n.18097 del 16.06.2020).
In altri termini, il soggetto che assuma di essere stato vittima di un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l'onere di provare l'incolpevole impossibilità di identificazione del responsabile;
a contrario, la richiesta risarcitoria non potrà essere accolta allorquando la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile alla violazione, ad opera del danneggiato, di regole di ordinaria diligenza e comune prudenza.
Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la fuga del danneggiante non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dall'art.19,comma1, lett.a) L.990/69 – oggi disciplinata dall'art.283 lett.a) d.lgs.209/05 – e che : “ l'obbligo risarcitorio nei confronti della vittima, in linea con l'art.1 quarto comma, della direttiva CE del Consiglio del 30 dic 1983 , n84/5, trasfuso nell'art.10 comma 1, della direttiva CE del 16 sett 2009, n.2009/103, sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima “ (cfr. Cass.civ. , sentenza n.274/2015).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, lo scrivente ritiene che la domanda sia infondata e debba essere rigettata.
Invero sulla base delle emergenze processuali in atti deve ritenersi non sufficientemente provato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso occorso nei termini descritti dall'attore (cfr. le risultanze della prova testimoniale e della documentazione sanitaria agli atti del giudizio).
In primo luogo, occorre evidenziare che, nel caso che ci riguarda, nessun rilievo è stato effettuato sul luogo del sinistro da parte delle autorità competenti né è intervenuta l'ambulanza a prestare i dovuti soccorsi.
Ancora, si evidenzia che soltanto dopo quasi tre mesi dopo l'accaduto, in data 2/09/2019, l'attrice sporgeva denuncia querela a carico di ignoti. Tale circostanza, com'è evidente, ha reso più difficoltose le attività di indagine volte a individuare il presunto autore della condotta colposa denunciata.
Tra l'altro l'attrice non fornisce la prova di aver indicato alcun testimone dell'evento ( cfr. in atti deposito della sola ricevuta della denunzia) .
Né la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attrice nell'atto di citazione può dirsi provata sulla base della testimonianza raccolta in giudizio, atteso che, dalla disamina delle dichiarazioni rese dall'unico teste di parte attrice escusso in giudizio, peraltro coniuge dell'attrice ed in quanto tale già scarsamente attendibile, emergono anche incongruenze che rendono poco credibili le circostanze allegate .
Il teste, infatti, ha dapprima riferito che l'incidente si era verificato alle 21.00 , e cioè all'orario in cui la attrice aveva finito di lavorare, e successivamente ha affermato che erano usciti per una camminata veloce.
Inoltre dapprima riferisce che l'incidente era avvenuto nel settembre 2019 e poi alla fine dell'escussione si corregge precisando che era accaduto nel giugno 2019.
Sempre nel corso della testimonianza il teste ha affermato di non essersi accorto dell'auto ma di aver visto l'attrice rotolare a terra, e tuttavia ha affermato di svolgere il lavoro di vigile proprio nella città di Pompei il che dunque comporta esperienza non solo nella conoscenza dei luoghi , ma anche nella gestione dei sinistri. Ciò premesso, la evidenziata scarsa attendibilità della deposizione testimoniale valutata unitamente alla documentazione depositata da parte attrice porta a confermare l'insufficienza del quadro istruttorio, corroborata anche dalla mancanza di idonea documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi che, se allegata, avrebbe reso possibile all'odierno giudicante non soltanto di verificare l'esatto luogo del sinistro ma anche di meglio valutare la corretta visuale del testimone rispetto al luogo teatro dell'impatto.
Deve poi aggiungersi che la Compagnia convenuta ha documentato che l'attrice è stata coinvolta in più sinistri dal 2014 al 2019 (sia come responsabile che come danneggiato che come testimone).
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni non può ritenersi provata con sufficiente certezza l'accadimento del sinistro così come prospettato dall'attrice nei propri scritti difensivi con la conseguenza che la domanda deve essere rigettata.
Sul punto è ormai granitico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “qualora le risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata non offrano elementi probatori affidabili ed attendibili sulle circostanze di fatto al momento del sinistro, sulla dinamica dello stesso, sulla responsabilità di terzi implicati, ovvero indizi gravi precisi e concordanti, ex art. 2729, che facciano quantomeno presumere che la responsabilità di terzi sia, secondo le logiche dell'id quod plerumque accidit, la sola logica ipotizzabile del sinistro, si deve ritenere che l'onere probatorio dell'attore non sia stato correttamente integrato, essendo l'istruttoria insufficiente, con conseguente impossibilità di fondare l'obbligazione risarcitoria a carico dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada
(da ultimo Corte appello Napoli sez. IV, 18/02/2020, n.740).
Sicché, alla luce di quanto sopra esposto e dei principi giurisprudenziali richiamati in merito all'onere della prova ed alla necessaria rigorosità della stessa deve ritenersi non adeguatamente provata la dinamica del sinistro e soprattutto la sua addebitabilità alla condotta dolosa o colposa del conducente di un mezzo non identificato.
In ogni caso anche ove parte attrice fosse riuscita a provare che le lesioni riportate dall'attore erano riconducibili all'impatto con un veicolo non identificato , deve darsi atto che vi sarebbe stata da rilevare la condotta colposa dell'attrice stessa, che – cosi come emerge dalla descrizione del teste - si sarebbe trovata in ora crepuscolare a percorrere una strada in prossimità di un'area destinata al parcheggio di auto.
In definitiva, alla luce dell'insufficiente quadro istruttorio , che non consente di ritenere addebitabile alla condotta del conducente non identificato i danni subiti dall'attrice, deve ritenersi che la non abbia sufficientemente assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente, con Parte_1 conseguente necessario rigetto dell'appello.
3.3. Deve essere accolta l'istanza incidentale di correzione dell'errore materiale formulata dalla
Compagnia con riferimento al capo 2 del dispositivo , dove viene condannata parte attrice “al pagamento, in favore di delle spese di giustizia”, anziché in favore della Controparte_2
Compagnia.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante nella misura indicata in dispositivo e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, – secondo i parametri medi di cui ai D.M. 55/2014 e 147/22 – scaglione di riferimento (da euro1.101,00
a euro 5.200,00) e si liquidano come da dispositivo.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, nella qualità di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata
n.4606 del 12.04.2022 e depositata in data 1.8.22, disponendo tuttavia in accoglimento della domanda incidentale di correzione , che , nel capo 2 del dispositivo, là dove si legge “al pagamento, in favore di delle spese di giustizia”, debba invece leggersi “al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di impresa designata ex lege alla Controparte_1 gestione dei danni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada”; 2) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nella qualità di impresa designata ex lege alla Controparte_1
gestione dei danni del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada che liquida in euro 2.552,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico di dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Torre Annunziata, il 4 aprile 2025
Il giudice dott. ssa Luisa Zicari
…