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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 6811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6811 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1255/2025
TRA
(C.F. ), con sede in Avellino alla P.zza De Marsico n. 2, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., ; ( , Parte_2 Parte_2 C.F._1 in proprio, e ( ), tutti rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
CC TO ( ) e dall'avv. Vincenzo Giuliano CodiceFiscale_3
( ), presso il cui studio in Benevento, alla Via XXIV Maggio, 9 sono C.F._4 elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
E
(C.F.-P.IVA: Controparte_1
) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 38, comma 2, c.p.c., del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, depositata in data 26.11.2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio, depositato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
4.6.2024, la chiedeva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della quale debitrice Parte_1 principale, nonché di e , quali fideiussori, per la somma Parte_2 Parte_3 di € 45.767,09, oltre interessi, a titolo di saldo del contratto di mutuo stipulato in data
13.12.2021 con la Parte_1
Era emesso decreto ingiuntivo, n. 653/2024 del 12.4.2024, per la somma richiesta, solo nei confronti della e non anche dei fideiussori, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ai quali non si operava nessun riferimento nel predetto decreto ingiuntivo.
[...]
Il medesimo decreto era notificato alla in data 15.4.2024; era notificato, altresì, Parte_1
a in data 26.4.2024, benché non risultasse soggetto ingiunto. Parte_3
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponevano opposizione l'ingiunta Parte_1
nonché i fideiussori (nei confronti del quale il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3 non era stato emesso, ma solo notificato) e (nei confronti del quale il Parte_2 decreto ingiuntivo non era stato né emesso, né notificato).
Gli opponenti, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza per territorio del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, in favore del foro del consumatore, individuato nel
Tribunale di Avellino, risiedendo i fideiussori e , che Parte_2 Parte_3 rivestivano la qualità di consumatori, in Avellino, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
, poi, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, Parte_3 posto che aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo privo dell'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti;
eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo Parte_2 per omessa notifica dello stesso nei suoi confronti;
tutti gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza e mancata specificazione del petitum e della causa petendi, contestando, altresì, la fondatezza della pretesa creditoria della banca;
i fideiussori eccepivano la nullità delle fideiussioni e la violazione del divieto di doppio garanzia, in quanto il credito fatto valere dalla banca era relativo ad un finanziamento ottenuto con garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia, istituito dalla legge n. 662/1996, gestito dal che garantiva il finanziamento concesso alla Controparte_2
per la somma di € 50.000,00 fino alla concorrenza di € 40.000,00; nonché Parte_1
2 l'estinzione della fideiussione, ex art. 1957 c.c.
Tanto dedotto, gli opponenti concludevano chiedendo:
“in via preliminare:
a) dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per tutto quanto evidenziato nel presente atto, e comunque per incompetenza territoriale del giudice adito, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
b) in subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per tutto quanto evidenziato nel presente atto, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori e l'inefficacia del titolo per difetto di notifica nei confronti del sig. Parte_2 nella sua qualità di fideiussore, nonché la nullità dei contratti per quanto evidenziato
[...] nel presente atto condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
c) in via ulteriormente subordinata dichiarare la nullità, ex artt. 1325 n. 1, 1418, 1815 c.c. e
644 c.p., e/o comunque per tutto quanto evidenziato nel presente atto, degli addebiti effettuati, nel corso dei rapporti inter partes, a titolo di interessi, non essendo stati, essi, mai pattuiti nella misura effettivamente applicata che, oltretutto, tenuto conto anche di ogni altra spesa collegata al finanziamento, risultano palesemente usurari, e per l'effetto, ricalcolare i rapporti senza applicazione di alcun interesse e/o spese di qualsivoglia genere anche a mezzo
C.T.U. contabile-bancaria la cui concessione sin da ora si invoca e con revoca del titolo opposto;
d) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni di cui è causa per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n.287/1990) e/o in subordine la nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n.287/1990) e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per spese generali, CPA ed IVA, e con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
che aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio
[...] sollevata dai garanti, chiedendo la compensazione delle spese processuali, giustificata dal fatto che l'eccezione era stata proposta dai soggetti (garanti) che non erano parti processuali, perché
3 non erano indicati nel decreto ingiuntivo, che, quindi, non avrebbe potuto acquisire efficacia di giudicato nei loro confronti;
dichiarava di non accettare il contraddittorio nel merito dell'opposizione, in quanto, dopo l'adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, la causa viene cancellata dal ruolo e l'ingiunzione di pagamento annullata.
Tanto dedotto, la banca così concludeva:
• Senza entrare nel merito delle domande, accettare l'adesione all'indicazione di incompetenza per territorio proposta dagli opponenti, pur se non legittimati al contraddittorio in tale parte, con compensazione delle spese;
• Solo nel caso in cui il giudice non decidesse per l'incompetenza per territorio, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto solo ed esclusivamente nei confronti del debitore orinario, per € 10.344,36, pari alla somma non pagata dal garante CP_2
, con governo delle spese in carico alla parte soccombente o con compensazione delle
[...] stesse.
Il Tribunale, all'esito della prima udienza di trattazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., pronunciava ordinanza, con la quale, dopo aver premesso: “Vista
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di (Avellino), come eccepito da parte opponente;
rilevato che nella presente fattispecie deve trovare applicazione il c.d. “foro del consumatore” per cui l'eccezione è fondata;
rilevato che parte opposta si è associata a tale eccezione” , così disponeva nel dispositivo: “Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Avellino; dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con fissazione del termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Avellino;
nulla sulle spese di lite dovendovi eventualmente provvedere il giudice al quale la causa è rimessa (Cass. n. 25180/2013, Cass.
n. 16744/2009.)”
B. Giudizio di appello
Avverso l'ordinanza, ex art. 183 ter c.p.c., depositata in data 26.11.2024, hanno proposto appello la nonché i fideiussori e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 12.3.2025, alla
[...]
chiedendo in riforma dell'ordinanza impugnata di: Controparte_1
“emettere, unitamente alla revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale dovuta alla violazione del foro del consumatore già accertata dal tribunale, pronuncia di condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado secondo i valori medi
4 della tabella di cui al D.M. 55/2014 ed aggiornato al D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al
Tribunale per la fase studio, introduttiva e trattazione, scaglione ricompreso tra euro
26.001,00 ad euro 52.000,00 e con aumento percentuale ex art. 4 comma 2 cit. D.M. per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale oltre c.p.a., iva se dovuta,
15% rimborso forfettario, contributo e marca e dunque al pagamento della somma di euro
7.610,67 e/o maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di dover liquidare e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge oltre c.u. e bolli, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
L'appellata benché Controparte_1 regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza di trattazione del 22.10.2025 dinanzi al Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia della banca appellata ed è stata fissata, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. l'udienza collegiale del 3.12.2025 per la discussione orale della causa, con termine fino a quindici giorni prima per il deposito delle note conclusionali;
alla predetta udienza collegiale del 3.12.2025, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt.
38,112, 281 bis e 279 c.p.c. per avere il tribunale disposto con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo senza pronunciare sulle spese”, gli appellanti hanno dedotto che il
Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 38, comma 2, c.p.c., perché la predetta disposizione normativa non può essere invocata nell'ipotesi di adesione all'eccezione di incompetenza per violazione del foro del consumatore, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto definire il giudizio, revocando il decreto ingiuntivo e pronunciando sulle spese del giudizio.
C.2. Con il secondo motivo di appello rubricato “B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 2° comma c.p.c., degli art. 91, 92 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. – per non avere il tribunale condannato la controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”, gli appellanti si sono doluti del fatto che il primo giudice, nonostante l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per violazione del foro del consumatore, aveva omesso di
5 pronunciare la condanna della controparte al pagamento delle spese del grado, favorendo, in tal modo, parte opposta.
Gli appellanti hanno evidenziato che la banca appellata, opposta in primo grado, li aveva costretti alla difesa giudiziale, richiedendo un credito non dovuto e che l'inesistenza del credito era stata riconosciuta dalla stessa banca che, dopo la notifica dell'atto di opposizione, si era costituita in giudizio riducendo la pretesa da € 45.767,09 ad € 10.344,36.
I due motivi di appello, che devono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
È, ormai, coperta da giudicato la dichiarazione di fondatezza dell'eccezione degli opponenti di incompetenza per territorio del giudice adito in sede di emissione del decreto ingiuntivo, che è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore del foro del consumatore, individuato nel
Tribunale di Avellino.
Tuttavia, come rilevato dagli appellanti, la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), Cod. Cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria
(cass. civ., 5.6.2024, n. 15699).
Inoltre, va rilevato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo opposto, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, anche implicitamente, anche la declaratoria di nullità del medesimo decreto, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena (cass. civ., 22.12.2021, n. 41230; cass. civ., 9.11.2024,
n. 21297).
Ed, anzi, è stato precisato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non
è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279,
6 primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cass. civ., 21.8.2012, n. 14594; cass. civ., 10.6.2019, n. 15579).
In accoglimento dei due motivi di appello, ferma la dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore del foro del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di Avellino, a seguito della relativa eccezione proposta dagli opponenti in primo grado, odierni appellanti, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e si deve statuire sulle spese del giudizio di primo grado.
Ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, ove si consideri che l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria in favore del foro del consumatore è stata proposta dai fideiussori, Parte_3
e , i quali, però, non avevano nessuna legittimazione processuale a
[...] Parte_2 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, atteso che esso era stato emesso solo nei confronti della debitrice principale, la società che era l'unico soggetto Parte_1 ingiunto, a cui era estraneo ogni profilo di incompetenza del giudice adito in favore del foro del consumatore.
D. Le spese processuali
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di appello, deve disporsi che esse restino a carico degli appellanti, tenuto conto del complessivo esito dell'appello, che, sebbene abbia visto gli appellanti vittoriosi nella parte in cui hanno censurato l'ordinanza impugnata per non aver dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per non aver regolato le spese del giudizio di primo grado, non ha, comunque, portato alla condanna della banca appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore degli appellanti, come da essi richiesto, essendo stata disposta l'integrale compensazione delle spese predette.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nonché da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della Parte_3 Controparte_1
avverso l'ordinanza, ex art. 38, comma 2, c.p.c., del Tribunale
[...] di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 26.11.2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
7 1) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata
– ferma la dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Avellino, quale foro del consumatore – : a) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n.
653/2024 del 12.4.2024; b) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere ist. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott.ssa Maria Casaregola Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ist. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1255/2025
TRA
(C.F. ), con sede in Avellino alla P.zza De Marsico n. 2, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., ; ( , Parte_2 Parte_2 C.F._1 in proprio, e ( ), tutti rappresentati e difesi, Parte_3 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv.
CC TO ( ) e dall'avv. Vincenzo Giuliano CodiceFiscale_3
( ), presso il cui studio in Benevento, alla Via XXIV Maggio, 9 sono C.F._4 elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
E
(C.F.-P.IVA: Controparte_1
) P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza, ex art. 38, comma 2, c.p.c., del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, depositata in data 26.11.2024
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso monitorio, depositato dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data
4.6.2024, la chiedeva Controparte_1
l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della quale debitrice Parte_1 principale, nonché di e , quali fideiussori, per la somma Parte_2 Parte_3 di € 45.767,09, oltre interessi, a titolo di saldo del contratto di mutuo stipulato in data
13.12.2021 con la Parte_1
Era emesso decreto ingiuntivo, n. 653/2024 del 12.4.2024, per la somma richiesta, solo nei confronti della e non anche dei fideiussori, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ai quali non si operava nessun riferimento nel predetto decreto ingiuntivo.
[...]
Il medesimo decreto era notificato alla in data 15.4.2024; era notificato, altresì, Parte_1
a in data 26.4.2024, benché non risultasse soggetto ingiunto. Parte_3
Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponevano opposizione l'ingiunta Parte_1
nonché i fideiussori (nei confronti del quale il decreto ingiuntivo
[...] Parte_3 non era stato emesso, ma solo notificato) e (nei confronti del quale il Parte_2 decreto ingiuntivo non era stato né emesso, né notificato).
Gli opponenti, in via preliminare, eccepivano l'incompetenza per territorio del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, in favore del foro del consumatore, individuato nel
Tribunale di Avellino, risiedendo i fideiussori e , che Parte_2 Parte_3 rivestivano la qualità di consumatori, in Avellino, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
, poi, eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva, Parte_3 posto che aveva ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo privo dell'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti;
eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo Parte_2 per omessa notifica dello stesso nei suoi confronti;
tutti gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza e mancata specificazione del petitum e della causa petendi, contestando, altresì, la fondatezza della pretesa creditoria della banca;
i fideiussori eccepivano la nullità delle fideiussioni e la violazione del divieto di doppio garanzia, in quanto il credito fatto valere dalla banca era relativo ad un finanziamento ottenuto con garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia, istituito dalla legge n. 662/1996, gestito dal che garantiva il finanziamento concesso alla Controparte_2
per la somma di € 50.000,00 fino alla concorrenza di € 40.000,00; nonché Parte_1
2 l'estinzione della fideiussione, ex art. 1957 c.c.
Tanto dedotto, gli opponenti concludevano chiedendo:
“in via preliminare:
a) dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per tutto quanto evidenziato nel presente atto, e comunque per incompetenza territoriale del giudice adito, condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
b) in subordine revocare il decreto ingiuntivo opposto, con ogni miglior formula, per tutto quanto evidenziato nel presente atto, dichiarando il difetto di legittimazione passiva dei fideiussori e l'inefficacia del titolo per difetto di notifica nei confronti del sig. Parte_2 nella sua qualità di fideiussore, nonché la nullità dei contratti per quanto evidenziato
[...] nel presente atto condannando l'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
c) in via ulteriormente subordinata dichiarare la nullità, ex artt. 1325 n. 1, 1418, 1815 c.c. e
644 c.p., e/o comunque per tutto quanto evidenziato nel presente atto, degli addebiti effettuati, nel corso dei rapporti inter partes, a titolo di interessi, non essendo stati, essi, mai pattuiti nella misura effettivamente applicata che, oltretutto, tenuto conto anche di ogni altra spesa collegata al finanziamento, risultano palesemente usurari, e per l'effetto, ricalcolare i rapporti senza applicazione di alcun interesse e/o spese di qualsivoglia genere anche a mezzo
C.T.U. contabile-bancaria la cui concessione sin da ora si invoca e con revoca del titolo opposto;
d) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle fideiussioni di cui è causa per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n.287/1990) e/o in subordine la nullità della clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n.287/1990) e per l'effetto dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.;
e) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con le maggiorazioni dovute per spese generali, CPA ed IVA, e con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1
che aderiva all'eccezione di incompetenza per territorio
[...] sollevata dai garanti, chiedendo la compensazione delle spese processuali, giustificata dal fatto che l'eccezione era stata proposta dai soggetti (garanti) che non erano parti processuali, perché
3 non erano indicati nel decreto ingiuntivo, che, quindi, non avrebbe potuto acquisire efficacia di giudicato nei loro confronti;
dichiarava di non accettare il contraddittorio nel merito dell'opposizione, in quanto, dopo l'adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, la causa viene cancellata dal ruolo e l'ingiunzione di pagamento annullata.
Tanto dedotto, la banca così concludeva:
• Senza entrare nel merito delle domande, accettare l'adesione all'indicazione di incompetenza per territorio proposta dagli opponenti, pur se non legittimati al contraddittorio in tale parte, con compensazione delle spese;
• Solo nel caso in cui il giudice non decidesse per l'incompetenza per territorio, dichiarare valido ed efficace il decreto ingiuntivo opposto solo ed esclusivamente nei confronti del debitore orinario, per € 10.344,36, pari alla somma non pagata dal garante CP_2
, con governo delle spese in carico alla parte soccombente o con compensazione delle
[...] stesse.
Il Tribunale, all'esito della prima udienza di trattazione, dopo lo scambio delle memorie ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., pronunciava ordinanza, con la quale, dopo aver premesso: “Vista
l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in favore del Tribunale di (Avellino), come eccepito da parte opponente;
rilevato che nella presente fattispecie deve trovare applicazione il c.d. “foro del consumatore” per cui l'eccezione è fondata;
rilevato che parte opposta si è associata a tale eccezione” , così disponeva nel dispositivo: “Accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di
Avellino; dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con fissazione del termine di tre mesi per la riassunzione davanti al Tribunale di Avellino;
nulla sulle spese di lite dovendovi eventualmente provvedere il giudice al quale la causa è rimessa (Cass. n. 25180/2013, Cass.
n. 16744/2009.)”
B. Giudizio di appello
Avverso l'ordinanza, ex art. 183 ter c.p.c., depositata in data 26.11.2024, hanno proposto appello la nonché i fideiussori e , con Parte_1 Parte_2 Parte_3 atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 12.3.2025, alla
[...]
chiedendo in riforma dell'ordinanza impugnata di: Controparte_1
“emettere, unitamente alla revoca del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale dovuta alla violazione del foro del consumatore già accertata dal tribunale, pronuncia di condanna della controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado secondo i valori medi
4 della tabella di cui al D.M. 55/2014 ed aggiornato al D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al
Tribunale per la fase studio, introduttiva e trattazione, scaglione ricompreso tra euro
26.001,00 ad euro 52.000,00 e con aumento percentuale ex art. 4 comma 2 cit. D.M. per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale oltre c.p.a., iva se dovuta,
15% rimborso forfettario, contributo e marca e dunque al pagamento della somma di euro
7.610,67 e/o maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di dover liquidare e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio, con le maggiorazioni dovute a norma di legge oltre c.u. e bolli, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
L'appellata benché Controparte_1 regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza di trattazione del 22.10.2025 dinanzi al Consigliere Istruttore, nominato ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., è stata dichiarata la contumacia della banca appellata ed è stata fissata, ex art. 350 bis, comma 2, c.p.c. l'udienza collegiale del 3.12.2025 per la discussione orale della causa, con termine fino a quindici giorni prima per il deposito delle note conclusionali;
alla predetta udienza collegiale del 3.12.2025, all'esito della discussione, la causa è stata riservata in decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt.
38,112, 281 bis e 279 c.p.c. per avere il tribunale disposto con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo senza pronunciare sulle spese”, gli appellanti hanno dedotto che il
Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 38, comma 2, c.p.c., perché la predetta disposizione normativa non può essere invocata nell'ipotesi di adesione all'eccezione di incompetenza per violazione del foro del consumatore, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile;
pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto definire il giudizio, revocando il decreto ingiuntivo e pronunciando sulle spese del giudizio.
C.2. Con il secondo motivo di appello rubricato “B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 2° comma c.p.c., degli art. 91, 92 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 111 Cost. – per non avere il tribunale condannato la controparte al pagamento delle spese del giudizio di primo grado”, gli appellanti si sono doluti del fatto che il primo giudice, nonostante l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per violazione del foro del consumatore, aveva omesso di
5 pronunciare la condanna della controparte al pagamento delle spese del grado, favorendo, in tal modo, parte opposta.
Gli appellanti hanno evidenziato che la banca appellata, opposta in primo grado, li aveva costretti alla difesa giudiziale, richiedendo un credito non dovuto e che l'inesistenza del credito era stata riconosciuta dalla stessa banca che, dopo la notifica dell'atto di opposizione, si era costituita in giudizio riducendo la pretesa da € 45.767,09 ad € 10.344,36.
I due motivi di appello, che devono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, sono fondati nei limiti di seguito indicati.
È, ormai, coperta da giudicato la dichiarazione di fondatezza dell'eccezione degli opponenti di incompetenza per territorio del giudice adito in sede di emissione del decreto ingiuntivo, che è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in favore del foro del consumatore, individuato nel
Tribunale di Avellino.
Tuttavia, come rilevato dagli appellanti, la competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), Cod. Cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria
(cass. civ., 5.6.2024, n. 15699).
Inoltre, va rilevato che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo opposto, pronunciata in sede di opposizione allo stesso, contiene, anche implicitamente, anche la declaratoria di nullità del medesimo decreto, sicché la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena (cass. civ., 22.12.2021, n. 41230; cass. civ., 9.11.2024,
n. 21297).
Ed, anzi, è stato precisato che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio non
è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279,
6 primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (cass. civ., 21.8.2012, n. 14594; cass. civ., 10.6.2019, n. 15579).
In accoglimento dei due motivi di appello, ferma la dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha emesso il decreto ingiuntivo, in favore del foro del consumatore, da individuarsi nel Tribunale di Avellino, a seguito della relativa eccezione proposta dagli opponenti in primo grado, odierni appellanti, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto e si deve statuire sulle spese del giudizio di primo grado.
Ricorrono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di primo grado, ove si consideri che l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria in favore del foro del consumatore è stata proposta dai fideiussori, Parte_3
e , i quali, però, non avevano nessuna legittimazione processuale a
[...] Parte_2 proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, atteso che esso era stato emesso solo nei confronti della debitrice principale, la società che era l'unico soggetto Parte_1 ingiunto, a cui era estraneo ogni profilo di incompetenza del giudice adito in favore del foro del consumatore.
D. Le spese processuali
Con riferimento alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di appello, deve disporsi che esse restino a carico degli appellanti, tenuto conto del complessivo esito dell'appello, che, sebbene abbia visto gli appellanti vittoriosi nella parte in cui hanno censurato l'ordinanza impugnata per non aver dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto e per non aver regolato le spese del giudizio di primo grado, non ha, comunque, portato alla condanna della banca appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore degli appellanti, come da essi richiesto, essendo stata disposta l'integrale compensazione delle spese predette.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto dalla nonché da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della Parte_3 Controparte_1
avverso l'ordinanza, ex art. 38, comma 2, c.p.c., del Tribunale
[...] di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 26.11.2024, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
7 1) Accoglie l'appello, per quanto di ragione, ed in parziale riforma dell'ordinanza impugnata
– ferma la dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale di Avellino, quale foro del consumatore – : a) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, n.
653/2024 del 12.4.2024; b) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Napoli, 3.12.2025
Il Consigliere ist. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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