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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4072/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4072/2019 tra
,c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GRATTACASO;
Parte opponente nei confronti della c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'RO ES;
Parte opposta
Nonché di
D'RO ES, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO GENNARO BARBA;
Parte opposta
Oggi 5 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Grattacaso, procuratore costituito;
Per parte opposta l'avv. Alessandro D'AM, procuratore costituito;
Controparte_1 per il terzo chiamato in causa D'AM l'avv. Barba, procuratore costituito.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2019, promossa da:
,c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GRATTACASO;
Parte opponente nei confronti della c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'RO ES;
Parte opposta
Nonché di
D'RO ES, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO GENNARO BARBA;
Parte opposta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.4.2019, , debitrice Parte_1 esecutata nella procedura espropriativa iscritta al n. r.g.e. 497/2016, ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art 615 c.p.c. spiegata in data 24.12.2018 al fine di contestare la legittimità dell'azione intrapresa dal creditore procedente ulla scorta di titoli cambiari con Controparte_1 firma di traenza e girata apocrifa, in mancanza di qualsivoglia rapporto obbligatorio o causale e/o cartolare intercorso tra le parti.
L'opponente, precisato di aver appreso della esistenza dei titoli cambiari recanti la sottoscrizione a sé riferibile solo a seguito dell'atto di pignoramento, ha cesurato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione sostenendo la tempestività della stessa, proposta in prima battuta in data 3.8.2017, con richiesta di sospensione rigettata con provvedimento del 2-7.11.2017, tenuto conto che, di fatto, la pagina 2 di 8 vendita era stata disposta successivamente visto che in data 28.9.2017 era stato disposto un supplemento di perizia al fine di integrare l'ordinanza di vendita e la pubblicità di rito.
, premesso di aver spiegato in via principale domanda di querela di falso degli Parte_1 indicati titoli cambiari innanzi al Tribunale di Nocera NF (procedimento iscritto al n.r.g. 61/2019), ha dedotto a fondamento dell'opposizione anche l'illecito utilizzo dei titoli da parte del creditore procedente, consapevole della falsità delle firme, integrante gli estremi del reato di cui all'art. 491 c.p. e, rilevato il proprio interesse all'accertamento della falsità dei titoli cambiari sottesi all'intentata azione esecutiva e all'accertamento del carattere apocrifo della sottoscrizione, ha contestato anche la correttezza delle motivazioni a sostegno della pronuncia di rigetto della chiesta sospensiva, nella parte relativa all'asserita verosimiglianza della sottoscrizione dei titoli posti alla base dell'intrapresa azione esecutiva rispetto alla firma apposta al mandato in calce all'atto della costituzione del debitore e sul verbale di ricezione della querela orale già sporta, fondate su una comparazione approssimativa delle firme da parte del G.E., non dotato delle specifiche competenze in merito.
Sulla base di tali premesse, parte opponente ha chiesto dichiararsi ammissibile e procedibile la spiegata opposizione, ricorrendone tutti i presupposti e requisiti di legge, insistendo per l'accoglimento della stessa, nonché per l'ammissione della querela di falso dei titoli sottesi all'azione esecutiva, ravvisandosi un interesse all'accertamento della falsità dei titoli cambiari analiticamente specificati, con declaratoria della nullità ed inefficacia della pretesa creditoria per insussistenza della stessa, vinte spese.
In data 31.5.2019 si è costituita in giudizio la rilevando preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e improponibilità dell'opposizione spiegata in data 24-26.12.2018, dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c., essendo stata già disposta la vendita con ordinanza del
29.6.2017.
Sempre in via preliminare, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancata citazione di tutti litisconsorti necessari, essendo stato introdotto il giudizio di merito solamente nei confronti del creditore procedente e non anche nei confronti del creditore intervenuto nel giudizio di espropriazione immobiliare, non risultando la citazione indirizzata anche all'avv. D'AM, intervenuto in data 5.12.2017 nel giudizio di espropriazione immobiliare e munito di titolo esecutivo.
In via gradata, la attesa la tutela invocata dall'opponente sulla scorta della Controparte_1 affermata sottoscrizione apocrifa dei titoli cambiari azionati, nonché della loro falsità, ha prospettato un'ipotesi di litispendenza con due analoghi giudizi aventi connessione soggettiva e oggettiva con il presente giudizio, di cui il primo instaurato innanzi al Tribunale di Salerno (R.G. 11530/2017), richiedendo la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 c.p.c..
Parte opposta ha anche dedotto l'infondatezza nel merito della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti a supporto della spiegata opposizione, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la pagina 3 di 8 condanna, ex art 96 c.p.c., della parte opponente, che, senza il verificarsi di alcun fatto nuovo, aveva intrapreso una serie di ripetitive attività meramente dilatorie, agendo in giudizio con mala fede e colpa grave nel tentativo maldestro di sospendere la procedura espropriativa.
All'udienza del 26.6.2019 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 27.4.2022 il precedente G.U. ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo alla procedura espropriativa n.r.g.e. 497/2016 e con successiva ordinanza del 12.5.2022 ha ammesso in parte la prova orale articolata.
All'udienza del 26.10.2022 è stato escusso il teste ed è stato raccolto l'interrogatorio Testimone_1 formale di CP_2
Disposta, poi, l'acquisizione della consulenza grafologica espletata nel giudizio avente ad oggetto querela di falso proposto innanzi al Tribunale di Nocera NF, versata in atti da parte attrice in data
25.10.2022, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnato il procedimento all'intestato G.U., all'udienza del 2.10.2024, osservato che nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario rispetto ai creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, rilevato l'intervento dell'avv. Alessandro D'AM, in proprio, risalente a data antecedente (5.12.2017) all'opposizione del
24.12.2018, parte attrice è stata invitata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dell'avv. Alessandro D'AM, in proprio, entro il 15.10.2024 ed è stata fissata nuova udienza anche per eventuali conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per il 5.2.2025.
In data 15.1.2025 si è costituito in giudizio l'avv. D'RO ES in proprio eccependo l'inammissibilità del presente giudizio perché relativo a fattispecie ormai coperte da giudicato interno, vista la mancata introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione già spiegata da in data 3.8.2017 e dichiarata tardiva dal G.E., aderendo all'eccezione di Parte_1 litispendenza ex art 39 c.p.c. spiegata dalla convenuta n ragione della pendenza, Controparte_1 tra le medesime parti del presente giudizio, di ben altri due giudizi incardinati presso il Tribunale di
Nocera NF (R.G. 61/2019 Giudice dott. Iannone prossima udienza 12.2.2025 e R.G. 692/2020
Giudice dott.ssa Galasso prossima udienza 5.2.2025) aventi i medesimi petitum e causa petendi dell'odierno giudizio.
Rilevata, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione, anche sulla scorta delle contestazioni sollevate agli esiti della perizia grafologica espletata nel parallelo giudizio teso accertare del carattere apocrifo delle firme apposte ai titoli cambiari posti a fondamento dell'intrapresa azione esecutiva, è stata precisata l'ininfluenza degli esiti dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di
Nocera NF rispetto alla posizione del creditore D'RO, intervenuto nell'espropriazione immobiliare sulla scorta di un titolo diverso rispetto ai contestati titoli cambiari. pagina 4 di 8 Ciò premesso, l'avv. ES D'RO ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità del presente giudizio per l'intervenuto giudicato interno e comunque per tardività del ricorso in opposizione o per l'inammissibilità della domanda per la mancata citazione del litisconsorte necessario, nonché in via gradata, ma pur sempre preliminare, per l'accertamento della litispendenza rispetto al giudizio preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Nocera NF R.G. 692/2020; nel merito parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, carente dei presupposti richieste per il relativo accoglimento e comunque non provata, con condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni arrecati alla parte convenuta, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, con vittoria di spese.
Tanto premesso sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni difensive delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione del creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare connessa è infondata e va rigettata.
Disposta, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario avv. ES D'RO, creditore intervenuto in proprio nella procedura esecutiva in data antecedente alla proposizione del ricorso in opposizione, non risulta ravvisabile alcun vizio del contraddittorio.
Le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa vanno accolte.
ha proposto il ricorso in opposizione collegato al presente giudizio di merito in Parte_1 data 24-26.12.2018, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c..
L'art. 615 comma 2, ultimo periodo, c.p.c., come novellato dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016 n. 119, applicabile alla presente controversia ratione temporis, stabilisce che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Il tenore della richiamata disposizione normativa è univoco nel senso di ritenere che, nelle procedure esecutive immobiliari, il debitore (o anche il terzo) che, come nella specie, contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente è soggetto ad una preclusione temporale rappresentata dallo svolgimento dell'udienza ex art 569 c.p.c., al cui esito viene adottata l'ordinanza che dispone la vendita, salvo che l'opposizione all'esecuzione sia esperita per far valere vicende, incidenti sul titolo esecutivo ovvero sul rapporto sostanziale, venute ad esistenza in seguito al provvedimento che ha disposto la vendita.
pagina 5 di 8 L'opposizione proposta da è stata proposta dopo l'emissione dell'ordinanza di Parte_2 vendita depositata all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. in data 29.6.2017 e, quindi, risulta quindi tardiva.
L'opposizione del 22-24.12.2018 non si presenta fondata su fatti e vicende nuove che abbiano inciso sui titoli esecutivi già azionati o sul rapporto sostanziale dedotto.
Neanche risulta allegata e provata la non imputabilità del ritardo nella proposizione dell'opposizione, né la tardività può dirsi giustificata dalla predisposizione di una consulenza grafologica di parte a supporto della prospettata falsità delle firme di traenza sui titoli azionati.
A ciò si aggiunga che nel corso della procedura esecutiva immobiliare collegata al presente giudizio di merito risulta spiegata in data 3.8.2017 una precedente opposizione nell'interesse di Parte_1
sempre fondata sulla negazione della paternità delle firme di traenza e di girata apposte ai titoli
[...] cambiari azionati dal creditore procedente nei confronti dell'opponente, decisa in sede cautelare dal G.E. con provvedimento del 2-7.11.2017.
L'opponente, rigettata l'istanza di sospensione, non condiviso il provvedimento, avrebbe dovuto reclamare l'ordinanza o introdurre il giudizio di merito, mentre la proposizione di una successiva opposizione fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto si presenta inammissibile oltre che tardiva.
Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalle argomentazioni svolte dalla parte opponente sul disposto supplemento di perizia, che non porta alla retrocessione della procedura esecutiva ad una fase precedente, ma costituisce un ausilio alla vendita già disposta mediante integrazione della perizia e della documentazione già allegata.
Dalla disamina dell'ordinanza del G.E. del 29.6.2017, poi, si evince chiaramente che con tale atto non solo è stato nominato il professionista delegato alle operazioni ma è stata disposta la vendita, presupponendo necessariamente la nomina del professionista la deliberazione della vendita.
Né è prospettabile, nella specie, il configurarsi di un ritardo nella proposizione dell'opposizione determinato da cause non imputabili alla debitrice, già destinataria della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento, a nulla valendo le deduzioni svolte in merito alla conoscenza della sottoscrizione delle cambiali solo a seguito della notifica del pignoramento per esser stati ritirati i precedenti atti dal coniuge dell'opponente, Testimone_1
Ferma la validità della notifica consegnata nelle mani di persona capace e convivente, con conseguente presunzione di conoscenza da parte del destinatario, la notifica dell'atto di pignoramento, nel caso di specie, risulta effettuata a mani di in data 7.11.2016, dovendosi, perciò stesso, Parte_1 ricondurre a tale momento l'avvenuta conoscenza delle cambiali a sua firma, con la conseguenza che è a pagina 6 di 8 tale data che va fatta risalire la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione di un'eventuale opposizione.
Né parte opponente, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento e, dunque, della conoscenza dei titoli sottesi alla pretesa, ha documentato circostanze idonee a giustificazione del ritardo.
Anzi, come desumibile dalla documentazione in atti, in data 14.2.2017 l'opponente ha depositato – peraltro senza il necessario consenso del creditore procedente – istanza di sospensione ex art 624 bis c.p.c. e, per il tramite del proprio procuratore, comparso all'udienza del 13.6.2017, si è limitata a chiedere un rinvio per valutare la possibilità di un programmato rientro dell'esposizione debitoria senza contestare la legittimità dei titoli cambiari.
In definitiva, l'opposizione spiegata da in data 24.12.2018 risulta inammissibile Parte_1 in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza fornire alcuna prova in ordine alla non imputabilità del ritardo.
La pronuncia di inammissibilità della domanda implica l'assorbimento delle altre questioni preliminari e di merito.
Vale solo la pena evidenziare che la dedotta pendenza del giudizio di querela di falso azionato in via principale, invocata dalla parte opponente a supporto delle difese nel merito, lungi dal costituire circostanza dirimente al fine di supportare il venir meno dei titoli legittimanti l'esecuzione, varrebbe a prospettare un'ipotesi di litspendenza ex art 39 c.p.c. rispetto alla medesima domanda proposta in via incidentale nel presente giudizio al fine di accertare l'effettiva non debenza del diritto creditorio azionato e la insussistenza di alcun rapporto obbligatorio.
In proposito, basti richiamare l'arresto di legittimità secondo cui sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., e un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, elaborato proprio nell'ambito di un procedimento in cui era stata affermata la litispendenza anche rispetto ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di declaratoria di nullità o comunque invalidità e/o inefficacia del titolo esecutivo sotteso all'intrapresa azione esecutiva (v.
Cass. civ. Sez. III Ord., 20/07/2010, n. 17037).
Le spese nei rapporti tra e la eguono la soccombenza Parte_1 Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 con riferimento alle controversie di valore indeterminabile-complessità bassa, applicando valori prossimi ai medi per la fase di studio, per quella introduttiva e di trattazione e valori prossimi ai minimi per la fase decisionale vista la semplificazione del modulo decisionale ex art 281 sexies c.p.c. (Fase di studio: €
pagina 7 di 8 1.800,00; Fase introduttiva: € 1.400,00; Fase istruttoria/di trattazione: € 1.800,00; Fase decisionale: €
1.500,00).
Nei rapporti tra l'opponente e l'avv. ES D'RO le spese possono essere compensate vista la citazione dello stesso ai soli fini della integrazione del contraddittorio, con conseguente non prospettabilità di una posizione di soccombenza del creditore intervenuto rispetto alle vicende oggetto di causa.
Non sussistono gli estremi per la condanna della parte opponente per lite temeraria, atteso che la proposizione dell'opposizione, pur dichiarata inammissibile, non integra una condotta connotata da dolo o colpa grave e non ha arrecato pregiudizi ulteriori rispetto a quelli assorbiti già nella liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
liquidando le stesse in € 6.500,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del
[...] compenso liquidato, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, con attribuzione in favore dell'AVV.
ES D'RO dichiaratosi antistatario.
3. Compensa le spese di lite con riferimento alla posizione di D'RO ES.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4072/2019 tra
,c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GRATTACASO;
Parte opponente nei confronti della c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'RO ES;
Parte opposta
Nonché di
D'RO ES, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO GENNARO BARBA;
Parte opposta
Oggi 5 febbraio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte opponente, l'avv. Grattacaso, procuratore costituito;
Per parte opposta l'avv. Alessandro D'AM, procuratore costituito;
Controparte_1 per il terzo chiamato in causa D'AM l'avv. Barba, procuratore costituito.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2019, promossa da:
,c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNI Parte_1 C.F._1
GRATTACASO;
Parte opponente nei confronti della c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. D'RO ES;
Parte opposta
Nonché di
D'RO ES, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO GENNARO BARBA;
Parte opposta
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.4.2019, , debitrice Parte_1 esecutata nella procedura espropriativa iscritta al n. r.g.e. 497/2016, ha introdotto il giudizio di merito relativo all'opposizione ex art 615 c.p.c. spiegata in data 24.12.2018 al fine di contestare la legittimità dell'azione intrapresa dal creditore procedente ulla scorta di titoli cambiari con Controparte_1 firma di traenza e girata apocrifa, in mancanza di qualsivoglia rapporto obbligatorio o causale e/o cartolare intercorso tra le parti.
L'opponente, precisato di aver appreso della esistenza dei titoli cambiari recanti la sottoscrizione a sé riferibile solo a seguito dell'atto di pignoramento, ha cesurato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione sostenendo la tempestività della stessa, proposta in prima battuta in data 3.8.2017, con richiesta di sospensione rigettata con provvedimento del 2-7.11.2017, tenuto conto che, di fatto, la pagina 2 di 8 vendita era stata disposta successivamente visto che in data 28.9.2017 era stato disposto un supplemento di perizia al fine di integrare l'ordinanza di vendita e la pubblicità di rito.
, premesso di aver spiegato in via principale domanda di querela di falso degli Parte_1 indicati titoli cambiari innanzi al Tribunale di Nocera NF (procedimento iscritto al n.r.g. 61/2019), ha dedotto a fondamento dell'opposizione anche l'illecito utilizzo dei titoli da parte del creditore procedente, consapevole della falsità delle firme, integrante gli estremi del reato di cui all'art. 491 c.p. e, rilevato il proprio interesse all'accertamento della falsità dei titoli cambiari sottesi all'intentata azione esecutiva e all'accertamento del carattere apocrifo della sottoscrizione, ha contestato anche la correttezza delle motivazioni a sostegno della pronuncia di rigetto della chiesta sospensiva, nella parte relativa all'asserita verosimiglianza della sottoscrizione dei titoli posti alla base dell'intrapresa azione esecutiva rispetto alla firma apposta al mandato in calce all'atto della costituzione del debitore e sul verbale di ricezione della querela orale già sporta, fondate su una comparazione approssimativa delle firme da parte del G.E., non dotato delle specifiche competenze in merito.
Sulla base di tali premesse, parte opponente ha chiesto dichiararsi ammissibile e procedibile la spiegata opposizione, ricorrendone tutti i presupposti e requisiti di legge, insistendo per l'accoglimento della stessa, nonché per l'ammissione della querela di falso dei titoli sottesi all'azione esecutiva, ravvisandosi un interesse all'accertamento della falsità dei titoli cambiari analiticamente specificati, con declaratoria della nullità ed inefficacia della pretesa creditoria per insussistenza della stessa, vinte spese.
In data 31.5.2019 si è costituita in giudizio la rilevando preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e improponibilità dell'opposizione spiegata in data 24-26.12.2018, dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c., essendo stata già disposta la vendita con ordinanza del
29.6.2017.
Sempre in via preliminare, parte opposta ha eccepito l'inammissibilità della domanda per mancata citazione di tutti litisconsorti necessari, essendo stato introdotto il giudizio di merito solamente nei confronti del creditore procedente e non anche nei confronti del creditore intervenuto nel giudizio di espropriazione immobiliare, non risultando la citazione indirizzata anche all'avv. D'AM, intervenuto in data 5.12.2017 nel giudizio di espropriazione immobiliare e munito di titolo esecutivo.
In via gradata, la attesa la tutela invocata dall'opponente sulla scorta della Controparte_1 affermata sottoscrizione apocrifa dei titoli cambiari azionati, nonché della loro falsità, ha prospettato un'ipotesi di litispendenza con due analoghi giudizi aventi connessione soggettiva e oggettiva con il presente giudizio, di cui il primo instaurato innanzi al Tribunale di Salerno (R.G. 11530/2017), richiedendo la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 c.p.c..
Parte opposta ha anche dedotto l'infondatezza nel merito della domanda, contestando la ricostruzione dei fatti a supporto della spiegata opposizione, concludendo per il rigetto dell'opposizione e per la pagina 3 di 8 condanna, ex art 96 c.p.c., della parte opponente, che, senza il verificarsi di alcun fatto nuovo, aveva intrapreso una serie di ripetitive attività meramente dilatorie, agendo in giudizio con mala fede e colpa grave nel tentativo maldestro di sospendere la procedura espropriativa.
All'udienza del 26.6.2019 sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c..
Con ordinanza del 27.4.2022 il precedente G.U. ha disposto l'acquisizione del fascicolo relativo alla procedura espropriativa n.r.g.e. 497/2016 e con successiva ordinanza del 12.5.2022 ha ammesso in parte la prova orale articolata.
All'udienza del 26.10.2022 è stato escusso il teste ed è stato raccolto l'interrogatorio Testimone_1 formale di CP_2
Disposta, poi, l'acquisizione della consulenza grafologica espletata nel giudizio avente ad oggetto querela di falso proposto innanzi al Tribunale di Nocera NF, versata in atti da parte attrice in data
25.10.2022, la causa è stata differita per la precisazione delle conclusioni.
Riassegnato il procedimento all'intestato G.U., all'udienza del 2.10.2024, osservato che nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario rispetto ai creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, rilevato l'intervento dell'avv. Alessandro D'AM, in proprio, risalente a data antecedente (5.12.2017) all'opposizione del
24.12.2018, parte attrice è stata invitata ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., nei confronti dell'avv. Alessandro D'AM, in proprio, entro il 15.10.2024 ed è stata fissata nuova udienza anche per eventuali conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per il 5.2.2025.
In data 15.1.2025 si è costituito in giudizio l'avv. D'RO ES in proprio eccependo l'inammissibilità del presente giudizio perché relativo a fattispecie ormai coperte da giudicato interno, vista la mancata introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione già spiegata da in data 3.8.2017 e dichiarata tardiva dal G.E., aderendo all'eccezione di Parte_1 litispendenza ex art 39 c.p.c. spiegata dalla convenuta n ragione della pendenza, Controparte_1 tra le medesime parti del presente giudizio, di ben altri due giudizi incardinati presso il Tribunale di
Nocera NF (R.G. 61/2019 Giudice dott. Iannone prossima udienza 12.2.2025 e R.G. 692/2020
Giudice dott.ssa Galasso prossima udienza 5.2.2025) aventi i medesimi petitum e causa petendi dell'odierno giudizio.
Rilevata, in ogni caso, l'infondatezza nel merito della spiegata opposizione, anche sulla scorta delle contestazioni sollevate agli esiti della perizia grafologica espletata nel parallelo giudizio teso accertare del carattere apocrifo delle firme apposte ai titoli cambiari posti a fondamento dell'intrapresa azione esecutiva, è stata precisata l'ininfluenza degli esiti dei procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di
Nocera NF rispetto alla posizione del creditore D'RO, intervenuto nell'espropriazione immobiliare sulla scorta di un titolo diverso rispetto ai contestati titoli cambiari. pagina 4 di 8 Ciò premesso, l'avv. ES D'RO ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità del presente giudizio per l'intervenuto giudicato interno e comunque per tardività del ricorso in opposizione o per l'inammissibilità della domanda per la mancata citazione del litisconsorte necessario, nonché in via gradata, ma pur sempre preliminare, per l'accertamento della litispendenza rispetto al giudizio preventivamente instaurato innanzi al Tribunale di Nocera NF R.G. 692/2020; nel merito parte opposta ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, carente dei presupposti richieste per il relativo accoglimento e comunque non provata, con condanna dell'opponente ex art 96 c.p.c. al risarcimento dei danni arrecati alla parte convenuta, da liquidarsi, se del caso, anche in via equitativa, con vittoria di spese.
Tanto premesso sull'iter del processo e sulle rispettive posizioni difensive delle parti occorre passare all'esame delle questioni controverse.
L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per mancata citazione del creditore intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare connessa è infondata e va rigettata.
Disposta, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario avv. ES D'RO, creditore intervenuto in proprio nella procedura esecutiva in data antecedente alla proposizione del ricorso in opposizione, non risulta ravvisabile alcun vizio del contraddittorio.
Le eccezioni di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa vanno accolte.
ha proposto il ricorso in opposizione collegato al presente giudizio di merito in Parte_1 data 24-26.12.2018, oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 615, comma 2, c.p.c..
L'art. 615 comma 2, ultimo periodo, c.p.c., come novellato dal D.L. 3 maggio 2016 n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016 n. 119, applicabile alla presente controversia ratione temporis, stabilisce che, nell'esecuzione per espropriazione, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
Il tenore della richiamata disposizione normativa è univoco nel senso di ritenere che, nelle procedure esecutive immobiliari, il debitore (o anche il terzo) che, come nella specie, contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente è soggetto ad una preclusione temporale rappresentata dallo svolgimento dell'udienza ex art 569 c.p.c., al cui esito viene adottata l'ordinanza che dispone la vendita, salvo che l'opposizione all'esecuzione sia esperita per far valere vicende, incidenti sul titolo esecutivo ovvero sul rapporto sostanziale, venute ad esistenza in seguito al provvedimento che ha disposto la vendita.
pagina 5 di 8 L'opposizione proposta da è stata proposta dopo l'emissione dell'ordinanza di Parte_2 vendita depositata all'esito dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. in data 29.6.2017 e, quindi, risulta quindi tardiva.
L'opposizione del 22-24.12.2018 non si presenta fondata su fatti e vicende nuove che abbiano inciso sui titoli esecutivi già azionati o sul rapporto sostanziale dedotto.
Neanche risulta allegata e provata la non imputabilità del ritardo nella proposizione dell'opposizione, né la tardività può dirsi giustificata dalla predisposizione di una consulenza grafologica di parte a supporto della prospettata falsità delle firme di traenza sui titoli azionati.
A ciò si aggiunga che nel corso della procedura esecutiva immobiliare collegata al presente giudizio di merito risulta spiegata in data 3.8.2017 una precedente opposizione nell'interesse di Parte_1
sempre fondata sulla negazione della paternità delle firme di traenza e di girata apposte ai titoli
[...] cambiari azionati dal creditore procedente nei confronti dell'opponente, decisa in sede cautelare dal G.E. con provvedimento del 2-7.11.2017.
L'opponente, rigettata l'istanza di sospensione, non condiviso il provvedimento, avrebbe dovuto reclamare l'ordinanza o introdurre il giudizio di merito, mentre la proposizione di una successiva opposizione fondata sulle medesime ragioni di fatto e di diritto si presenta inammissibile oltre che tardiva.
Tali conclusioni non possono ritenersi inficiate dalle argomentazioni svolte dalla parte opponente sul disposto supplemento di perizia, che non porta alla retrocessione della procedura esecutiva ad una fase precedente, ma costituisce un ausilio alla vendita già disposta mediante integrazione della perizia e della documentazione già allegata.
Dalla disamina dell'ordinanza del G.E. del 29.6.2017, poi, si evince chiaramente che con tale atto non solo è stato nominato il professionista delegato alle operazioni ma è stata disposta la vendita, presupponendo necessariamente la nomina del professionista la deliberazione della vendita.
Né è prospettabile, nella specie, il configurarsi di un ritardo nella proposizione dell'opposizione determinato da cause non imputabili alla debitrice, già destinataria della notifica dell'atto di precetto e di pignoramento, a nulla valendo le deduzioni svolte in merito alla conoscenza della sottoscrizione delle cambiali solo a seguito della notifica del pignoramento per esser stati ritirati i precedenti atti dal coniuge dell'opponente, Testimone_1
Ferma la validità della notifica consegnata nelle mani di persona capace e convivente, con conseguente presunzione di conoscenza da parte del destinatario, la notifica dell'atto di pignoramento, nel caso di specie, risulta effettuata a mani di in data 7.11.2016, dovendosi, perciò stesso, Parte_1 ricondurre a tale momento l'avvenuta conoscenza delle cambiali a sua firma, con la conseguenza che è a pagina 6 di 8 tale data che va fatta risalire la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione di un'eventuale opposizione.
Né parte opponente, a fronte della notifica dell'atto di pignoramento e, dunque, della conoscenza dei titoli sottesi alla pretesa, ha documentato circostanze idonee a giustificazione del ritardo.
Anzi, come desumibile dalla documentazione in atti, in data 14.2.2017 l'opponente ha depositato – peraltro senza il necessario consenso del creditore procedente – istanza di sospensione ex art 624 bis c.p.c. e, per il tramite del proprio procuratore, comparso all'udienza del 13.6.2017, si è limitata a chiedere un rinvio per valutare la possibilità di un programmato rientro dell'esposizione debitoria senza contestare la legittimità dei titoli cambiari.
In definitiva, l'opposizione spiegata da in data 24.12.2018 risulta inammissibile Parte_1 in quanto tardivamente proposta oltre il termine di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c. senza fornire alcuna prova in ordine alla non imputabilità del ritardo.
La pronuncia di inammissibilità della domanda implica l'assorbimento delle altre questioni preliminari e di merito.
Vale solo la pena evidenziare che la dedotta pendenza del giudizio di querela di falso azionato in via principale, invocata dalla parte opponente a supporto delle difese nel merito, lungi dal costituire circostanza dirimente al fine di supportare il venir meno dei titoli legittimanti l'esecuzione, varrebbe a prospettare un'ipotesi di litspendenza ex art 39 c.p.c. rispetto alla medesima domanda proposta in via incidentale nel presente giudizio al fine di accertare l'effettiva non debenza del diritto creditorio azionato e la insussistenza di alcun rapporto obbligatorio.
In proposito, basti richiamare l'arresto di legittimità secondo cui sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, c.p.c., e un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma secondo, c.p.c., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici, elaborato proprio nell'ambito di un procedimento in cui era stata affermata la litispendenza anche rispetto ad un giudizio avente ad oggetto una domanda di declaratoria di nullità o comunque invalidità e/o inefficacia del titolo esecutivo sotteso all'intrapresa azione esecutiva (v.
Cass. civ. Sez. III Ord., 20/07/2010, n. 17037).
Le spese nei rapporti tra e la eguono la soccombenza Parte_1 Controparte_1
e si liquidano come in dispositivo sulla scorta dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014 con riferimento alle controversie di valore indeterminabile-complessità bassa, applicando valori prossimi ai medi per la fase di studio, per quella introduttiva e di trattazione e valori prossimi ai minimi per la fase decisionale vista la semplificazione del modulo decisionale ex art 281 sexies c.p.c. (Fase di studio: €
pagina 7 di 8 1.800,00; Fase introduttiva: € 1.400,00; Fase istruttoria/di trattazione: € 1.800,00; Fase decisionale: €
1.500,00).
Nei rapporti tra l'opponente e l'avv. ES D'RO le spese possono essere compensate vista la citazione dello stesso ai soli fini della integrazione del contraddittorio, con conseguente non prospettabilità di una posizione di soccombenza del creditore intervenuto rispetto alle vicende oggetto di causa.
Non sussistono gli estremi per la condanna della parte opponente per lite temeraria, atteso che la proposizione dell'opposizione, pur dichiarata inammissibile, non integra una condotta connotata da dolo o colpa grave e non ha arrecato pregiudizi ulteriori rispetto a quelli assorbiti già nella liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza disattesa, rigettata e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da;
Parte_1
2. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1
liquidando le stesse in € 6.500,00, oltre rimborso per spese forfettarie pari al 15% del
[...] compenso liquidato, CPA e IVA, se dovuta, come per legge, con attribuzione in favore dell'AVV.
ES D'RO dichiaratosi antistatario.
3. Compensa le spese di lite con riferimento alla posizione di D'RO ES.
Salerno, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
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