Ordinanza cautelare 25 novembre 2021
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01686/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo A. Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Cosenza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento del Questore di Cosenza c.d. DASPO con cui si " VIETA a […] di accedere su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico [...] per anni 5 [...] e PRESCRIVE a […], per la durata di anni 5 di presentarsi presso la Stazione Carabinieri di -OMISSIS- 15 minuti dopo l'inizio e 15 minuti prima della fine di ogni partita (…) del -OMISSIS- [...] ", notificato in data 22.07.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 25.11.2021 con la quale è stata respinta l’istanza, interinalmente proposta da parte ricorrente, di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa LE HA, nessuno presente per le parti costituite, vista anche l'istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dall’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente è insorta avverso il divieto di accedere alle manifestazioni sportive di tipo calcistico per un periodo di 5 anni con prescrizione, per la medesima durata del divieto, di recarsi presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- 15 minuti dopo l’inizio della Partita e 15 minuti prima della fine della partita della squadra di calcio “-OMISSIS-”.
Il provvedimento di DASPO è stato adottato nei confronti del ricorrente a seguito dell’aggressione di un dirigente della squadra calcistica -OMISSIS-. Tale circostanza è stata ricostruita attraverso i filmati delle telecamere, e le dichiarazioni degli stewards dello stadio dalle quale è emerso che il ricorrente è colui che materialmente ha introdotto il proprio braccio dentro la macchina del dirigente e con un pizzicotto gli ha lasciato un ematoma sul volto. Tale comportamento è stato ritenuto pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica, e per tale ragione è stato adottato il provvedimento oggetto di gravame.
2. L’impugnazione è affidata al seguente motivo di gravame: “ violazione e falsa applicazione art. 6 L. 401/1989; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà ”. Parte ricorrente deduce che la ricostruzione dei fatti fornita a presupposto del provvedimento impugnato sarebbe parziale, poiché la P.A. non avrebbe provveduto a svolgere le ulteriori indagini proposte nella memoria difensiva depositata dal ricorrente. Se fossero state svolte quelle indagini, sarebbe emersa l’estraneità del ricorrente dall’atto di aggressione al dirigente. Inoltre, non sarebbe stata acquisita la relazione di intervento dei Carabinieri di -OMISSIS- che porterebbe ad escludere la responsabilità del ricorrente. In ogni caso viene dedotta l’assenza di motivazione del provvedimento in punto di pericolosità.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha depositato una memoria nella quale chiede nel merito il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria del 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
Come inquadramento generale delle questioni sottoposte all’attenzione di questo Tribunale, il Collegio vuole dare seguito, condividendolo, al constante orientamento giurisprudenziale che qualifica il “DASPO” come una misura di prevenzione e precauzione di polizia emessa per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Nell’applicazione di tale misura la P.A. è dotata di una ampia discrezionalità nel giudizio di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle del privato colpito dalla misura, il cui sindacato giurisdizionale può estendersi solo alla manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti del provvedimento. In argomento si veda, tra le tante, T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 26/01/2016, n.85: “ Il divieto di cui al c.d. "daspo" integra una misura di prevenzione e "precauzione di polizia, consistendo in strumenti ante o comunque praeter delictum, aventi la finalità di evitare che il singolo che ne è colpito compia fatti di reato, illeciti o comunque tenga comportamenti lesivi di dati interessi, mediante la rimozione o il contenimento delle cause che si pongono alla base della commissione di tali condotte. La valutazione, in concreto, dell'inaffidabilità del soggetto spetta all'Autorità amministrativa, la quale è chiamata a un apprezzamento discrezionale nel bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi, pertanto, tale misura si connota di un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico .”; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I, 25/09/2023, n.1322 “ La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi ha funzione di prevenzione e di precauzione per fini di polizia e sottende un esame prognostico, quanto alla pericolosità del soggetto, rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione, censurabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e irragionevolezza. In special modo, il c.d. D.A.SPO. costituisce una misura di prevenzione che presuppone, quindi, la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato; per la sua adozione è sufficiente l'accertamento di un "fumus" di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti, al fine della verifica della pericolosità del soggetto.”.
Pertanto, tracciate le superiori coordinate ermeneutiche interpretative del thema decidendum , entrando nel merito della ricostruzione degli accadimenti, il fatto storico attribuito e contestato al ricorrente è dimostrato tramite le dichiarazioni dell’aggredito che ha compiutamente descritto l’aggressore, tramite le videoriprese di sorveglianza che hanno immortalato la figura descritta dall’aggressore nella persona del ricorrente presente sui luoghi del fatto, e tramite le dichiarazioni degli stewards che già conoscevano la persona il ricorrente, figura storica del tifo del -OMISSIS-.
La concordanza di questi tre elementi dichiarativi e documentali ha così permesso di attribuire il fatto storico descritto nel provvedimento alla persona del ricorrente (si veda in tal senso la produzione di parte resistente C.N.R. Digos del -OMISSIS-) e tale comportamento aggressivo è stato, correttamente, ritenuto pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica delle manifestazioni sportive.
Alla luce di quanto sopra, è infondato l’unico motivo di gravame proposto dal ricorrente poiché le argomentazioni rivolte all’incompletezza dell’attività istruttoria svolta rappresentano una mera critica generale, non circostanziata nel contenuto, e perciò incapace di superare il dato fattuale ricostruito dalla concordanza degli elementi dichiarativi e documentali che sorreggono l’esatta attribuzione del fatto contestato al ricorrente. Parimenti, il giudizio rivolto alle predette azioni, qualificate come atti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza delle manifestazioni sportive, può essere sindacato solo in punto di manifesta illogicità, illegittimità, arbitrarietà ovvero erroneità fatti storici rappresentati, e nessuno di tali indici può riscontrarsi nel bilanciamento degli interessi operato dalla p.a. che ha ritenuto preminente l’ordine e la sicurezza pubblica rispetto all’interesse individuale di partecipare alle manifestazioni sportive.
2. Per le superiori ragioni il ricorso va rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore dell’Amministrazione resistente in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
NG RE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
LE HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE HA | NG RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.