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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/11/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 425 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente tra
, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Nizza n. 52, presso lo studio dell'avv. Luca Vincenzo Panaro, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione attrice e in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via San Controparte_1
Carlo da Sezze n. 118, presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti
RT ET, AR NT, TI RO, UC PO, RA TE e MO
Daminelli del Foro di Milano per procura generale alle liti a rogito notaio di Persona_1
Milano in data 9.4.2020, rep. 32163 racc. 14918 convenuta
Motivi della Decisione
1. I fatti controversi.
La , correntista presso la filiale di Ferentino della ha Parte_1 Controparte_1 citato in giudizio la banca lamentandone il comportamento antigiuridico, consistente nell'illegittima segnalazione al C.A.I. del nominativo della società, a seguito dell'emissione di un assegno senza provvista, e nell'aver omesso di cancellarlo (revocando la segnalazione) nonostante le numerose e documentate richieste in tal senso.
In particolare, l'attrice ha dedotto l'illegittimità della segnalazione sotto un duplice ordine di profili: a) perché eseguita nonostante il d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) avesse disposto la 1 sospensione dei termini di cui all'art. 10 bis l. n. 386/1990 per l'iscrizione del debitore nell'archivio informatizzato della NC D'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione, sospensione poi prorogata sino al 31.1.2021; b) perché l'assegno (n. 3769740981-06 di € 19.968,00) era stato emesso, in favore della a garanzia della corretta Parte_2 esecuzione del pagamento del corrispettivo dovutole per un rapporto di fornitura e subappalto;
il sig. , nonostante il credito fosse stato parzialmente onorato e ceduto alla Pt_2 Controparte_2
e nonostante l'assegno fosse nullo perché consegnato non in pagamento ma a garanzia,
[...]
l'aveva portato all'incasso, e notiziata di dette irregolarità, aveva proceduto comunque CP_1 alla segnalazione, per poi revocarla ed eseguirla nuovamente, comunque illegittimamente, dopo che il Tribunale di Modena, nel procedimento di opposizione all'esecuzione introdotto dalla aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'assegno rilevandone la nullità perché consegnato Pt_1 in garanzia.
L'attrice ha anche dedotto di aver subito, in conseguenza del comportamento illegittimo di danni patrimoniali e non patrimoniali, consistenti nell'impossibilità di ottenere la CP_1 concessione di linee di credito necessarie, in particolare, al fine di gestire e incamerare mezzi alternativi di pagamento attraverso i sistemi di detrazione o credito fiscale (c.d. bonus 110%), e, quindi, nell'aver perso incarichi di appalto che prevedevano come modalità di pagamento la cessione dei benefici o finanziamenti pubblici, nell'impossibilità di godere dei benefici (dilazione o sospensione delle rate di rimborso di prestiti, mutui e finanziamenti) che gli istituiti di credito hanno accordato nel periodo della pandemia, nonché nel grave danno alla reputazione, reso evidente dal fatto che alcuni istituti di credito hanno chiesto relazioni esplicative e dalle richieste di pagamenti a vista da parte dei fornitori.
Pertanto, l'attrice, premesso che in data 9.12.2021 il Tribunale di Frosinone aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso per ottenere la cancellazione della segnalazione, ha domandato al Tribunale di accertare l'illegittimità della segnalazione e condannare la convenuta, a titolo di risarcimento del danno, a pagare una somma non inferiore ad € 150.000,00, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese. si è costituita, deducendo di aver inviato alla in data 17.2.2020, preavviso di CP_1 Pt_1 revoca, con cui le comunicava che, scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarebbe stato iscritto nell'archivio di cui all'art. 10 bis l. n. 386/1990, e che, in assenza del pagamento, non aveva potuto far altro che procedere all'iscrizione, come previsto dall'art. 9 l.
n. 386/1990, che non consente alla banca alcuna discrezionalità in ordine alla segnalazione,
2 evitabile solo con il pagamento del titolo;
inoltre, la resistente ha eccepito la mancanza della prova del nesso di causalità tra la segnalazione e gli asseriti danni paventati dall'attrice, nonché della prova dei danni stessi.
La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale, e, infine, in vista dell'udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Le ragioni della decisione.
Per quanto riguarda l'illegittimità della segnalazione si richiamata integralmente il contenuto dell'ordinanza, resa da questo giudice in data 9.12.2021 nel giudizio r.g. n. 1881/2021, con cui è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed è stato ordinato ad di revocare la CP_1 segnalazione del nominativo dell'odierna attrice alla centrale d'allarme interbancaria in relazione alla presentazione all'incasso dell'assegno 37769740981-06 di € 19.968,00.
Sennonché, accertata l'illegittimità quantomeno della seconda segnalazione operata dalla banca, la domanda di risarcimento del danno, che tale segnalazione avrebbe cagionato, va respinta, in quanto sprovvista di prova.
Secondo l'ormai prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 29252/2024; Cass. n.
6589/2023; Cass. n. 7594/2018) in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (nella pronuncia n. 6589/2023 la
Corte ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati). Ancora, in Cass. n. 29252/2024 si legge che, in ipotesi di danno all'immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore. Inoltre, il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto di prova presuntiva, con peculiarità specifiche a seconda che si tratti di imprenditori o di altri soggetti. Così, con riguardo alla prova presuntiva, la
Cassazione, nella stessa pronuncia, afferma che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della NC d'Italia può essere provato dal danneggiato anche
3 per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza,
e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Inoltre, la lesione del diritto alla reputazione personale, all'immagine e all'onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l'obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera;
danno, quest'ultimo, che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte dei partecipanti al sistema di informazioni creditizio e che può essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso (cfr. con riferimento alla illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, Cass. n. 12929/2007).
Anche al riguardo del danno non patrimoniale è superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di violazione dei diritti della personalità, si determinerebbe un danno sussistente in re ipsa che legittimerebbe il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno medesimo (Cass. Sez. 1, 30 agosto
2007, n. 18316; Cass. Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20120). Il più recente indirizzo afferma infatti che “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili […] non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (Cass. n. 7471/2012; cfr. anche Cass. n. 207/2019; Cass. n. 13614/2011). Ciò in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, per cui “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n.
16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972 dell'11 novembre 2008), che come tale necessità di allegazioni non generiche e di prova, anche meramente presuntiva (Trib. Bari 19 maggio 2011).
Nel caso di specie, esaminata, in primis, la documentazione che l'attore ha allegato di aver prodotto a dimostrazione del danno patrimoniale e non patrimoniale che avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione risulta quanto segue.
A dimostrazione del danno patrimoniale, che l'attrice ha dedotto essere consistito nella perdita del guadagno, o del maggior guadagno, causata dal non aver potuto aprire conti correnti necessari alla gestione dei meccanismi di detrazione o credito fiscale, la medesima ha prodotto, come
4 allegati 28, 29 e 30 alla citazione, una lettera di Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio BancoPosta, del
29.4.2021, con cui quest'ultima comunicava alla che non era stato possibile procedere Parte_1 all'apertura del Conto BancoPosta Affari “a seguito dell'istruttoria della pratica”, la risposta dell'11.5.2021 con cui chiedeva le ragioni del diniego, nonché 72 pagine di trattative e Pt_1 richieste di offerte di potenziali committenti.
Sennonché, in mancanza della risposta di Poste Italiane non è possibile conoscere le ragioni del diniego, né se effettivamente il conto fosse destinato alle pratiche del c.d. superbonus, né se anche altri tentativi di aprire un conto di tal genere siano stati respinti;
inoltre, non vi è nemmeno la prova che le trattative di cui al doc. 30 non siano andate a buon fine, né che non lo siano state per ragioni riconducibili alla segnalazione in centrale rischi.
In assenza di altri elementi non è neppure possibile fondare un ragionamento presuntivo, in quanto il diniego di Poste Italiane potrebbe essere stato causato da molteplici circostanze, e l'art. 2729 c.c. stabilisce che le presunzioni, per essere utilizzate come mezzo di prova, devono essere gravi, precise e concordanti, requisiti, questi, indispensabili affinché gli elementi presuntivi possano essere considerati idonei a dimostrare i fatti ignoti, seguendo il criterio dell' id quod plerumque accidit (Cass. n. 476/2025).
Ben diverso era il caso affrontato dalla Corte di cassazione nella pronuncia 29252/2024, in cui vero è che la corte ha valorizzato, a fini presuntivi, il breve lasso di tempo tra la segnalazione e un dato evento, ma detto evento era ben più significativo di quello sopra esaminato, e, cioè, l'invio di un sollecito al rientro dall'esposizione debitoria e, a seguire, il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo in cui la richiesta ex art. 642 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione era motivata proprio con riferimento alla segnalazione dell'ingiunto alla centrale rischi interbancaria.
Quanto al danno non patrimoniale, la parte attrice ha dedotto di aver subito una lesione alla reputazione commerciale, e ha indicato, quali elementi presuntivi dell'esistenza del danno sul piano dell'an, il fatto che diversi istituti di credito abbiano chiesto spiegazioni e che i fornitori abbiano iniziato a chiedere pagamenti a vista.
In atti (all. 33 all'atto introduttivo) è presente un'email, datata 26.10.2020, con cui la NC
LA NF scriveva: “In data odierna è arrivata evidenza relativamente a revoca cai. Da quanto possiamo verificare, trattasi di segnalazione relativa ad assegno emesso di € 19.968, con mancanza fondi.
Sono a richiedere delucidazioni in merito. Inoltre richiedo sei stata in qualche modo prendendo accordi con il creditore in maniera da avere “liberatoria” o simili”.
Anche la teste sig.ra impiegata della da giugno 2025 con mansioni Testimone_1 Pt_1 amministrative, ha riferito della conoscenza della segnalazione da parte della CP_2
5 NF;
la teste ha anche parlato del rifiuto di contributi per restrizioni Covid da parte della
NC LA del Lazio e del CNA, ma si tratta di dichiarazioni generiche, prive dei necessari riferimenti temporali e di riscontro documentale;
parimenti generiche e, peraltro, de relato le dichiarazioni rese dal sig. , consulente fiscale della Testimone_2 Pt_1
Dunque, anche sotto questo profilo di danno, l'elemento fornito è insufficiente a ritenere integrata la fattispecie lesiva, perché è necessario che la notizia della segnalazione raggiunga più soggetti, e perché neppure vi è evidenza che la NC LA NF abbia di conseguenza posto in essere iniziative pregiudizievoli per il cliente, da cui poter desumere un mutamento nella considerazione del cliente stesso.
Non sono di ausilio probatorio l'allegato 31 alla citazione, che è una richiesta di a Pt_1 [...] di concessione di una moratoria su un finanziamento, ma di cui non si conosce l'esito, né Pt_3
l'allegato 34, che consiste in una copiosa (ben 176 pagine) relazione inviata dalla a BNL Pt_1
“circa gli eventi che hanno determinato l'illegittimo incasso dell'assegno di cui all'oggetto da parte della
e la conseguente segnalazione in CAI”, perché non vi è prova che sia stata Pt_2 Parte_2 effettivamente richiesta dalla banca.
Ancora, l'allegato 35 consiste in una serie di fatture di averi fornitori in cui è indicata l'esigibilità immediata dell'i.v.a., ma non vi è prova del fatto che dovevano essere pagate a vista, né che nel periodo precedente e in quello successivo alla segnalazione erano invece, concesse dilazioni di pagamento (circostanze, queste, che, ad esempio, nella causa all'attenzione del Tribunale di
Benevento, e decisa con sentenza n. 1433 del 20.6.2022 (su , sono state provate per Pt_4 testimoni e con la produzione anche delle fatture, relative ad uno stesso fornitore, emesse prima e dopo la segnalazione). Nel caso di specie non è stato fornito alcun analogo riscontro probatorio.
Per tutto quanto detto la domanda attorea va respinta.
L'accertata illegittimità della segnalazione, quantomeno nel periodo di vigenza della legislazione emergenziale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Il restante 50% segue la soccombenza della parte attrice, e si liquida come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara, nei termini di cui all'ordinanza resa da questo giudice in data 9.12.2021 nel giudizio r.g. n. 1881/2021, prodotta dalla parte convenuta in allegato n. 2 alla comparsa di risposta,
6 l'illegittimità della segnalazione del nominativo dell'attrice alla centrale d'allarme interbancaria in relazione alla presentazione all'incasso dell'assegno 37769740981- 06 di € 19.968,00;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%; condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta il restante 50%, che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Frosinone, 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Ciccolo
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone, in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 425 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 pendente tra
, in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Nizza n. 52, presso lo studio dell'avv. Luca Vincenzo Panaro, che la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione attrice e in persona del l.r. pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via San Controparte_1
Carlo da Sezze n. 118, presso lo studio dell'avv. Silvia Cavalcanti, rappresentata e difesa dagli avv.ti
RT ET, AR NT, TI RO, UC PO, RA TE e MO
Daminelli del Foro di Milano per procura generale alle liti a rogito notaio di Persona_1
Milano in data 9.4.2020, rep. 32163 racc. 14918 convenuta
Motivi della Decisione
1. I fatti controversi.
La , correntista presso la filiale di Ferentino della ha Parte_1 Controparte_1 citato in giudizio la banca lamentandone il comportamento antigiuridico, consistente nell'illegittima segnalazione al C.A.I. del nominativo della società, a seguito dell'emissione di un assegno senza provvista, e nell'aver omesso di cancellarlo (revocando la segnalazione) nonostante le numerose e documentate richieste in tal senso.
In particolare, l'attrice ha dedotto l'illegittimità della segnalazione sotto un duplice ordine di profili: a) perché eseguita nonostante il d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità) avesse disposto la 1 sospensione dei termini di cui all'art. 10 bis l. n. 386/1990 per l'iscrizione del debitore nell'archivio informatizzato della NC D'Italia degli assegni irregolari, emessi a vuoto o senza autorizzazione, sospensione poi prorogata sino al 31.1.2021; b) perché l'assegno (n. 3769740981-06 di € 19.968,00) era stato emesso, in favore della a garanzia della corretta Parte_2 esecuzione del pagamento del corrispettivo dovutole per un rapporto di fornitura e subappalto;
il sig. , nonostante il credito fosse stato parzialmente onorato e ceduto alla Pt_2 Controparte_2
e nonostante l'assegno fosse nullo perché consegnato non in pagamento ma a garanzia,
[...]
l'aveva portato all'incasso, e notiziata di dette irregolarità, aveva proceduto comunque CP_1 alla segnalazione, per poi revocarla ed eseguirla nuovamente, comunque illegittimamente, dopo che il Tribunale di Modena, nel procedimento di opposizione all'esecuzione introdotto dalla aveva sospeso l'efficacia esecutiva dell'assegno rilevandone la nullità perché consegnato Pt_1 in garanzia.
L'attrice ha anche dedotto di aver subito, in conseguenza del comportamento illegittimo di danni patrimoniali e non patrimoniali, consistenti nell'impossibilità di ottenere la CP_1 concessione di linee di credito necessarie, in particolare, al fine di gestire e incamerare mezzi alternativi di pagamento attraverso i sistemi di detrazione o credito fiscale (c.d. bonus 110%), e, quindi, nell'aver perso incarichi di appalto che prevedevano come modalità di pagamento la cessione dei benefici o finanziamenti pubblici, nell'impossibilità di godere dei benefici (dilazione o sospensione delle rate di rimborso di prestiti, mutui e finanziamenti) che gli istituiti di credito hanno accordato nel periodo della pandemia, nonché nel grave danno alla reputazione, reso evidente dal fatto che alcuni istituti di credito hanno chiesto relazioni esplicative e dalle richieste di pagamenti a vista da parte dei fornitori.
Pertanto, l'attrice, premesso che in data 9.12.2021 il Tribunale di Frosinone aveva accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso per ottenere la cancellazione della segnalazione, ha domandato al Tribunale di accertare l'illegittimità della segnalazione e condannare la convenuta, a titolo di risarcimento del danno, a pagare una somma non inferiore ad € 150.000,00, da liquidarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese. si è costituita, deducendo di aver inviato alla in data 17.2.2020, preavviso di CP_1 Pt_1 revoca, con cui le comunicava che, scaduto il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione del titolo senza che avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarebbe stato iscritto nell'archivio di cui all'art. 10 bis l. n. 386/1990, e che, in assenza del pagamento, non aveva potuto far altro che procedere all'iscrizione, come previsto dall'art. 9 l.
n. 386/1990, che non consente alla banca alcuna discrezionalità in ordine alla segnalazione,
2 evitabile solo con il pagamento del titolo;
inoltre, la resistente ha eccepito la mancanza della prova del nesso di causalità tra la segnalazione e gli asseriti danni paventati dall'attrice, nonché della prova dei danni stessi.
La convenuta ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la prova testimoniale, e, infine, in vista dell'udienza del 4.3.2025 le parti hanno precisato per iscritto le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Le ragioni della decisione.
Per quanto riguarda l'illegittimità della segnalazione si richiamata integralmente il contenuto dell'ordinanza, resa da questo giudice in data 9.12.2021 nel giudizio r.g. n. 1881/2021, con cui è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed è stato ordinato ad di revocare la CP_1 segnalazione del nominativo dell'odierna attrice alla centrale d'allarme interbancaria in relazione alla presentazione all'incasso dell'assegno 37769740981-06 di € 19.968,00.
Sennonché, accertata l'illegittimità quantomeno della seconda segnalazione operata dalla banca, la domanda di risarcimento del danno, che tale segnalazione avrebbe cagionato, va respinta, in quanto sprovvista di prova.
Secondo l'ormai prevalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 29252/2024; Cass. n.
6589/2023; Cass. n. 7594/2018) in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento (nella pronuncia n. 6589/2023 la
Corte ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati). Ancora, in Cass. n. 29252/2024 si legge che, in ipotesi di danno all'immagine per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. L'onere della prova, quindi, si ripartisce secondo le regole ordinarie dell'illecito aquiliano, spettando all'attore dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta colposa del creditore. Inoltre, il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto di prova presuntiva, con peculiarità specifiche a seconda che si tratti di imprenditori o di altri soggetti. Così, con riguardo alla prova presuntiva, la
Cassazione, nella stessa pronuncia, afferma che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della NC d'Italia può essere provato dal danneggiato anche
3 per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza,
e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Inoltre, la lesione del diritto alla reputazione personale, all'immagine e all'onore (rientranti fra i diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione) a seguito dell'illecita segnalazione di un soggetto presso un sistema di informazioni creditizio, comporta l'obbligo di risarcire non solo il danno patrimoniale ma, se verificatosi, anche il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in generale o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera;
danno, quest'ultimo, che si verifica a seguito dell'inserimento della notizia lesiva per un tempo sufficiente a consentirne la percepibilità da parte dei partecipanti al sistema di informazioni creditizio e che può essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze concrete del caso (cfr. con riferimento alla illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, Cass. n. 12929/2007).
Anche al riguardo del danno non patrimoniale è superato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di violazione dei diritti della personalità, si determinerebbe un danno sussistente in re ipsa che legittimerebbe il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'esistenza del danno medesimo (Cass. Sez. 1, 30 agosto
2007, n. 18316; Cass. Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20120). Il più recente indirizzo afferma infatti che “il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili […] non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (Cass. n. 7471/2012; cfr. anche Cass. n. 207/2019; Cass. n. 13614/2011). Ciò in ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, per cui “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza” (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n.
16004/2003; nonché Cass. civ., SS. UU, n. 26972 dell'11 novembre 2008), che come tale necessità di allegazioni non generiche e di prova, anche meramente presuntiva (Trib. Bari 19 maggio 2011).
Nel caso di specie, esaminata, in primis, la documentazione che l'attore ha allegato di aver prodotto a dimostrazione del danno patrimoniale e non patrimoniale che avrebbe subito in conseguenza dell'illegittima segnalazione risulta quanto segue.
A dimostrazione del danno patrimoniale, che l'attrice ha dedotto essere consistito nella perdita del guadagno, o del maggior guadagno, causata dal non aver potuto aprire conti correnti necessari alla gestione dei meccanismi di detrazione o credito fiscale, la medesima ha prodotto, come
4 allegati 28, 29 e 30 alla citazione, una lettera di Poste Italiane s.p.a. – Patrimonio BancoPosta, del
29.4.2021, con cui quest'ultima comunicava alla che non era stato possibile procedere Parte_1 all'apertura del Conto BancoPosta Affari “a seguito dell'istruttoria della pratica”, la risposta dell'11.5.2021 con cui chiedeva le ragioni del diniego, nonché 72 pagine di trattative e Pt_1 richieste di offerte di potenziali committenti.
Sennonché, in mancanza della risposta di Poste Italiane non è possibile conoscere le ragioni del diniego, né se effettivamente il conto fosse destinato alle pratiche del c.d. superbonus, né se anche altri tentativi di aprire un conto di tal genere siano stati respinti;
inoltre, non vi è nemmeno la prova che le trattative di cui al doc. 30 non siano andate a buon fine, né che non lo siano state per ragioni riconducibili alla segnalazione in centrale rischi.
In assenza di altri elementi non è neppure possibile fondare un ragionamento presuntivo, in quanto il diniego di Poste Italiane potrebbe essere stato causato da molteplici circostanze, e l'art. 2729 c.c. stabilisce che le presunzioni, per essere utilizzate come mezzo di prova, devono essere gravi, precise e concordanti, requisiti, questi, indispensabili affinché gli elementi presuntivi possano essere considerati idonei a dimostrare i fatti ignoti, seguendo il criterio dell' id quod plerumque accidit (Cass. n. 476/2025).
Ben diverso era il caso affrontato dalla Corte di cassazione nella pronuncia 29252/2024, in cui vero è che la corte ha valorizzato, a fini presuntivi, il breve lasso di tempo tra la segnalazione e un dato evento, ma detto evento era ben più significativo di quello sopra esaminato, e, cioè, l'invio di un sollecito al rientro dall'esposizione debitoria e, a seguire, il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo in cui la richiesta ex art. 642 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione era motivata proprio con riferimento alla segnalazione dell'ingiunto alla centrale rischi interbancaria.
Quanto al danno non patrimoniale, la parte attrice ha dedotto di aver subito una lesione alla reputazione commerciale, e ha indicato, quali elementi presuntivi dell'esistenza del danno sul piano dell'an, il fatto che diversi istituti di credito abbiano chiesto spiegazioni e che i fornitori abbiano iniziato a chiedere pagamenti a vista.
In atti (all. 33 all'atto introduttivo) è presente un'email, datata 26.10.2020, con cui la NC
LA NF scriveva: “In data odierna è arrivata evidenza relativamente a revoca cai. Da quanto possiamo verificare, trattasi di segnalazione relativa ad assegno emesso di € 19.968, con mancanza fondi.
Sono a richiedere delucidazioni in merito. Inoltre richiedo sei stata in qualche modo prendendo accordi con il creditore in maniera da avere “liberatoria” o simili”.
Anche la teste sig.ra impiegata della da giugno 2025 con mansioni Testimone_1 Pt_1 amministrative, ha riferito della conoscenza della segnalazione da parte della CP_2
5 NF;
la teste ha anche parlato del rifiuto di contributi per restrizioni Covid da parte della
NC LA del Lazio e del CNA, ma si tratta di dichiarazioni generiche, prive dei necessari riferimenti temporali e di riscontro documentale;
parimenti generiche e, peraltro, de relato le dichiarazioni rese dal sig. , consulente fiscale della Testimone_2 Pt_1
Dunque, anche sotto questo profilo di danno, l'elemento fornito è insufficiente a ritenere integrata la fattispecie lesiva, perché è necessario che la notizia della segnalazione raggiunga più soggetti, e perché neppure vi è evidenza che la NC LA NF abbia di conseguenza posto in essere iniziative pregiudizievoli per il cliente, da cui poter desumere un mutamento nella considerazione del cliente stesso.
Non sono di ausilio probatorio l'allegato 31 alla citazione, che è una richiesta di a Pt_1 [...] di concessione di una moratoria su un finanziamento, ma di cui non si conosce l'esito, né Pt_3
l'allegato 34, che consiste in una copiosa (ben 176 pagine) relazione inviata dalla a BNL Pt_1
“circa gli eventi che hanno determinato l'illegittimo incasso dell'assegno di cui all'oggetto da parte della
e la conseguente segnalazione in CAI”, perché non vi è prova che sia stata Pt_2 Parte_2 effettivamente richiesta dalla banca.
Ancora, l'allegato 35 consiste in una serie di fatture di averi fornitori in cui è indicata l'esigibilità immediata dell'i.v.a., ma non vi è prova del fatto che dovevano essere pagate a vista, né che nel periodo precedente e in quello successivo alla segnalazione erano invece, concesse dilazioni di pagamento (circostanze, queste, che, ad esempio, nella causa all'attenzione del Tribunale di
Benevento, e decisa con sentenza n. 1433 del 20.6.2022 (su , sono state provate per Pt_4 testimoni e con la produzione anche delle fatture, relative ad uno stesso fornitore, emesse prima e dopo la segnalazione). Nel caso di specie non è stato fornito alcun analogo riscontro probatorio.
Per tutto quanto detto la domanda attorea va respinta.
L'accertata illegittimità della segnalazione, quantomeno nel periodo di vigenza della legislazione emergenziale, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%. Il restante 50% segue la soccombenza della parte attrice, e si liquida come in dispositivo, con riferimento ai valori medi di cui al d.m. n. 147/2022.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara, nei termini di cui all'ordinanza resa da questo giudice in data 9.12.2021 nel giudizio r.g. n. 1881/2021, prodotta dalla parte convenuta in allegato n. 2 alla comparsa di risposta,
6 l'illegittimità della segnalazione del nominativo dell'attrice alla centrale d'allarme interbancaria in relazione alla presentazione all'incasso dell'assegno 37769740981- 06 di € 19.968,00;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla parte attrice;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%; condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta il restante 50%, che liquida in € 7.051,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Frosinone, 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Ciccolo
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