Ordinanza collegiale 7 ottobre 2021
Ordinanza collegiale 9 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/01/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01219/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07922/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7922 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Severini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla Questura di Roma il 31/03/202.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che il ricorrente ha impugnato il decreto di irricevibilità dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per motivi commerciali – lavoro autonomo;
- che la Questura di Roma ha rappresentato che al ricorrente è stato riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008 e che lo stesso è stato convocato presso lo Sportello immigrazione in data 10.01.2023;
- che pertanto deve essere dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese, stante la particolarità della materia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO