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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 938/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
IR AS e IO CA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti in
Casamassima (BA)
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.2519/2024, resa nel procedimento n.
1936/2019, pubblicata in data 28.05.2024, notificata in data 04.06.2024.
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to NO Emmanuele, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to RIEFOLO Giacomo, ed elettivamente domiciliata presso ai fini del presente procedimento presso Controparte_2
, in Bari
[...]
APPELLATA All'udienza collegiale del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.03.2018, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto pignoramento verso terzi n.01484201700006182/001 emesso dall' ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, di complessivi euro Controparte_3
29.256,19, relativo alle cartelle esattoriali n. 01420160032253317000 notificata in data 26.12.2016,
n. 01420170005181202000 notificata in data 18.04.2017, n. 01420170013965957000 notificata in data 10.07.2017 e all'avviso di addebito n.31420160007070928000 notificato in data 16.12.2016.
In particolare, l'opponente, deducendo di aver appreso del pignoramento solo in virtù dell'accesso al suo conto corrente presso , eccepiva: CP_1
1) l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione in violazione dell'art. 50 D.P.R. n.602/73 con conseguente nullità dell'atto di pignoramento;
2) l'omesso invito al contraddittorio del contribuente;
3) la violazione dei limiti e dei vincoli previsti dalla L. n.44/2012 e il grave pregiudizio sofferto dall'esecutato anche per la preesistenza di un pignoramento promosso da Equitalia sugli unici emolumenti che alimentavano il c/c pignorato costituendo l'unica fonte di reddito familiare;
4) la violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buna fede, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto;
5) l'omessa indicazione delle modalità e dei termini per impugnare e la cripticità delle somme indicate nel pignoramento;
6) l'impignorabilità dei crediti, per inesistenza di un rapporto di debito – credito con il terzo pignorato.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, anche inaudita altera parte:
- “dichiarare nullo e inefficace l'atto impugnato e ogni altro atto connesso e conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
- per l'effetto accertare e dichiarare il danno all'immagine e patrimoniale subito dall'istante e condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 relativo risarcimento da liquidare in corso di causa anche secondo equità;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione”.
Si costituiva l' eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione dell'AGO Controparte_3 in riferimento alle cartelle n. 01420160032253317000 e n. 01420170005181202000 avendo esse ad oggetto tributi erariali e deducendo nel merito la regolarità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti, concludendo quindi per il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 08.11.2018, il G.E. sospendeva la procedura esecutiva, assegnando il termine fino a 90 giorni per la riassunzione della causa presso il Giudice Competente in dipendenza e in riferimento alla natura dei crediti opposti e di cui all'esazione.
Con atto di citazione notificato in data 06.02.2019, introduceva il Parte_2 giudizio di merito innanzi al Tribunale di Bari convenendo in giudizio l' Controparte_3
e le e riproponendo i medesimi motivi di opposizione dell'originario
[...] Controparte_1 ricorso.
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare nullo e privo di effetto il pignoramento verso terzi n.
01484201700006182/001 in subordine annullarlo e/o revocarlo perché illegittimo per le ragioni esposte in narrativa, ovvero ancora dichiarare che nulla deve alla Parte_1 concessionaria della riscossione, ovvero la minor somma da accertare, con ogni conseguenza di legge, il tutto con il favore delle spese, diritti e onorari e distrazione verso i sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2019 si costituiva in giudizio l' , chiedendo, previa revoca dell'istanza di sospensione, in Controparte_3 assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora:
“- In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in riferimento alle cartelle
01420160032253317000 e 01420170005181202000 in favore del giudice tributario;
- Sempre in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in favore CP_ del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, per l'avviso di addebito
n.31420160007070928000;
- Sempre in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Bari per la cartella di pagamento n. 01420170013965957000;
- Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, dichiarare valida e legittima la procedura esecutiva intrapresa;
CP_
- In via subordinata: per tutte le eccezioni riferite agli avvisi di addebito la
[...]
eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il legittimo Controparte_5 contraddittore l'ente impositore;
pertanto, si chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, a cura e spese dell'opponente e/o, in subordine, autorizzando la deducente alla chiamata del terzo in causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.05.2019, si costituiva in giudizio
[...] in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., chiedendo: Controparte_1
- “Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto Controparte_1 all'odierna materia del contendere, di talché disporne l'estromissione;
In stretto subordine:
- Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere da a Controparte_1 seguito e per effetto del notificatole atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R.
n.602/73 per cui è causa;
- In caso di accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. , Parte_1 accertare e dichiarare il diritto del medesimo a rivalersi esclusivamente nei confronti dell' per la ripetizione delle somme a quest'ultima Controparte_5 corrisposte da per il pignoramento de quo in ossequio alla disciplina Controparte_1 dettata dall'art. 72-bis D.P.R. 602/73”.
Con sentenza n.2519/2024 pubblicata in data 24.05.2024, il Tribunale di Bari, così provvedeva:
“1) DICHIARA il difetto di giurisdizione in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento (cartelle, avvisi di intimazione, invito al contraddittorio), e concernenti le cartelle di pagamento n. n.01420160032253317000 e
n.01420170005181202000, ed in relazione ai medesimi indica il Giudice tributario quale plesso dotato di giurisdizione.
2) DICHIARA il difetto di competenza in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e concernenti l'avviso di addebito n.
31420160007070928000 ed in relazione ai medesimi INDICA la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari quale Giudice competente.
3) 6) DICHIARA il difetto di competenza in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e concernenti la cartella di pagamento
n. n.01420170013965957000 ed in relazione ai medesimi INDICA il Giudice di Pace di Bari quale Giudice competente.
4) RIGETTA nel resto l'opposizione proposta nei confronti di Controparte_3
.
[...]
5) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore Parte_1 della parte opposta delle spese di lite che liquida in Controparte_3
€. 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, contributo previdenziale obbligatorio ed i.v.a. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte vittoriosa).
6) DISPONE la distrazione delle spese liquidate nel capo precedente in favore in favore dell'Avv.
MM NO in qualità di difensore antistatario di Controparte_3
.
[...]
7) Compensa le spese tra l'opponente e il terzo pignorato ”. Controparte_1
Nello specifico, preliminarmente, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle cartelle n.01420160032253317000 e n.01420170005181202000 afferenti a crediti tributari.
Riteneva, altresì, fondata l'eccezione di competenza per materia in relazione all'avviso di addebito CP_ n.31420160007070928000 dell' per esser competente la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Infine, sempre in via preliminare, riteneva fondata l'eccezione relativa al difetto di competenza per materia in relazione ai ruoli formati su impulso dell'amministrazione comunale per l'irrogazione di sanzioni amministrative per gli illeciti contemplati nel Codice della Strada, per esser competente il
Giudice di Pace di Bari.
A giudizio del Tribunale, in particolare, i motivi di opposizione formulati dall'opponente, investendo anche la formazione del titolo esecutivo, ed essendo quindi l'opposizione proposta diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, andava qualificata non come opposizione all'esecuzione ma come opposizione c.d. recuperatoria volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione tardiva al verbale di accertamento o all'ordinanza – ingiunzione, con la conseguenza che la stessa andava proposta con le forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n.689/1981, disciplinate attualmente dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011.
Quanto alla asserita violazione dei limiti di pignorabilità, evidenziava, in applicazione, oltre che degli artt. 545 e 546 c.p.c. anche dell'art. 72 ter del D.P.R. n.602/73, che l'opponente non aveva offerto alcuna prova, circa la dedotta violazione, in relazione alle somme giacenti sul conto corrente, dovendosi di contro rilevare la piena legittimità dell'atto pignorato.
Quanto alla dedotta assenza di motivazione e all'assenza di indicazioni circa l'autorità cui proporre ricorso e i relativi termini, il Tribunale, qualificando sotto tale profilo l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ai seni dell'art. 617 c.p.c., riteneva il motivo di impugnazione inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di 20 giorni a decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento che risultava essersi perfezionata (per compiuta giacenza) il 27.01.2018 tramite poste Nexive.
Tuttavia, riteneva il motivo infondato anche nel merito sia perché l'obbligo di motivazione ex art. 7 co. 1 Legge 212/00, richiamato dall'opponente, era espressamente previsto solo per gli atti dell'amministrazione finanziaria e non per quelli adottati dall'agente della riscossione, come nel caso di specie;
sia perché l'atto di pignoramento è un atto di esecuzione (ordine di pagamento), correttamente motivato con la specifica indicazione dei numeri delle cartelle e dell'avviso di addebito cui la pretesa impositiva si riferiva, nonché le date di relativa notifica.
Infine, quanto alla cripticità nella determinazione delle somme, all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate, il Tribunale riteneva sufficiente il richiamo alle disposizioni di legge.
Con atto di citazione notificato in data 04.07.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di “dichiarare nullo e privo di effetto il pignoramento verso terzi n.01484201700006182/001 emesso dall' , in subordine Controparte_5 annullarlo e/o revocarlo perché illegittimo, ovvero ancora in via più gradata dichiarare che
nulla deve alla concessionaria della riscossione, ovvero in via Parte_1 ulteriormente gradata dichiarare la minor somma da accertare, con ogni conseguenza di legge, il tutto con il favore delle spese, diritti e onorari e distrazione verso i sottoscritti procuratori anticipatari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2024 si è costituita l'
[...]
, in persona del Responsabile del Contenzioso , la quale ha chiesto il Controparte_3 CP_6 rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2024 si è costituita Controparte_1
la quale, contestando le avverse deduzioni ha chiesto:
[...] - “Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere da a Controparte_1 seguito del notificatole atto di pignoramento presso terzi per cui è causa;
per l'effetto:
- Liquidare in favore di quest'ultima e competenze legali afferenti il doppio grado di giudizio e condannare al pagamento delle medesime la parte processuale che risulterà essere soccombente all'esito del presente gravame;
- in caso di accoglimento del gravame proposto dal Sig. , dichiarare Parte_1 il diritto del medesimo a rivalersi esclusivamente nei confronti dell' Controparte_3
per la ripetizione delle somme a quest'ultima corrisposte da
[...] Controparte_1 in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 72-bis D.P.R. 29.09.1973 N. 602”.
All'udienza collegiale del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “L'omessa notifica del pignoramento. Omessa pronuncia.
Violazione di legge (art. 491 c.p.c.)”, l'appellante lamenta l'errore in cui era incorso il Tribunale per non aver dichiarato l'invocata nullità/inesistenza del pignoramento, attesa la mancata notifica al debitore dell'atto di pignoramento.
L'appellante, in particolare, dopo aver dedotto di aver appreso dell'esistenza del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 a seguito di accesso presso il conto corrente, intrattenuto presso la filiale di
, eccepisce la nullità della notifica dell'atto di pignoramento in quanto, dalla Controparte_1 documentazione prodotta dall' , è possibile evincersi che il suddetto Controparte_5 atto non gli era mai pervenuto. Nello specifico, la notifica era stata tentata da vettore di Posta privata
Nexive, privo di licenza abilitativa, e la busta recante la data del 16.11.2017 veniva restituita al mittente con l'annotazione “assente”, senza ulteriori formalità.
Il primo motivo è infondato, oltre che inammissibile.
A mente dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a differenza della funzione della notifica dell'atto di precetto, ossia di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando quindi l'avvio dell'esecuzione forzata, la funzione della notifica del pignoramento, invece, è quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, è ormai pacifico che il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione. In tal senso, la stessa giurisprudenza ha difatti affermato che: “Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617
c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”. Posto che nel caso di specie, come da documentazione esibita dall' Controparte_3
, l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 – bis del DPR n.602/73 n.
[...]
01484201700006182001 è stato notificato al debitore in data 16.11.2017 con dicitura “temporanea assenza del destinatario” e restituito per compiuta giacenza il 27.01.2018, la proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno appellante ha difatti permesso allo stesso di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa.
Né appare meritevole di accoglimento l'ulteriore doglianza circa la non validità della notifica del pignoramento perché effettuata dalla società privata Nexive, anziché dalle , unico CP_1 soggetto legittimato ai sensi della d.lgs. n.261/1999 agli invii di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Nonostante già nel 2008 l'Unione Europea avesse previsto la liberalizzazione dei servizi postali anche per le attività di notifica di atti giudiziari ed amministrativi (cfr. Direttiva 2008/6/CE), l'Italia ha recepito questa innovazione solo con la L. 124 del 4 agosto 2017. La legge 124/2017 ha difatti ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a , le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti privati, CP_1
a patto, però, questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 2 D.lgs.
261/99. Da ciò ne consegue che il contribuente poteva eccepire l'invalidità della notifica degli atti notificati tramite poste private se la notifica fosse avvenuta anteriormente al 10.09.2017, data di entrata in vigore della suddetta legge.
Tuttavia, come chiarito dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, “l'eventuale errata individuazione del soggetto abilitato ad eseguire la notifica (che si assume privo della qualifica di ufficiale della riscossione) o delle modalità della stessa (a mezzo PEC) non può che determinare una
“difformità dal modello legale”, causativa unicamente di conseguenze in termini di nullità e non di inesistenza”.
Sicché, anche in questo caso, ossia di notifica disposta da un operatore postale privato privo di licenza individuale speciale, l'eventuale impugnazione diretta dell'atto notificato comporterebbe la sanatoria del vizio di notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. civ., SS.UU. n.299/2020).
Va infine precisato che la questione rientra, come detto, nello schema di cui all'art. 617 cpc cosicché la statuizione relativa andava impugnata mediante il ricorso straordinario in cassazione, non essendo la stessa appellabile.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione di legge sulla declaratoria di incompetenza per materia in relazione ai motivi di opposizione afferenti alla mancata notifica dell'avviso di addebito CP_ notificato all' , l'appellante si duole dell'avere, il Tribunale, dichiarato la propria incompetenza CP_ funzionale, relativamente all'avviso di addebito 31420160007070928000, portante crediti previdenziali, senza rimettere gli atti al Presidente per la riassegnazione del fascicolo ad altra sezione del Tribunale.
Rileva la Corte che il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Se, infatti è vero che, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio e che, pertanto, il giudicante, qualora ritenga che la materia sottoposta al suo esame rientri tra quelle di competenza del giudice del lavoro, rimette gli atti al Presidente del
Tribunale, per la relativa assegnazione al giudice del lavoro, tuttavia, tale mancata trasmissione, come nel caso di specie, non incide sulla correttezza della decisione, posta la effettiva incompetenza del giudice adito a decidere in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento, riguardanti l'avviso di addebito n.31420160007070928000.
Va poi rilevato come sia principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “È inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito”. (Cass. Sez. 3, 13/12/2024, n. 32447, Rv. 673110 - 01)
L'appello è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste totalmente a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione – valori minimi, stante la obiettiva modestia delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.2519/2024 emessa dal Tribunale di Bari – Parte_1 pubblicata in data 24.05.2024, così dispone: - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
, e delle delle spese del presente giudizio Controparte_3 Controparte_1 liquidate, ciascuna, in complessivi € 3.473,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del costituito difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.25
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Mitola Maria - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Manzionna Emma - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 938/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
IR AS e IO CA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti in
Casamassima (BA)
APPELLANTE
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.2519/2024, resa nel procedimento n.
1936/2019, pubblicata in data 28.05.2024, notificata in data 04.06.2024.
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: ), in persona del suo legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to NO Emmanuele, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to in Bari
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Amministratore Delegato e Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to RIEFOLO Giacomo, ed elettivamente domiciliata presso ai fini del presente procedimento presso Controparte_2
, in Bari
[...]
APPELLATA All'udienza collegiale del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 19.03.2018, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto pignoramento verso terzi n.01484201700006182/001 emesso dall' ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/1973, di complessivi euro Controparte_3
29.256,19, relativo alle cartelle esattoriali n. 01420160032253317000 notificata in data 26.12.2016,
n. 01420170005181202000 notificata in data 18.04.2017, n. 01420170013965957000 notificata in data 10.07.2017 e all'avviso di addebito n.31420160007070928000 notificato in data 16.12.2016.
In particolare, l'opponente, deducendo di aver appreso del pignoramento solo in virtù dell'accesso al suo conto corrente presso , eccepiva: CP_1
1) l'omessa notificazione delle cartelle esattoriali e dell'atto di intimazione in violazione dell'art. 50 D.P.R. n.602/73 con conseguente nullità dell'atto di pignoramento;
2) l'omesso invito al contraddittorio del contribuente;
3) la violazione dei limiti e dei vincoli previsti dalla L. n.44/2012 e il grave pregiudizio sofferto dall'esecutato anche per la preesistenza di un pignoramento promosso da Equitalia sugli unici emolumenti che alimentavano il c/c pignorato costituendo l'unica fonte di reddito familiare;
4) la violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buna fede, tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto;
5) l'omessa indicazione delle modalità e dei termini per impugnare e la cripticità delle somme indicate nel pignoramento;
6) l'impignorabilità dei crediti, per inesistenza di un rapporto di debito – credito con il terzo pignorato.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, anche inaudita altera parte:
- “dichiarare nullo e inefficace l'atto impugnato e ogni altro atto connesso e conseguente, anche non conosciuto, per quanto in premessa;
- per l'effetto accertare e dichiarare il danno all'immagine e patrimoniale subito dall'istante e condannare , in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3 relativo risarcimento da liquidare in corso di causa anche secondo equità;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e distrazione”.
Si costituiva l' eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione dell'AGO Controparte_3 in riferimento alle cartelle n. 01420160032253317000 e n. 01420170005181202000 avendo esse ad oggetto tributi erariali e deducendo nel merito la regolarità dell'atto di pignoramento e degli atti presupposti, concludendo quindi per il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 08.11.2018, il G.E. sospendeva la procedura esecutiva, assegnando il termine fino a 90 giorni per la riassunzione della causa presso il Giudice Competente in dipendenza e in riferimento alla natura dei crediti opposti e di cui all'esazione.
Con atto di citazione notificato in data 06.02.2019, introduceva il Parte_2 giudizio di merito innanzi al Tribunale di Bari convenendo in giudizio l' Controparte_3
e le e riproponendo i medesimi motivi di opposizione dell'originario
[...] Controparte_1 ricorso.
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare nullo e privo di effetto il pignoramento verso terzi n.
01484201700006182/001 in subordine annullarlo e/o revocarlo perché illegittimo per le ragioni esposte in narrativa, ovvero ancora dichiarare che nulla deve alla Parte_1 concessionaria della riscossione, ovvero la minor somma da accertare, con ogni conseguenza di legge, il tutto con il favore delle spese, diritti e onorari e distrazione verso i sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.04.2019 si costituiva in giudizio l' , chiedendo, previa revoca dell'istanza di sospensione, in Controparte_3 assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora:
“- In via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione dell'AGO in riferimento alle cartelle
01420160032253317000 e 01420170005181202000 in favore del giudice tributario;
- Sempre in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in favore CP_ del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, per l'avviso di addebito
n.31420160007070928000;
- Sempre in via preliminare: dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in favore del Giudice di Pace di Bari per la cartella di pagamento n. 01420170013965957000;
- Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto, dichiarare valida e legittima la procedura esecutiva intrapresa;
CP_
- In via subordinata: per tutte le eccezioni riferite agli avvisi di addebito la
[...]
eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva, essendo il legittimo Controparte_5 contraddittore l'ente impositore;
pertanto, si chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale, a cura e spese dell'opponente e/o, in subordine, autorizzando la deducente alla chiamata del terzo in causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 14.05.2019, si costituiva in giudizio
[...] in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., chiedendo: Controparte_1
- “Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di rispetto Controparte_1 all'odierna materia del contendere, di talché disporne l'estromissione;
In stretto subordine:
- Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere da a Controparte_1 seguito e per effetto del notificatole atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R.
n.602/73 per cui è causa;
- In caso di accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig. , Parte_1 accertare e dichiarare il diritto del medesimo a rivalersi esclusivamente nei confronti dell' per la ripetizione delle somme a quest'ultima Controparte_5 corrisposte da per il pignoramento de quo in ossequio alla disciplina Controparte_1 dettata dall'art. 72-bis D.P.R. 602/73”.
Con sentenza n.2519/2024 pubblicata in data 24.05.2024, il Tribunale di Bari, così provvedeva:
“1) DICHIARA il difetto di giurisdizione in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento (cartelle, avvisi di intimazione, invito al contraddittorio), e concernenti le cartelle di pagamento n. n.01420160032253317000 e
n.01420170005181202000, ed in relazione ai medesimi indica il Giudice tributario quale plesso dotato di giurisdizione.
2) DICHIARA il difetto di competenza in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e concernenti l'avviso di addebito n.
31420160007070928000 ed in relazione ai medesimi INDICA la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari quale Giudice competente.
3) 6) DICHIARA il difetto di competenza in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento e concernenti la cartella di pagamento
n. n.01420170013965957000 ed in relazione ai medesimi INDICA il Giudice di Pace di Bari quale Giudice competente.
4) RIGETTA nel resto l'opposizione proposta nei confronti di Controparte_3
.
[...]
5) CONDANNA la parte opponente al pagamento in favore Parte_1 della parte opposta delle spese di lite che liquida in Controparte_3
€. 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, contributo previdenziale obbligatorio ed i.v.a. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte vittoriosa).
6) DISPONE la distrazione delle spese liquidate nel capo precedente in favore in favore dell'Avv.
MM NO in qualità di difensore antistatario di Controparte_3
.
[...]
7) Compensa le spese tra l'opponente e il terzo pignorato ”. Controparte_1
Nello specifico, preliminarmente, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle cartelle n.01420160032253317000 e n.01420170005181202000 afferenti a crediti tributari.
Riteneva, altresì, fondata l'eccezione di competenza per materia in relazione all'avviso di addebito CP_ n.31420160007070928000 dell' per esser competente la Sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Infine, sempre in via preliminare, riteneva fondata l'eccezione relativa al difetto di competenza per materia in relazione ai ruoli formati su impulso dell'amministrazione comunale per l'irrogazione di sanzioni amministrative per gli illeciti contemplati nel Codice della Strada, per esser competente il
Giudice di Pace di Bari.
A giudizio del Tribunale, in particolare, i motivi di opposizione formulati dall'opponente, investendo anche la formazione del titolo esecutivo, ed essendo quindi l'opposizione proposta diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, andava qualificata non come opposizione all'esecuzione ma come opposizione c.d. recuperatoria volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione tardiva al verbale di accertamento o all'ordinanza – ingiunzione, con la conseguenza che la stessa andava proposta con le forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n.689/1981, disciplinate attualmente dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011.
Quanto alla asserita violazione dei limiti di pignorabilità, evidenziava, in applicazione, oltre che degli artt. 545 e 546 c.p.c. anche dell'art. 72 ter del D.P.R. n.602/73, che l'opponente non aveva offerto alcuna prova, circa la dedotta violazione, in relazione alle somme giacenti sul conto corrente, dovendosi di contro rilevare la piena legittimità dell'atto pignorato.
Quanto alla dedotta assenza di motivazione e all'assenza di indicazioni circa l'autorità cui proporre ricorso e i relativi termini, il Tribunale, qualificando sotto tale profilo l'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ai seni dell'art. 617 c.p.c., riteneva il motivo di impugnazione inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di 20 giorni a decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento che risultava essersi perfezionata (per compiuta giacenza) il 27.01.2018 tramite poste Nexive.
Tuttavia, riteneva il motivo infondato anche nel merito sia perché l'obbligo di motivazione ex art. 7 co. 1 Legge 212/00, richiamato dall'opponente, era espressamente previsto solo per gli atti dell'amministrazione finanziaria e non per quelli adottati dall'agente della riscossione, come nel caso di specie;
sia perché l'atto di pignoramento è un atto di esecuzione (ordine di pagamento), correttamente motivato con la specifica indicazione dei numeri delle cartelle e dell'avviso di addebito cui la pretesa impositiva si riferiva, nonché le date di relativa notifica.
Infine, quanto alla cripticità nella determinazione delle somme, all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate, il Tribunale riteneva sufficiente il richiamo alle disposizioni di legge.
Con atto di citazione notificato in data 04.07.2024, ha proposto Parte_1 appello avverso la suddetta sentenza chiedendo di “dichiarare nullo e privo di effetto il pignoramento verso terzi n.01484201700006182/001 emesso dall' , in subordine Controparte_5 annullarlo e/o revocarlo perché illegittimo, ovvero ancora in via più gradata dichiarare che
nulla deve alla concessionaria della riscossione, ovvero in via Parte_1 ulteriormente gradata dichiarare la minor somma da accertare, con ogni conseguenza di legge, il tutto con il favore delle spese, diritti e onorari e distrazione verso i sottoscritti procuratori anticipatari del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.11.2024 si è costituita l'
[...]
, in persona del Responsabile del Contenzioso , la quale ha chiesto il Controparte_3 CP_6 rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2024 si è costituita Controparte_1
la quale, contestando le avverse deduzioni ha chiesto:
[...] - “Accertare e dichiarare la correttezza dell'operato posto in essere da a Controparte_1 seguito del notificatole atto di pignoramento presso terzi per cui è causa;
per l'effetto:
- Liquidare in favore di quest'ultima e competenze legali afferenti il doppio grado di giudizio e condannare al pagamento delle medesime la parte processuale che risulterà essere soccombente all'esito del presente gravame;
- in caso di accoglimento del gravame proposto dal Sig. , dichiarare Parte_1 il diritto del medesimo a rivalersi esclusivamente nei confronti dell' Controparte_3
per la ripetizione delle somme a quest'ultima corrisposte da
[...] Controparte_1 in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 72-bis D.P.R. 29.09.1973 N. 602”.
All'udienza collegiale del 25.11.2025, svolta in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies co.3 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note scritte inviate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello rubricato “L'omessa notifica del pignoramento. Omessa pronuncia.
Violazione di legge (art. 491 c.p.c.)”, l'appellante lamenta l'errore in cui era incorso il Tribunale per non aver dichiarato l'invocata nullità/inesistenza del pignoramento, attesa la mancata notifica al debitore dell'atto di pignoramento.
L'appellante, in particolare, dopo aver dedotto di aver appreso dell'esistenza del pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73 a seguito di accesso presso il conto corrente, intrattenuto presso la filiale di
, eccepisce la nullità della notifica dell'atto di pignoramento in quanto, dalla Controparte_1 documentazione prodotta dall' , è possibile evincersi che il suddetto Controparte_5 atto non gli era mai pervenuto. Nello specifico, la notifica era stata tentata da vettore di Posta privata
Nexive, privo di licenza abilitativa, e la busta recante la data del 16.11.2017 veniva restituita al mittente con l'annotazione “assente”, senza ulteriori formalità.
Il primo motivo è infondato, oltre che inammissibile.
A mente dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, a differenza della funzione della notifica dell'atto di precetto, ossia di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando quindi l'avvio dell'esecuzione forzata, la funzione della notifica del pignoramento, invece, è quella di rendere edotto l'esecutato dell'avvio del processo espropriativo, è ormai pacifico che il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione. In tal senso, la stessa giurisprudenza ha difatti affermato che: “Qualora l'esecutato denunci con opposizione ex art. 617
c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto di pignoramento, la proposizione di tale opposizione, in quanto indice della conoscenza dell'esecuzione, dimostra l'avvenuto raggiungimento dello scopo cui era preordinata la detta notificazione e comporta, quindi, la sanatoria della sua nullità, in applicazione dell'art. 156, ultimo comma, c.p.c.”. Posto che nel caso di specie, come da documentazione esibita dall' Controparte_3
, l'atto di pignoramento esattoriale ex art. 72 – bis del DPR n.602/73 n.
[...]
01484201700006182001 è stato notificato al debitore in data 16.11.2017 con dicitura “temporanea assenza del destinatario” e restituito per compiuta giacenza il 27.01.2018, la proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno appellante ha difatti permesso allo stesso di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa.
Né appare meritevole di accoglimento l'ulteriore doglianza circa la non validità della notifica del pignoramento perché effettuata dalla società privata Nexive, anziché dalle , unico CP_1 soggetto legittimato ai sensi della d.lgs. n.261/1999 agli invii di raccomandate attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.
Nonostante già nel 2008 l'Unione Europea avesse previsto la liberalizzazione dei servizi postali anche per le attività di notifica di atti giudiziari ed amministrativi (cfr. Direttiva 2008/6/CE), l'Italia ha recepito questa innovazione solo con la L. 124 del 4 agosto 2017. La legge 124/2017 ha difatti ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a , le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti privati, CP_1
a patto, però, questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 2 D.lgs.
261/99. Da ciò ne consegue che il contribuente poteva eccepire l'invalidità della notifica degli atti notificati tramite poste private se la notifica fosse avvenuta anteriormente al 10.09.2017, data di entrata in vigore della suddetta legge.
Tuttavia, come chiarito dalla stessa giurisprudenza della Suprema Corte, “l'eventuale errata individuazione del soggetto abilitato ad eseguire la notifica (che si assume privo della qualifica di ufficiale della riscossione) o delle modalità della stessa (a mezzo PEC) non può che determinare una
“difformità dal modello legale”, causativa unicamente di conseguenze in termini di nullità e non di inesistenza”.
Sicché, anche in questo caso, ossia di notifica disposta da un operatore postale privato privo di licenza individuale speciale, l'eventuale impugnazione diretta dell'atto notificato comporterebbe la sanatoria del vizio di notifica ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass. civ., SS.UU. n.299/2020).
Va infine precisato che la questione rientra, come detto, nello schema di cui all'art. 617 cpc cosicché la statuizione relativa andava impugnata mediante il ricorso straordinario in cassazione, non essendo la stessa appellabile.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione di legge sulla declaratoria di incompetenza per materia in relazione ai motivi di opposizione afferenti alla mancata notifica dell'avviso di addebito CP_ notificato all' , l'appellante si duole dell'avere, il Tribunale, dichiarato la propria incompetenza CP_ funzionale, relativamente all'avviso di addebito 31420160007070928000, portante crediti previdenziali, senza rimettere gli atti al Presidente per la riassegnazione del fascicolo ad altra sezione del Tribunale.
Rileva la Corte che il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Se, infatti è vero che, a seguito dell'istituzione del giudice unico di primo grado, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni lavoro e le sezioni ordinarie del Tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio e che, pertanto, il giudicante, qualora ritenga che la materia sottoposta al suo esame rientri tra quelle di competenza del giudice del lavoro, rimette gli atti al Presidente del
Tribunale, per la relativa assegnazione al giudice del lavoro, tuttavia, tale mancata trasmissione, come nel caso di specie, non incide sulla correttezza della decisione, posta la effettiva incompetenza del giudice adito a decidere in relazione ai motivi di opposizione attinenti alla mancata notifica degli atti prodromici al pignoramento, riguardanti l'avviso di addebito n.31420160007070928000.
Va poi rilevato come sia principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui “È inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito”. (Cass. Sez. 3, 13/12/2024, n. 32447, Rv. 673110 - 01)
L'appello è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste totalmente a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (IV scaglione – valori minimi, stante la obiettiva modestia delle questioni trattate, esclusa la fase di trattazione/istruttoria).
Non si procede alla liquidazione della fase di istruttoria/trattazione in osservanza del principio di diritto affermato da Cass. n. 10206/2021 e di recente ribadito da Cass. n. 29077/2024 e Cass. n. 7343 del 19/03/2025) secondo il quale <In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n.
55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350
c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali>>.).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n.2519/2024 emessa dal Tribunale di Bari – Parte_1 pubblicata in data 24.05.2024, così dispone: - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna alla rifusione in favore dell' Parte_1 [...]
, e delle delle spese del presente giudizio Controparte_3 Controparte_1 liquidate, ciascuna, in complessivi € 3.473,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del costituito difensore dichiaratosi antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25.11.25
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola