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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORELLI Parte_1 C.F._1
CA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 5 FORNOVO VAL DI TARO, presso il difensore avv. BORELLI CA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio in proprio, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in STRADA MAZZINI 6 PARMA, presso lo studio dell'avv. CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso nei confronti dell'avv. chiedendo di accertarsi la Parte_1 CP_1 responsabilità professionale e di condannarsi parte resistente al risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in euro 11.495,28, oltre a spese della causa incardinata innanzi al Tribunale di Parma e spese, versate dal allo a titolo di compenso, ovvero nella misura accertata in giudizio, Pt_1 CP_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto al saldo.
In particolare, il ha esposto: Pt_1
di avere conferito incarico professionale allo , al fine di promuovere le necessarie azioni CP_1 giudiziarie per vedersi riconosciuti i crediti lavorativi maturati e a lui spettanti in forza del contratto di lavoro appena conclusosi con la società NA Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l;
che la causa di lavoro, incardinata innanzi al Tribunale di Firenze, aveva esito complessivamente positivo per il ma la domanda giudiziale proposta dall'avv. non conteneva la richiesta Pt_1 CP_1 della somma di euro 8.183,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati), relativa alle spettanze dovute a titolo di TFR;
che, nonostante i ripetuti solleciti del solamente nell'anno 2004 l'avv. si rendeva conto Pt_1 CP_1 del proprio errore e, nel tentativo di porvi rimedio, inviava una formale messa in mora alla NA a mezzo raccomandata a.r., riportante la data del 26.11.2004, ma spedita solo in data 04.12.2004 e ricevuta dalla Società destinataria in data 10.12.2004;
che, nell'anno 2011, in seguito al mancato adempimento di tale richiesta, l'avv. depositava un CP_1 ricorso in via monitoria innanzi al Tribunale di Parma, in merito al quale il Giudice del Lavoro emetteva, in data 27.08.2011, il decreto ingiuntivo n. 277/2011;
che la NA, in data 03.10.2011, proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo sia per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma sia per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito relativo al TFR;
che, con provvedimento del 31.01.2012, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, accogliendo l'eccezione pregiudiziale formulata dalla NA, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava la propria incompetenza, dando termine per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Firenze, che la NA riassumeva avanti il Tribunale di Firenze;
che, con la sentenza n. 617/2015 emessa in data 21 maggio 2015 dal Tribunale di Firenze, si pagina 2 di 6 concludeva il giudizio, che vedeva soccombente il per intervenuta prescrizione del credito per Pt_1
TFR;
che il in data 14.12.2015, inviava raccomandata a.r. all'avv. , chiedendo il risarcimento Pt_1 CP_1 dei danni subiti a causa del suo errore professionale;
che, da quel momento, l'avv. iniziava a fornire al una serie di promesse e di CP_1 Pt_1 rassicurazioni circa la sua volontà di risarcire il danno subito che duravano per anni senza mai tradursi in azioni concrete volte ad indennizzare il cliente;
che, nell'anno 2021, ammettendo il proprio errore con un comportamento manifestamente confessorio, attraverso i suoi scritti difensivi, l'avv. decideva addirittura di promuoveva un'azione giudiziale CP_1 nei confronti della compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato la polizza Controparte_2 assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;
che, tuttavia, in data 14.12.2022, l'avv. comunicava, via e-mail, al che le richieste di CP_1 Pt_1 indennizzo da lui avanzate nella causa promossa nei confronti di erano state respinte e CP_2 che, pertanto, la compagnia assicurativa non gli avrebbe risarcito i danni patiti;
che, in particolare, la sentenza rigettava il ricorso sulla base della presunzione di conoscibilità dell'errore, a seguito della sentenza del Tribunale di Firenze del 21.05.2015, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, avvenuta in data 09.11.2017;
che la successiva richiesta di risarcimento dei danni, rivolta dal allo , veniva respinta. Pt_1 CP_1
si è costituito eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal CP_1 ricorrente, per intervenuta decorrenza sia del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2947 c.c., sia del termine di prescrizione ordinaria, ex art. 2946 c.c.
Nel merito, parte resistente ha contestato di avere ricevuto incarico dal per promuovere la Pt_1 domanda di pagamento del TFR in occasione del conferimento del primo incarico ed ha allegato:
di avere ricevuto mandato esclusivamente con riferimento alla controversia instaurata dall'ex datore di lavoro, NA, contro l'odierno ricorrente, avente ad oggetto il sequestro conservativo e la pretesa di pagamento di somme di denaro nei suoi confronti;
che il ha conferito mandato relativo al TFR solo in epoca successiva al 1° dicembre 2004, Pt_1 allorquando il termine di prescrizione quinquennale era spirato;
che la mancata percezione del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso con la NA, pertanto, è derivata, in via esclusiva, da fatto e colpa del ricorrente, e non da responsabilità del professionista;
pagina 3 di 6 che, quanto alla richiesta relativa alle spese di lite per il giudizio celebrato avanti il Tribunale di
Firenze, concluso con la sentenza n. 617/2015, nulla può essere preteso dal non avendo, questi, Pt_1 mai pagato l'importo di euro 4.016,57, né alcuna differente somma;
che parte resistente mai formulava dichiarazioni aventi contenuto confessorio rispetto alle infondate pretese avanzate dal nel presente giudizio. Pt_1
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che sussistono i presupposti per l'introduzione del giudizio nelle forme del rito semplificato.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di prescrizione, si ritiene che, nel caso di specie, operi la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., vertendosi in materia di responsabilità contrattuale.
Quanto alla decorrenza del suddetto termine, si ritiene che, ex art. 2935 c.c., essa debba computarsi dal giorno in cui il danno lamentato si è verificato, ovvero, nel caso di specie, dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di Firenze, del 21.05.2015, che ha rigettato la domanda avente ad oggetto il
TFR, svolta nei confronti della NA. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha allegato:
di avere incaricato lo , in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la CP_1 società NA, del 30.11.1999, di promuovere le necessarie azioni giudiziarie per vedersi riconosciuti i crediti lavorativi maturati nei confronti dell'ex datore di lavoro;
che la domanda giudiziale formulata dall'avv. nell'atto introduttivo della suddetta causa, CP_1 risultava incomprensibilmente carente della necessaria richiesta della somma di euro 8.183,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati) relativa alle spettanze dovute a titolo di TFR;
che nonostante i ripetuti solleciti del solamente nell'anno 2004 l'avv. si è reso conto Pt_1 CP_1 del proprio errore e, nel tentativo di porvi rimedio, ha inviato una formale costituzione in mora alla
NA, a mezzo raccomandata a.r., riportante la data del 26.11.2004, ma spedita solo in data
04.12.2004 e ricevuta dalla Società destinataria in data 10.12.2004;
che, nell'anno 2011, in seguito al mancato adempimento di tale richiesta, l'avv. ha ottenuto dal CP_1
Tribunale di Parma l'emissione di un decreto ingiuntivo, opposto dalla NA, ma la causa, riassunta pagina 4 di 6 innanzi al Tribunale di Firenze per ragioni di competenza, è stata definita con il rigetto della domanda dell'odierno ricorrente, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, determinata dalla tardiva notifica dell'atto di costituzione in mora, avvenuta solamente in data
10.12.2004, a causa della spedizione della lettera raccomandata, da parte dell'odierno resistente, solamente il 04.12.2004.
Parte ricorrente, dunque, fa dipendere il mancato riconoscimento del TFR dal colpevole ritardo del professionista nella spedizione della raccomandata di costituzione in mora, di cui sopra.
La condotta dello Scarico, che ha promosso azione giudiziale nei confronti della Compagnia di
Assicurazione, con cui era assicurata per la responsabilità professionale, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, fa ritenere che il ritardo sia dipeso, effettivamente, da sua condotta colposa.
In proposito, tuttavia, si osserva che, se è vero che il credito per TFR avrebbe dovuto essere esercitato entro il 30.11.2004 e che la prescrizione quinquennale non è stata interrotta dalla notifica dell'atto di costituzione in mora, in quanto spedito solamente in data 04.12.2004, a prescrizione già maturata, è pur vero che, se il termine di prescrizione fosse stato interrotto da un atto di costituzione in mora tempestivo, esso avrebbe ripreso a decorrere e la prescrizione sarebbe, comunque, maturata decorsi i cinque anni successivi, in assenza, come avvenuto in concreto, di ulteriori atti interruttivi.
Si ricorda, infatti, che il ricorso monitorio è stato depositato solamente nell'anno 2011, senza che risulti
(anche a livello di allegazione) essere stato preceduto da idonei atti interruttivi della prescrizione, oltre che da solleciti del cliente rivolti al professionista.
Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che l'errore del professionista sia irrilevante, in quanto la prescrizione sarebbe stata, in ogni caso, inevitabilmente dichiarata dal Tribunale di Firenze, stante il decorso di quasi sette anni dal 30.11.2004 e l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NA.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
I fatti accertati, così come sopra esposti, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
respinge la domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2433/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORELLI Parte_1 C.F._1
CA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 5 FORNOVO VAL DI TARO, presso il difensore avv. BORELLI CA
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio in proprio, elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in STRADA MAZZINI 6 PARMA, presso lo studio dell'avv. CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso nei confronti dell'avv. chiedendo di accertarsi la Parte_1 CP_1 responsabilità professionale e di condannarsi parte resistente al risarcimento dei danni conseguenti, quantificati in euro 11.495,28, oltre a spese della causa incardinata innanzi al Tribunale di Parma e spese, versate dal allo a titolo di compenso, ovvero nella misura accertata in giudizio, Pt_1 CP_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali e moratori ex art. 5 D.lgs. 231/2002, dal dì del dovuto al saldo.
In particolare, il ha esposto: Pt_1
di avere conferito incarico professionale allo , al fine di promuovere le necessarie azioni CP_1 giudiziarie per vedersi riconosciuti i crediti lavorativi maturati e a lui spettanti in forza del contratto di lavoro appena conclusosi con la società NA Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l;
che la causa di lavoro, incardinata innanzi al Tribunale di Firenze, aveva esito complessivamente positivo per il ma la domanda giudiziale proposta dall'avv. non conteneva la richiesta Pt_1 CP_1 della somma di euro 8.183,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati), relativa alle spettanze dovute a titolo di TFR;
che, nonostante i ripetuti solleciti del solamente nell'anno 2004 l'avv. si rendeva conto Pt_1 CP_1 del proprio errore e, nel tentativo di porvi rimedio, inviava una formale messa in mora alla NA a mezzo raccomandata a.r., riportante la data del 26.11.2004, ma spedita solo in data 04.12.2004 e ricevuta dalla Società destinataria in data 10.12.2004;
che, nell'anno 2011, in seguito al mancato adempimento di tale richiesta, l'avv. depositava un CP_1 ricorso in via monitoria innanzi al Tribunale di Parma, in merito al quale il Giudice del Lavoro emetteva, in data 27.08.2011, il decreto ingiuntivo n. 277/2011;
che la NA, in data 03.10.2011, proponeva opposizione, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo sia per l'incompetenza territoriale del Tribunale di Parma sia per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito relativo al TFR;
che, con provvedimento del 31.01.2012, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, accogliendo l'eccezione pregiudiziale formulata dalla NA, revocava il decreto ingiuntivo opposto e dichiarava la propria incompetenza, dando termine per la riassunzione del giudizio avanti il Tribunale di Firenze, che la NA riassumeva avanti il Tribunale di Firenze;
che, con la sentenza n. 617/2015 emessa in data 21 maggio 2015 dal Tribunale di Firenze, si pagina 2 di 6 concludeva il giudizio, che vedeva soccombente il per intervenuta prescrizione del credito per Pt_1
TFR;
che il in data 14.12.2015, inviava raccomandata a.r. all'avv. , chiedendo il risarcimento Pt_1 CP_1 dei danni subiti a causa del suo errore professionale;
che, da quel momento, l'avv. iniziava a fornire al una serie di promesse e di CP_1 Pt_1 rassicurazioni circa la sua volontà di risarcire il danno subito che duravano per anni senza mai tradursi in azioni concrete volte ad indennizzare il cliente;
che, nell'anno 2021, ammettendo il proprio errore con un comportamento manifestamente confessorio, attraverso i suoi scritti difensivi, l'avv. decideva addirittura di promuoveva un'azione giudiziale CP_1 nei confronti della compagnia assicurativa con la quale aveva stipulato la polizza Controparte_2 assicurativa per la copertura della responsabilità professionale;
che, tuttavia, in data 14.12.2022, l'avv. comunicava, via e-mail, al che le richieste di CP_1 Pt_1 indennizzo da lui avanzate nella causa promossa nei confronti di erano state respinte e CP_2 che, pertanto, la compagnia assicurativa non gli avrebbe risarcito i danni patiti;
che, in particolare, la sentenza rigettava il ricorso sulla base della presunzione di conoscibilità dell'errore, a seguito della sentenza del Tribunale di Firenze del 21.05.2015, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, avvenuta in data 09.11.2017;
che la successiva richiesta di risarcimento dei danni, rivolta dal allo , veniva respinta. Pt_1 CP_1
si è costituito eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dal CP_1 ricorrente, per intervenuta decorrenza sia del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2947 c.c., sia del termine di prescrizione ordinaria, ex art. 2946 c.c.
Nel merito, parte resistente ha contestato di avere ricevuto incarico dal per promuovere la Pt_1 domanda di pagamento del TFR in occasione del conferimento del primo incarico ed ha allegato:
di avere ricevuto mandato esclusivamente con riferimento alla controversia instaurata dall'ex datore di lavoro, NA, contro l'odierno ricorrente, avente ad oggetto il sequestro conservativo e la pretesa di pagamento di somme di denaro nei suoi confronti;
che il ha conferito mandato relativo al TFR solo in epoca successiva al 1° dicembre 2004, Pt_1 allorquando il termine di prescrizione quinquennale era spirato;
che la mancata percezione del TFR relativo al rapporto di lavoro intercorso con la NA, pertanto, è derivata, in via esclusiva, da fatto e colpa del ricorrente, e non da responsabilità del professionista;
pagina 3 di 6 che, quanto alla richiesta relativa alle spese di lite per il giudizio celebrato avanti il Tribunale di
Firenze, concluso con la sentenza n. 617/2015, nulla può essere preteso dal non avendo, questi, Pt_1 mai pagato l'importo di euro 4.016,57, né alcuna differente somma;
che parte resistente mai formulava dichiarazioni aventi contenuto confessorio rispetto alle infondate pretese avanzate dal nel presente giudizio. Pt_1
Conseguentemente, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda.
A parere di questo giudicante, la domanda non è fondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che sussistono i presupposti per l'introduzione del giudizio nelle forme del rito semplificato.
Preliminarmente, con riguardo all'eccezione di prescrizione, si ritiene che, nel caso di specie, operi la prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., vertendosi in materia di responsabilità contrattuale.
Quanto alla decorrenza del suddetto termine, si ritiene che, ex art. 2935 c.c., essa debba computarsi dal giorno in cui il danno lamentato si è verificato, ovvero, nel caso di specie, dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di Firenze, del 21.05.2015, che ha rigettato la domanda avente ad oggetto il
TFR, svolta nei confronti della NA. L'eccezione, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha allegato:
di avere incaricato lo , in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la CP_1 società NA, del 30.11.1999, di promuovere le necessarie azioni giudiziarie per vedersi riconosciuti i crediti lavorativi maturati nei confronti dell'ex datore di lavoro;
che la domanda giudiziale formulata dall'avv. nell'atto introduttivo della suddetta causa, CP_1 risultava incomprensibilmente carente della necessaria richiesta della somma di euro 8.183,00 (oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati) relativa alle spettanze dovute a titolo di TFR;
che nonostante i ripetuti solleciti del solamente nell'anno 2004 l'avv. si è reso conto Pt_1 CP_1 del proprio errore e, nel tentativo di porvi rimedio, ha inviato una formale costituzione in mora alla
NA, a mezzo raccomandata a.r., riportante la data del 26.11.2004, ma spedita solo in data
04.12.2004 e ricevuta dalla Società destinataria in data 10.12.2004;
che, nell'anno 2011, in seguito al mancato adempimento di tale richiesta, l'avv. ha ottenuto dal CP_1
Tribunale di Parma l'emissione di un decreto ingiuntivo, opposto dalla NA, ma la causa, riassunta pagina 4 di 6 innanzi al Tribunale di Firenze per ragioni di competenza, è stata definita con il rigetto della domanda dell'odierno ricorrente, a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale del credito, determinata dalla tardiva notifica dell'atto di costituzione in mora, avvenuta solamente in data
10.12.2004, a causa della spedizione della lettera raccomandata, da parte dell'odierno resistente, solamente il 04.12.2004.
Parte ricorrente, dunque, fa dipendere il mancato riconoscimento del TFR dal colpevole ritardo del professionista nella spedizione della raccomandata di costituzione in mora, di cui sopra.
La condotta dello Scarico, che ha promosso azione giudiziale nei confronti della Compagnia di
Assicurazione, con cui era assicurata per la responsabilità professionale, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, fa ritenere che il ritardo sia dipeso, effettivamente, da sua condotta colposa.
In proposito, tuttavia, si osserva che, se è vero che il credito per TFR avrebbe dovuto essere esercitato entro il 30.11.2004 e che la prescrizione quinquennale non è stata interrotta dalla notifica dell'atto di costituzione in mora, in quanto spedito solamente in data 04.12.2004, a prescrizione già maturata, è pur vero che, se il termine di prescrizione fosse stato interrotto da un atto di costituzione in mora tempestivo, esso avrebbe ripreso a decorrere e la prescrizione sarebbe, comunque, maturata decorsi i cinque anni successivi, in assenza, come avvenuto in concreto, di ulteriori atti interruttivi.
Si ricorda, infatti, che il ricorso monitorio è stato depositato solamente nell'anno 2011, senza che risulti
(anche a livello di allegazione) essere stato preceduto da idonei atti interruttivi della prescrizione, oltre che da solleciti del cliente rivolti al professionista.
Alla luce di quanto sopra, dunque, si ritiene che l'errore del professionista sia irrilevante, in quanto la prescrizione sarebbe stata, in ogni caso, inevitabilmente dichiarata dal Tribunale di Firenze, stante il decorso di quasi sette anni dal 30.11.2004 e l'eccezione di prescrizione sollevata dalla NA.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
I fatti accertati, così come sopra esposti, giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:
respinge la domanda proposta da nei confronti di . Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Parma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Ioffredi
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