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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/09/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1733/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLA PETRELLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, via Angelo De Jacobis n. 5;
OPPONENTE
contro
LA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LUIGI DI LIBERATORE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in S. Nicolò a Tordino, via F. Bucci n. 15;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 18 maggio 2018 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 210/2018 emesso in data 26 febbraio 2018 dal Tribunale di Teramo
Tribunale di Teramo, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di €
8.691,60, oltre interessi, spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A..
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente riferiva che il credito vantato dalla società opposta, derivante da lavori di demolizione e di rifacimento della pavimentazione, compreso di forniture e posa in opera di materiale, eseguiti presso la propria abitazione non erano dovuti.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- la differenza tra l'importo ingiunto, richiesto sulla base della fattura 35/2017 prodotta nel procedimento monitorio, e quello indicato nella fattura, avente medesima data e numerazione, da essa ricevuta in via stragiudiziale ma del minor importo di € 4.480,00;
- che i lavori, solo parzialmente eseguiti dall'opposta (e quindi non terminati), non erano stati effettuati a regola d'arte, tanto da provocare sull'intradosso del solaio di copertura del secondo piano, chiazze di umidità, con distacco della tinteggiatura e rigonfiamenti all'intonaco;
- la presenza di ulteriori danni: rottura del rubinetto della fontanella presente in giardino, con conseguente perdita d'acqua; danni al parquet interno in più punti;
durante la demolizione della vecchia pavimentazione dei balconi erano state rotte in più punti le soglie di travertino di alcuni davanzali già esistenti e da conservare;
durante la posa della nuova pavimentazione, in più punti sono state posate mattonelle rotte.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti, IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo emesso stante la difformità tra la fattura emessa ed inviata all'opponente e quella depositata nel fascicolo monitorio;
NEL MERITO: -accertare e dichiarare che la ditta non ha eseguito tutti i lavori commissionati e contestualmente il nesso di causalità tra quelli eseguiti e le infiltrazioni esistenti nell'immobile di proprietà dell'opponente; per l'effetto: - accertata e dichiarata la responsabilità della ditta esecutrice, quantificare i lavori da eseguire per il ripristino dei luoghi e l'eliminazione dei vizi;
- indi dichiarare che nulla è dovuto alla ditta esecutrice opposta e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 novembre 2018 si è costituita in giudizio la società unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata ed inammissibile.
Nello specifico, l'opposta deduceva che:
2 Tribunale di Teramo
- che l'importo ingiunto era comprensivo del costo del materiale per € 3.011,45, somma che la si era obbligata a versare direttamente al fornitore;
Pt_1
- che i lavori svolti erano stati appaltati sotto la direzione del D.L. ed erano stati eseguiti a regola d'arte, come risultante dal verbale di sopralluogo congiunto del 6.6.2018, culminato in quello del 12.6.2018 all'esito della prova di allagamento;
- che l'opponente non aveva mai, in precedenza, contestato la contabilità dei lavori tenuta dal
D.L..
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza dell'8 novembre 2018, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e con CTU e all'udienza dell'8 aprile 2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata, per le motivazioni di seguito esposte.
La pretesa creditoria posta a fondamento del procedimento monitorio trae origine dalla fattura n. 35 del
2017: l'impresa non produce null'altro a sostegno delle proprie ragioni, anzi afferma che i lavori effettuati erano stati eseguiti sotto la direzione del D.L. e che non era stato stipulato alcun contratto in forma scritta.
Ciò premesso, è opportuno anzitutto disattendere l'eccezione della in ordine alla Pt_1 inammissibilità del monitorio per la differenza tra l'importo ingiunto a titolo di saldo dei lavori edili
(compresa la fornitura del materiale), di cui alla fattura n. 35 dell'11.08.2017 allegata al ricorso ingiunzionale di €8.691,00 (di cui € 4.490,00 per lavori ed € 3.011,45 per acquisto materiale dalla società terza Delineo s.r.l.) e la fattura, avente stesso numero e data, dell'importo di €4.480,00 ricevuta dall'opponente in ambito stragiudiziale e recante il medesimo oggetto.
In sede di comparsa e costituzione e risposta, infatti, la società opposta ha chiarito che, negli originari accordi, la avrebbe saldato – poi mancando di adempiere - essa stessa la spesa relativa alla Pt_1 fornitura del materiale meglio descritto nelle fatture emesse dalla società Delineo s.r.l..
Tale circostanza, sarebbe peraltro coerente con quanto dedotto dalla stessa opponente, secondo cui, i soli lavori edili, sarebbero stati pattuiti dalle parti per circa € 10.000,00 (pag. 3 dell'atto di opposizione).
Ciò chiarito, deve preliminarmente osservarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
3 Tribunale di Teramo
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto: "In caso di contestazione, da parte del committente, sulla entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a questo ultimo la prova della entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata" (Cass. sez. II, 13.9.2016, n. 17959).
Ciò premesso, da un lato l'opposta ha lamentato il mancato pagamento dei lavori eseguiti, dall'altro, la
, opponendosi al titolo monitorio, ha eccepito la mancata realizzazione di tutti i lavori Pt_1 commissionati e la mancata realizzazione a regolare d'arte di quelli eseguiti.
In definitiva, ciascuna delle parti in causa eccepisce l'inadempimento dell'altra, per cui occorre verificare chi si sia reso inadempiente per primo, legittimando, in tal modo, l'inadempimento del secondo.
L'art. 1460 c.c., in tema di eccezione d'inadempimento, dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Dunque, chi pretende l'adempimento altrui, deve essere a sua volta pronto ad adempiere la propria prestazione, altrimenti l'altra parte può rifiutarsi di porre in essere la propria controprestazione, senza con
4 Tribunale di Teramo
ciò incorrere in alcuna responsabilità, facendo valere l'eccezione di inadempimento che, al pari dei rimedi previsti dagli artt. 1461 e 1462 c.c., rappresenta una delle varie forme di autotutela privata previste dal nostro ordinamento, e può essere proposta sia in sede giudiziale che in via stragiudiziale.
A tal proposito, la giurisprudenza osserva che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande di risoluzione contrapposte, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum consacrato nell'art. 1460 c.c., tenendo presente – inoltre – il principio per cui quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e quindi non può essere giustificato.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare chi abbia determinato l'inadempimento dell'altro, procedendo ad una valutazione complessiva della vicenda.
Come già poc'anzi accennato, la ha genericamente lamentato la mancata ultimazione dei Pt_1 lavori, allegando un pagamento di € 5.500,00 effettuato il 4.08.2017 a mezzo bonifico postale, avente, quale causale, la fattura 30/2017, avente a sua volta ad oggetto “acconto per demolizione e rifacimento pavimentazione, compreso di fornitura e posa materiale”, non fornendo neppure una generica indicazione di quali fossero i lavori asseritamente “mancanti” rispetto agli accordi, lo si ricorda, solo verbali.
Merita, al contrario, approfondimento, la diversa, ulteriore eccezione spiegata dall'opponente e attinente all'esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni eseguite dalla società opposta.
In particolare, nell'atto di opposizione, la ha eccepito che gli allagamenti ed infiltrazioni di Pt_1 acqua presenti all'interno dell'immobile in ristrutturazione erano riconducibili a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori effettuati dalla ditta opposta.
Orbene, è su questi profilati punti critici che occorre che il Tribunale prenda posizione.
Deve in primis rilevarsi come la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni meritano ampia condivisione da parte del Tribunale in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici, ha chiarito che “seguito dei lavori sul terrazzo eseguiti dall' Controparte_2
l'immobile della Sig.ra è stato oggetto di infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo ai Parte_1 soffitti e pareti del piano sottostante. Dette infiltrazioni sono riconducibili a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori effettuati dalla ditta opposta oggetto di causa, per l'esecuzione delle opere a non perfetta regola d'arte, quali ristagno di acqua per inadeguata pendenza;
cattiva esecuzione dei giunti tra le mattonelle;
distacco dei battiscopa e mancanza di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Trattandosi di difetti che interessano varie parti del terrazzo ed in punti differenti, non è possibile
5 Tribunale di Teramo
intervenire solo in alcuni punti del terrazzo, ma bisogna demolire e ricostruire tutta la pavimentazione del terrazzo, compreso il massetto;
fornire alla nuova pavimentazione una adeguata impermeabilizzazione, una adeguata pendenza ed un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e provvedere alla rimozione delle macchie di umidità al piano sottostante tinteggiatura con idonea vernice antimuffa. Il costo delle opere e lavori per il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, valutato con i prezzi del prezziario della Regione Abruzzo anno 2021, è pari a € 15.950,00 (euro quindicimilanovecentocinquanta)”.
In definitiva, l'unico dato incontrovertibile che emerge all'esito della istruttoria è il grave inadempimento della società opposta, che giustifica, evidentemente, il mancato pagamento, da parte dell'opponente, dell'importo di cui alla fattura azionata in via monitoria.
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione è risultata, in definitiva, fondata, e ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, infine, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c., sicché la società opposta deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo al valore della controversia (€ 8.691,60), ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU (liquidate con separato decreto del 12.2.2022), ferma la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni restano a totale carico di parte convenuta che dovrà rimborsare all'attore quanto eventualmente corrisposto al professionista in via di anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1733/2018 R.G., disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 210/2018, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 26 febbraio 2018;
2) condanna la società opposta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che liquida in €5.077,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta.
Così deciso in Teramo, il 14 settembre 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1733/2018 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PAOLA PETRELLA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, via Angelo De Jacobis n. 5;
OPPONENTE
contro
LA ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. LUIGI DI LIBERATORE, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in S. Nicolò a Tordino, via F. Bucci n. 15;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 8 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato in data 18 maggio 2018 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale la società Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 210/2018 emesso in data 26 febbraio 2018 dal Tribunale di Teramo
Tribunale di Teramo, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore dell'opposta, la somma di €
8.691,60, oltre interessi, spese di procedura liquidate in € 540,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A..
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente riferiva che il credito vantato dalla società opposta, derivante da lavori di demolizione e di rifacimento della pavimentazione, compreso di forniture e posa in opera di materiale, eseguiti presso la propria abitazione non erano dovuti.
In particolare, l'opponente eccepiva:
- la differenza tra l'importo ingiunto, richiesto sulla base della fattura 35/2017 prodotta nel procedimento monitorio, e quello indicato nella fattura, avente medesima data e numerazione, da essa ricevuta in via stragiudiziale ma del minor importo di € 4.480,00;
- che i lavori, solo parzialmente eseguiti dall'opposta (e quindi non terminati), non erano stati effettuati a regola d'arte, tanto da provocare sull'intradosso del solaio di copertura del secondo piano, chiazze di umidità, con distacco della tinteggiatura e rigonfiamenti all'intonaco;
- la presenza di ulteriori danni: rottura del rubinetto della fontanella presente in giardino, con conseguente perdita d'acqua; danni al parquet interno in più punti;
durante la demolizione della vecchia pavimentazione dei balconi erano state rotte in più punti le soglie di travertino di alcuni davanzali già esistenti e da conservare;
durante la posa della nuova pavimentazione, in più punti sono state posate mattonelle rotte.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti, IN VIA PRELIMINARE:
-dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo emesso stante la difformità tra la fattura emessa ed inviata all'opponente e quella depositata nel fascicolo monitorio;
NEL MERITO: -accertare e dichiarare che la ditta non ha eseguito tutti i lavori commissionati e contestualmente il nesso di causalità tra quelli eseguiti e le infiltrazioni esistenti nell'immobile di proprietà dell'opponente; per l'effetto: - accertata e dichiarata la responsabilità della ditta esecutrice, quantificare i lavori da eseguire per il ripristino dei luoghi e l'eliminazione dei vizi;
- indi dichiarare che nulla è dovuto alla ditta esecutrice opposta e revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 novembre 2018 si è costituita in giudizio la società unipersonale, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata ed inammissibile.
Nello specifico, l'opposta deduceva che:
2 Tribunale di Teramo
- che l'importo ingiunto era comprensivo del costo del materiale per € 3.011,45, somma che la si era obbligata a versare direttamente al fornitore;
Pt_1
- che i lavori svolti erano stati appaltati sotto la direzione del D.L. ed erano stati eseguiti a regola d'arte, come risultante dal verbale di sopralluogo congiunto del 6.6.2018, culminato in quello del 12.6.2018 all'esito della prova di allagamento;
- che l'opponente non aveva mai, in precedenza, contestato la contabilità dei lavori tenuta dal
D.L..
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza resa all'udienza dell'8 novembre 2018, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c..
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e con CTU e all'udienza dell'8 aprile 2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata, per le motivazioni di seguito esposte.
La pretesa creditoria posta a fondamento del procedimento monitorio trae origine dalla fattura n. 35 del
2017: l'impresa non produce null'altro a sostegno delle proprie ragioni, anzi afferma che i lavori effettuati erano stati eseguiti sotto la direzione del D.L. e che non era stato stipulato alcun contratto in forma scritta.
Ciò premesso, è opportuno anzitutto disattendere l'eccezione della in ordine alla Pt_1 inammissibilità del monitorio per la differenza tra l'importo ingiunto a titolo di saldo dei lavori edili
(compresa la fornitura del materiale), di cui alla fattura n. 35 dell'11.08.2017 allegata al ricorso ingiunzionale di €8.691,00 (di cui € 4.490,00 per lavori ed € 3.011,45 per acquisto materiale dalla società terza Delineo s.r.l.) e la fattura, avente stesso numero e data, dell'importo di €4.480,00 ricevuta dall'opponente in ambito stragiudiziale e recante il medesimo oggetto.
In sede di comparsa e costituzione e risposta, infatti, la società opposta ha chiarito che, negli originari accordi, la avrebbe saldato – poi mancando di adempiere - essa stessa la spesa relativa alla Pt_1 fornitura del materiale meglio descritto nelle fatture emesse dalla società Delineo s.r.l..
Tale circostanza, sarebbe peraltro coerente con quanto dedotto dalla stessa opponente, secondo cui, i soli lavori edili, sarebbero stati pattuiti dalle parti per circa € 10.000,00 (pag. 3 dell'atto di opposizione).
Ciò chiarito, deve preliminarmente osservarsi che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica in ragione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti.
3 Tribunale di Teramo
È pacifico pertanto che, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi il ruolo di attore in senso sostanziale;
al contempo, la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria.
Svolte tali premesse di carattere generale, deve osservarsi, con specifico riguardo alla materia contrattuale, che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.
La contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto, allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione, l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è, e rimane, attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Tali principi regolatori dell'onere della prova trovano applicazione anche con riguardo al contratto di appalto: "In caso di contestazione, da parte del committente, sulla entità dei lavori eseguiti dall'appaltatore, spetta a questo ultimo la prova della entità e della natura dei lavori che egli assume di avere eseguito senza ricevere il pagamento, potendo la prova della sussistenza del diritto al corrispettivo essere considerata acquisita solo per la parte dei lavori per la quale la contestazione sia mancata" (Cass. sez. II, 13.9.2016, n. 17959).
Ciò premesso, da un lato l'opposta ha lamentato il mancato pagamento dei lavori eseguiti, dall'altro, la
, opponendosi al titolo monitorio, ha eccepito la mancata realizzazione di tutti i lavori Pt_1 commissionati e la mancata realizzazione a regolare d'arte di quelli eseguiti.
In definitiva, ciascuna delle parti in causa eccepisce l'inadempimento dell'altra, per cui occorre verificare chi si sia reso inadempiente per primo, legittimando, in tal modo, l'inadempimento del secondo.
L'art. 1460 c.c., in tema di eccezione d'inadempimento, dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
Dunque, chi pretende l'adempimento altrui, deve essere a sua volta pronto ad adempiere la propria prestazione, altrimenti l'altra parte può rifiutarsi di porre in essere la propria controprestazione, senza con
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ciò incorrere in alcuna responsabilità, facendo valere l'eccezione di inadempimento che, al pari dei rimedi previsti dagli artt. 1461 e 1462 c.c., rappresenta una delle varie forme di autotutela privata previste dal nostro ordinamento, e può essere proposta sia in sede giudiziale che in via stragiudiziale.
A tal proposito, la giurisprudenza osserva che nei contratti con prestazioni corrispettive, quando le parti si addebitino inadempimenti reciproci, proponendo l'una contro l'altra vicendevolmente domande di risoluzione contrapposte, il giudice del merito, ai fini della decisione, deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti dei contraenti, che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, li investa nel loro rapporto di dipendenza (sul piano causale) e di proporzionalità, nel quadro della funzione economico-sociale del contratto, in maniera da consentire di stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum consacrato nell'art. 1460 c.c., tenendo presente – inoltre – il principio per cui quando l'inadempimento di una parte non sia grave, il rifiuto dell'altra non è di buona fede e quindi non può essere giustificato.
Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare chi abbia determinato l'inadempimento dell'altro, procedendo ad una valutazione complessiva della vicenda.
Come già poc'anzi accennato, la ha genericamente lamentato la mancata ultimazione dei Pt_1 lavori, allegando un pagamento di € 5.500,00 effettuato il 4.08.2017 a mezzo bonifico postale, avente, quale causale, la fattura 30/2017, avente a sua volta ad oggetto “acconto per demolizione e rifacimento pavimentazione, compreso di fornitura e posa materiale”, non fornendo neppure una generica indicazione di quali fossero i lavori asseritamente “mancanti” rispetto agli accordi, lo si ricorda, solo verbali.
Merita, al contrario, approfondimento, la diversa, ulteriore eccezione spiegata dall'opponente e attinente all'esecuzione non a regola d'arte delle lavorazioni eseguite dalla società opposta.
In particolare, nell'atto di opposizione, la ha eccepito che gli allagamenti ed infiltrazioni di Pt_1 acqua presenti all'interno dell'immobile in ristrutturazione erano riconducibili a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori effettuati dalla ditta opposta.
Orbene, è su questi profilati punti critici che occorre che il Tribunale prenda posizione.
Deve in primis rilevarsi come la consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni meritano ampia condivisione da parte del Tribunale in quanto esenti da censure motivazionali e da vizi logico-giuridici, ha chiarito che “seguito dei lavori sul terrazzo eseguiti dall' Controparte_2
l'immobile della Sig.ra è stato oggetto di infiltrazioni di acqua piovana dal terrazzo ai Parte_1 soffitti e pareti del piano sottostante. Dette infiltrazioni sono riconducibili a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori effettuati dalla ditta opposta oggetto di causa, per l'esecuzione delle opere a non perfetta regola d'arte, quali ristagno di acqua per inadeguata pendenza;
cattiva esecuzione dei giunti tra le mattonelle;
distacco dei battiscopa e mancanza di un idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Trattandosi di difetti che interessano varie parti del terrazzo ed in punti differenti, non è possibile
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intervenire solo in alcuni punti del terrazzo, ma bisogna demolire e ricostruire tutta la pavimentazione del terrazzo, compreso il massetto;
fornire alla nuova pavimentazione una adeguata impermeabilizzazione, una adeguata pendenza ed un adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e provvedere alla rimozione delle macchie di umidità al piano sottostante tinteggiatura con idonea vernice antimuffa. Il costo delle opere e lavori per il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte, valutato con i prezzi del prezziario della Regione Abruzzo anno 2021, è pari a € 15.950,00 (euro quindicimilanovecentocinquanta)”.
In definitiva, l'unico dato incontrovertibile che emerge all'esito della istruttoria è il grave inadempimento della società opposta, che giustifica, evidentemente, il mancato pagamento, da parte dell'opponente, dell'importo di cui alla fattura azionata in via monitoria.
In conseguenza di quanto precede, l'opposizione è risultata, in definitiva, fondata, e ciò comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese processuali, infine, non si apprezzano plausibili ragioni per derogare alla regola generale della soccombenza sancita dall'art. 91 c.p.c., sicché la società opposta deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'opponente, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, avuto riguardo al valore della controversia (€ 8.691,60), ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Le spese di CTU (liquidate con separato decreto del 12.2.2022), ferma la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni restano a totale carico di parte convenuta che dovrà rimborsare all'attore quanto eventualmente corrisposto al professionista in via di anticipazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1733/2018 R.G., disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 210/2018, emesso dal
Tribunale di Teramo in data 26 febbraio 2018;
2) condanna la società opposta alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opponente per il presente giudizio, che liquida in €5.077,00 per compensi ed €145,50 per spese, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico di parte opposta.
Così deciso in Teramo, il 14 settembre 2025.
Il Giudice
Mariangela Mastro
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