Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3330/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai IGnori Magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
Dr.ssa Alina Rossato Giudice
Dr.ssa Barbara De Munari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 3330/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. SIMONATO MICHELA, come da mandato in atti Parte_1
Parte ricorrente contro
, con l'avv. BARBIERO LISA, come da mandato in atti Controparte_1
Parte resistente con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“
1. Il IG.re accetta a solo scopo transattivo la proposta conciliativa del magistrato come Parte_1
enunciata con decreto del 27-28.03.25 ed integrata a verbale dell'udienza dell'8.4.2025.
2. Pertanto, qualora anche controparte accetti la predetta proposta, il IG.re , ricorrente, Parte_1
precisa le proprie conclusioni come segue, utilizzando come paradigma i provvedimenti provvisori enunciati a pagina 12 e 13 dell'ordinanza datata 10.12.24 e pubblicata il 27.12.24, con contestuale rinuncia ai termini di deposito di conclusionali e repliche:
a) l'assegno di mantenimento per il figlio non è più dovuto in quanto ormai Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
1
c) il IG.re dovrà versare alla IG.ra , con effetto dalla domanda, entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma di Persona_2 euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno con decorrenza da aprile 2026 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale.
Le spese straordinarie eventualmente anticipate da uno dei coniugi dovranno essere chieste entro il mese in cui sono state sostenute e saldate entro il giorno 5 del mese successivo;
d) il IG.re dovrà versare alla IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno di mantenimento, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT con decorrenza da aprile 2026;
e) il IG.re verserà alla IG.ra , entro venti giorni decorrenti dalla data Parte_1 CP_1
dell'udienza di precisazione delle conclusioni – tenutasi il 11.4.25 - la somma di € 1.570,33 (cioè un terzo di € 4.711,00) quale parziale rifusione delle spese di lite. Somma che andrà aumentata del 15% rimborso spese generali, cpa e iva come per legge.
3. Qualora controparte non accetti la proposta conciliativa del magistrato, la scrivente difesa procederà agli adempimenti di cui all'art. 473 bis 28 già previsti nell'ordinanza notificata il 28.3.25 salvo diverso provvedimento del magistrato.”
Per parte resistente:
“la IG.ra dichiara di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice con Controparte_1
ordinanza 27.03.2025, così come integrata dall'Ill.ma Autorità con le precisazioni contenute nel verbale di udienza 9.04.2025. Pertanto, la IG.ra chiede che la causa venga Controparte_1
trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., insistendo per l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI
- disporre l'obbligo del IG. di versare alla IG.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di € Persona_2
500,00 con decorrenza dalla domanda, importo da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Padova;
- disporre l'obbligo del IG. di versare alla IG.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di € 200,00, con decorrenza dalla notifica del ricorso, importo da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat;
- condannare il IG. a rifondere alla IG.ra , 1/3 delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite, calcolate secondo il prospetto valore da 26.000 a 52.000, nei medi, cioè un terzo di Pt_2
€ 4.711,00 (cioè esclusa la fase decisoria), oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dello scrivente procuratore.”
2 FATTO E DIRITTO
I IGg. , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario il 09/09/1990 in Vo' (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte II, Serie A, n. 13, anno 1990.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 30.04.1995 a Noventa Vicentina (VI), e Persona_1
, il 03.12.2003 ad Abano Terme (PD). Persona_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente delegato del
Tribunale di Padova il 21.09.2009 e la separazione è stata omologata il 12/10/2009.
In data 02.07.2024, il IG. ha proposto ricorso per la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, formulando proprie conclusioni in ordine alle condizioni della stessa;
in particolare, nell'atto di ricorso, egli chiedeva, nel merito, di disporre, a carico dello stesso, il pagamento entro il giorno 10 di ogni mese direttamente al figlio maggiorenne , residente con la madre, della somma di € 300,00, ovvero della somma Per_2
maggiore e/o minore ritenuta dal tribunale di giustizia anche in via equitativa, a titolo di contributo al suo mantenimento, oltre che il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
Per_ revocare ogni contributo per il figlio maggiorenne autosufficiente a decorrere dal
10.1.2019 ovvero in subordine dal 1.07.2019; revocare con effetto retroattivo al
12.10.2009 ovvero in subordine, dalla data della domanda, ogni contributo al mantenimento della moglie, con condanna della stessa alla restituzione di tutte le somme indebitamente ricevute a titolo di contributo al mantenimento a decorrere dal 12.10.2009, oltre interessi e rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio come per legge;
rifusione delle spese e compensi di lite per ciascun capo di domanda e per ciascuna fase e grado.
In data 15.10.2024, si costituiva la IG.ra , la quale, pur concordando con Controparte_1
la domanda di divorzio, formulava a sua volta proprie distinte conclusioni in ordine alle condizioni e contestava quanto ex adverso rappresentato, chiedendo, nel merito, di disporre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione Per_2
annuale e il 50% delle spese straordinarie, nonché a titolo di assegno divorzile la somma mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale, con vittoria di spese e competenze interamente rifuse.
3 All'udienza del 28.11.2024 comparivano entrambe le parti: il ricorrente offriva a titolo conciliativo di pagare 500 euro per il mantenimento del figlio , 50% spese Per_2
straordinarie, revoca dell'assegno della moglie dalla domanda e rinuncia reciproca al contenzioso in essere e, in subordine, insisteva per l'indagine della polizia tributaria nei confronti della moglie;
la convenuta, invece, rifiutava la proposta conciliativa formulata dal marito, insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni, anche istruttorie, e chiedeva anch'ella l'indagine della polizia tributaria per il marito. Il Giudice, dunque, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riserva anche di riferire al Collegio.
Con ordinanza del 24.12.2024 ex art. 473 bis 22 cpc, il Giudice emanava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“1) Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio , ormai Persona_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) Nulla sulla casa coniugale;
3) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la Persona_2
somma di euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi a questo Tribunale;
4) conferma a carico del IG. l'obbligo di continuare a versare alla IG.ra Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, la somma che Controparte_1
viene ora ridotta a euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT” ; inoltre, dichiarava inammissibili le ulteriori prove richieste dalle parti perché generiche e/o contenenti giudizio e/o superflue.
Contestualmente, il Tribunale pronunciava altresì sentenza (n. 9/25) sullo status e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio.
In data 08.01.2025, il adiva la Corte d'Appello di Venezia, impugnando con Parte_1
reclamo ex art. 473 bis n. 24 c.p.c. l'ordinanza del 24.12.2024; all'esito del relativo giudizio, la Corte d'Appello di Venezia rigettava il reclamo e confermava, con integrazioni in motivazione, l'ordinanza in oggetto.
Nelle rispettive note scritte depositate in via telematica in vista dell'udienza cartolare del
27.03.2025, il ricorrente chiedeva al Giudice la formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis. 21, con l'assegnazione anche di un termine per l'eventuale accettazione, mentre la convenuta si uniformava al decisum del Giudice in sede di
4 provvisori, così come peraltro confermato, con integrazioni, dalla Corte d'Appello di
Venezia.
All'esito della predetta udienza, il Giudice proponeva che i coniugi si accordassero come da provvedimento della Corte di Appello di Venezia e rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 473 bis 28 cpc per conclusioni, note e repliche.
All'udienza dell'8.04.2025, il Giudice avanzava una proposta integrativa di quella già formulata in data 27.03.2025, indicando che il marito rifondesse alla moglie 1/3 delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.711 (esclusa la fase decisoria), oltre spese generali, I.V.A. e cpa, e fissava la udienza del 11.04.2025 in modalità cartolare per verificare l'eventuale raggiunto accordo.
Nelle rispettive note scritte depositate telematicamente per la predetta udienza, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, così come in epigrafe;
quindi, il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, già accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da sentenza non definitiva del 2.1.25, resta da disporre in ordine alle condizioni del divorzio.
Le parti hanno aderito alla proposta del giudice che viene, quindi, qui fatta oggetto di omologa (non vengono considerate integrazioni e specificazioni riportate nelle rispettive conclusioni, perché sovrabbondanti, visto che le parti hanno più volte ribadito di aderire alla proposta del giudice, che, quindi, viene fatta oggetto di omologa).
Il giudice aveva proposto in data 27.3.25 che le parti aderissero alle condizioni come da provvedimento della Corte di Appello di Venezia, che aveva confermato con integrazioni in motivazione il seguente provvedimento sui provvisori emesso da questo Giudice
1) Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio , Persona_1
ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
2) Nulla sulla casa coniugale;
3) conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio
, la somma di euro 500,00 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli Persona_2
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinnanzi
a questo Tribunale;
5 4) conferma a carico del IG. l'obbligo di continuare a versare alla Parte_1
IG.ra , entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento, Controparte_1
la somma che viene ora ridotta a euro 200,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;”
La proposta era stata integrata alla udienza del 8.4.25 con la previsione che “il marito rifonda alla moglie un terzo delle spese di lite, calcolate con il prospetto valore Pt_2
da 26.000 a 52.000, nei medi, cioè un terzo di 4.711 (cioè esclusa la fase decisoria), oltre spese generali, iva e cpa”
Tali condizioni, oggetto della proposta del giudice accettata dalle parti, vengono qui condivise ed omologate.
Viene accolta la domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte resistente, che si è dichiarata antistatario.
P.Q.M.
1. Già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 09/09/1990 in Vo' (PD) e trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte II, Serie A, n. 13, anno 1990;
2. provvede in conformità con la proposta come sopra formulata in data 27.3.25 ed integrata in data 8.4.25, accettata dalle parti;
3. condanna al pagamento a favore della moglie di 1/3 delle spese di lite, Parte_1
liquidate complessivamente in € 4.711,00, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge, con distrazione in favore della procuratrice BA IS.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
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