Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/03/2026, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01838/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3052 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2021, pubblicata in data 13/01/2023 e notificata il 12/01/2025, passata in giudicato.
E per la fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa TA UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere la ricostruzione di carriera e l’inquadramento nella corretta fascia stipendiale corrispondente all’anzianità maturata, con riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini della progressione economica di carriera, nonché il pagamento differenze retributive.
Con sentenza n. -OMISSIS-/2023, pubblicata il 13/01/2023, il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando e dichiarando “ il diritto della ricorrente a percepire, in relazione all'intero periodo di servizio pre-ruolo prestato, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato per cui è causa, gli incrementi stipendiali riconosciuti dalle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola vigente nell'anno scolastico 2008/2009 per il personale dell'Area Professionale ATA assunto a tempo indeterminato; b) per l’effetto, condanna il MI, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive in ragione dell'anzianità maturata fino all'immissione in ruolo, pari alla somma complessiva lorda di euro 2717,33 nei limiti della prescrizione, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; c) accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, considerati a tal fine i contratti a tempo determinato per cui è causa; d) per l'effetto condanna, il MIUR, a ricostruire la carriera della ricorrente, a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale, con decorrenza dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato (1.09.2016)”.
La sentenza veniva notificata alla resistente Amministrazione in data 12/01/2025; non veniva presentata impugnazione, cosicchè la sentenza passava in giudicato.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessata ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza.
Il Ministero intimato si è costituito con memoria di stile.
Pervenuta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Ministero della Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione dell'anzianità maturata fino all'immissione in ruolo, pari alla somma complessiva lorda di euro 2717,33 e nei limiti della prescrizione, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo; l’Amministrazione soccombente è stata condannata, altresì, alla ricostruzione della carriera della ricorrente, che dovrà essere collocata nella corrispondente fascia stipendiale, con decorrenza dalla data di sua assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della Amministrazione (1.09.2016).
La ricorrente chiede anche condannarsi il Ministero della Istruzione al pagamento di una somma di denaro, da determinarsi in via equitativa, per ogni violazione o inosservanza successiva del giudicato, e nominarsi un Commissario ad Acta che provveda nella ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
La sentenza risulta passata in giudicato, come da attestazione prodotta in atti.
Risulta altresì decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997.
Il Ministero, costituito con memoria formale, non ha provato di aver eseguito il giudicato né di aver corrisposto le somme dovute.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento e per l’effetto va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe, secondo quanto in essa stabilito ovvero mediante il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente e la conseguente ricostruzione della sua carriera, oltre al pagamento delle somme dovute e quantificate dal Tribunale di Napoli.
A tanto il Ministero dovrò provvedere entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Va invece respinta l’ulteriore richiesta di parte ricorrente, come sopra riferita, volta al pagamento della c.d penalità di mora per ogni ulteriore giorno di ritardo nell’ adempimento, conformemente all’indirizzo giurisprudenziale, cui il Tribunale ritiene d’uniformarsi, secondo cui (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 1/09/2020, n. 3698): “Nel giudizio di ottemperanza, la corresponsione degli interessi legali è dovuta, quando le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale. Va, invece, esclusa la ricorrenza dei presupposti per pervenire all’accoglimento della richiesta di liquidazione di una somma di danaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, in ragione della natura ampiamente satisfattiva del tasso di interesse applicato per il ritardo con decorrenza fissata sino al soddisfo, e quindi suscettibile di ricoprire anche l’ulteriore eventuale ritardo a maturarsi”.
Si nomina, infine, fin da ora, quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale si insedierà, su istanza della ricorrente, nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono, da ultimo, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1500,00, oltre la restituzione del contributo unificato, nonché accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO OR, Presidente
TA UC, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA UC | AO OR |
IL SEGRETARIO