Art. 4.
Il vincolo perpetuo di destinazione gia' imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita.
Il vincolo perpetuo di destinazione gia' imposto sui beni di cui all'articolo 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita.