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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Indirizzo_1 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1592481 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1592481 del 13.11.2023, notificato in data 12 febbraio 2024, con il quale il Comune di Caltanissetta contestava l'«omesso/parziale/ tardivo versamento» dell'IMU asseritamente dovuta per l'anno di imposta 2018, pari a euro 1.210,00, oltre sanzioni ed interessi e l'avviso di accertamento n. 346 del 13.11.2023, notificato in data 12 febbraio 2024, con il quale il Comune contestava l'«omesso/parziale/tardivo versamento» della TASI asseritamente dovuta per l'anno di imposta 2018, pari a euro 187,00 oltre sanzioni ed interessi.
Deduceva:
1 la nullità degli avvisi di accertamento impugnati perché emessi in difetto della previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. la carenza della motivazione per relationem, per omessa allegazione delle deliberazioni comunali ivi richiamate;
3 l'infondatezza nel merito degli avvisi d'accertamento impugnati in quanto il Comune avrebbe dovuto calcolare le imposte dovute applicando la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU, secondo la previsione contenuta all'art. 13, c. 3, lett. a) del d.l. n. 201 del 2011, e conseguentemente della base imponibile della TASI trattandosi di immobile dichiarato “di importante interesse storico, artistico ed architettonico”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1089 del 1939, giusta Decreto dell'Assessore ai beni culturali e ambientali n. Num._1 del 2000, regolarmente notificato dalla Soprintendenza ai soggetti interessati con provvedimento del 14 marzo 2000;
4 l''illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione.
Il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che l'art.
6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
In data 24 aprile 2024 è stato emanato il decreto del Mef che individua gli atti dell'Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo. Detto decreto non individua gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, confermando espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art.
6-bis. E infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che l'obbligo di allegare la delibera delle aliquote IMU all'avviso di accertamento non sussiste trattandosi, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, di atto generale già pubblicato e di presunta conoscenza del contribuente.
Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che l'articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Si tratta, all'evidenza, di riduzione fondata sul valore storico- artistico di un immobile, subordinato all'emissione di apposito provvedimento di ufficializzazione del vincolo da parte dell'Ente cui è affidata la tutela dei beni culturali, che assume valore costitutivo ai fini dell'agevolazione fiscale e che deve formare oggetto di apposita dichiarazione IMU o trasmissione al
Comune. Invero sul piano operativo, la fruizione dell'agevolazione richiede, come tutte le agevolazioni ed esenzioni, la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale devono essere riportati i dati catastali per l'individuazione puntuale del fabbricato e nell'apposita sezione , la “Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 – richiesta riduzione base imponibile del 50% ex art. 1, co. 747, lett. a), L.
160/2019”, numero e data del decreto della Soprintendenza, normativa di riferimento e denominazione dell'autorità che ha emanato l'atto.
Non risulta che la ricorrente abbia presentato detta dichiarazione né che il decreto assessoriale di riconoscimento del vincolo monumentale dell'immobile sia stato notificato e/o comunicato al Comune, circostanza che avrebbe potuto indurre a fare ritenere che l'Ente avesse conoscenza dell'esistenza del vincolo, in quanto è stata versata in atti copia della notifica del decreto in questione ai proprietari ma non anche al Comune. Né la ricorrente ha dimostrato, concretamente, di aver sempre e regolarmente assolto al pagamento sia dell'IMU che della TASI, usufruendo della previsione contenuta nell'art. 13, c. 3, lett. a) del d.l. n. 201 del 2011, come asseritamente affermato nell'atto introduttivo non avendo dato alcuna prova di quanto sostenuto.
Quanto alla motivazione delle sanzioni, trattasi di rilievo infondato in quanto negli atti impugnati sono indicati tutti gli elementi necessari all'individuazione della relativa pretesa avuto riguardo ad importi dovuti, scadenze e ritardi.
Il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
ND B.GI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
GIUNTA ALESSANDRA BONAVENTU, Giudice monocratico in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 648/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Caltanissetta - Indirizzo_1 Caltanissetta CL
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1592481 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 346 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 1592481 del 13.11.2023, notificato in data 12 febbraio 2024, con il quale il Comune di Caltanissetta contestava l'«omesso/parziale/ tardivo versamento» dell'IMU asseritamente dovuta per l'anno di imposta 2018, pari a euro 1.210,00, oltre sanzioni ed interessi e l'avviso di accertamento n. 346 del 13.11.2023, notificato in data 12 febbraio 2024, con il quale il Comune contestava l'«omesso/parziale/tardivo versamento» della TASI asseritamente dovuta per l'anno di imposta 2018, pari a euro 187,00 oltre sanzioni ed interessi.
Deduceva:
1 la nullità degli avvisi di accertamento impugnati perché emessi in difetto della previa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale;
2. la carenza della motivazione per relationem, per omessa allegazione delle deliberazioni comunali ivi richiamate;
3 l'infondatezza nel merito degli avvisi d'accertamento impugnati in quanto il Comune avrebbe dovuto calcolare le imposte dovute applicando la riduzione del 50 per cento della base imponibile dell'IMU, secondo la previsione contenuta all'art. 13, c. 3, lett. a) del d.l. n. 201 del 2011, e conseguentemente della base imponibile della TASI trattandosi di immobile dichiarato “di importante interesse storico, artistico ed architettonico”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 1089 del 1939, giusta Decreto dell'Assessore ai beni culturali e ambientali n. Num._1 del 2000, regolarmente notificato dalla Soprintendenza ai soggetti interessati con provvedimento del 14 marzo 2000;
4 l''illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per carenza della motivazione.
Il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che l'art.
6-bis, comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all'ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
In data 24 aprile 2024 è stato emanato il decreto del Mef che individua gli atti dell'Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo. Detto decreto non individua gli atti comunali esclusi dal contraddittorio obbligatorio, confermando espressamente la necessità che siano gli enti locali a recepire nel proprio ordinamento le disposizioni di cui al citato art.
6-bis. E infatti, nel preambolo del decreto, si richiamano i commi 3-bis e 3-ter dell'art. 1 della legge n. 212/2000, i quali prevedono che le disposizioni dello Statuto “valgono come principi per le regioni e per gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie” e che le “regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela”.
Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che l'obbligo di allegare la delibera delle aliquote IMU all'avviso di accertamento non sussiste trattandosi, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, di atto generale già pubblicato e di presunta conoscenza del contribuente.
Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che l'articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Si tratta, all'evidenza, di riduzione fondata sul valore storico- artistico di un immobile, subordinato all'emissione di apposito provvedimento di ufficializzazione del vincolo da parte dell'Ente cui è affidata la tutela dei beni culturali, che assume valore costitutivo ai fini dell'agevolazione fiscale e che deve formare oggetto di apposita dichiarazione IMU o trasmissione al
Comune. Invero sul piano operativo, la fruizione dell'agevolazione richiede, come tutte le agevolazioni ed esenzioni, la presentazione della dichiarazione IMU, nella quale devono essere riportati i dati catastali per l'individuazione puntuale del fabbricato e nell'apposita sezione , la “Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 – richiesta riduzione base imponibile del 50% ex art. 1, co. 747, lett. a), L.
160/2019”, numero e data del decreto della Soprintendenza, normativa di riferimento e denominazione dell'autorità che ha emanato l'atto.
Non risulta che la ricorrente abbia presentato detta dichiarazione né che il decreto assessoriale di riconoscimento del vincolo monumentale dell'immobile sia stato notificato e/o comunicato al Comune, circostanza che avrebbe potuto indurre a fare ritenere che l'Ente avesse conoscenza dell'esistenza del vincolo, in quanto è stata versata in atti copia della notifica del decreto in questione ai proprietari ma non anche al Comune. Né la ricorrente ha dimostrato, concretamente, di aver sempre e regolarmente assolto al pagamento sia dell'IMU che della TASI, usufruendo della previsione contenuta nell'art. 13, c. 3, lett. a) del d.l. n. 201 del 2011, come asseritamente affermato nell'atto introduttivo non avendo dato alcuna prova di quanto sostenuto.
Quanto alla motivazione delle sanzioni, trattasi di rilievo infondato in quanto negli atti impugnati sono indicati tutti gli elementi necessari all'individuazione della relativa pretesa avuto riguardo ad importi dovuti, scadenze e ritardi.
Il ricorso deve essere rigettato. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Caltanissetta, 17 febbraio 2026
La Corte in composizione monocratica
ND B.GI