Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa OR RI TA Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10.03.2025, promossa da:
(C.F. ) nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dell'avv. NAVA SARA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA
MARIA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta
(C.F. ), nata a [...], il [...], rappresentata Controparte_2 C.F._2
e difesa dell'avv. RUNGGALDIER GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
1
, ed in conformità ad esso, così provvede:
[...]
- dichiarare il diritto della ricorrente, SI.ra (C.F. ), nata a [...] C.F._1
LI (NA) il 18/09/1959, a beneficiare della pensione di reversibilità relativa all'ex coniuge divorziato IG.
, (C.F. , deceduto a OS TO (BG) il 28.12.2023, con decorrenza dal Persona_1 C.F._3 primo giorno del mese successivo alla sua morte;
- attribuire, con la medesima decorrenza, nei limiti di legge e salvo l'eventuale recupero di quanto versato indebitamente in eccesso dall' alla SI.ra (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
LI (NA) il 18/09/1959, una quota pari al 56% del trattamento di reversibilità del defunto SI. Persona_1
(C.F. e alla IG.ra (C.F. ), nata a [...] il [...], C.F._3 CP_2 C.F._2 la quota pari alla residua misura del 44% della pensione del coniuge premorto;
per l'effetto Ordinare all nella sua articolazione competente per territorio, a corrispondere alle CP_1 contitolari nelle quote sopra indicate la pensione di reversibilità del defunto SI. (C.F. Persona_1
, deceduto a OS TO (Bg) il 28.12.2023, a far data dal primo giorno del mese C.F._3 successivo a quello del decesso del de cuius, per cui in favore della SI.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], l'56% della stessa e alla SI.ra C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], la restante misura del 44%. C.F._2
- dichiarare le spese di lite interamente compensate fra le parti”; per “Voglia il Tribunale Ill.mo Controparte_1 giudicare in relazione alle domande ed eccezioni delle parti private, con salvezza delle pregresse erogazioni previdenziali. Spese e competenze come per legge”; per “Voglia il Tribunale di Bergamo, respinta ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_2 deduzione, preso atto dell'adesione delle parti, con i rispettivi difensori, alla proposta conciliativa da esso formulata, in persona del Giudice Dott.ssa OR RI TA, all'udienza del 4.2.2025 e, pertanto, dell'accordo raggiunto, suo tramite, fra la SI.ra e la SI.ra , ed in Parte_1 Controparte_2 conformità ad esso, così provvede:
- dichiarare il diritto della ricorrente, SI.ra (C.F. ), nata a [...] C.F._1
LI (NA) il 18/09/1959, a beneficiare della pensione di reversibilità relativa all'ex coniuge divorziato IG.
, (C.F. , deceduto a OS TO (BG) il 28.12.2023, con decorrenza dal Persona_1 C.F._3 primo giorno del mese successivo alla sua morte;
2 - attribuire, con la medesima decorrenza, nei limiti di legge e salvo l'eventuale recupero di quanto versato indebitamente in eccesso dall' alla SI.ra (C.F. ) nata a [...]_1 C.F._1
LI (NA) il 18/09/1959, una quota pari al 56% del trattamento di reversibilità del defunto SI. Persona_1
(C.F. e alla IG.ra (C.F. ), nata a [...] il [...], C.F._3 CP_2 C.F._2 la quota pari alla residua misura del 44% della pensione del coniuge premorto;
per l'effetto Ordinare all nella sua articolazione competente per territorio, a corrispondere alle CP_1 contitolari nelle quote sopra indicate la pensione di reversibilità del defunto SI. (C.F. Persona_1
, deceduto a OS TO (Bg) il 28.12.2023, a far data dal primo giorno del mese C.F._3 successivo a quello del decesso del de cuius, per cui in favore della SI.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], l'56% della stessa e alla SI.ra C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], la restante misura del 44%. C.F._2
- dichiarare le spese di lite interamente compensate fra le parti”; per il PUBBLICO MINISTERO: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso iscritto a ruolo generale in data 14.06.2024, , in qualità di ex Parte_1 coniuge del de cuius (deceduto in data 28 dicembre 2023 in OSIO SOTTO), essendo Persona_1 titolare di assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, Legge n. 898/1970, domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Condannare l' ad erogare alla ricorrente la pensione di reversibilità dell'ex coniuge IG. CP_1
a decorrere dal mese successivo al decesso e per l'effetto ordinare all' nella sua Persona_1 CP_1 articolazione competente per territorio, a versare in favore della SI.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], l'85% della pensione di reversibilità di C.F._1 Per_1
(C.F. , deceduto a OS TO (Bg) il 28.12.2023, e a versare alla SI.ra
[...] C.F._3 CP_2
(C.F. ), nata a [...] il [...], il restante 15%, ovvero la diversa
[...] C.F._2 maggior o minor percentuale che il Tribunale riterrà di giustizia. IN OGNI CASO: Spese e competenze professionali di causa interamente rifusi, oltre oneri di legge”.
In particolare, esponeva che, in data 21 maggio 1987, aveva contratto Parte_1 matrimonio civile in GA con (trascritto nei Registri dello Stato Civile del Persona_1
Comune di GA al numero 38, anno 1987, Parte I); che, con sentenza n. 2013/2015, pubblicata il
14/08/2015, RG n. 10408/2009, il Tribunale di Bergamo aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in GA in data 21.05.1987 tra e Persona_1 Parte_1
(atto n. 38 parte I, reg. Atti Matrimonio anno 1987); che tale sentenza aveva posto a carico di
[...]
'obbligo di corrisponderle, a titolo di assegno divorzile, l'importo di euro 300,00 al mese;
Persona_1 che, in data 27 ottobre 2018, veva contratto nuove nozze con in Persona_1 Controparte_2
3 SAN VINCENZO (LI); che era deceduto in data 28 dicembre 2023 in OSIO SOTTO Persona_1
(BG).
Si costituiva in giudizio la quale domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accertato il concreto ammontare della pensione di reversibilità e Ritenuta non sufficiente, né, tantomeno elettiva l'applicazione del criterio della durata del matrimonio fissato dalla l. n. 898/1970, Voglia il Tribunale adito così Provvedere ad:
- emendare e temperare detto criterio, meramente aritmetico, con agli altri correttivi, di tipo equitativo, da individuarsi nell'ambito dell'art. 5 l. n. 898/1970, inclusa la durata della convivenza prematrimoniale, a cui va riconosciuto autonomo rilievo giuridico, rigettando, perciò, la domanda di attribuzione alla SI.ra della a partire dalla data del decesso del SI. di una quota di pensione di reversibilità superiore Pt_1 Per_1 alla metà (rectius: 85%) nonché dell'ordine all'Ente previdenziale di adeguarsi a una siffatta ripartizione per il futuro;
- ri-determinarsi, per l'effetto, le rispettive quote della pensione di reversibilità di euro 1.245.55 (lordi) del SI.
, da spartirsi tra le due vedove, in relazione alle particolarità del caso concreto e perciò Persona_1 assegnando alla SI.ra la percentuale che, in ragione all'ultrattività post-coniugale, è pari a Parte_1 quella avuta, sino ad ora, dall'assegno divorzile, di euro 300,00, già, d'altronde, ritenuto idoneo da questo
Tribunale, con sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 2013/2015, pubblicata in data
14.08.2015 e dalla Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 94/2018 pubblicata in data 26.01.2018, all'esito del giudizio n. 1255/2015 R.G., a far mantenere a quest'ultima un tenore di vita equivalente a quello tenuto in costanza di matrimonio, ovvero a ri-determinarsi la diversa maggiore o minor percentuale che sia ritenuta di giustizia nel risolvere equamente il conflitto tra gli effetti dei doveri post-coniugali e la solidarietà della famiglia unita, in cui è occorso il decesso del titolare della pensione”.
Anche l' si costituiva ritualmente mediante deposito di Controparte_1 memoria di costituzione e dei relativi documenti, rimettendosi al Tribunale in ordine all'attribuzione della quota della pensione di reversibilità ad ognuna delle parti.
A seguito del rinvio disposto su richiesta delle parti, all'udienza di comparizione del 4 febbraio 2025, il Giudice relatore sentiva ampiamente e congiuntamente e Parte_2 Controparte_2 anche ai fini del tentativo di conciliazione.
A seguito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice relatore formulava in udienza la seguente proposta conciliativa: “ripartizione tra le parti della pensione di reversibilità del SInor con Persona_1 assegnazione della percentuale del 56% in favore di e con assegnazione della Parte_1 percentuale del 44% in favore di . Controparte_2
Le SInore e personalmente presenti, insieme ai Parte_1 Controparte_2 rispettivi difensori, dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore in udienza;
domandavano, pertanto, la fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione, da svolgersi in modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., rinunciando alla discussione orale e ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 c.p.c.
4 Il Giudice relatore, dunque, rinviava, per la rimessione della causa in decisione, la causa all'udienza del 6 marzo
2025, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con successivo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 10 marzo 2025, il Giudice relatore, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti contenenti note conclusive congiunte, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, riservandosi di riferirne alla prima camera di conSIlio utile.
Presupposti ai fini dell'attribuzione della quota della pensione di reversibilità
Nel merito, ritiene il Tribunale che le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possano trovare accoglimento sussistendo i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata dall'attrice e rispondendo l'accordo ai parametri stabiliti dal dettato normativo di riferimento. In particolare, nella specie, sono pacifiche e comunque non oggetto di contestazione le seguenti circostanze che debbono quindi ritenersi provate, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: , in qualità di ex-coniuge di Parte_1 Persona_1 non è passata a nuove nozze;
la medesima era titolare di assegno divorzile al momento del decesso dell'ex- coniuge;
il rapporto da cui traeva origine il trattamento pensionistico risulta essere anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio. Trattasi, comunque, di circostanze documentalmente provate.
Determinazione della quota della pensione di reversibilità e decorrenza
Appurato il diritto di ad ottenere una quota del trattamento di reversibilità Parte_1 dell'ex marito defunto, per la quantificazione della quota stessa, non può non muoversi dalla effettiva e formale durata del matrimonio.
Dagli atti e dai documenti di causa, è emerso che e Parte_1 Persona_1 in data 21 maggio 1987, hanno contratto matrimonio civile in GA (trascritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di GA al numero 38, anno 1987, Parte I, v. doc. 3, attrice) e che, con sentenza n.
2013/2015, pubblicata il 14/08/2015, RG n. 10408/2009, il Tribunale di Bergamo ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in GA in data 21.05.1987 tra Per_1
e (atto n. 38 parte I, reg. Atti Matrimonio anno 1987).
[...] Parte_1
In particolare, la sentenza del Tribunale di GA n. 2013/2015, pubblicata il 14/08/2015, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in GA in data 21.05.1987 tra
[...]
e alle seguenti condizioni: “b. pone a carico di , Parte_1 Persona_1 Persona_1
l'obbligo di corrispondere, dalla mensilità di agosto 2011, alla figlia , per il suo mantenimento, CP_3 Per_2 entro il giorno 15 di ogni mese l'assegno mensile di € 400,00, oltre rivalutazione annuale ed automatica secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai da applicare a decorrere da agosto 2012, e di sostenere integralmente le sue spese scolastiche;
c. fermi i provvedimenti provvisori già eseguiti, pone a carico di , l'obbligo di Persona_1 CP_3 corrispondere, a titolo di assegno divorzile a , entro il giorno 15 di ogni mese Parte_1
l'importo mensile di € 300,00, come rivalutato da marzo 2014 oltre ulteriore successiva rivalutazione annuale
5 ed automatica secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai con decorrenza da agosto 2012, e di sostenere integralmente le sue spese scolastiche;
d. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di GA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e. dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra le parti” (v. doc. 4, attrice).
Dagli atti di causa è altresì emerso che, il 27 ottobre 2018, in SAN VINCENZO (LI), a Persona_1 contratto matrimonio con v. doc. 7, attrice). Controparte_2
Dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale risulta, poi, che l'importo netto in pagamento della pensione di cui è titolare il coniuge superstite pari a euro 925,94 (v. doc. 6, convenuta). Controparte_2
Per quanto concerne le condizioni economiche delle parti, all'udienza di Parte_1 comparizione del 4 febbraio 2025, confermava il contenuto del ricorso introduttivo e dichiarava: “vivo in una casa a Bergamo, in Via Goisis 31 che mi è concessa in comodato gratuito.
So comunque che questa casa andrà all'asta. Si tratta della casa che apparteneva a un mio amico, Per_3
il quale è deceduto;
tuttavia, ho fatto questo accordo con i sui parenti.
[...]
Al momento non percepisco reddito;
a novembre 2024, ho infatti smesso di percepire l'assegno di inclusione per euro 200,00 al mese. Poi, prima che morisse percepivo appunto anche l'assegno divorzile di euro Per_1
300,00 al mese.
Adesso vivo degli aiuti economici dei miei figli;
vive in Spagna e ogni tanto vado da lei anche per Per_2 uno/due mesi perché ha avuto una bambina;
vive a Bergamo, anche lui mi aiuta, per esempio mi paga le Per_4 bollette e mi aiuta anche con la spesa;
poi, c'è anche una mia amica che mi aiuta economicamente.
In passato ho lavorato come badante in modo irregolare;
l'ultimo rapporto di collaborazione irregolare è cessato circa 3/4 anni fa, e percepivo circa 500,00 euro al mese;
poi andavo anche da un altro SInore per qualche mese.
Poi molto tempo fa ho lavorato anche presso il e all'ospedale Maggiore. CP_4
Non sono proprietaria di beni immobili.
Non ho investimenti.
Non ho oneri o altri finanziamenti a carico.
Le spese fisse che ho riguardano sostanzialmente le utenze e come ho detto ricevo degli aiuti economici;
ho anche il conto corrente pignorato”.
Alla medesima udienza, confermava quanto riportato nella comparsa di risposta e Controparte_2 dichiarava: “vivo a Dalmine, in una casa di proprietà, per la quale sto ancora pagando il mutuo, la cui rata varia tra i 590,00 e i 610,00 euro al mese.
Non sono proprietaria di altri beni immobili.
6 Io percepisco la mia pensione di vecchiaia per euro 964,23 netti al mese, al netto della cessione del quinto di euro 250,00 per un finanziamento che ho contratto a luglio 2023 e del versamento di euro 61,00 per un pignoramento verso terzi.
Non ho altre fonti di reddito.
Con i 964,23 di pensione che mi resta (al netto della cessione del quinto e del versamento di euro 61,00), pago la rata del mutuo.
Non ho investimenti.
Non ho figli”.
Alla luce degli elementi esaminati, dei documenti in atti, delle valutazioni come sopra evidenziate, in un'ottica di equilibrio delle rispettive posizioni economiche e personali delle parti, il Collegio ritiene equa e congrua, rispetto ai parametri di legge, l'attribuzione della quota del 56% della pensione di reversibilità ad e della quota del 44% a quote sulle quali le parti Parte_1 Controparte_2 hanno raggiunto l'accordo con le conclusioni congiunte.
L'accordo raggiunto dalle parti tiene quindi conto sia della durata dei matrimoni (considerato, altresì, il periodo successivo alla separazione del primo matrimonio e il periodo di convivenza precedente al secondo matrimonio), sia di quegli ulteriori elementi correttivi, tra i quali vengono in rilievo tanto le condizioni economiche delle parti, quanto l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex-coniuge, che la Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 491 del 14 novembre 2000 e, prima ancora, con la sentenza n. 419 del 1999, aveva chiarito dovessero essere presi in considerazione ai fini della valutazione giudiziale in un'ottica di maggiore equità economica e sociale (v., ex multis, Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 21997 del
05/08/2024; Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 18199 del 18/08/2006; Cassazione civile sez. 1, sentenza n.
2092 del 31/01/2007).
Quanto, invece, alla decorrenza del diritto della parte attrice alla percezione della pensione nella quota pattuita dalle parti in favore della medesima, essa va fissata nella mensilità successiva alla morte dell'ex-marito deceduto in data 28 dicembre 2023, conseguentemente, dal 1° gennaio 2024.
Infatti, il soggetto obbligato alla corresponsione della pensione, anche con riferimento agli arretrati, è l'Ente erogatore, e non il coniuge superstite che abbia già riscosso una quota o l'intera pensione di reversibilità, soggetto che, con riferimento alla domanda volta ad ottenere la condanna alla corresponsione degli arretrati, difetta di legittimazione passiva. Si intende aderire, in tal modo, all'indirizzo costante della giurisprudenza di merito, coerente con l'interpretazione della Suprema Corte: “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non "pro quota" il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal
7 coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (v. Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 20 marzo 2013;
Cassazione civile sez. 1, sentenza n. 2092 del 31/01/2007).
Spese di lite
Stante la richiesta congiunta delle parti e le spese Parte_1 Controparte_2 di lite devono essere integralmente compensate.
Quanto ai rapporti tra e parte attrice, nonché tra e non sussiste CP_1 CP_1 Controparte_2 soccombenza in senso tecnico-giuridico: l'ente erogatore è parte necessaria senza essere in opposizione rispetto alle reciproche domande dei soggetti legittimati. Le spese processuali relative alla costituzione in giudizio dell' restano, pertanto, irripetibili. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, recependo l'accordo delle parti, come da conclusioni congiunte tra le parti e così decide: Parte_1 Controparte_2
1) ATTRIBUISCE ad in qualità di ex coniuge, la quota pari al 56% della Parte_1 pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso di deceduto in data 28 dicembre Persona_1
2023) e a in qualità di coniuge superstite, la rimanente quota del 44%; Controparte_2
2) ORDINA all' in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, di corrispondere ad la quota del 56% della Parte_1 pensione di reversibilità a lei spettante, con decorrenza dal mese successivo a quello del decesso di Per_1
e così, dalla mensilità di gennaio 2024) e a a rimanente quota del 44%;
[...] Controparte_2
3) COMPENSA le spese processuali di lite tra le parti e Parte_1 CP_2
[...]
5) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese processuali nei rapporti tra l' e le altre parti. CP_1
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, alla camera di conSIlio del 13 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dott.ssa OR RI TA
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