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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1694/2022 R.G., posta in decisione all'ultima udienza a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma e promossa
D A
, in persona del Curatore Dr. , cod. Parte_1 Parte_2
fisc. e P. IVA elettivamente domiciliato in Scampitella (AV), Piazza Libertà n. 21, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI LISI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APELLANTE
C O N T R O
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna, Via Controparte_1
Stalingrado n. 45, cod. fisc. , P. IVA , e , nata a [...] P.IVA_2 P.IVA_3 CP_2
il 01.01.1958, cod. fisc. C.F._1
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 68/2022 del 26.04.2022, in materia di risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.12.2024 parte appellante ha concluso come da verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato alla a mezzo pec il Controparte_3
27.11.2022 ed alla SI.ra il 29.11.2022, il ha proposto CP_2 Parte_1
appello avverso la sentenza n. 68/2022 del 26.04.2022, con la quale il Giudice di Pace di Patti, in accoglimento delle difese formulate in primo grado dalla convenuta ha rigettato Controparte_4
la domanda svolta dall'odierna appellante, dichiarando la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e compensando integralmente le spese del giudizio. Dopo aver ricostruito il giudizio di primo grado l'appellante, a sostegno del gravame proposto, ha dedotto: la palese contraddittorietà della sentenza - che ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2947 comma 2° c.c. - rispetto al contenuto dell'ordinanza n. 33/21, emessa nel conteso del giudizio di primo grado in data 20.07.2021, senza che fosse intervenuta alcuna revoca, anche implicita, di quest'ultima; l'omesso esame dell'art. 2944 c.c., cui non vi era riferimento nella sentenza impugnata;
l'omesso esame e la violazione dell'art. 2947 comma 3 c.c., che prevede la prescrizione quinquennale in caso di sinistri con lesioni riportare dal danneggiato;
il mancato esame e la violazione dell'art. 2944 c.c., in tema di interruzione della prescrizione in caso di riconoscimento dell'altrui diritto;
la mancata valutazione dell'intervenuta rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 2937, commi 2 e 3, c.c. Ciò detto, l'appellante ha riproposto tutte le domande su cui la sentenza gravata non si era pronunciata, poiché ritenute assorbite, chiedendone l'integrale accoglimento, e tutte le difese, sia sull'an che sul quantum della pretesa, svolte nel corso del giudizio di primo grado.
Ha quindi chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità di , conducente e proprietaria dell'autovetture tg. CZ902XN, nella CP_2
causazione del sinistro per cui è causa;
con condanna della stessa e della Controparte_1
in solido, al pagamento in favore dell'odierna appellante - quale concessionario e cessionario -
[...] della somma di €. 1.782,26, oltre IVA, interessi legali e svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Sono rimasti contumaci, nonostante la regolarità della notifica, entrambi gli appellati.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'acquisizione del fascicolo di primo grado, iscritto al n. 353/2020 R.G. Giudice di Pace di Patti. Infine, ritenuta matura per la decisone, la causa è stata rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 13 dicembre
2024 e viene così odiernamente decisa.
2. In via preliminare occorre analizzare l'eccezione di contraddittorietà della sentenza impugnata in rapporto all'ordinanza, emessa il 20.07.2021, con cui il Giudice di prime cure aveva così testualmente disposto: “Il Giudice di Pace di PATTI dott. Giovanni Piccolo in relazione al procedimento iscritto al N.R.G. 353/020 letti gli atti e i verbali di causa, alla luce della giurisprudenza prodotta rigetta la eccepita prescrizione, ammette i mezzi istruttori con prova diretta
e contraria. Rinvia per sentire numero 2 testi per parte per l'udienza del 16.11.021.”.
L'appellante lamenta che, in corso di causa, il Giudice non abbia mai revocato, neppure implicitamente, l'ordinanza sopra trascritta, salvo poi, con la decisione gravata, riconoscere la sussistenza dell'invocata prescrizione.
Tale doglianza non coglie nel segno. Invero, ai sensi dell'art. 177 c.p.c. “Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa. Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.” e ciò poiché le stesse, non essendo dotate di efficacia di cosa giudicata, non possono acquistare valore al di fuori del processo, né possono in alcun modo precludere le ulteriori decisioni che verranno prese nel corso del giudizio medesimo.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28021/2013, ha così testualmente statuito: “Le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale (salvo particolari ipotesi legislative) può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio”.
Nella fattispecie non si è verificato alcun error in procedendo, posto che, come detto, le ordinanze sono sempre liberamente modificabili e revocabili dal giudice che le ha pronunciate.
A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, adeguatamente garantito alle parti che, nel corso del giudizio, hanno ampiamente dibattuto sulla questione controversa della maturazione del termine di prescrizione del diritto fatto valere.
3. Bisogna, allora, passare al merito della vicenda, affrontando la questione della prescrizione della domanda oggetto del giudizio.
Nel corso del giudizio di primo grado il in persona del Curatore Parte_1
dr. aveva convenuto in giudizio la e la SI.ra Parte_2 Controparte_3 CP_2
per sentirli condannare, in solido, al risarcimento del danno alla sede stradale conseguente a un
[...]
incidente automobilistico, occorso in data 03.06.2010, in Patti Marina, Via C. Colombo n. 84, allorquando la convenuta a bordo della propria autovettura tg. CZ903XN, assicurata per la CP_2
RCA con la , oggi era andata a Controparte_5 Controparte_3
sbattere contro un albero e, per effetto della collisione, vi era sta dispersione di rifiuti liquidi e solidi
(olio, parti meccaniche e vetri) sulla carreggiata.
L'odierna appellante aveva dedotto di aver stipulato, con il un contratto con Controparte_6 il quale l'ente locale le aveva affidato le attività di ripristino della sede stradale in seguito ad incidenti, cedendole, a titolo di corrispettivo, i crediti risarcitori vantati nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa, e di aver, altresì, stipulato, con la un contratto Controparte_7
per la fornitura di servizi di ripristino della piattaforma stradale post incidente. Precisava di essere intervenuta, pertanto, sul luogo del sinistro di cui sopra detto per lo svolgimento delle attività di bonifica, il cui costo, sulla base dei “più comuni prezziari in commercio”, era stato quantificato in complessivi €. 1.782,26; che il “Rapporto di incidente stradale” redatto dalle forze dell'Ordine intervenute aveva evidenziato l'esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro;
di CP_2
aver richiesto alla il rimborso della detta somma, con note inviate il Controparte_5
25.06.2010 ed il 10.10.2013; richiesta rigettata dalla compagnia assicurativa con le note dell'11.10.2010 e del 20.12.2011.
L'odierno appellante continuava deducendo che la dall'11.10.2013 e sino Parte_1
al giugno 2015, aveva dato incarico al proprio legale di recuperare la somma per cui è causa;
e che, intervenuto il fallimento dell'appellante, la curatela fallimentare, con nota inviata a mezzo pec il
02.05.2017, aveva richiesto le somme dovute per i moltissimi interventi eseguiti in convenzione e da anni non liquidati;
che, fra luglio 2017 e luglio 2018, si tenevano vari incontri tra i dirigenti della a una parte, e il curatore ed il procuratore del fallimento dall'altra; ed in particolare, CP_3 nell'incontro del 20.04.2018, si giungeva ad un accordo circa il numero dei sinistri liquidabili – tra cui quello per cui è causa – le somme da corrispondere e le modalità di pagamento;
ma la CP_7
dopo aver inizialmente corrisposto le somme concordate, immotivatamente interrompeva i pagamenti, costringendo l'odierna appellante all'introduzione di svariati giudizi.
Nel corso del giudizio di primo grado restava contumace la SI.ra , mentre si CP_2
costituita la contestando le domande svolte ex adverso e chiedendone il Controparte_3
rigetto; a sostegno della propria posizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società,
l'intervenuta prescrizione del credito e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Nel corso del giudizio veniva ammessa ed espletata prova per testi e, infine, la causa veniva definita con la sentenza n. 68/22 del 26.04.2022 che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del credito, ai sensi dell'art. 2947, comma 2° c.c., rigettando le domande svolte dell'odierna appellante.
Parte appellante contesta l'assoluta infondatezza della decisione gravata in merito alla presunta maturazione del termine prescrizionale sotto due differenti profili: - la mancata valutazione delle prove in ordine alla questione dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso è fatto valere;
- la mancata valutazione dell'eccezione di applicazione, alla fattispecie, della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c..
Entrambe le doglianze non colgono nel segno.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno appellante, non vi è in atti alcuna fondata prova del fatto che la conducente del veicolo coinvolto nel sinistro per cui è causa, abbia subito effettivamente lesioni, con la conseguente applicazione del termine prescrizionale quinquennale previsto dalla norma sopra richiamata.
Ed infatti, nel verbale redatto dalla Polizia locale di Patti, intervenuta successivamente alla verificazione del sinistro per cui è causa si legge testualmente “Da informazioni avute sul luogo, si è appreso che la signora , nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
24, poco prima era andata a sbattere, per motivi imprecisati, con la propria autovettura in un albero posto al margine destro della strada (civico 84). Sul luogo era già intervenuto il 118 che aveva trasportato la signora al pronto soccorso dell'ospedale di Patti, nessun altro passeggero era presenta
a bordo dell'autovettura, la stessa era stata spostata sul lato opposto della carreggiata”.
Oltre tale striminzito dato non è stata prodotta alcuna altra prova che potesse avvalorare la tesi dell'appellante circa le lesioni riportate dalla SI.ra né l'appellante si era premurato di fornire CP_2
prova della detta circostanza anche il chiesto interrogatorio formale di quest'ultima, vertente su altre circostanze, richiesto in primo grado, non espletato ma non deferito nuovamente in sede di Appello.
A ciò deve aggiungersi che la mera presenza di un danno alla persona non potrebbe, comunque, automaticamente far applicare la prescrizione di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. avendo quale presupposto sempre la circostanza secondo cui il fatto è considerato dalla legge come reato. Nel caso di specie, invero, come anche emerge dalla relazione della polizia municipale, non vi sono indicazioni di danni a terze persone. Sicuramente qualsiasi danno alla persona subito dal danneggiato in sinistro stradale derivante da colpa di un altro soggetto per violazione di norme del codice della Strada può costituire una lesione che viene qualificata quale reato dal codice penale: lo stesso non può dirsi per le lesioni che – dalla circolazione stradale – derivino a chi ha causato l'evento.
Né automaticamente può dedursi la presenza di un reato senza che siano stati, quantomeno, allegati i presupposti dello stesso (in un incidente che dalla ricostruzione in atti appare autonomo).
Dunque, non può trovare applicazione l'invocata prescrizione quinquennale, ma quella biennale che, nella fattispecie - viste le note interruttive inviate dall'appellante all'appellata compagnia assicurativa e di cui vi è prova in atti - sembra essere maturata prima dell'introduzione del giudizio di primo grado.
Né vale quanto dedotto dall'appellante in merito ad una interruzione del decorso della prescrizione per riconoscimento del debito ad opera della Difatti, Controparte_1 non vi è una prova diretta in merito ad una dichiarazione fornita dall' che possa CP_3
ricondursi nello schema del riconoscimento ex art. 2944 c.c. Ciò alla luce dei presupposti già individuati dalla giurisprudenza secondo cui Il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., è configurabile in presenza non solo dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche di quello dell'esternazione, indispensabile al fine di manifestare anche alla controparte del rapporto quella portata ricognitiva che, con l'affidamento rispetto alla persistente esistenza del credito che ne deriva, sta a base dell'effetto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 15893/2018).
Anzi, dalla nota di incontro (allegata alle memorie 320 c.p.c.) del 10 aprile 2018 (che non può intendersi quale transazione, tenuto altresì conto che non appare possibile individuare chi abbia partecipato all'incontro e con quale potere di rappresentanza né, ancora, se esista una convenzione sottoscritta dalle parti), è possibile leggere testualmente:
“Risultano abbinati a sinistro 472 richieste;
i sinistri saranno CP_3 Parte_1
esaminati dalla rete liquidativa per la verifica della regolarità tecnica, con particolare riferimento:
a) Prescrizione
b) Completezza della documentazione
c) Responsabilità”
È, dunque, evidente che l'appellata non avesse in quella sede riconosciuto il debito relativo a tutti i sinistri, ma si fosse riservato di valutarli singolarmente, con riferimento, fra le altre cose, alla prescrizione, oltre che all'esame della documentazione ed alla ricorrenza della responsabilità dei propri assicurati
Alla luce delle superiori argomentazioni va conferma la sentenza di primo grado che ha pronunciato l'intervenuta prescrizione biennale dell'azione di risarcimento, ritenendo assorbite tutte le ulteriori domande.
Va, pertanto, rigettato l'appello proposto dal con assorbimento Parte_1
di tutti gli altri motivi.
4. Nulla sulle spese stante la contumacia delle parti nel giudizio d'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1694/2022 R.G. promossa dal nei confronti Parte_1
di e , così decide: Controparte_1 CP_2
1) Dichiara la contumacia di e , regolarmente citati Controparte_1 CP_2
in giudizio e non costituiti;
2) Rigetta l'appello proposto dal e, per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza di primo grado;
3) Nulla sulle spese.
4) Ricorrono i presupposti previsti dall'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 per effetto del quale sussiste l'obbligo per la parte soccombente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)