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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 63/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 FIRENZE oggi Controparte_2 [...]
DI FIRENZE Controparte_3 RESISTENTI
Oggi 9 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TARGIONI MARCO, anche quale procuratore speciale della Parte_1 società ricorrente, come da procura speciale depositata in telematico Per l'avv. QUARTARARO GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Rosanna Mariani CP_1 Per oggi Controparte_4 [...]
il dott. Domenico Sette Controparte_5
L'avv. Targioni dichiara che parte ricorrente aderisce ai conteggi dell' , depositati con nota CP_1
dell'11.04.2025; dichiara, pertanto, che parte ricorrente rinuncia alla domanda e all'azione, con conseguente richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate.
L'avv. Mariani dichiara che accetta la rinuncia alla domanda e all'azione di parte ricorrente e si CP_1
associa alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate.
Con Il dott. Sette insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , con vittoria di spese.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARGIONI MARCO, con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIALE A. RIGHI 65 50137 , presso il difensore avv. TARGIONI CP_4 MARCO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARTARARO GIUSEPPE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA M. BUFALINI 7 50122 , presso il difensore avv. QUARTARARO CP_4 GIUSEPPE
oggi Controparte_4 [...]
, con il patrocinio dei funzionari delegati dott.ri Controparte_5
E Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica della notifica del
Certificato di Variazione n. 53816242 del 9.12.2021 e del Certificato di Variazione n. 56411877 del
23.11.2022 dell' (Doc. 1) per i motivi indicati in narrativa al paragrafo sub A;
- In tesi: CP_1 accertare e dichiarare la nullità del Certificato di Variazione n. 56411877 del 23.11.2022 dell' CP_1
(Doc. 1) e del Verbale di Accertamento e Notificazione n. 202100044 (Doc. 2) poiché privi degli elementi idonei alla verifica dei calcoli eseguiti. - conseguentemente (in entrambi i precedenti due casi) condannare l' al rimborso delle somme medio-tempore versate dalla società ricorrente in CP_1 ottemperanza, ma solo per compulsum, al provvedimento Certificato di Variazione n. 53816242 del
9.12.2021 dell' con riserva di indicarne l'importo all'esito. - In ipotesi: in ogni caso, accertare e CP_1 dichiarare il Certificato di Variazione n. 56411877 del 23.11.2022 dell' (Doc. 1), nella sezione CP_1
“polizza dipendenti” procede alla riclassificazione di tutti i dipendenti (sia operai che impiegati
2 amministrativi) attribuendo a tutti le Voci 0411 e 0421 e che tale inquadramento assicurativo ai fini della contribuzione non è legittimo con riferimento agli impiegati amministrativi;
- per l'effetto annullare il Certificato di Variazione n. 56411877 del 23.11.2022 dell' e comunque condannare CP_1
l' al ricalcolo esatto dei premi evasi, delle sanzioni e degli interessi di mora ed al rimborso delle CP_1 somme medio-tempore versate dalla società ricorrente in ottemperanza, ma solo per compulsum, al provvedimento Certificato di Variazione n. 53816242 del 9.12.2021 dell' con riserva di CP_1 indicarne l'importo all'esito e comunque al rimborso di quelle somme che risulteranno versate in eccesso al momento del detto ricalcolo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituito in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1 rigettare le domande attrici confermando in tutto o in parte il certificato di variazione a suo tempo emesso dall ed oggi impugnato, in relazione ai titoli ed agli importi nello stesso richiesti, così CP_1 come attualmente esposti ovvero, per l'importo di provvedimento del 12.12.2022 è pari a complessivi €
27.168,50 ( , di cui € 18.054,31 a titolo di premi evasi, Parte_2 ovvero, salvo gravame, per la minore misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio l oggi Controparte_4
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“1) in tesi, in via preliminare, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente
, per i motivi sopra dedotti in narrativa;
2) in subordine, Controparte_4 nel rito, voglia dichiarare inammissibile il ricorso ex-adverso promosso per difetto di interesse ad agire e/o per tardività nella sua presentazione;
3) in ipotesi, nel merito, voglia integralmente respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni loro punto i certificati di variazione di variazione n.53816242 del 09.12.2021 e n.56411877 del
23.11.2022 entrambi dell' Sede di ed il processo verbale unico di accertamento e CP_1 CP_4 notificazione n.202100044 del 22.06.2022 dell' – Sede di;
il tutto con CP_10 CP_1 CP_4 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9, comma II°, D.Lgs. n.149/2015”.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale depositata in telematico, ha dichiarato che parte ricorrente rinuncia alla domanda e all'azione, aderendo ai conteggi depositati da con nota dell'11.04.2025, con conseguente richiesta di declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate.
Il procuratore di parte ha accettato la rinuncia e si è associato alla richiesta di declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate, mentre il procuratore di parte ha insistito nella svolta eccezione Controparte_5
3 di difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti (compresi i conteggi depositati dall' in data 11.04.2025) e con prove orali (assunte all'udienza del 4.10.2024), è stata discussa e CP_1 decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Ancora, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019 (Rv. 656508 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, all'odierna udienza, parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155 - 01), ha rinunciato alla domanda e all'azione, aderendo ai conteggi depositati da con nota CP_1 dell'11.04.2025, e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Alla luce della rinuncia alla domanda e all'azione di parte ricorrente, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti (a fronte, peraltro, della adesione di alla CP_1 richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato l'intervenuto accordo tra parte ricorrente e parte resistente , le spese processuali CP_1 sono integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra le predette parti.
Considerato, invece, il principio di soccombenza virtuale, attesa la fondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva (essendo state, peraltro, le domande di cui alle conclusioni del ricorso proposte nei soli confronti di ) e di inammissibilità/difetto di interesse ad agire (v. Cass. sent. n. CP_1
21493/2007, nonché le pronunce di merito in atti), sollevate dall
[...]
, le spese processuali, nel rapporto processuale intercorso tra parte Controparte_5 ricorrente e l' , sono poste a carico di Controparte_5 parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con la riduzione del
20% ai sensi dell'art. 9, comma II°, D.lgs. n. 149/2015.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, attesa la rinuncia alla domanda e all'azione di parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e parte resistente;
CP_1
- condanna parte ricorrente a rimborsare all' Controparte_5
le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.162,40 per compensi, oltre il 15% per
[...] spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
5
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 63/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 FIRENZE oggi Controparte_2 [...]
DI FIRENZE Controparte_3 RESISTENTI
Oggi 9 luglio 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. TARGIONI MARCO, anche quale procuratore speciale della Parte_1 società ricorrente, come da procura speciale depositata in telematico Per l'avv. QUARTARARO GIUSEPPE, oggi sostituito dall'avv. Rosanna Mariani CP_1 Per oggi Controparte_4 [...]
il dott. Domenico Sette Controparte_5
L'avv. Targioni dichiara che parte ricorrente aderisce ai conteggi dell' , depositati con nota CP_1
dell'11.04.2025; dichiara, pertanto, che parte ricorrente rinuncia alla domanda e all'azione, con conseguente richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate.
L'avv. Mariani dichiara che accetta la rinuncia alla domanda e all'azione di parte ricorrente e si CP_1
associa alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate.
Con Il dott. Sette insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , con vittoria di spese.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 63/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARGIONI MARCO, con Parte_1 P.IVA_1 elezione di domicilio in VIALE A. RIGHI 65 50137 , presso il difensore avv. TARGIONI CP_4 MARCO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. QUARTARARO GIUSEPPE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA M. BUFALINI 7 50122 , presso il difensore avv. QUARTARARO CP_4 GIUSEPPE
oggi Controparte_4 [...]
, con il patrocinio dei funzionari delegati dott.ri Controparte_5
E Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.01.2023, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
“- In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica della notifica del
Certificato di Variazione n. 53816242 del 9.12.2021 e del Certificato di Variazione n. 56411877 del
23.11.2022 dell' (Doc. 1) per i motivi indicati in narrativa al paragrafo sub A;
- In tesi: CP_1 accertare e dichiarare la nullità del Certificato di Variazione n. 56411877 del 23.11.2022 dell' CP_1
(Doc. 1) e del Verbale di Accertamento e Notificazione n. 202100044 (Doc. 2) poiché privi degli elementi idonei alla verifica dei calcoli eseguiti. - conseguentemente (in entrambi i precedenti due casi) condannare l' al rimborso delle somme medio-tempore versate dalla società ricorrente in CP_1 ottemperanza, ma solo per compulsum, al provvedimento Certificato di Variazione n. 53816242 del
9.12.2021 dell' con riserva di indicarne l'importo all'esito. - In ipotesi: in ogni caso, accertare e CP_1 dichiarare il Certificato di Variazione n. 56411877 del 23.11.2022 dell' (Doc. 1), nella sezione CP_1
“polizza dipendenti” procede alla riclassificazione di tutti i dipendenti (sia operai che impiegati
2 amministrativi) attribuendo a tutti le Voci 0411 e 0421 e che tale inquadramento assicurativo ai fini della contribuzione non è legittimo con riferimento agli impiegati amministrativi;
- per l'effetto annullare il Certificato di Variazione n. 56411877 del 23.11.2022 dell' e comunque condannare CP_1
l' al ricalcolo esatto dei premi evasi, delle sanzioni e degli interessi di mora ed al rimborso delle CP_1 somme medio-tempore versate dalla società ricorrente in ottemperanza, ma solo per compulsum, al provvedimento Certificato di Variazione n. 53816242 del 9.12.2021 dell' con riserva di CP_1 indicarne l'importo all'esito e comunque al rimborso di quelle somme che risulteranno versate in eccesso al momento del detto ricalcolo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
Si è costituito in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, CP_1 rigettare le domande attrici confermando in tutto o in parte il certificato di variazione a suo tempo emesso dall ed oggi impugnato, in relazione ai titoli ed agli importi nello stesso richiesti, così CP_1 come attualmente esposti ovvero, per l'importo di provvedimento del 12.12.2022 è pari a complessivi €
27.168,50 ( , di cui € 18.054,31 a titolo di premi evasi, Parte_2 ovvero, salvo gravame, per la minore misura che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si è costituito in giudizio l oggi Controparte_4
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_5
“1) in tesi, in via preliminare, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva del resistente
, per i motivi sopra dedotti in narrativa;
2) in subordine, Controparte_4 nel rito, voglia dichiarare inammissibile il ricorso ex-adverso promosso per difetto di interesse ad agire e/o per tardività nella sua presentazione;
3) in ipotesi, nel merito, voglia integralmente respingere il ricorso ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando in ogni loro punto i certificati di variazione di variazione n.53816242 del 09.12.2021 e n.56411877 del
23.11.2022 entrambi dell' Sede di ed il processo verbale unico di accertamento e CP_1 CP_4 notificazione n.202100044 del 22.06.2022 dell' – Sede di;
il tutto con CP_10 CP_1 CP_4 vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, ai sensi dell'art.9, comma II°, D.Lgs. n.149/2015”.
All'odierna udienza, il procuratore di parte ricorrente, munito di procura speciale depositata in telematico, ha dichiarato che parte ricorrente rinuncia alla domanda e all'azione, aderendo ai conteggi depositati da con nota dell'11.04.2025, con conseguente richiesta di declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate.
Il procuratore di parte ha accettato la rinuncia e si è associato alla richiesta di declaratoria della CP_1 cessazione della materia del contendere tra le parti, a spese legali compensate, mentre il procuratore di parte ha insistito nella svolta eccezione Controparte_5
3 di difetto di legittimazione passiva, con vittoria di spese.
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti (compresi i conteggi depositati dall' in data 11.04.2025) e con prove orali (assunte all'udienza del 4.10.2024), è stata discussa e CP_1 decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Ancora, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 33761 del 19/12/2019 (Rv. 656508 - 01).
Ciò posto, nel caso di specie, all'odierna udienza, parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di procura speciale (v. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13636 del 16/05/2024 (Rv. 671155 - 01), ha rinunciato alla domanda e all'azione, aderendo ai conteggi depositati da con nota CP_1 dell'11.04.2025, e chiedendo, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Alla luce della rinuncia alla domanda e all'azione di parte ricorrente, deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti (a fronte, peraltro, della adesione di alla CP_1 richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere tra le parti).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato l'intervenuto accordo tra parte ricorrente e parte resistente , le spese processuali CP_1 sono integralmente compensate nel rapporto processuale intercorso tra le predette parti.
Considerato, invece, il principio di soccombenza virtuale, attesa la fondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione passiva (essendo state, peraltro, le domande di cui alle conclusioni del ricorso proposte nei soli confronti di ) e di inammissibilità/difetto di interesse ad agire (v. Cass. sent. n. CP_1
21493/2007, nonché le pronunce di merito in atti), sollevate dall
[...]
, le spese processuali, nel rapporto processuale intercorso tra parte Controparte_5 ricorrente e l' , sono poste a carico di Controparte_5 parte ricorrente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022, con la riduzione del
20% ai sensi dell'art. 9, comma II°, D.lgs. n. 149/2015.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, attesa la rinuncia alla domanda e all'azione di parte ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale intercorso tra parte ricorrente e parte resistente;
CP_1
- condanna parte ricorrente a rimborsare all' Controparte_5
le spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.162,40 per compensi, oltre il 15% per
[...] spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 9 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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