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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 948/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 RG per l'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 02.10.2025,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
tra nato a [...], il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...], l'[...] ( ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariella Contartese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ionadi (VV), alla via Nazionale, n. 418
-Opponenti-
in persona del l.r.p.t. con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, n. 63 (c.f. e P. Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1
suo studio sito in Verona, Via Bernardino, n. 5a;
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025
ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 94/2020, emesso nel proc. n. 242/2020 r.g. in data 22 febbraio 2020 e notificato agli opponenti rispettivamente in data 16 e 15 giugno 2020, il Tribunale di Vibo Valentia,
su richiesta di in persona del l.r.p.t., ingiungeva a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di pagare in solido tra loro e nel termine di quaranta giorni dalla notifica, la complessiva somma
[...]
di € 41.484,33, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale del dì del dovuto sino al soddisfo, nonché
le spese della procedura liquidate in € 1.591,00, di cui € 1.035 per competenze professionali ed €
286,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, e Parte_1
citavano in giudizio in persona del l.r.p.t., al fine di sentire Parte_2 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, in particolare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 94/2020 emesso dall'intestato Ufficio il 22 febbraio 2020 nell'ambito del procedimento
civile recante R.G.242/2020 e notificato agli opponenti rispettivamente il 16 e il 15 giugno2020,
In via principale e nel merito,
1. accertare che la nella qualità già specificata, nell'azionare la domanda monitoria, Controparte_1
non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente volto a comprovare l'esistenza oggettiva
del diritto di credito assunto come vantato per tutto quanto analiticamente specificato nel presente
atto;
- per l'effetto, considerata la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto,
revocare il decreto ingiuntivo n. 24/2020 emesso dall'intestato Ufficio il 22 febbraio 2020 nell'ambito
del procedimento civile recante R.G.242/2020 e notificato agli opponenti rispettivamente il 16 e il 15
giugno 2020;
2. accertare e dichiarare che il contratto originariamente sottoscritto tra le parti è affetto da nullità
nella parte in cui viene indicato un tasso TAEG dell'8,62%, calcolato senza l'inclusione di tutti i costi
facenti parte del costo complessivo del credito, con conseguente violazione del diritto del
2 risparmiatore/consumatore circa l'opportunità di comparare con consapevolezza e prudenza le varie
offerte dei finanziatori presenti sul mercato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 bis, comma 6
TUB;
- per l'effetto, considerata la nullità della clausola per i motivi di cui sopra e meglio specificati nel
corpo del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n. 24/2020 emesso dall'intestato Ufficio il 22
febbraio 2020 nell'ambito del procedimento civile recante R.G.242/2020 e notificato agli opponenti
rispettivamente il 16 e il 15 giugno 2020;
3. accertare e dichiarare, previo accertamento del TAEG, la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia
pretesa della convenuta società;
- per l'effetto, rideterminare la somma complessivamente dovuta dal consumatore, al tasso nominale
minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con
l'esclusione di ogni altra voce a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
4. accertato e dichiarato, previo accertamento del TAEG, la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia
pretesa della convenuta società;
- per l'effetto, rideterminare la somma complessivamente dovuta dal consumatore, calcolata al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto, con l'esclusione di ogni altra voce a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese,
decurtando tutte le somme già versate dagli odierni opponenti.
Con riserva di agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'eventuale indebito e per vedersi restituita
l'eccedenza versata, oltre interessi legali dai singoli versamenti.”.
A sostegno deduceva: di aver sottoscritto un finanziamento con DO Banca S.p.A. per €
60.000,00 e di aver corrisposto le rate sino al 2014, anno in cui, a causa di una malattia, ha cominciato a tardare i pagamenti. Per tale ragione, veniva sottoscritto nuovo finanziamento, stavolta inserendo anche la moglie, , quale coobbligata. Le rate sono state corrisposte sino al 2017. Parte_2
3 In seguito alla cessione del credito da parte di DO Banca S.p.A., notificava Controparte_1
ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, relativamente al quale gi attori lamentavano il mancato assolvimento dell'onere probatorio e la nullità della clausola ex art. 125 bis comma 6, T.U.B. per violazione della Legge 108/1996.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 novembre 2020, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la
[...]
concessione dei termini per l'avvio del procedimento di mediazione, il rigetto dell'atto di opposizione ovvero il riconoscimento della dovutezza delle somme ingiunte.
All'udienza del 21 dicembre 2020, il Giudice, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava a parte opponente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 10 maggio 2021, preso atto dell'esito negativo della mediazione, il Giudice
concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le memorie di rito, all'udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice rigettava le richieste di prova e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
02.10.2025 le parti depositavano le note conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, si ricorda che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
4 ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, venendo al caso concreto, l'odierna convenuta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, producendo, già in sede monitoria, il contratto relativo al rapporto dedotto in giudizio e l'estratto autentico ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici.
In particolare, come già osservato in sede di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale ritiene del tutto generica la contestazione in ordine alla carenza probatoria del credito vantato, considerato che gli estratti conto autentici non sono comunque stati disconosciuti dagli opponenti.
Sotto tale profilo la giurisprudenza ha evidenziato che il disconoscimento deve essere fatto attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare,
sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Occorre rilevare la completezza del compendio documentale acquisito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, considerato che la convenuta opposta, già in fase monitoria, ha depositato la
5 richiesta di prestito personale sottoscritta dal cliente, l'estratto conto analitico riferito al contratto
(contenente tutte le operazioni di dare e avere intervenute in forza del contratto stesso), il prospetto degli interessi di mora maturati, nonché la documentazione inerente le intervenute cessioni del credito oggetto del presente giudizio.
Com'è noto gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass.
n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n.
11749/2006).
Per quanto concerne poi l'eccezione di nullità della clausola ex art. 125 bis comma 6, T.U.B. per violazione della Legge 108/1996, la stessa è del tutto generica.
Sul punto gli opponenti si sono limitati a dedurre che all'interno del TAEG non sarebbe ricompreso il costo del premio assicurativo, giugnendo alla conclusione che si sarebbe in presenza di tassi usurari.
Orbene, in disparte l'assoluta genericità della contestazione, non confortata da elementi concreti, in tema di contratti bancari la Cassazione ha stabilito che “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti
detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come
tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia,
determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. civ., sez. I, Ord. n. 4597 del 14.02.2023). Nel caso di specie,
la responsabilità dovrebbe, semmai, essere verificata in capo alla cedente DO e non alla cessionaria qui opposta.
Nel resto, non può non rilevarsi come l'atto introduttivo risulti assolutamente carente dei presupposti
6 fondanti una concreta doglianza relativa alla usurarietà dei tassi.
Ciò risulta in contrasto con il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. In particolare,
il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa (cfr. in senso conforme, ex multis, Corte
Appello Napoli, sez. terza, 10.5.2016).
Dall'onere della prova in capo al correntista deriva, tra l'altro, il seguente corollario: l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente superato i tassi soglia),
atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un
elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Come noto, nelle controversie in materia bancaria, applicabili ai finanziamenti come quello che ci occupa, in applicazione dei principi generali dettati in tema di onere della prova, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, ove l'attore contesti l'usurarietà del tasso applicato, diverso da quello pattuito, ed il superamento del tasso soglia, l'onere della prova gravante sullo stesso è assolto dimostrando la misura del tasso che si ritiene effettivamente applicato,
allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato ai fini della sua rilevazione (cfr.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 14/08/2019, n.953).
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenti un vizio di allegazione il fatto che la citazione consta di "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio
avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (cfr. Trib. Milano, 24 settembre
2013).
Ne consegue che, in difetto dell'assolvimento dell'onere ricadente sull'istante di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (ossia, quanto meno, l'entità del tasso ritenuto superato da quello pattuito in contratto), una C.T.U. sul punto avrebbe dovuto considerarsi esplorativa e, dunque,
7 inammissibile. Com'è noto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tenda, tramite la stessa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce di quanto evidenziato, parte opponente non ha fornito idonea prova a sostegno di quanto dedotto e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 94/2020,
emesso nel proc. n. 242/2020 r.g. in data 22 febbraio 2020 dal Tribunale di Vibo Valentia;
2. condanna gli opponenti, in solido, a corrispondere in favore di le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Tiziana
Macrì, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 RG per l'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 02.10.2025,
a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
tra nato a [...], il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nata a [...], l'[...] ( ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Mariella Contartese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Ionadi (VV), alla via Nazionale, n. 418
-Opponenti-
in persona del l.r.p.t. con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, n. 63 (c.f. e P. Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1
suo studio sito in Verona, Via Bernardino, n. 5a;
-Opposta-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del 02.10.2025
ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 94/2020, emesso nel proc. n. 242/2020 r.g. in data 22 febbraio 2020 e notificato agli opponenti rispettivamente in data 16 e 15 giugno 2020, il Tribunale di Vibo Valentia,
su richiesta di in persona del l.r.p.t., ingiungeva a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
di pagare in solido tra loro e nel termine di quaranta giorni dalla notifica, la complessiva somma
[...]
di € 41.484,33, oltre interessi legali sulla sola sorte capitale del dì del dovuto sino al soddisfo, nonché
le spese della procedura liquidate in € 1.591,00, di cui € 1.035 per competenze professionali ed €
286,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, e Parte_1
citavano in giudizio in persona del l.r.p.t., al fine di sentire Parte_2 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed
eccezione disattesa, in particolare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo n. 94/2020 emesso dall'intestato Ufficio il 22 febbraio 2020 nell'ambito del procedimento
civile recante R.G.242/2020 e notificato agli opponenti rispettivamente il 16 e il 15 giugno2020,
In via principale e nel merito,
1. accertare che la nella qualità già specificata, nell'azionare la domanda monitoria, Controparte_1
non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente volto a comprovare l'esistenza oggettiva
del diritto di credito assunto come vantato per tutto quanto analiticamente specificato nel presente
atto;
- per l'effetto, considerata la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia del decreto ingiuntivo oggi opposto,
revocare il decreto ingiuntivo n. 24/2020 emesso dall'intestato Ufficio il 22 febbraio 2020 nell'ambito
del procedimento civile recante R.G.242/2020 e notificato agli opponenti rispettivamente il 16 e il 15
giugno 2020;
2. accertare e dichiarare che il contratto originariamente sottoscritto tra le parti è affetto da nullità
nella parte in cui viene indicato un tasso TAEG dell'8,62%, calcolato senza l'inclusione di tutti i costi
facenti parte del costo complessivo del credito, con conseguente violazione del diritto del
2 risparmiatore/consumatore circa l'opportunità di comparare con consapevolezza e prudenza le varie
offerte dei finanziatori presenti sul mercato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 bis, comma 6
TUB;
- per l'effetto, considerata la nullità della clausola per i motivi di cui sopra e meglio specificati nel
corpo del presente atto, revocare il decreto ingiuntivo n. 24/2020 emesso dall'intestato Ufficio il 22
febbraio 2020 nell'ambito del procedimento civile recante R.G.242/2020 e notificato agli opponenti
rispettivamente il 16 e il 15 giugno 2020;
3. accertare e dichiarare, previo accertamento del TAEG, la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia
pretesa della convenuta società;
- per l'effetto, rideterminare la somma complessivamente dovuta dal consumatore, al tasso nominale
minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, con
l'esclusione di ogni altra voce a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
4. accertato e dichiarato, previo accertamento del TAEG, la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia
pretesa della convenuta società;
- per l'effetto, rideterminare la somma complessivamente dovuta dal consumatore, calcolata al tasso
nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del
contratto, con l'esclusione di ogni altra voce a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese,
decurtando tutte le somme già versate dagli odierni opponenti.
Con riserva di agire ex art. 2033 c.c. per la ripetizione dell'eventuale indebito e per vedersi restituita
l'eccedenza versata, oltre interessi legali dai singoli versamenti.”.
A sostegno deduceva: di aver sottoscritto un finanziamento con DO Banca S.p.A. per €
60.000,00 e di aver corrisposto le rate sino al 2014, anno in cui, a causa di una malattia, ha cominciato a tardare i pagamenti. Per tale ragione, veniva sottoscritto nuovo finanziamento, stavolta inserendo anche la moglie, , quale coobbligata. Le rate sono state corrisposte sino al 2017. Parte_2
3 In seguito alla cessione del credito da parte di DO Banca S.p.A., notificava Controparte_1
ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo, relativamente al quale gi attori lamentavano il mancato assolvimento dell'onere probatorio e la nullità della clausola ex art. 125 bis comma 6, T.U.B. per violazione della Legge 108/1996.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30 novembre 2020, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la
[...]
concessione dei termini per l'avvio del procedimento di mediazione, il rigetto dell'atto di opposizione ovvero il riconoscimento della dovutezza delle somme ingiunte.
All'udienza del 21 dicembre 2020, il Giudice, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava a parte opponente termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento obbligatorio di mediazione.
All'udienza del 10 maggio 2021, preso atto dell'esito negativo della mediazione, il Giudice
concedeva i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate dalle parti le memorie di rito, all'udienza del 14 febbraio 2022 il Giudice rigettava le richieste di prova e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo numerosi rinvii, divenuto nelle more Questo Giudice titolare del fascicolo, all'udienza del
02.10.2025 le parti depositavano le note conclusive ai sensi dell'art. 281 sexies e 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di opposizione è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, si ricorda che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè
l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento,
4 ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o,
infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre
2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III,
12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, venendo al caso concreto, l'odierna convenuta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, producendo, già in sede monitoria, il contratto relativo al rapporto dedotto in giudizio e l'estratto autentico ex art. 50 TUB: documentazione sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici.
In particolare, come già osservato in sede di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, questo Tribunale ritiene del tutto generica la contestazione in ordine alla carenza probatoria del credito vantato, considerato che gli estratti conto autentici non sono comunque stati disconosciuti dagli opponenti.
Sotto tale profilo la giurisprudenza ha evidenziato che il disconoscimento deve essere fatto attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare,
sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale.
Occorre rilevare la completezza del compendio documentale acquisito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, considerato che la convenuta opposta, già in fase monitoria, ha depositato la
5 richiesta di prestito personale sottoscritta dal cliente, l'estratto conto analitico riferito al contratto
(contenente tutte le operazioni di dare e avere intervenute in forza del contratto stesso), il prospetto degli interessi di mora maturati, nonché la documentazione inerente le intervenute cessioni del credito oggetto del presente giudizio.
Com'è noto gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass.
n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000); tali estratti conto costituiscono prova anche nel giudizio contenzioso nei confronti del fideiussore (ex multis: Cass. n. 13889/2010; Cass. n.
11749/2006).
Per quanto concerne poi l'eccezione di nullità della clausola ex art. 125 bis comma 6, T.U.B. per violazione della Legge 108/1996, la stessa è del tutto generica.
Sul punto gli opponenti si sono limitati a dedurre che all'interno del TAEG non sarebbe ricompreso il costo del premio assicurativo, giugnendo alla conclusione che si sarebbe in presenza di tassi usurari.
Orbene, in disparte l'assoluta genericità della contestazione, non confortata da elementi concreti, in tema di contratti bancari la Cassazione ha stabilito che “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti
detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo
dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come
tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella
forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs.
n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia,
determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale
o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. civ., sez. I, Ord. n. 4597 del 14.02.2023). Nel caso di specie,
la responsabilità dovrebbe, semmai, essere verificata in capo alla cedente DO e non alla cessionaria qui opposta.
Nel resto, non può non rilevarsi come l'atto introduttivo risulti assolutamente carente dei presupposti
6 fondanti una concreta doglianza relativa alla usurarietà dei tassi.
Ciò risulta in contrasto con il principio per cui, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta a colui il quale fa valere un diritto in giudizio dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. In particolare,
il correntista, che domanda la ripetizione di somme indebitamente versate alla Banca, deve allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, ossia l'esecuzione della prestazione e l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo della stessa (cfr. in senso conforme, ex multis, Corte
Appello Napoli, sez. terza, 10.5.2016).
Dall'onere della prova in capo al correntista deriva, tra l'altro, il seguente corollario: l'attore ha l'onere di allegare e provare - in modo specifico - le contestazioni sollevate. Egli non può, cioè, limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe illegittimamente superato i tassi soglia),
atteso che ciò finirebbe "con il rendere l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un
elenco generale ed astratto di invalidità" (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
Come noto, nelle controversie in materia bancaria, applicabili ai finanziamenti come quello che ci occupa, in applicazione dei principi generali dettati in tema di onere della prova, secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi, ove l'attore contesti l'usurarietà del tasso applicato, diverso da quello pattuito, ed il superamento del tasso soglia, l'onere della prova gravante sullo stesso è assolto dimostrando la misura del tasso che si ritiene effettivamente applicato,
allegandone i criteri di determinazione e il calcolo effettuato ai fini della sua rilevazione (cfr.
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 14/08/2019, n.953).
In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che rappresenti un vizio di allegazione il fatto che la citazione consta di "deduzioni (...) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio
avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario" (cfr. Trib. Milano, 24 settembre
2013).
Ne consegue che, in difetto dell'assolvimento dell'onere ricadente sull'istante di provare i fatti costitutivi della propria pretesa (ossia, quanto meno, l'entità del tasso ritenuto superato da quello pattuito in contratto), una C.T.U. sul punto avrebbe dovuto considerarsi esplorativa e, dunque,
7 inammissibile. Com'è noto, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tenda, tramite la stessa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
Alla luce di quanto evidenziato, parte opponente non ha fornito idonea prova a sostegno di quanto dedotto e, pertanto, l'opposizione proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni affrontate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Tiziana
Macrì, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da e , Parte_1 Parte_2
1. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 94/2020,
emesso nel proc. n. 242/2020 r.g. in data 22 febbraio 2020 dal Tribunale di Vibo Valentia;
2. condanna gli opponenti, in solido, a corrispondere in favore di le spese di lite del Controparte_1
presente giudizio che liquida in euro 3.809,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 08.10.2025
Il Presidente F.F.
Dott.ssa Tiziana Macrì
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