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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.505/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Chiara Marras e Antonino Rizzo Pt_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Truglio. CP_1
-APPELLATO-
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN DATTO E IN DIRITTO Con ricorso del 21/12/2022 lamentava che in occasione della CP_1 ricostituzione e dell'assegno pensionistico conseguente alla riconosciuta rivalutazione contributiva per i benefici AN , l' aveva immotivatamente contestato e chiesto la Pt_1 restituzione di somme indebitamente percepite tra il 2013 ed il 2020 per un importo di €
8.706,26. Chiedeva dichiararsi l'infondatezza della pretesa creditoria e in ogni caso il difetto di dolo suo carico. Nel contraddittorio delle parti, il G.L. dichiarava l'irripetibilità dell'indebito condannando l' a corrispondere le somme indebitamente recuperate ed a ripristinare la prestazione Pt_1 qua ante. Riteneva il G.L. che la motivazione posta a base del recupero operato dall' - Pt_1 variazione dei dati di calcolo alla data di decorrenza originaria della pensione – fosse rimasta indimostrata oltre che smentita dalla documentazione in atti dalla quale era risultato che le settimane contributive riconosciute al ricorrente in sede di riliquidazione erano persino superiori a quelle validate inizialmente. La sentenza è stata gravata di appello dall' il quale critica il fondamento logico- Pt_1 giuridico della decisione in ragione del fatto che la supposta carenza motivazionale del provvedimento di recupero non poteva comunque esimere il pensionato dall'onere della prova a suo carico, che in ogni caso la discrasia era stata accertata al momento della ricostituzione dell'assegno operata con effetto retroattivo in attuazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 488/1968. In ogni caso, soggiunge l'appellante, non ricorreva nella fattispecie l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 52 della Legge n. 88/89 come autenticamente intrepretato dall'art. 13 Legge n. 412/1991 atteso che doveva escludersi l'errore in capo all' che aveva CP_2 avuto contezza solo in un secondo momento dei diversi dati che concorrevano al monte contributivo sul quale la pensione andava calcolata. Resiste anche in questo grado il pensionato che chiede il rigetto del gravame. Ciò posto nulla quaestio che nella materia dell'indebito previdenziale vige un regime probatorio che assegna al titolare della prestazione il compito di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto a conservare la prestazione già fruita, ricadendo sull' il distinto e Pt_1 sussidiario onere di dimostrare le ragioni dell'indebita attribuzione . E' del pari noto che in base all'art. 52 della Legge n. 88/89 come autenticamente interpretato dall'art. 13 della Legge n. 412/1991 la irripetibilità dell'indebito opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Ora fermo restando che i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione versati in atti non lasciano adito a dubbi della titolarità in capo al della pensione marittima e sul CP_1 diritto dello stesso a vederla ricostituita con il beneficio della maggiorazione contributiva nascente dall'accertata esposizione all'AN , ciò che viene in rilievo è il contegno dell' il quale assume l'esistenza di una discrepanza tra i dati della prima Pt_1 liquidazione e quelli della ricostituzione nel senso che : in prima liquidazione sarebbero state conteggiate in quota A n. 1804 settimane e in quota B n. 178; in sede di ricostituzione le settimane che risultano in quota A sarebbero 1614 e in quota B n. 176 con conseguente differenza di importo pensionistico di € 335,29 tale che, con applicazione del beneficio contributivo AN, scende a € 73,08 mensili. E tuttavia, come correttamente verificato dal G.L. dalla compulsazione del documentazione allegata, il provvedimento di riliquidazione elaborato dall' (TR/150) Pt_1 posto a base dell'azione di recupero reca la diversa indicazione in quota A (anzianità contributiva maturata al 31/12/1992) pari a n. 1818 settimane utili , superiori persino a quelle computata nel proprio provvedimento di liquidazione del 4/4/1997 nel quale le settimane contributive in quota A risultavano 1804.
La perplessità intorno alla sussistenza stessa della indebita locupletazione da parte del si coniuga con la regola giuridica sopra esposta idonea ad escludere la ripetibilità CP_1 dell'indebito stante che appare altamente inverosimile che ,in ragione dell'incertezza del coacervo contributivo valutabile ai fini del calcolo della pensione, l'interessato potesse avere avuto consapevolezza in alcun modo di un qualsivoglia errore posto in essere dall' nella individuazione della base di calcolo del trattamento. CP_2
Tanto basta per pronunciare il rigetto del proposto gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 353/2023 pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 10 maggio 2023. Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore Pt_1 dell'appellato che liquida in complessivi € 1.984,00 e ne dispone la CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Truglio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 22 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco