Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1981, n. 3139
CASS
Sentenza 12 maggio 1981

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La preclusione posta al convenuto, il quale non abbia formulato la domanda riconvenzionale con la comparsa di risposta, di proporla successivamente, non e stabilita a pena di nullita; con la conseguenza che, se la controparte, nel cui esclusivo interesse essa e disposta, non l'abbia eccepita tempestivamente, accettando cosi il contraddittorio, il giudice e tenuto a pronunciare sulla domanda riconvenzionale. ( Conf 278/81, mass n 410700; ( Conf 5325/80, mass n 409191; ( Conf 4035/80, mass n 407947; ( Conf 537/78, mass n 389842).*

Il locatore, il quale chieda la cessazione della proroga legale del contratto di locazione concernente un immobile adibito ad uso non abitativo, assumendo di dover trasferire nello stesso l'Esercizio di un'attivita commerciale svolta altrove, ha l'Obbligo di dimostrare, sulla base di elementi di fatto obiettivamente accertabili, la impossibilita ovvero l'insostenibile o estremo disagio di svolgere la sua attivita in luogo diverso da tale immobile. La valutazione del giudice del merito sull'esistenza di tali estremi costituisce un apprezzamento di fatto, non censurabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. ( V 2136/65, mass n 314059).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/1981, n. 3139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3139
    Data del deposito : 12 maggio 1981

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