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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/08/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 1941 pronunciata il 06/06/2023 Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 839/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca, Parte_1
APPELLANTE
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Maria Rosaria Papalato,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2022 esponeva di avere svolto dall'1.6.1995 alla data Parte_1 di introduzione del giudizio l'attività di operaio manovale edile, operaio edile stradale, operaio magazziniere di profilati in alluminio e di avere eseguito nell'espletamento dell'attività lavorativa operazioni di trasporto e di sostegno di un carico oltre alle azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare e spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. In considerazione di tanto, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia “protrusioni discali lombari a livello L5-S1 RMN accertata con radicolopatia arti inferiori“ da cui era affetto, stante il rigetto della domanda proposta in via amministrativa in data 31.5.2021.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute a tale titolo, tenendo CP_1 conto di una percentuale di inabilità del 16%, o di quella maggiore o minore risultante all'esito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, oltre accessori di legge ed oltre spese e competenze di lite.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva l'insussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa CP_1
espletata e le patologie denunciate e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'adito Giudice, disposta ed espletata CTU, rigettava la domanda del ricorrente aderendo alle conclusioni del Consulente, il quale aveva affermato che le patologie denunciate non fossero eziologicamente collegate alle attività lavorative espletate dall'istante, considerato che dalle mansioni svolte non era risultata la sussistenza di una movimentazione manuale di carichi ingenti eseguita con continuità durante il turno lavorativo oppure vibrazioni trasmesse al corpo intero. Le spese di lite venivano dichiarate irripetibili e quelle di consulenza poste a carico dell' . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello censurandola nella parte in cui il Tribunale, Parte_1 aderendo alla relazione peritale, non aveva tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa espletata, che aveva comportato la movimentazione manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico, e non aveva tenuto presente che la malattia da lui contratta rientra tra le patologie tabellate di cui al DM 09.04.2008 con presunzione legale d'origine professionale, essendo compresa nella Lista 1 ovvero “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”. Chiedeva, per conseguenza, la riforma della sentenza di I grado, reiterando le conclusioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Nel presente grado si costituiva l' contestando che la malattia contratta rientrasse fra quelle CP_1 tabellate con presunzione legale d'origine, ritenendo, invece, che fosse da considerarsi come “non tabellata”, con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza del rischio occupazionale che, invece, era mancata. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato le mansioni svolte dall'appellante e l'incidenza dei rischi lavorativi sul rachide lombare.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza dell'11.12.2024, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 04/04/2025, risulta che il Consulente incaricato, per l'espletamento del proprio compito, ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica del evidenziando che egli è affetto da una Pt_1
“spondilodiscopatia lombare di grado moderato ed ernia discale lombare”.
Il Consulente ha messo in evidenza che dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla valutazione clinica non risulta che le malattie da cui l'appellante è affetto, e per le quali aveva prodotto istanza amministrativa, presentino l'incisività patologica denunciata né che le stesse siano di origine professionale.
Dalle risonanze magnetiche effettuate il 24.5.2021 e il 21.1.2025 emerge piuttosto la presenza di una patologia spondilodiscopatica rachidea lombare di grado moderato con alterazioni protrusive discali di tipo minore. Tale spondilodiscopatia lombare di grado moderato è da considerare correlata all'età dell'appellante, di anni 46, e a basso grado di intensità patologica. A ciò si aggiunge che, in esito alla visita effettuata dallo stesso Consulente in data 30/01/2025, l'appellante non aveva evidenziato né alcuna limitazione funzionale rachidea lombare da considerare fuori norma né sofferenza spinale radicolopatica agli arti inferiori.
Il CTU, pertanto, conclude ritenendo affetto da spondilodiscopatia lombare di grado Parte_1
moderato compatibile con una normale usura - degenerazione disco-somatica età - correlata in assenza di patologica sofferenza delle radici spinali lombo-sacrali. Pertanto, egli non presenta malattie ad etiopatogenesi professionale.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale, anche in considerazione della mancanza di osservazioni delle parti in causa.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/11/2023 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1941 del 06/06/2023 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello
Spese di lite del presente grado irripetibili.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi
N. 1941 pronunciata il 06/06/2023 Oggetto: Malattia professionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n. 839/2023
del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giancosimo Zecca, Parte_1
APPELLANTE
, in persona del Direttore Regionale pro-tempore per la Puglia, domiciliato in Lecce presso CP_1
l'Ufficio dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso, giusta procura generale in atti, CP_2 dall'Avv. Maria Rosaria Papalato,
APPELLATO
All'udienza del 27/06/2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.03.2022 esponeva di avere svolto dall'1.6.1995 alla data Parte_1 di introduzione del giudizio l'attività di operaio manovale edile, operaio edile stradale, operaio magazziniere di profilati in alluminio e di avere eseguito nell'espletamento dell'attività lavorativa operazioni di trasporto e di sostegno di un carico oltre alle azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare e spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. In considerazione di tanto, chiedeva accertarsi l'origine professionale della malattia “protrusioni discali lombari a livello L5-S1 RMN accertata con radicolopatia arti inferiori“ da cui era affetto, stante il rigetto della domanda proposta in via amministrativa in data 31.5.2021.
Chiedeva, inoltre, la condanna dell' al pagamento delle prestazioni dovute a tale titolo, tenendo CP_1 conto di una percentuale di inabilità del 16%, o di quella maggiore o minore risultante all'esito di disponenda consulenza tecnica d'ufficio, oltre accessori di legge ed oltre spese e competenze di lite.
L' , costituitosi in giudizio, eccepiva l'insussistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa CP_1
espletata e le patologie denunciate e chiedeva il rigetto del ricorso.
L'adito Giudice, disposta ed espletata CTU, rigettava la domanda del ricorrente aderendo alle conclusioni del Consulente, il quale aveva affermato che le patologie denunciate non fossero eziologicamente collegate alle attività lavorative espletate dall'istante, considerato che dalle mansioni svolte non era risultata la sussistenza di una movimentazione manuale di carichi ingenti eseguita con continuità durante il turno lavorativo oppure vibrazioni trasmesse al corpo intero. Le spese di lite venivano dichiarate irripetibili e quelle di consulenza poste a carico dell' . CP_1
Avverso tale sentenza proponeva appello censurandola nella parte in cui il Tribunale, Parte_1 aderendo alla relazione peritale, non aveva tenuto conto della peculiarità dell'attività lavorativa espletata, che aveva comportato la movimentazione manuale di carichi con sovraccarico biomeccanico, e non aveva tenuto presente che la malattia da lui contratta rientra tra le patologie tabellate di cui al DM 09.04.2008 con presunzione legale d'origine professionale, essendo compresa nella Lista 1 ovvero “malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”. Chiedeva, per conseguenza, la riforma della sentenza di I grado, reiterando le conclusioni svolte nel ricorso introduttivo del giudizio, nonché la condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di causa.
Nel presente grado si costituiva l' contestando che la malattia contratta rientrasse fra quelle CP_1 tabellate con presunzione legale d'origine, ritenendo, invece, che fosse da considerarsi come “non tabellata”, con la conseguenza che l'appellante avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza del rischio occupazionale che, invece, era mancata. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Disposta ed espletata nuova CTU, all'udienza del 27/06/2025, sulle conclusioni delle parti che si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa veniva decisa come da dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come riportato in sede di svolgimento del processo, ha lamentato l'erroneità della Parte_1
pronuncia oggetto di gravame per avere rigettato la domanda sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio che non aveva adeguatamente valutato le mansioni svolte dall'appellante e l'incidenza dei rischi lavorativi sul rachide lombare.
Sulla base delle deduzioni contenute nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, questa Corte ha ritenuto indispensabile procedere a nuova CTU, che ha disposto con apposita ordinanza all'udienza dell'11.12.2024, incaricando uno specialista di Ortopedia e Traumatologia di accertare l'esistenza delle denunciate infermità e se le stesse siano state causate dall'attività lavorativa prestata dall'interessato; in caso affermativo di determinare il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa dell'assicurato, fissandone la decorrenza.
Dall'elaborato peritale, depositato in data 04/04/2025, risulta che il Consulente incaricato, per l'espletamento del proprio compito, ha disaminato la documentazione presente nel fascicolo di causa ed ha eseguito la valutazione clinico-anamnestica del evidenziando che egli è affetto da una Pt_1
“spondilodiscopatia lombare di grado moderato ed ernia discale lombare”.
Il Consulente ha messo in evidenza che dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla valutazione clinica non risulta che le malattie da cui l'appellante è affetto, e per le quali aveva prodotto istanza amministrativa, presentino l'incisività patologica denunciata né che le stesse siano di origine professionale.
Dalle risonanze magnetiche effettuate il 24.5.2021 e il 21.1.2025 emerge piuttosto la presenza di una patologia spondilodiscopatica rachidea lombare di grado moderato con alterazioni protrusive discali di tipo minore. Tale spondilodiscopatia lombare di grado moderato è da considerare correlata all'età dell'appellante, di anni 46, e a basso grado di intensità patologica. A ciò si aggiunge che, in esito alla visita effettuata dallo stesso Consulente in data 30/01/2025, l'appellante non aveva evidenziato né alcuna limitazione funzionale rachidea lombare da considerare fuori norma né sofferenza spinale radicolopatica agli arti inferiori.
Il CTU, pertanto, conclude ritenendo affetto da spondilodiscopatia lombare di grado Parte_1
moderato compatibile con una normale usura - degenerazione disco-somatica età - correlata in assenza di patologica sofferenza delle radici spinali lombo-sacrali. Pertanto, egli non presenta malattie ad etiopatogenesi professionale.
Questa Corte non può che condividere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, logiche e coerenti con la storia clinica osservata in rapporto a quella lavorativa, con la documentazione versata in atti e con le risultanze dell'attività processuale, anche in considerazione della mancanza di osservazioni delle parti in causa.
L'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. presente in atti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15/11/2023 da Parte_1
nei confronti dell' avverso la sentenza n. 1941 del 06/06/2023 del Tribunale di Lecce,
[...] CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello
Spese di lite del presente grado irripetibili.
Spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 27/06/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Dott. Gennaro Lombardi