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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/05/2024, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dottor Giampiero Panico ,
all'udienza del 13/03/2024 , ha emesso la seguente sentenza, nella causa n° 42 del 2023 R.G.L., avente ad oggetto: altre ipotesi,
promossa da: , Parte_1
Avv. LALLI CLAUDIO,
contro
:
- Controparte_1
Avv. LECCESE MASSIMILIANO,
- CP_2
Avv. PAPETTI ALESSANDRO,
cosí decide: definitivamente pronunziando, 1) Nei confronti di dichiara l'illegittimità del licenziamento per Controparte_1 carenza di giusta causa e di giustificato motivo, indi dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del 26 giugno 2022, di seguito dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_1 in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria, pari a tre mensilità della retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 26 giugno 2022 al saldo;
2) Rigetta le domande di maggior tutela avverso il licenziamento;
3) Dichiara la carenza di legittimazione passiva di sull'impugnativa CP_2 di licenziamento;
4) Dichiara tenute e condanna ed in persona Controparte_1 CP_2 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, di differenze retributive ascendenti a capitali Euro
5.361,30=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole scadenze al saldo;
5) Rigetta la domanda per il pagamento di maggiori somme;
6) Compensa per 1/2 le spese di lite e condanna le convenute in solido al resto delle spese, liquidato, in favore del ricorrente, in Euro 3.502,20= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
7) Rigetta la domanda di applicazione dell'art. 96, c.p.c.;
8) Pone le spese di C.T.U., separatamente liquidate, definitivamente a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni tra esse, per metà a carico solidale di tutte le parti e, per l'altra metà, a carico solidale soltanto delle due convenute;
9) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 13/03/2024. IL GIUDICE
(Giampiero Panico)
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