Articolo 42 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 41Articolo 43
Versione
31 maggio 1955
Art. 42.
Al fine di stabilire il conseguimento del diritto alla pensione diretta di privilegio e alla pensione indiretta di privilegio, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 7 e all'art. 8, lettera c) e ultimo comma.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente, anche nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'evento che si verifica in occasione del servizio si considera come avvenuto per causa di servizio.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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