TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET OL AR, all'udienza del 23/10/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2386 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. CARAMELLI ANDREA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26/07/2024 , adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, dal 2014 al 2022 per 151 giornate annue alle dipendenze della ditta IS IO.
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che la stessa ne era CP_1 venuta a conoscenza a seguito della consultazione dell'estratto conto previdenziale. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo la decadenza della ricorrente dal poter agire in giudizio CP_1
e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso.
chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a presso gli elenchi Parte_1 anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta IS IO.
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell' previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per 151 CP_1 giornate annue nel periodo dal 2014 al 2022.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del CP_1
18.12.2023, a firma degli ispettori e , riguardante un accesso presso la ditta IS Per_1 Per_2
IO, in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello CP_1 denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all'Ente previdenziale.
In particolare, nel citato verbale è stata esaminata l'attività agricola intestata a IS IO, operante nel Comune di Floresta (ME) dal 2014. L'indagine, avviata nel 2021 e conclusa nel 2023, ha riguardato la regolarità contributiva e lavorativa dell'azienda, con particolare attenzione ai rapporti di lavoro dichiarati e alla reale conduzione dell'attività.
IS IO, dipendente del Comune di Floresta, ha dichiarato di gestire personalmente l'azienda agricola, con il supporto della compagna RT SE KA e del fratello . Parte_1
I terreni coltivati, estesi per circa 13 ettari, sono risultati in parte di sua proprietà e in parte condivisi con il fratello, ereditati dal padre. L'attività agricola consiste nella coltivazione di noccioleti, meleti, ortaggi e nella raccolta di legna, con vendita al dettaglio presso l'abitazione, senza emissione di fatture né registri fiscali. Durante l'ispezione, è emerso che partecipa attivamente alla gestione Parte_1 dell'azienda, conducendo il trattore, curando i terreni e collaborando nella raccolta dei prodotti. Le dichiarazioni rese da entrambi i fratelli hanno evidenziato una gestione condivisa e paritaria dell'attività, con divisione equa dei guadagni e assenza di subordinazione. non riceve direttive né è Parte_1 soggetto a controllo da parte del fratello, operando in autonomia.
Alla luce di ciò, gli ispettori hanno escluso la natura subordinata del rapporto tra Parte_1
e IS IO, qualificando la collaborazione come familiare e autonoma.
Inoltre, sono state disconosciute le giornate lavorative denunciate da IS IO in favore di e di altri soggetti, ritenute fittizie e finalizzate alla costituzione di posizioni assicurative Parte_1 per l'indebita percezione di prestazioni previdenziali. Le dichiarazioni rese da presunti braccianti agricoli hanno mostrato incongruenze e scarsa conoscenza dell'attività, rafforzando l'ipotesi di rapporti di lavoro simulati.
In conclusione, l'attività agricola risulta gestita in ambito familiare, con prevalente destinazione al consumo domestico e con collaborazioni non riconducibili a rapporti di lavoro subordinato. Non sono state riscontrate omissioni contributive, ma è stato avviato il procedimento di disconoscimento delle giornate lavorative denunciate, con conseguente perdita del diritto alle prestazioni previdenziali e recupero di quelle eventualmente già erogate.
Quanto all'odierno ricorrente è stata pertanto disposta, con separato verbale, l'iscrizione dello come coadiutore familiare non attivo, con contestuale iscrizione alla Gestione Autonomi. Parte_1
Ciò posto, il ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta IS IO.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
La prova offerta dal ricorrente al momento del deposito del ricorso non è documentale ma si limita alla richiesta di istruttoria orale. Pertanto, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni le cui deposizioni, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Sotto questo profilo, scarsamente attendibile appare la dichiarazione del teste , per il Tes_1 grado di parentela con il ricorrente, di cui è cugino.
Ad ogni modo, i testi hanno laconimcamente confermato le circostanze capitolate dal ricorrente, ma l'esame delle loro deposizioni non convince pienamente circa la natura subordinata del dedotto rapporto di lavoro, nulla essendo stato riferito della retribuzione e dell'esercizio dei poteri datoriali del titolare.
Pertanto, a fronte di puntuali e circostanziate risultanze del verbale ispettivo prodotto agli atti dall' , va confermata la presunzione di non lavoro, ricavata dall' sulla base delle risultanze CP_1 CP_1 obiettive del suindicato verbale ispettivo. Va, infatti, precisato, che appaiono dirimenti le circostanze secondo cui è fratello di IS IO, e che essi hanno ereditato dal padre i terreni su Parte_1 cui svolgono l'attività agricola, oltre che le dichiarazioni rese dallo stesso agli ispettori Parte_1 verbalizzanti, che appaiono di un tenore tale da lasciar presumere che lo stesso lavori e gestisca l'azienda agricola in posizione paritaria, non già subordinata, rispetto al fratello, intestatario formale dell'azienda.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate, essendo ormai noto l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte e della Corte d'Appello in sede – cui questo Ufficio si
è da tempo uniformato – circa la non validità della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.pc. ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese di lite nelle controversie di previdenza nelle quali l'oggetto del giudizio non sia in via diretta e immediata una prestazione previdenziale.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il 26/07/2024 , disattesa Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna al pagamento, in favore dell' , delle spese di lite, che Parte_1 CP_1 liquida in euro 2.900,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 23/10/2025 . Il Giudice
ET OL AR