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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 19/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4190/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 p_iva -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 02/07/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104777370 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3871/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 "Nominativo_1 " (Resistente_1) proponeva ricorso dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso la cartella di pagamento n. 09720230104777370000 di Euro 3.246,33 notificata il 03/05/2023 da AdER, relativa all'accertamento n. 11001934 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, concernente tassa di concessione governativa per il contratto di utenza n. 11001934, gestore
TIM per l'anno 2011, notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 11/04/2013, non impugnato e quindi definitivo, deducendo “l'illegittimità della richiesta di pagamento della cartella impugnata per maturata prescrizione del diritto di credito” chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
non si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE.
La C.G.T. di primo grado di ROMA, con la sentenza qui gravata, accoglieva il ricorso ritenendo applicabile e decorsa la prescrizione quinquennale condannando l'A.F. alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 1.000,00.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo i seguenti motivi:
1) Vizio di motivazione, insufficiente e contraddittoria;
2) Violazione dell'art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73, Mancata applicazione dell'art. 2943 c.c.
Resistente_1Si è costituito in questo grado l'appellato , controdeducendo, concludendo in principalità per la conferma dell'impugnata sentenza ed in subordine per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi ed, in via istruttoria, per l'esibizione e produzione dell'originale della notifica dell'atto impositivo presupposto. Anche in questo grado non si è costituita AdER.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui infra.
2. Innanzitutto va precisato come l'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento n. 09720230104777370000 -per cui è causa- sia stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 11/04/2013 con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva per la quale non si era verificata decadenza alcuna (nella specie triennale) posto che si verte di tassa di concessione governativa per il contratto di utenza n. 11001934, gestore TIM per l'anno 2011.
2.1 Al proposito va disattesa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata dal contribuente, della ricevuta di consegna dell'avviso di accertamento prodotta telematicamente dall'A.F. non risultando affatto quest'ultima “poco leggibile e chiara” (pag. 5 controdeduzioni appellato) essendovi tutti gli elementi per poter verificare la regolarità della notifica a mezzo raccomandata anche facendo applicazione dei principi di cui al par.
5.2 di
Cass. civ., sez. V, 13/09/2024, n. 24616.
2.2 Una volta divenuto definitivo l'accertamento, infatti, il credito erariale relativo deve essere ritenuto soggetto all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.
2.2.1 In tal senso è consolidato l'orientamento nomofilattico in base al quale il regime della prescrizione dei vari crediti sottesi alla cartella esattoriale è quello stabilito per ciascuno di essi dalla normativa di settore, sicché, laddove non sia previsto un termine di prescrizione specifico, si dovrà far riferimento a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (Cass. civ., sez. VI, 11/12/2019, n. 32308; Cass. civ., sez. VI, 15/04/2019, n. 10547; da ultimo, Cass. civ. n. 6105/2023, Cass. civ. n. 33213/2023).
2.3 Priva di pregio la tesi difensiva del contribuente secondo la quale sarebbe da applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., trattandosi di pagamento da effettuare “periodicamente ad anno o in termini più brevi”. 2.3.1 Invero, non si può sostenere che si sia in presenza di un pagamento periodico per il fatto che il termine per il pagamento, da parte dell'utente, della tassa di concessione governativa coincida con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
2.3.2 Ciò in quanto la tassa in questione è temporalmente afferente alla fruizione del servizio e, pur se il relativo versamento viene richiesto con la bolletta emessa dal gestore a cadenza periodica, essa mantiene la sua autonomia di unitaria pretesa erariale correlata alla singola fruizione del servizio.
2.3.3 Pertanto, non rilevano i versamenti della tassa avvenuti con le precedenti bollette emesse dal gestore del servizio per il canone contrattuale, così come quelli relativi alle bollette successive, per la stessa ragione per la quale non costituiscono versamenti periodici quelli afferenti alle singole e autonome annualità di imposta.
2.3.4 Infine, non è privo di rilievo evidenziare che anche per il canone televisivo, in precedenza da versare su base annua, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, sottolineando il carattere erariale della relativa debenza e la mancanza di una previsione normativa di un termine inferiore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17234/2023).
2.3.5 Assodata, quindi, l'insussistenza di decadenza della pretesa impositiva, la decorrenza della prescrizione va individuata a partire dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo
(61 giorni dalla notifica dell'11/04/2013) e quindi dall'11/06/2013 cosicchè -alla data di notifica della cartella di pagamento qui impugnata (03/05/2023)- non era maturato il termine prescrizionale decennale, applicabile alla fattispecie, tenuto anche conto del periodo di sospensione COVID.
2.3.6 Va, infatti, premesso che nel computo del termine prescrizionale occorre altresì tener conto della sospensione dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/20, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 per totali 1 anno 5 mesi e 23 giorni. 2.4 Diversa la prescrizione afferente alle sanzioni ed agli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l' "actio iudicati" che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021,
n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120):
Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.
Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, [i quali] integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)”.
2.5 In relazione a quanto precede si è certamente consumata la prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni ed interessi (in data 11/05/2018) mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda il termine prescrizionale decennale del tributo.
2.6 In conclusione l'appello va accolto in relazione all'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni portati dalla cartella di pagamento presupposta, mentre va rigettato in relazione al tributo cosicchè l'impugnata intimazione di pagamento è legittima per gli importi derivanti dal tributo e va annullata per quanto concerne le pretese di sanzioni ed interessi. 3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi giudizio vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA e, per l'effetto, dichiara la legittimità del ruolo portato dall'impugnata cartella di pagamento in relazione al solo tributo mentre dichiara prescritte le pretese relative ai ruoli afferenti le sanzioni e gli interessi;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4190/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 p_iva -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8844/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 19 e pubblicata il 02/07/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230104777370 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3871/2025 depositato il 12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 "Nominativo_1 " (Resistente_1) proponeva ricorso dinanzi la C.G.T. di primo grado di ROMA avverso la cartella di pagamento n. 09720230104777370000 di Euro 3.246,33 notificata il 03/05/2023 da AdER, relativa all'accertamento n. 11001934 dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, concernente tassa di concessione governativa per il contratto di utenza n. 11001934, gestore
TIM per l'anno 2011, notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 11/04/2013, non impugnato e quindi definitivo, deducendo “l'illegittimità della richiesta di pagamento della cartella impugnata per maturata prescrizione del diritto di credito” chiedendone l'annullamento con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in primo grado l'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, controdeducendo, ribadendo la legittimità del proprio operato e concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese;
non si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE -
RISCOSSIONE.
La C.G.T. di primo grado di ROMA, con la sentenza qui gravata, accoglieva il ricorso ritenendo applicabile e decorsa la prescrizione quinquennale condannando l'A.F. alla rifusione delle spese del grado, liquidate in Euro 1.000,00.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA, quindi, impugna la detta sentenza con atto di appello del quale sollecita l'accoglimento con vittoria di spese, deducendo i seguenti motivi:
1) Vizio di motivazione, insufficiente e contraddittoria;
2) Violazione dell'art. 2946 c.c. e falsa applicazione dell'art. 25 del DPR 602/73, Mancata applicazione dell'art. 2943 c.c.
Resistente_1Si è costituito in questo grado l'appellato , controdeducendo, concludendo in principalità per la conferma dell'impugnata sentenza ed in subordine per la prescrizione delle sanzioni e degli interessi ed, in via istruttoria, per l'esibizione e produzione dell'originale della notifica dell'atto impositivo presupposto. Anche in questo grado non si è costituita AdER.
All'udienza del giorno 10 dicembre 2025, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott.
BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato nei termini di cui infra.
2. Innanzitutto va precisato come l'avviso di accertamento presupposto alla cartella di pagamento n. 09720230104777370000 -per cui è causa- sia stato regolarmente notificato a mezzo raccomandata A.R. in data 11/04/2013 con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva per la quale non si era verificata decadenza alcuna (nella specie triennale) posto che si verte di tassa di concessione governativa per il contratto di utenza n. 11001934, gestore TIM per l'anno 2011.
2.1 Al proposito va disattesa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulata dal contribuente, della ricevuta di consegna dell'avviso di accertamento prodotta telematicamente dall'A.F. non risultando affatto quest'ultima “poco leggibile e chiara” (pag. 5 controdeduzioni appellato) essendovi tutti gli elementi per poter verificare la regolarità della notifica a mezzo raccomandata anche facendo applicazione dei principi di cui al par.
5.2 di
Cass. civ., sez. V, 13/09/2024, n. 24616.
2.2 Una volta divenuto definitivo l'accertamento, infatti, il credito erariale relativo deve essere ritenuto soggetto all'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.
2.2.1 In tal senso è consolidato l'orientamento nomofilattico in base al quale il regime della prescrizione dei vari crediti sottesi alla cartella esattoriale è quello stabilito per ciascuno di essi dalla normativa di settore, sicché, laddove non sia previsto un termine di prescrizione specifico, si dovrà far riferimento a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (Cass. civ., sez. VI, 11/12/2019, n. 32308; Cass. civ., sez. VI, 15/04/2019, n. 10547; da ultimo, Cass. civ. n. 6105/2023, Cass. civ. n. 33213/2023).
2.3 Priva di pregio la tesi difensiva del contribuente secondo la quale sarebbe da applicare il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., trattandosi di pagamento da effettuare “periodicamente ad anno o in termini più brevi”. 2.3.1 Invero, non si può sostenere che si sia in presenza di un pagamento periodico per il fatto che il termine per il pagamento, da parte dell'utente, della tassa di concessione governativa coincida con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, in virtù del collegamento operato dalla “nota 1” all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
2.3.2 Ciò in quanto la tassa in questione è temporalmente afferente alla fruizione del servizio e, pur se il relativo versamento viene richiesto con la bolletta emessa dal gestore a cadenza periodica, essa mantiene la sua autonomia di unitaria pretesa erariale correlata alla singola fruizione del servizio.
2.3.3 Pertanto, non rilevano i versamenti della tassa avvenuti con le precedenti bollette emesse dal gestore del servizio per il canone contrattuale, così come quelli relativi alle bollette successive, per la stessa ragione per la quale non costituiscono versamenti periodici quelli afferenti alle singole e autonome annualità di imposta.
2.3.4 Infine, non è privo di rilievo evidenziare che anche per il canone televisivo, in precedenza da versare su base annua, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l'applicabilità del termine di prescrizione decennale, sottolineando il carattere erariale della relativa debenza e la mancanza di una previsione normativa di un termine inferiore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, ordinanza n. 17234/2023).
2.3.5 Assodata, quindi, l'insussistenza di decadenza della pretesa impositiva, la decorrenza della prescrizione va individuata a partire dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo
(61 giorni dalla notifica dell'11/04/2013) e quindi dall'11/06/2013 cosicchè -alla data di notifica della cartella di pagamento qui impugnata (03/05/2023)- non era maturato il termine prescrizionale decennale, applicabile alla fattispecie, tenuto anche conto del periodo di sospensione COVID.
2.3.6 Va, infatti, premesso che nel computo del termine prescrizionale occorre altresì tener conto della sospensione dei termini di cui all'art. 68, comma 4-bis, d.l. n. 18/20, che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 per totali 1 anno 5 mesi e 23 giorni. 2.4 Diversa la prescrizione afferente alle sanzioni ed agli interessi connessi ai tributi erariali per i quali la prescrizione è quinquennale (fatta salva l' "actio iudicati" che qui non ricorre) e ciò per giurisprudenza costante di legittimità; infatti (Cass. civ., sez. VI, 06/04/2021,
n. 9214; conforme ex multis Cass. civ., sez. VI, 23/03/2021, n. 8120):
Sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale gli interessi, ex art. 2948 c.c., e le sanzioni, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997.
Quanto alle sanzioni, questa Corte ha infatti chiarito che «Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009; conformi, ex plurimis, Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019; Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020). Riguardo poi agli interessi, è stato precisato che «gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, [i quali] integrano un'obbligazione autonoma rispetto al debito principale e suscettibile di autonome vicende, sì che il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall'art. 2948, n. 4, cod. civ» (Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 20955 del 10/07/2020, cit.; Cass. n. 30901/2019; Cass. n.14049/2006)”.
2.5 In relazione a quanto precede si è certamente consumata la prescrizione quinquennale relativa alle sanzioni ed interessi (in data 11/05/2018) mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda il termine prescrizionale decennale del tributo.
2.6 In conclusione l'appello va accolto in relazione all'intervenuta prescrizione degli interessi e delle sanzioni portati dalla cartella di pagamento presupposta, mentre va rigettato in relazione al tributo cosicchè l'impugnata intimazione di pagamento è legittima per gli importi derivanti dal tributo e va annullata per quanto concerne le pretese di sanzioni ed interessi. 3. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D.
Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
4. Le spese processuali di entrambi i gradi giudizio vanno integralmente compensate stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello dell'AGENZIA DELLE ENTRATE – D.P. I di ROMA e, per l'effetto, dichiara la legittimità del ruolo portato dall'impugnata cartella di pagamento in relazione al solo tributo mentre dichiara prescritte le pretese relative ai ruoli afferenti le sanzioni e gli interessi;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI