Articolo 1 della Legge 20 maggio 1966, n. 396
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3 luglio 1966
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 3 della legge 14 febbraio 1963, n. 143 , e' cosi' modificato: a "Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere alla Societa' "Stabilimenti navali S.p.A. - Taranto" gia' "Officine di costruzioni e riparazioni navali di Taranto" un contributo di lire 1 miliardo per il bacino galleggiante di carenaggio gia' costruito, subordinatamente alla presentazione da parte della societa' stessa del certificato di collaudo dell'opera, che dovra' essere rilasciato da apposita Commissione nominata da detto Ministero.
La somma di lire 1 miliardo sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni in ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64, di lire 125 milioni nel periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, di lire 250 milioni nell'esercizio 1965 e di lire 125 milioni nell'esercizio 1966".

Entrata in vigore il 3 luglio 1966