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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente –
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice –
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14014 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CERBONE RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. CERBONE RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/07/2025, e Parte_1
, premettendo: CP_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 06/09/2017; che dal matrimonio erano nati due figli: il 02.09.2022, il Per_1 Per_2
08.06.2025 entrambi minori;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i sottoscritti coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale consensuale, impegnandosi a vivere nel reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Tramonti (SA) alla Via Fontaniello n. 70, di esclusiva proprietà della sig.ra , alla stessa viene assegnata, con tutti gli arredi, corredi, mobili CP_1
e suppellettili che ne fanno parte. La stessa la abiterà unitamente ai figli minori Per_1
e , innanzi generalizzati. Il sig. continuerà a vivere in Napoli alla Parte_1
Via Largo Nicola Abbagnano n. 19, ove ha posto la sua residenza. I coniugi potranno stabilire liberamente la loro residenza, con obbligo di comunicare l'eventuale mutamento di
2 indirizzo all'altro coniuge, a mezzo raccomandata a/r, per consentire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente accordo;
c) i figli minori e , innanzi generalizzati, vengono affidati congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con domicilio presso l'abitazione materna, in Tramonti (SA) alla
Via Fontaniello n. 70; i coniugi reciprocamente si impegnano a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, ed entrambi si impegnano affinché i minori conservino con le rispettive famiglie di origine un significativo ed equilibrato rapporto affettivo. Tutte le attività riguardanti i minori sono analiticamente riportate nell'allegato piano genitoriale sottoscritto da entrambi i genitori;
d) il padre potrà tenere presso di sé solo il piccolo per due pomeriggi a settimana, Per_1
dalle ore 15.00 alle ore 21.00, preferibilmente il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo e nel pieno rispetto delle esigenze scolastiche e materiali del minore, e due fine settimana del mese, a settimane alterne, dal sabato mattina, alle ore 10.00 sino alla domenica sera, alle ore 21:00, con pernottamento presso lo stesso. Il minore dovrà essere prelevato e riaccompagnato al domicilio materno. In occasione delle festività natalizie, il minore trascorrerà, fermo il precedente calendario di visita, l'intera giornata della vigilia di
Natale ed il giorno di Natale con la madre, ed il giorno di Santo Stefano con il padre, e la vigilia di Capodanno ed il Capodanno con il padre, ed il giorno della Epifania con la madre, e viceversa l'anno successivo, previo accordo tra i coniugi;
così anche per le festività pasquali, ovvero il minore trascorrerà l'intera giornata di Pasqua con un genitore, ed il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con il padre due settimane consecutive nel mese di agosto, e due settimane consecutive con la madre, fermo, negli altri periodi, il calendario di visita innanzi stabilito, previo accordo tra i coniugi i quali concordano che, durante le vacanze estive il minore potrà sentire telefonicamente l'altro genitore ogni qualvolta lo desideri. I genitori si impegnano a concordare entro il 30 giugno di ciascun anno il periodo di
3 vacanza prescelto, nonché il luogo ove il minore soggiornerà con il genitore. Per quanto concerne il diritto di visita nei confronti della piccola , stante la sua tenerissima età, avendo appena un mese di vita, il padre si recherà presso il domicilio materno per due pomeriggi a settimana, per trascorrere con la figlia almeno una/due ore, secondo le esigenze della piccola, salvo diverso accordo tra i coniugi. Al compimento dei 30 mesi di vita, la minore trascorrerà con il padre due pomeriggi a settimana, dalle ore 15.00 alle 21.00, nonché due fine settimana al mese, a settimane alterne, dal sabato mattina, alle ore 10.00 sino alla domenica sera, alle ore 21:00, con pernottamento presso lo stesso, seguendo e ricalcando il calendario di visita previsto per il fratellino, anche per i periodi Natalizio,
Pasquale ed estivo;
e) il sig. si obbliga a versare alla moglie, , la somma di Parte_1 CP_1
Euro 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli minori e (euro 250,00 ciascuno), nonché un assegno di mantenimento/divorzile Per_1
per la sig.ra dell'importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili: tali assegni CP_1
saranno versati entro il giorno 10 di ciascun mese su una carta prepagata, intestata alla sig.ra , di cui la stessa comunicherà il codice IBAN al marito. Tali assegni CP_1
saranno rivalutati annualmente, sempre a far data dalla omologa della presente separazione, secondo gli indici ISTAT;
f) le spese straordinarie riguardanti i minori ricadono a carico dei coniugi nella misura del
50% ciascuno. I coniugi per le spese straordinarie intendono rifarsi alle linee guida approvate dal CNF che vengono di seguito riportate: Spese comprese nel mantenimento ordinario sono: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a
4 distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore collocatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo gli stessi. Sono da considerarsi spese straordinarie obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: le spese relative a libri universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese relative all'Università pubblica limitatamente alla durata ordinaria del corso di laurea (escluso, quindi, per l'ipotesi di fuori corso). Sono da considerarsi spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: le rette ed eventuali spese di alloggi fuori sede di università private e di università pubbliche, le spese per i corsi di lingua, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); le spese sportive, le spese medico-sanitarie, odontoiatriche, oculistiche non coperte dal SSN e non urgenti esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Al solo fine di agevolare la programmazione economica di entrambe le parti, il genitore che anticipa le spese dovrà richiedere il rimborso, inviando il rendiconto con i relativi giustificativi entro il giorno 28 di ogni mese al fine di consentire alla controparte il rimborso entro 30 giorni successivi, fermo ed impregiudicato il diritto di agire in sede ordinaria per la tutela del diritto di credito nei confronti del genitore inadempiente;
5 g) i coniugi si obbligano a consultarsi prima di prendere qualsiasi decisione che riguardi i figli minori;
h) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto proprio e di quello dei minori, che potranno recarsi all'estero previo consenso di entrambi i genitori.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e (atto n.14, parte II, s. A, reg. Atti
[...] CP_1
6 Matrimonio anno 2017;
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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