Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 15.02.2025 promossa da:
(C.F. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. NAVA ROBERTA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], OP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. BERTOCCHI BIFFI PATRIZIA ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate telematicamente il Parte_1
04.02.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
per come da note scritte contenti conclusioni congiunte depositate OP telematicamente il 04.02.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole.
1
in ALMENNO SAN SALVATORE (BG), in data 07.07.2007 (anno 2007, atto n. 8, parte II,
[...] serie A, ALMENNO SAN SALVATORE), dalla cui unione nascevano i figli il Persona_1
09/01/2009 e il 20/01/2014, da cui si separava consensualmente a seguito di accordo Persona_2 di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, del 20.10.2020, con nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, in data 26.10.2020, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla pronuncia sullo status e formulava le OP domande accessorie.
Con decreto del 28.01.2025, il Giudice relatore, in accoglimento della richiesta delle parti, disponeva che l'udienza dell'11.02.2025 fosse sostituita dal deposito di brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127-ter c.p.c., invitando le parti a depositare entro il 7.02.2025 l'accordo sottoscritto personalmente da ciascuna delle parti con sottoscrizione autenticata, unitamente alla dichiarazione di non volersi riconciliare e alla rinuncia alla discussione orale.
Con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. del 4.02.2025, le parti davano pertanto atto di aver raggiunto l'accordo di seguito trascritto: “Le parti raggiungevano il seguente accordo:
“1. Darsi atto che dopo la Separazione avvenuta nell'ottobre del 2020, gli sposi non hanno più ripreso la convivenza more uxorio. Accertata la impossibilità di riconciliazione tra i coniugi e OP
, pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della L. n. 898 del 1970, la CESSAZIONE Parte_1
DEGLI EFFETTI CIVILI del Matrimonio Concordatario celebrato in Almenno San Salvatore il 07.07.2007 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Almenno San Salvatore (BG), Atto N. 8, P.II - Serie A -
Anno 2007, contratto tra la signora moglie ricorrente e il signor Parte_1 OP coniuge convenuto, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
2. Confermarsi l'AFFIDAMENTO condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità̀ genitoriale separatamente. I minori avranno residenza abituale presso la casa materna, con collocamento prevalente presso la madre . Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ed . Per_1 Per_2
3. Il padre potrà trascorrere con i figli ed : Per_1 Per_2
a) un pomeriggio a settimana, solitamente il giovedì, indicativamente dalle ore 14.00, sino alle ore 21.00, con riaccompagno presso l'abitazione materna, ciò compatibilmente con il proprio lavoro e gli impegni dei figli. In
2 caso di accordo e previo preavviso di almeno sette giorni alla madre, il Signor potrà̀ passare con i CP_1 figli anche un secondo pomeriggio nella settimana.
b) A settimane alterne, il padre trascorrerà con la prole un Fine Settimana, dal sabato pomeriggio dalle ore
18.00 e sino al lunedì mattino alle ore 8.30, allorquando i ragazzi saranno riaccompagnati dal genitore alle rispettive Scuole, durante il periodo scolastico, e presso l'abitazione materna, al termine del periodo scolastico, ed un Fine Settimana dalla Domenica mattina alle 10.00 sino al lunedì mattino alle 8.30, con accompagno dei figli ai rispettivi Istituti frequentati o presso l'abitazione materna al termine del periodo scolastico.
Quando il padre potrà affittare e/o acquistare una casa di abitazione, egli terrà con sé OP
i figli due fine Settimana alternati nel mese dal sabato sera alle 18.00 sino al lunedì mattino alle ore 8.30, con accompagno dei figli ai rispettivi Istituti frequentati o presso l'abitazione materna al termine del periodo scolastico.
c) Durante le Vacanze estive, nei fine settimana alternati, in quelli di sua spettanza, il padre riaccompagnerà i figli ed presso l'abitazione della madre - sempre il mattino - ma più tardi, rispetto agli orari Per_1 Per_2 della frequentazione scolastica. Inoltre, sempre previo accordo e con un preavviso di almeno sette giorni, il marito (ex) potrà chiedere, in caso di necessità, talvolta anche Fine Settimana consecutivi, anziché alternati. Il tutto, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
d) Disporsi che, salve urgenze non prevedibili, eventuali modifiche alle condizioni sopra indicate vengano stabilite previo accordo tra i genitori, rilasciato caso per caso, con preavviso all'altro genitore da comunicarsi almeno sette giorni prima.
4. Disporre inoltre che ed possano trascorrere con i genitori due settimane, anche non Per_1 Per_2 consecutive, durante le vacanze estive, periodo che verrà concordato tra i coniugi compatibilmente con la turnazione estiva derivante dalla disponibilità della società presso la quale lavora il padre. Quanto alle Vacanze estive, esse saranno fissate dai genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Durante le vacanze natalizie i ragazzi passeranno in via alternata con i genitori il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
comprendendo ad anni alterni il Natale o Santo Stefano e il
Capodanno, accordandosi i genitori ogni anno entro il 30 ottobre. Qualora entro tale data i genitori non addivenissero ad un accordo si chiede che i minori stiano con il padre ad anni alterni e ferma l'alternanza di
Natale, Santo Stefano e Capodanno, dal 23.12 al 30.12 (negli anni dispari) o dal 31.12 al 06.01 (negli anni pari). I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi ad anni alterni con i genitori, cosicché l'anno che i figli trascorreranno la Pasqua con la madre, i figli trascorreranno il Natale con il padre e viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Durante le Vacanze Pasquali i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo, accordandosi i genitori entro il 25 febbraio di ogni anno.
7. In caso di necessità e previo idoneo e congruo preavviso i coniugi potranno sempre essere d'aiuto l'uno all'altra nell'interesse dei minori, in caso di impedimento e/o di malattia dell'altro (ex) coniuge, impegnandosi
3 i genitori a favorire sempre più l'autonomia e l'indipendenza dei figli, pur rimanendo loro vicini e tenendo conto delle loro inclinazioni.
8.In caso di urgenza relativamente ai documenti inerenti le attività sportive e/o alle comunicazioni scolastiche che i genitori dovranno sottoscrivere entro il giorno successivo, pur dandone immediata notizia all'altro, sarà la madre o il padre a firmare la relativa documentazione.
9. I coniugi ricorrenti si impegnano a garantire ai figli ed la continuità del rapporto affettivo Per_1 Per_2 con i rispettivi rami genitoriali paterni e materni, già esistenti e coltivati, consentendo, altresì, ai rispettivi conviventi presenti e/o futuri, così come ai loro rispettivi rami parentali, l'accompagnamento a Scuola e/o altro dei figli minorenni ed . Per_1 Per_2
10. Il padre continuerà a versare a titolo di Contributo al MANTENIMENTO dei figli OP minorenni e , la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) per ciascun figlio entro il giorno Per_1 Per_2
25 di ogni mese, con la rivalutazione ISTAT annuale.
11. L'obbligo di mantenimento della prole in capo al padre proseguirà anche dopo il OP raggiungimento della maggiore età dei figli ed e ciò sino a che essi non avranno conseguito Per_1 Per_2
l'indipendenza economica, salvo che i figli decidano di andare a coabitare col padre e/o si rechino a studiare fuori sede, in tal caso sarà ciascun figlio ad essere titolare del relativo mantenimento.
12. Quanto alle SPESE Straordinarie, esse saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il seguente prospetto, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31.10.2024:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o
4 uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, Crest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest,
5 campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
13. Nulla sulla ex casa coniugale sita in Ubiale di Clanezzo (BG), alienata dai coniugi nel 2023.
14. Stabilire che l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito e suddiviso in misura del 50% per ciascuno tra i genitori e . OP Parte_1
15. I genitori e si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del OP Parte_1 loro Passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e/o di documento autonomo per ciascun figlio, con l'inserimento del nominativo dei figli minorenni ed . Per_1 Per_2
16. I coniugi e rinunciano reciprocamente al MANTENIMENTO, OP Parte_1 essendo allo stato, economicamente autosufficienti.
17. Nulla sulle questioni economico-patrimoniali, definitivamente regolate dalle Parti, che dichiarano di non avere più nulla da pretendere ad alcun titolo, l'uno dall'altra.
18. L'Avv. Patrizia Bertocchi-Biffi e l'Avv. Roberta Nava rinunziano espressamente e reciprocamente al Vincolo di Solidarietà ex art.13, comma 8, Nuova Legge Professionale Forense.”
Con le medesime note scritte le parti chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione alle condizioni dell'accordo sopra riportato.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 15.02.2025, il Giudice relatore, rilevato che unitamente alle note scritte, le parti avevano depositato l'accordo dei coniugi sottoscritto personalmente dai medesimi e rinunciato alla discussione orale della causa in udienza, pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 OP contratto matrimonio concordatario in ALMENNO SAN SALVATORE (BG), in data 07.07.2007 (anno 2007, atto n. 8, parte II, serie A, ALMENNO SAN SALVATORE).
Dalla loro unione sono nati i figli il 09/01/2009 e il Persona_1 Persona_2
20/01/2014.
I coniugi si sono separati consensualmente a seguito di accordo di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n.
132/2014, conv. in l. n. 162/2014, del 20.10.2020, con nulla osta rilasciato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo in data 26.10.2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
6 Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
in ALMENNO SAN SALVATORE (BG), in data 07.07.2007 Parte_1 OP
(anno 2007, atto n. 8, parte II, serie A, ALMENNO SAN SALVATORE); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come di seguito trascritto:
“1. Darsi atto che dopo la Separazione avvenuta nell'ottobre del 2020, gli sposi non hanno più ripreso la convivenza more uxorio. Accertata la impossibilità di riconciliazione tra i coniugi e OP
, pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B), della L. n. 898 del 1970, la CESSAZIONE Parte_1
DEGLI EFFETTI CIVILI del Matrimonio Concordatario celebrato in Almenno San Salvatore il 07.07.2007 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Almenno San Salvatore (BG), Atto N. 8, P.II - Serie A -
Anno 2007, contratto tra la signora moglie ricorrente e il signor Parte_1 OP coniuge convenuto, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza.
2. Confermarsi l'AFFIDAMENTO condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità̀ genitoriale separatamente. I minori avranno residenza abituale presso la casa materna, con collocamento prevalente presso la madre . Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ed . Per_1 Per_2
3. Il padre potrà trascorrere con i figli ed : Per_1 Per_2
a) un pomeriggio a settimana, solitamente il giovedì, indicativamente dalle ore 14.00, sino alle ore 21.00, con riaccompagno presso l'abitazione materna, ciò compatibilmente con il proprio lavoro e gli impegni dei figli. In caso di accordo e previo preavviso di almeno sette giorni alla madre, il Signor potrà̀ passare con i CP_1 figli anche un secondo pomeriggio nella settimana.
7 b) A settimane alterne, il padre trascorrerà con la prole un Fine Settimana, dal sabato pomeriggio dalle ore
18.00 e sino al lunedì mattino alle ore 8.30, allorquando i ragazzi saranno riaccompagnati dal genitore alle rispettive Scuole, durante il periodo scolastico, e presso l'abitazione materna, al termine del periodo scolastico, ed un Fine Settimana dalla Domenica mattina alle 10.00 sino al lunedì mattino alle 8.30, con accompagno dei figli ai rispettivi Istituti frequentati o presso l'abitazione materna al termine del periodo scolastico.
Quando il padre potrà affittare e/o acquistare una casa di abitazione, egli terrà con sé OP
i figli due fine Settimana alternati nel mese dal sabato sera alle 18.00 sino al lunedì mattino alle ore 8.30, con accompagno dei figli ai rispettivi Istituti frequentati o presso l'abitazione materna al termine del periodo scolastico.
c) Durante le Vacanze estive, nei fine settimana alternati, in quelli di sua spettanza, il padre riaccompagnerà i figli ed presso l'abitazione della madre - sempre il mattino - ma più tardi, rispetto agli orari Per_1 Per_2 della frequentazione scolastica. Inoltre, sempre previo accordo e con un preavviso di almeno sette giorni, il marito (ex) potrà chiedere, in caso di necessità, talvolta anche Fine Settimana consecutivi, anziché alternati. Il tutto, fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
d) Disporsi che, salve urgenze non prevedibili, eventuali modifiche alle condizioni sopra indicate vengano stabilite previo accordo tra i genitori, rilasciato caso per caso, con preavviso all'altro genitore da comunicarsi almeno sette giorni prima.
4. Disporre inoltre che ed possano trascorrere con i genitori due settimane, anche non Per_1 Per_2 consecutive, durante le vacanze estive, periodo che verrà concordato tra i coniugi compatibilmente con la turnazione estiva derivante dalla disponibilità della società presso la quale lavora il padre. Quanto alle
Vacanze estive, esse saranno fissate dai genitori entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Durante le vacanze natalizie i ragazzi passeranno in via alternata con i genitori il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
comprendendo ad anni alterni il Natale o Santo Stefano e il
Capodanno, accordandosi i genitori ogni anno entro il 30 ottobre. Qualora entro tale data i genitori non addivenissero ad un accordo si chiede che i minori stiano con il padre ad anni alterni e ferma l'alternanza di
Natale, Santo Stefano e Capodanno, dal 23.12 al 30.12 (negli anni dispari) o dal 31.12 al 06.01 (negli anni pari). I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi ad anni alterni con i genitori, cosicché l'anno che i figli trascorreranno la Pasqua con la madre, i figli trascorreranno il Natale con il padre e viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori.
6. Durante le Vacanze Pasquali i figli trascorreranno tre giorni con ciascun genitore comprendendo ad anni alterni Pasqua o Lunedì dell'Angelo, accordandosi i genitori entro il 25 febbraio di ogni anno.
7. In caso di necessità e previo idoneo e congruo preavviso i coniugi potranno sempre essere d'aiuto l'uno all'altra nell'interesse dei minori, in caso di impedimento e/o di malattia dell'altro (ex) coniuge, impegnandosi i genitori a favorire sempre più l'autonomia e l'indipendenza dei figli, pur rimanendo loro vicini e tenendo conto delle loro inclinazioni.
8 8.In caso di urgenza relativamente ai documenti inerenti le attività sportive e/o alle comunicazioni scolastiche che i genitori dovranno sottoscrivere entro il giorno successivo, pur dandone immediata notizia all'altro, sarà la madre o il padre a firmare la relativa documentazione.
9. I coniugi ricorrenti si impegnano a garantire ai figli ed la continuità del rapporto affettivo Per_1 Per_2 con i rispettivi rami genitoriali paterni e materni, già esistenti e coltivati, consentendo, altresì, ai rispettivi conviventi presenti e/o futuri, così come ai loro rispettivi rami parentali, l'accompagnamento a Scuola e/o altro dei figli minorenni ed . Per_1 Per_2
10. Il padre continuerà a versare a titolo di Contributo al MANTENIMENTO dei figli OP minorenni e , la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta,00) per ciascun figlio entro il giorno Per_1 Per_2
25 di ogni mese, con la rivalutazione ISTAT annuale.
11. L'obbligo di mantenimento della prole in capo al padre proseguirà anche dopo il OP raggiungimento della maggiore età dei figli ed e ciò sino a che essi non avranno conseguito Per_1 Per_2
l'indipendenza economica, salvo che i figli decidano di andare a coabitare col padre e/o si rechino a studiare fuori sede, in tal caso sarà ciascun figlio ad essere titolare del relativo mantenimento.
12. Quanto alle SPESE Straordinarie, esse saranno suddivise al 50% tra i genitori, secondo il seguente prospetto, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo dal 31.10.2024:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
9 -spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, Crest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente
10 presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
13. Nulla sulla ex casa coniugale sita in Ubiale di Clanezzo (BG), alienata dai coniugi nel 2023.
14. Stabilire che l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito e suddiviso in misura del 50% per ciascuno tra i genitori e . OP Parte_1
15. I genitori e si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del OP Parte_1 loro Passaporto e/o di altro documento equipollente valido per l'espatrio e/o di documento autonomo per ciascun figlio, con l'inserimento del nominativo dei figli minorenni ed . Per_1 Per_2
16. I coniugi e rinunciano reciprocamente al MANTENIMENTO, OP Parte_1 essendo allo stato, economicamente autosufficienti.
17. Nulla sulle questioni economico-patrimoniali, definitivamente regolate dalle Parti, che dichiarano di non avere più nulla da pretendere ad alcun titolo, l'uno dall'altra.
18. L'Avv. Patrizia Bertocchi-Biffi e l'Avv. Roberta Nava rinunziano espressamente e reciprocamente al
Vincolo di Solidarietà ex art.13, comma 8, Nuova Legge Professionale Forense”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di ALMENNO SAN
SALVATORE (BG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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