Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1978, n. 323
CASS
Sentenza 25 gennaio 1978

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Le limitazioni alla destinazione ed all'uso delle parti comuni dell'edificio, imposte, dall'unico originario venditore, a tutti gli acquirenti mediante identiche clausole contenute nei singoli contratti di compravendita trascritti, sono destinate a regolare i rapporti condominiali tra gli acquirenti, ognuno dei quali, al tempo stesso in cui e obbligato ad osservarle, puo pretenderne il rispetto da parte di tutti gli altri condomini allo stesso modo in cui avrebbe potuto pretenderlo l'originario, comune, dante causa.*

Il ricorso per Cassazione contro una sentenza non definitiva rimane procedibile, ancorche non sia stata impugnata la sentenza definitiva le cui statuizioni si fondino su presupposti che formino oggetto delle censure mosse alla sentenza non definitiva poiche il passaggio in giudicato della sentenza definitiva non puo non essere condizionato all'esito sfavorevole della impugnazione proposta contro la sentenza non definitiva. ( Conf 1521/76, mass n 380266; ( Conf 3626/75, mass n 377825).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/1978, n. 323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 323
    Data del deposito : 25 gennaio 1978

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