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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4368/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Garoglio Cinzia del Foro di Asti
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/04/1975 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Daccà Federica del Foro di Asti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il
01/01/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie C, Anno 2014.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, e in data 12/08/2007, , ancora minore. Persona_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con concordatario in Terruggia (AL) il 01/01/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2014 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Moncalo sarà assegnata alla moglie con tutti gli arredi, mentre il sig. si impegna a reperire quanto prima altra e diversa abitazione;
Pt_1
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 permanenza della stessa a mesi alterni presso la residenza di ciascun genitore, unitamente al fratello maggiorenne . , ed i genitori di Persona_1 Persona_2 Persona_1 comune accordo, potranno concordare tempi e modalità diversi di permanenza della prole, presso l'abitazione di ciascun genitore, anche a seguito degli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi;
3. la minore trascorrerà con ciascun genitore il 50% delle vacanze natalizie e Persona_2 pasquali, con festività centrale e periodi di suddivisione dei giorni di vacanza alternati per ciascun anno, salvo diversi accordi tra le parti;
4. i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui questi risiederanno presso di loro. Le spese straordinarie nell'interesse della prole, anche di Per_1
pagina 2 di 3 , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, saranno suddivise Per_1 al 50% tra i due genitori, nel rispetto del Protocollo elaborato dal Tribunale di Asti o equipollente, vigente al momento del sorgere della spesa;
5. si dà atto che i coniugi si impegnano a saldare ed estinguere congiuntamente tutti i finanziamenti ed i prestiti contratti nell'interesse comune della famiglia, ed in specificità: 1) prestito fondato sulla cessione 15 retribuzione sig.ra in scadenza il 31/12/2031; Parte_2
2) prestito fondato sulla cessione 1/5 retribuzione della sig.ra in scadenza il Parte_2
31/12/2031; 3) mutuo ipotecario in scadenza il 31/03/2031;
6. si dà atto che i mobili, gli arredi, i regali di nozze sono già stati divisi dai coniugi secondo precedenti accordi intervenuti tra le parti;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento ed alimenti e sosterranno ciascuno le rispettive spese di assistenza legale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 08/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4368/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente rappresentato e difeso dall'Avv. Garoglio Cinzia del Foro di Asti
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/04/1975 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Daccà Federica del Foro di Asti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Terruggia (AL) il
01/01/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II -
Serie C, Anno 2014.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente, e in data 12/08/2007, , ancora minore. Persona_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della figlia minore (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con concordatario in Terruggia (AL) il 01/01/2014, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie C, Anno 2014 alle seguenti
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa coniugale sita in Moncalo sarà assegnata alla moglie con tutti gli arredi, mentre il sig. si impegna a reperire quanto prima altra e diversa abitazione;
Pt_1
2. la figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 permanenza della stessa a mesi alterni presso la residenza di ciascun genitore, unitamente al fratello maggiorenne . , ed i genitori di Persona_1 Persona_2 Persona_1 comune accordo, potranno concordare tempi e modalità diversi di permanenza della prole, presso l'abitazione di ciascun genitore, anche a seguito degli impegni scolastici e ricreativi dei ragazzi;
3. la minore trascorrerà con ciascun genitore il 50% delle vacanze natalizie e Persona_2 pasquali, con festività centrale e periodi di suddivisione dei giorni di vacanza alternati per ciascun anno, salvo diversi accordi tra le parti;
4. i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli per il periodo in cui questi risiederanno presso di loro. Le spese straordinarie nell'interesse della prole, anche di Per_1
pagina 2 di 3 , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, saranno suddivise Per_1 al 50% tra i due genitori, nel rispetto del Protocollo elaborato dal Tribunale di Asti o equipollente, vigente al momento del sorgere della spesa;
5. si dà atto che i coniugi si impegnano a saldare ed estinguere congiuntamente tutti i finanziamenti ed i prestiti contratti nell'interesse comune della famiglia, ed in specificità: 1) prestito fondato sulla cessione 15 retribuzione sig.ra in scadenza il 31/12/2031; Parte_2
2) prestito fondato sulla cessione 1/5 retribuzione della sig.ra in scadenza il Parte_2
31/12/2031; 3) mutuo ipotecario in scadenza il 31/03/2031;
6. si dà atto che i mobili, gli arredi, i regali di nozze sono già stati divisi dai coniugi secondo precedenti accordi intervenuti tra le parti;
7. si dà atto che i coniugi dichiarano di non pretendere nulla reciprocamente a titolo di contributo per il mantenimento ed alimenti e sosterranno ciascuno le rispettive spese di assistenza legale.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 08/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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