CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
IS IA, RE
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2773/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TY7CRA700055 2024 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1552/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 la società Società_1 impugnava l'atto di recupero N. TY7CRA700055/2024 anno di imposta 2015, ricevuto il 05.09.2024 di € 595.988,51, con il quale l'Agenzia delle entrate di Siracusa provvedeva a recuperare il “Credito di imposta da Agevolazioni” per attività di ricerca e sviluppo (più brevemente in seguito R&S) disciplinato dall'art. 3 del D.L. 146/2013, illegittimo. Eccepiva che con invito n. I00312/2019 l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla ricorrente di produrre per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 tutta la documentazione idonea a giustificare i costi sulla base dei quali era stato determinato il credito di imposta;
e che in data 27.05.2019 prot. N. 31363, era stata presentata allo sportello per la protocollazione tutta la documentazione richiesta oltre una perizia giurata. Eccepiva: la 1) illegittimità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, 2) la illegittimità per dacadenza essendo stato emesso oltre i termini di accertamento non trattandosi di credito inesistente 3) la nullità per incompetenza tecnica dell'ufficio nella valutazione dei carateri di R&S del progetto 4) la illegittimità per contrasto con le norme istitutrici e regolatrici del credito di imposta per sviluppo e ricerca.
Chiedeva pertanto l'annullamento del'atto.
Si costituiva l'AdE contestando il ricorso, la eccepita decadenza ritenendo inesistenti i crediti e quindi quanto usufruito per il 2015 in misura pari ad € 359.731,62 indebitamente nel 2016 (anno di riferimento 2015) contestando peraltro i presupposti da parte della società e dei relativi progetti per poter beneficare del credito di imposta.
Alla udienza del 14.10.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene questa Corte di dover esaminare il discrimine tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti stante le conseguenze relative anche in merito alla eccepita decadenza.
Tenuto conto di quanto disposto dal Dlgs n. 87/2024, attuativo della riforma fiscale, rientrano nella nozione di crediti inesistenti quelli per i quali:
• “mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento”
• oppure i cui citati requisiti “sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici”.
Viene, quindi, superata la precedente definizione contenuta nell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997, secondo cui si consideravano inesistenti i crediti privi, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e non riscontrabili mediante i controlli automatizzati e formali, per cui l'attuale definizione di credito inesistente
“risulta così da un lato circoscritta, in modo più oggettivo, ai crediti carenti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento e, dall'altro, ampliata a ricomprendere eventuali crediti inesistenti rilevati anche in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione”. Ne discende che secondo tale atto di indirizzo i presupposti costitutivi del credito, indicati nelle norme di riferimento, la cui assenza determina l'inesistenza del credito “possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa. Il credito potrebbe, in altri termini, rivelarsi inesistente perché fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla norma istitutiva del credito o per la mancata effettuazione dell'operazione a cui la norma ricollega la spettanza del credito o ancora per il mancato adempimento di specifici obblighi di fare o non fare previsti dalla disciplina quali elementi essenziali per la nascita del credito” e che rientrano rientrano nei crediti “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici” anche quelli generati artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24." Per quanto attiene invece la definizione di credito non spettante con il Dlgs n. 87/2024, sono stati, per la prima volta, definiti in via normativa, come : “crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza”, i “crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, da quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento”. La violazione delle “modalità di utilizzo” si concretizza allorchè il credito sia fruito oltre i limiti di compensazione di cui agli articoli, quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”. Si tratta, spesso, dei crediti d'imposta sovvenzionali, quali, ad esempio, i crediti per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.
Tale non spettanza, chiarisce l'atto di indirizzo, si verifica “quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d'imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell'agevolazione”.
Secondo quanto eccepito dall'Ufficio “ qualora a seguito dei controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo, si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo” (v. pag. 5), procedendo poi ad una valutazione critica circa l'attività ed i progetti posti in essere dalla società circa la presenza dei requisiti di novità- creatività- incertezza- sistematicità- trasferibilità e/o riproducibilità. Alla luce delle suesposte osservazioni e delle contestazioni mosse dall'Ufficio ritiene questa Corte che l'eventuale credito di imposta contestato rientri tra i crediti inesistenti con conseguente tempestività della notifica dell'accertamento in quanto entro gli otto anni successivi .
In ogni caso dall'ampia documentazione prodotta dalla ricorrente, non confutata dall''Ufficio, osserva questa
Corte che, al fine di favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate, il Dl n. 73/2022, all'articolo 23, ha consentito alle imprese di richiedere a soggetti qualificati il rilascio di una certificazione, che attesti la qualificazione di determinati investimenti effettuati o da effettuare al fine di verificare la loro compatibilità con la misura agevolativa.
Nel caso de quo parte ricorrente ha depositato sia una ampia perizia giurata che, per la parte che interessa, ha confermato la sussistenza dei requisiti per la società e per i relativi progetti per poter godere del credito di imposta, non solo ma soprattutto la società ricorrente in data 30/08/2024 ( e quindi prima della notifica dell'atto opposto) ha incaricato, ai sensi della Legge 4 agosto 2022 n. 122, l'esperto indipendente Dott.
Nominativo_1,(iscritto al n. 47 dell'Albo dei Certificatori), di rilasciare le certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di Ricerca e Sviluppo, di Innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica dei Progetti realizzati dalla Ricorrente_1 S.p.A. negli anni dal 2015 al 2019, oggetto dell'Atto di recupero impugnato, in ossequio alle linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4.7.24 che, peraltro, risultano vincolanti per l'A.F. in relazione alla quantificazione di tali attività ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta si rileva che il MISE ha comunicato tramite mail, in data 2.9.24, alla Ricorrente_1 S.p.A. che l'incarico risultava perfezionato e che poteva procedersi alla certificazione dei Progetti. Di conseguenza emerge che il Dott. Nominativo_1 ha provveduto alla redazione di tali certificazioni caricandole sul portale del Ministero,.In particolare :
1. Nuovi metodi di recupero energetico per impianti di cogenerazione Topping numero identificativo
10000177 numero protocollazione 62703 anno 2024 del 29/11/2024. 2. Nuovi metodi di generazione biogas da sottoprodotti e rifiuti in Sicilia numero identificativo 10000179 numero protocollazione 64886 anno 2024 del 04/12/2024.. 3. Nuovi metodi per la produzione di biocombustibili e la valorizzazione delle acque reflue numero identificativo 10000180 numero protocollazione 66288 anno 2024 del 06/12/2024. 4. Sistema innovativo per il recupero dei cascami termici negli impianti industriali numero identificativo 10000181 con numero protocollazione 62916 anno 2024 del 29/11/2024. 5. Sistema innovativo di abbattimento odori (TAS
e Biologico) numero identificativo 10000182 numero protocollazione 62964 anno 2024 del 29/11/2024. 6.
Relining – Nuovi metodi e tecnologie per il risanamento di condotte interrate per tubazioni attraversate da idrocarburi ad alta temperatura numero identificativo 10000183 numero protocollazione 63016 anno 2024 del 29/11/2024, 7. Self-regulating software meta engine (SRS ME) numero identificativo 10000184 numero protocollazione 63089 anno 2024 del 29/11/2024. 8. New original security techniques (NOST) numero identificativo 10000185 numero protocollazione 63156 anno 2024 del 29/11/2024. 9. New original algorithm for automatic selection of HR (NOAH) numero identificativo 10000187 numero protocollazione 63233 anno
2024 del 29/11/2024. 10. PO-FESR SICILIA 2007:2013 Obiettivo Operativo 5.1.1, Piano di sviluppo di filiera
Intesa-Edm2 numero identificativo 10000176 numero protocollazione 67918 anno 2024 del 10/12/2024.
A fronte di tale certificazioni e del relativo tempestivo invio, il MISE avrebbe potuto richiedere entro 90 giorni al soggetto certificatore l'invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione;
ma non risulta che alcuna richiesta, nei termini di legge, sia pervenuta al certificatore con la conseguenza che le certificazioni de quibus hanno assunto pienamente effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione di tali attività ai fini del riconoscimento del
Credito di imposta.
Alla luce quindi delle superiori considerazioni, dell'ampia documentazione prodotta da parte della società ricorrente, delle successive certificazioni non confutate dall'Ente, ritiene questa Corte fondato il ricorso e quindi annullato l'atto di recupero opposto.
Le spese,in considerazione della giurisprudenza oscillante in merito e della natura delle questioni analizzate, vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 14.10.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO BI GLAUCO, Presidente
IS IA, RE
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2773/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TY7CRA700055 2024 REC.CREDITO.IMP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1552/2025 depositato il
20/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024 la società Società_1 impugnava l'atto di recupero N. TY7CRA700055/2024 anno di imposta 2015, ricevuto il 05.09.2024 di € 595.988,51, con il quale l'Agenzia delle entrate di Siracusa provvedeva a recuperare il “Credito di imposta da Agevolazioni” per attività di ricerca e sviluppo (più brevemente in seguito R&S) disciplinato dall'art. 3 del D.L. 146/2013, illegittimo. Eccepiva che con invito n. I00312/2019 l'Agenzia delle entrate aveva richiesto alla ricorrente di produrre per gli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 tutta la documentazione idonea a giustificare i costi sulla base dei quali era stato determinato il credito di imposta;
e che in data 27.05.2019 prot. N. 31363, era stata presentata allo sportello per la protocollazione tutta la documentazione richiesta oltre una perizia giurata. Eccepiva: la 1) illegittimità dell'atto per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, 2) la illegittimità per dacadenza essendo stato emesso oltre i termini di accertamento non trattandosi di credito inesistente 3) la nullità per incompetenza tecnica dell'ufficio nella valutazione dei carateri di R&S del progetto 4) la illegittimità per contrasto con le norme istitutrici e regolatrici del credito di imposta per sviluppo e ricerca.
Chiedeva pertanto l'annullamento del'atto.
Si costituiva l'AdE contestando il ricorso, la eccepita decadenza ritenendo inesistenti i crediti e quindi quanto usufruito per il 2015 in misura pari ad € 359.731,62 indebitamente nel 2016 (anno di riferimento 2015) contestando peraltro i presupposti da parte della società e dei relativi progetti per poter beneficare del credito di imposta.
Alla udienza del 14.10.2025 la vertenza veniva discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente ritiene questa Corte di dover esaminare il discrimine tra crediti di imposta inesistenti e crediti non spettanti stante le conseguenze relative anche in merito alla eccepita decadenza.
Tenuto conto di quanto disposto dal Dlgs n. 87/2024, attuativo della riforma fiscale, rientrano nella nozione di crediti inesistenti quelli per i quali:
• “mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento”
• oppure i cui citati requisiti “sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici”.
Viene, quindi, superata la precedente definizione contenuta nell'articolo 13, comma 5, del Dlgs n. 471/1997, secondo cui si consideravano inesistenti i crediti privi, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e non riscontrabili mediante i controlli automatizzati e formali, per cui l'attuale definizione di credito inesistente
“risulta così da un lato circoscritta, in modo più oggettivo, ai crediti carenti, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dalla normativa di riferimento e, dall'altro, ampliata a ricomprendere eventuali crediti inesistenti rilevati anche in occasione dei controlli automatici o formali della dichiarazione”. Ne discende che secondo tale atto di indirizzo i presupposti costitutivi del credito, indicati nelle norme di riferimento, la cui assenza determina l'inesistenza del credito “possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa. Il credito potrebbe, in altri termini, rivelarsi inesistente perché fruito da un soggetto diverso da quello individuato dalla norma istitutiva del credito o per la mancata effettuazione dell'operazione a cui la norma ricollega la spettanza del credito o ancora per il mancato adempimento di specifici obblighi di fare o non fare previsti dalla disciplina quali elementi essenziali per la nascita del credito” e che rientrano rientrano nei crediti “oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni artifici” anche quelli generati artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24." Per quanto attiene invece la definizione di credito non spettante con il Dlgs n. 87/2024, sono stati, per la prima volta, definiti in via normativa, come : “crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza”, i “crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, da quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento”. La violazione delle “modalità di utilizzo” si concretizza allorchè il credito sia fruito oltre i limiti di compensazione di cui agli articoli, quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito”. Si tratta, spesso, dei crediti d'imposta sovvenzionali, quali, ad esempio, i crediti per le attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica.
Tale non spettanza, chiarisce l'atto di indirizzo, si verifica “quando, ferma restando la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi specificamente individuati nella normativa di riferimento, il credito d'imposta difetta di ulteriori elementi o qualità individuate da fonti tecniche di dettaglio non specificamente richiamate dalla normativa, primaria e secondaria, dell'agevolazione”.
Secondo quanto eccepito dall'Ufficio “ qualora a seguito dei controlli sia accertato che le attività/spese sostenute non siano ammissibili al credito d'imposta ricerca e sviluppo, si configura un'ipotesi di utilizzo di un credito “inesistente” per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo” (v. pag. 5), procedendo poi ad una valutazione critica circa l'attività ed i progetti posti in essere dalla società circa la presenza dei requisiti di novità- creatività- incertezza- sistematicità- trasferibilità e/o riproducibilità. Alla luce delle suesposte osservazioni e delle contestazioni mosse dall'Ufficio ritiene questa Corte che l'eventuale credito di imposta contestato rientri tra i crediti inesistenti con conseguente tempestività della notifica dell'accertamento in quanto entro gli otto anni successivi .
In ogni caso dall'ampia documentazione prodotta dalla ricorrente, non confutata dall''Ufficio, osserva questa
Corte che, al fine di favorire la fruizione dei crediti d'imposta in condizioni di certezza operativa ed evitare controversie sulla qualificazione delle spese effettuate, il Dl n. 73/2022, all'articolo 23, ha consentito alle imprese di richiedere a soggetti qualificati il rilascio di una certificazione, che attesti la qualificazione di determinati investimenti effettuati o da effettuare al fine di verificare la loro compatibilità con la misura agevolativa.
Nel caso de quo parte ricorrente ha depositato sia una ampia perizia giurata che, per la parte che interessa, ha confermato la sussistenza dei requisiti per la società e per i relativi progetti per poter godere del credito di imposta, non solo ma soprattutto la società ricorrente in data 30/08/2024 ( e quindi prima della notifica dell'atto opposto) ha incaricato, ai sensi della Legge 4 agosto 2022 n. 122, l'esperto indipendente Dott.
Nominativo_1,(iscritto al n. 47 dell'Albo dei Certificatori), di rilasciare le certificazioni attestanti la qualificazione delle attività di Ricerca e Sviluppo, di Innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica dei Progetti realizzati dalla Ricorrente_1 S.p.A. negli anni dal 2015 al 2019, oggetto dell'Atto di recupero impugnato, in ossequio alle linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 4.7.24 che, peraltro, risultano vincolanti per l'A.F. in relazione alla quantificazione di tali attività ai fini del riconoscimento del credito di imposta.
Nel caso in esame dalla documentazione prodotta si rileva che il MISE ha comunicato tramite mail, in data 2.9.24, alla Ricorrente_1 S.p.A. che l'incarico risultava perfezionato e che poteva procedersi alla certificazione dei Progetti. Di conseguenza emerge che il Dott. Nominativo_1 ha provveduto alla redazione di tali certificazioni caricandole sul portale del Ministero,.In particolare :
1. Nuovi metodi di recupero energetico per impianti di cogenerazione Topping numero identificativo
10000177 numero protocollazione 62703 anno 2024 del 29/11/2024. 2. Nuovi metodi di generazione biogas da sottoprodotti e rifiuti in Sicilia numero identificativo 10000179 numero protocollazione 64886 anno 2024 del 04/12/2024.. 3. Nuovi metodi per la produzione di biocombustibili e la valorizzazione delle acque reflue numero identificativo 10000180 numero protocollazione 66288 anno 2024 del 06/12/2024. 4. Sistema innovativo per il recupero dei cascami termici negli impianti industriali numero identificativo 10000181 con numero protocollazione 62916 anno 2024 del 29/11/2024. 5. Sistema innovativo di abbattimento odori (TAS
e Biologico) numero identificativo 10000182 numero protocollazione 62964 anno 2024 del 29/11/2024. 6.
Relining – Nuovi metodi e tecnologie per il risanamento di condotte interrate per tubazioni attraversate da idrocarburi ad alta temperatura numero identificativo 10000183 numero protocollazione 63016 anno 2024 del 29/11/2024, 7. Self-regulating software meta engine (SRS ME) numero identificativo 10000184 numero protocollazione 63089 anno 2024 del 29/11/2024. 8. New original security techniques (NOST) numero identificativo 10000185 numero protocollazione 63156 anno 2024 del 29/11/2024. 9. New original algorithm for automatic selection of HR (NOAH) numero identificativo 10000187 numero protocollazione 63233 anno
2024 del 29/11/2024. 10. PO-FESR SICILIA 2007:2013 Obiettivo Operativo 5.1.1, Piano di sviluppo di filiera
Intesa-Edm2 numero identificativo 10000176 numero protocollazione 67918 anno 2024 del 10/12/2024.
A fronte di tale certificazioni e del relativo tempestivo invio, il MISE avrebbe potuto richiedere entro 90 giorni al soggetto certificatore l'invio della documentazione tecnica nonché contrattuale e contabile rilevante ai fini della valutazione;
ma non risulta che alcuna richiesta, nei termini di legge, sia pervenuta al certificatore con la conseguenza che le certificazioni de quibus hanno assunto pienamente effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione di tali attività ai fini del riconoscimento del
Credito di imposta.
Alla luce quindi delle superiori considerazioni, dell'ampia documentazione prodotta da parte della società ricorrente, delle successive certificazioni non confutate dall'Ente, ritiene questa Corte fondato il ricorso e quindi annullato l'atto di recupero opposto.
Le spese,in considerazione della giurisprudenza oscillante in merito e della natura delle questioni analizzate, vanno compensate tra le parti .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 14.10.2025.
Il RE Il Presidente
Dr.ssa Adriana Puglisi Dr. Dauno Trebastoni