Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 24140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24140 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8266 del 2025, proposto da OR VA IE TI, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5B5BE0A9A, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Di Filippo, Giuliano Di Pardo e Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centro ME Roma - C.A.R. s.c.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IE Italiana Pavimenti Industriali 01 s.r.l. (SI), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fausto Ciapparoni e Romina Raponi, con domicilio eletto presso lo studio Fausto Ciapparoni in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della determina a contrarre, con cui è stata indetta la “ Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera C), del d.lgs. 36/23 per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di miglioramento e di sistemazione dei pavimenti industriali dei padiglioni MOF del Centro ME Roma ” CIG B5B5BE0A9A;
- della lettera di invito/disciplinare di gara;
- del capitolato tecnico;
- dello schema di accordo di quadro;
- di tutti i chiarimenti resi e/o pubblicati dalla committente;
- del provvedimento di nomina della commissione;
- di tutti i verbali e relativi allegati;
- del soccorso istruttorio in favore della SI s.r.l. attivato dalla committente prot. n. 131/U/25/DG/GCS;
- dell’attività svolta dalla commissione rispetto alla documentazione offerta dalla SI s.r.l. in sede di soccorso istruttorio;
- della proposta di aggiudicazione del 7 maggio 2025;
- dell’eventuale verifica in ordine ai requisiti dichiarati in gara, di estremi e contenuti non conosciuti;
- del provvedimento di aggiudicazione del 9 giugno 2025, comunicato in pari data con nota prot. N. 222-U/25/DG/gcs;
- del contratto stipulato in data 17 giugno 25 con la SI, comunicato il successivo 30 giugno 2025;
- dei contratti attuativi qualora già stipulati;
- di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;
per la declaratoria del diritto della parte ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara e l’inerente contratto di appalto quadro nonché quelli attuativi;
- per l’inefficacia dell’accordo quadro e degli eventuali contratti attuativi sottoscritti con la controinteressata e per l’affermazione del diritto del OR VA al subentro negli stessi con riferimento a tutte le prestazioni previste dalla committente nella lettera di invito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Centro ME Roma s.c.p.a. e della IE Italiana Pavimenti Industriali 01 s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa MA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro ME Roma s.c.p.a. (poi anche solo CAR) ha indetto una “ Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lettera C), del d.lgs. 36/23 per la stipula di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di miglioramento e di sistemazione dei pavimenti industriali dei padiglioni MOF del Centro ME Roma ” (CIG B5B5BE0A9A), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito della procedura è risultato aggiudicatario l’operatore economico SI 01 s.r.l. (di seguito anche solo SI) e OR VA IE TI (di seguito OR VA), odierno ricorrente, si è collocato al secondo posto, con uno scarto, rispetto al primo graduato, di 0,01555 punti.
Con il presente gravame OR VA impugna l’esito dell’aggiudicazione in favore di SI, formulando le domande in epigrafe indicate e affidando il ricorso a tre motivi di ricorso come di seguito rubricati:
“ I. Violazione e falsa applicazione art. 10 e 15 della lettera di invito/disciplinare; violazione e falsa applicazione principio di segretezza dell’offerta economica; violazione e falsa applicazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica; violazione e falsa applicazione art. 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/23; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso e sviamento di potere ”;
“ II. Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 104 d.lgs. 36/23; violazione e falsa applicazione art. 10 del disciplinare; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso e sviamento di potere ”;
“ III. Violazione e falsa applicazione art. 8 della lettera di invito/disciplinare; violazione e falsa applicazione artt. 3, 4 e 108 d.lgs. 36/23; violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 della Legge n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso e sviamento di potere ”.
2. Centro ME Roma e SI 01 si sono costituiti per resistere al gravame.
3. Alla camera di consiglio del 30 luglio del 2025 l’istanza cautelare è stata respinta.
4. All’udienza pubblica del 22 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Con il primo motivo parte ricorrente sostiene che SI andasse esclusa dalla gara per aver eluso il divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica. A tal fine rappresenta che in “ violazione del divieto previsto dagli articoli 10 e 15 del disciplinare, la SI ha allegato all’offerta tecnica il computo metrico estimativo, in cui ha indicato la quotazione economica di tutte le lavorazioni e di tutti i materiali oltre che delle migliorie proposti per l’esecuzione della commessa. L’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica ha eluso il divieto espressamente previsto dalla lex specialis, inoltre ha influenzato la valutazione espressa dalla commissione, che ha assegnato sempre alla SI il miglior giudizio e quindi premiandola con il massimo punteggio tecnico ”.
6.1. Ai fini dello scrutinio del motivo di ricorso si rende necessario richiamare, di seguito, il contenuto del disciplinare di gara, per i profili di interesse:
- « la Busta “Offerta Tecnica” dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione, una relazione tecnica, dalla quale si evincano, in modo completo e dettagliato, le caratteristiche dei servizi offerti e le modalità di prestazione, con riferimento ai requisiti indicati nel Capitolato, nonché tutti gli elementi che l’impresa riterrà utile ai fini della valutazione dell’offerta (…).
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice .». (articolo 10, rubricato «contenuto della busta “offerta tecnica”»);
- “ L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) ribasso percentuale unico offerto sull’importo posto a base di gara per ogni singola fase pari a (…);
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 108, comma 9 del Codice;
c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 108, comma 9 del codice ” (articolo 11 rubricato «contenuto della “offerta tecnica-temporale”»);
- “ l’offerta è esclusa in caso di: - mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica (…)” (articolo 15 rubricato “ Valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali ”).
Il capitolato, a sua volta, disponeva quanto segue: “ I partecipanti dovranno presentare una relazione dettagliata dell’intervento, fornendo un computo metrico estimativo e le schede prodotto per la singola fase tipo di mq 1550 come sopra riportato ”.
6.2. Il Collegio ritiene che un’interpretazione sistematica della lex specialis confermi la correttezza dell’interpretazione dell’Amministrazione secondo cui i concorrenti potessero inserire il computo metrico nell’offerta tecnica. Il rinvio operato dall'art. 10 del disciplinare (relativo all’offerta tecnica), alle prescrizioni del capitolato - che, come appena visto, richiedeva ai concorrenti di presentare una relazione con il computo metrico estimativo - non può che significare che tale documento andasse attratto nell'alveo dell'offerta tecnica. Inoltre, poiché il computo è richiesto per dettagliare l'intervento e le schede prodotto (elementi tipicamente qualitativi), la sua sede naturale di inserimento non può che essere la documentazione tecnica.
La Commissione giudicatrice, del tutto correttamente, ha dunque considerato valida l’offerta della SI in applicazione della lex di gara, che rappresenta un autovincolo per l’Amministrazione.
Tanto chiarito in ordine all’interpretazione della lex specialis , va inoltre rimarcato che il richiamo del OR VA al divieto di commistione offerta tecnica ed economica non può rilevare ai fini di dimostrare l’erroneità dell’operato della Commissione, e tantomeno del capitolato tecnico, pure impugnato nei limiti di interesse.
Ai sensi dell'art. 11 del disciplinare, difatti, il contenuto dell’offerta economica è tassativamente identificato nel ribasso d'asta, elemento che non trova corrispondenza nel computo metrico richiesto dal capitolato.
Più nel dettaglio, va precisato che, nel caso di specie, i valori indicati nel computo di SI si limitavano a riportare i prezzi medi dei quantitativi per la "fase tipo", per un totale di € 158.000,00, cifra che coincide esattamente con la base d’asta. Tale importo è neutro: non esprime il prezzo finale offerto da SI (che ha applicato un ribasso del 10,75%, indicato solo nella base economica), ma rappresenta esclusivamente la base di calcolo su cui applicare la percentuale. Di conseguenza, i dati del computo non costituiscono una proiezione dell'offerta economica, né sono indirettamente riconducibili al ribasso; non si è verificata, pertanto, alcuna violazione della segretezza dell'offerta economica né alcun condizionamento della Commissione.
La validità delle presenti conclusioni risulta confermata dall’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide, secondo cui negli appalti a corpo – come quello in scrutinio - il computo metrico estimativo risulta irrilevante al fine di determinare il contenuto dell'offerta economica, avendo tale computo un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale (T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, 21 novembre 2024, n. 6402; Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2024, n. 682).
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di ricorso.
7. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la nullità del contratto di avvalimento " operativo e premiale " relativo alle certificazioni ISO 14001 e ISO 45001, definendolo meramente cartolare e privo dell'indicazione specifica delle risorse e dei mezzi prestati.
In via preliminare, occorre evidenziare che la SI ha fatto ricorso alla medesima ditta - PO s.r.l. - sia per l’avvalimento dei requisiti di capacità professionale (SOA OG1 IV e OS26 II) sia per l’avvalimento premiale (UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 45001). Ciò rende opportuna – a giudizio del Collegio - una lettura sinergica e congiunta dei due contratti.
Nel contratto relativo alle attestazioni SOA — estremamente analitico — l'ausiliaria si è impegnata a mettere a disposizione l'intero «complesso di risorse costituenti l’organizzazione globalmente considerata », includendo esplicitamente il know-how , il personale e i mezzi necessari per l’esecuzione.
Con riferimento all’avvalimento premiale l’aggiudicataria ha, invece, depositato la dichiarazione di avvalimento delle certificazioni ISO14001 e 1S0 45001, ed il relativo contratto nel quale si afferma che il “ soggett o ausiliario si impegna a mettere a disposizione dell’impresa S.I.P.I. 01 Srl per tutta la durata dell’esecuzione dell’appalto le seguenti certificazioni - certificato ISO 14001 - certificato ISO 45001 ” specificandone la relativa natura premiale.
È opinione del Collegio che la scelta dell’Amministrazione di considerare valido l’avvalimento premiale nel caso di specie non sia affetta da irragionevolezza. Invero, sebbene sia pacifico che nel contratto di avvalimento premiale non sia stato indicato l’elenco dei singoli mezzi della PO, deve però evidenziarsi che, dalla lettura del contratto, la volontà di mettere a disposizione le certificazioni in discussione e le risorse ad esse sottese è inequivoca.
L’ausiliaria, difatti, ha dichiarato di assumere con il contratto di avvalimento “ la responsabilità solidale con l’impresa avvalente nei confronti dell'ente appaltante, relativamente alle prestazioni oggetto del contratto ” e si è impegnata “ a non stipulare contratti di identico contenuto con altre imprese in relazione alla gara di cui in premessa ”. Tali clausole dimostrano che l'intero apparato operativo della PO è concretamente vincolato alla commessa, rendendo inessenziale un'ulteriore elencazione di mezzi già dettagliata nel contratto SOA.
A sostegno di tale conclusione, va evidenziato che il nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. articolo 104 del d.lgs. 36/2023), a differenza del previgente (cfr. art. 89 del d.lgs. 50/2016), non prevede più la nullità del contratto di avvalimento per mancata specificazione analitica delle risorse. Il che consente un'interpretazione ispirata al principio del risultato, in cui rileva la sostanza dell'impegno assunto. Ebbene, in relazione a tale profilo, parte ricorrente non fornisce specifiche e circostanziate evidenze del fatto che gli elementi oggetto di prestito specifico siano inadeguati rispetto al requisito messo a disposizione dall’ausiliaria. Ed anzi una lettura congiunta dei due contratti di avvalimento dimostra, in sostanza, che l’apparato organizzativo della PO, per quanto rileva ai fini della presente procedura, sia posto, nella sostanza, a disposizione dell’odierna aggiudicataria.
Alla luce di quanto precede, si deve escludere che si sia fronte ad un avvalimento "cartolare", venendo in rilievo, invece, una effettiva messa a disposizione dell'aggiudicataria dei requisiti di idoneità necessari.
8. Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene che “ Sono illogici e sproporzionati i punteggi tecnici assegnati dalla commissione rispetto ai sub criteri di valutazione 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 e 2.3, con la commissione che ha sottovalutato la proposta tecnica presentata dal OR ”.
8.1. Ai fini dello scrutinio della censura occorre evidenziare che, per consolidata giurisprudenza, nelle gare pubbliche:
- l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale nella scelta degli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nella fissazione dei criteri di attribuzione dei punteggi nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, e che sono insindacabili nel merito i giudizi valutativi espressi dalla commissione, salvo che siano affetti da macroscopici vizi logici, di disparità di trattamento o errore manifesto (Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2022, n. 48; ID, 26 maggio 2015, n. 2637; T.a.r. Lombardia – Milano, sez. I, 2 novembre 2022, n. 2414; T.a.r. - Piemonte, I, 1° agosto 2014, n. 1391; T.a.r. Lazio-Roma, III quater, 3 novembre 2015, n. 12395);
- l'attribuzione del punteggio rientra in generale nell'ambito della discrezionalità amministrativa non sindacabile dal giudice amministrativo, trattandosi di ambito riservato alla funzione amministrativa.
8.2. Applicando tali principi al caso di specie ne deriva l’infondatezza del motivo, tenuto conto che:
- le doglianze di parte ricorrente si focalizzano sulla comparazione delle offerte concorrenti sulla base di aspetti altamente specifici dell'appalto – la tipologia di materiale proposto per la pavimentazione (criterio 1.1), i materiali da utilizzare per la segnaletica (criterio 1.2), le caratteristiche delle modalità di posa della pavimentazione (criterio 2.1), le caratteristiche tecniche delle modalità di fresatura e macchinari utilizzati (criterio 2.2), le modalità e tipologia di realizzazione della segnaletica (criterio 2.3) e mirano a contestare l'attribuzione, da parte della commissione, di un determinato punteggio;
- le difese dell’Amministrazione e della controinteressata hanno fornito puntuali elementi idonei ad escludere, in relazione a ciascuna delle contestazioni, profili di irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi; ciò che preclude a questo Tribunale di rimettere in discussione le valutazioni espresse dal competente organo tecnico.
9. Ne deriva l’infondatezza anche del terzo motivo.
10. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SC LE, Presidente
MA SC, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Grauso, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SC | SC LE |
IL SEGRETARIO